IL DIRETTORE 
                 del servizio fitosanitario centrale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
n. 194/1995; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del  5
dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto dipartimentale 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il
quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia  l'incarico  di
direttore  dell'ufficio  dirigenziale  non  generale  DISR  V   della
Direzione generale  dello  sviluppo  rurale  del  Dipartimento  delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Vista l'istanza presentata in  data  25  gennaio  2022  dal  centro
«Centro di saggio Eurofins Agrosciences Services  Italy  S.r.l.»  con
sede legale in via XXV Aprile nn. 8/2 - 8/3 - 40126  San  Giorgio  di
Piano (BO); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  dicembre  2020,  n.   9361300,
registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n.  14,  con
il quale sono stati individuati gli uffici  di  livello  dirigenziale
non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei
conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa  e
sulla gestione per l'anno 2022; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n.  138295,
registrata  4  aprile  2022  al  numero  263,  con  la   quale,   per
l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal  Ministro  nella
direttiva generale per  il  2022,  rientranti  nella  competenza  del
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del
1° aprile 2022, n. 151082, registrata in data 4  aprile  2022  al  n.
264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi per il 2022  ai
dirigenti e le risorse finanziarie e  umane  assegnate  per  la  loro
realizzazione; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  264  dell'11  novembre  2022,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Considerato che il suddetto centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 4 agosto
2022, a fronte di apposita documentazione presentata; 
  Considerato l'esito favorevole della  verifica  di  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari,  effettuata
in data 29 agosto 2022 presso il centro «Centro  di  saggio  Eurofins
Agrosciences Services Italy S.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il centro «Centro di saggio Eurofins Agrosciences Services Italy
S.r.l.» con sede legale in via XXV Aprile nn. 8/2 - 8/3 -  40126  San
Giorgio di Piano (BO), e'  riconosciuto  idoneo  a  proseguire  nelle
prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad  ottenere
le seguenti informazioni: 
    a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui
all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    c) incidenza sulla resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di  cui
all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    d) fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    e)   osservazioni    riguardanti    gli    effetti    collaterali
indesiderabili (di  cui  all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
    f) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    g) valutazione  del  comportamento  dei  residui  delle  sostanze
attive e dei suoi metaboliti  a  partire  dall'applicazione  fino  al
momento della  raccolta  o  della  commercializzazione  dei  prodotti
immagazzinati  (di  cui  all'allegato  II,  punto  6.2  del   decreto
legislativo n. 194/1995); 
    h) definizione del bilancio generale dei residui  delle  sostanze
attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n.
194/1995); 
    i) prove relative agli effetti della lavorazione industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    j)  prove  su  destino  e  comportamento   ambientale   (di   cui
all'allegato  II,  punto  7.1  e  7.2  del  decreto  legislativo   n.
194/1995); 
    k) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti
per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
    l) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
n. 194/1995); 
    m)  individuazione  dei  tempi  di  carenza   per   impieghi   in
pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6  del
decreto legislativo n. 194/1995); 
    n) studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei  dati
sull'esposizione (di cui all'allegato  III,  punto  7.2  del  decreto
legislativo n. 194/1995); 
    o) prove relative agli effetti della lavorazione industriale  e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita'  dei  residui  (di
cui all'allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995); 
    p)  prove  su  destino  e  comportamento   ambientale   (di   cui
all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3  del  decreto  legislativo  n.
194/1995); 
    q)  studi  ecotossicologici  relativi  agli  effetti   su   altri
organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti  10.4,  10.5,
10.6 e 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
    a) aree non agricole; 
    b) colture arboree; 
    c) colture erbacee; 
    d) colture forestali; 
    e) colture medicinali ed aromatiche; 
    f) colture ornamentali e vivai; 
    g) colture orticole; 
    h) colture tropicali; 
    i) concia sementi; 
    j) conservazione post-raccolta; 
    k) diserbo; 
    l) entomologia; 
    m) nematologia; 
    n) patologia vegetale; 
    o) vertebrati dannosi; 
    p) esposizione dell'operatore; 
    q) ecotossicologia; 
    r) destino e comportamento ambientale.