IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio
della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 615  del  16  novembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre  2019  nel
territorio della Provincia di Alessandria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi
ai territori colpiti delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto   interessati   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre  secondo  la  tabella
ivi allegata, nonche' la delibera del Consiglio dei  ministri  del  2
dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per
ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che  nel
mese di  novembre  2019  hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni
Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,     Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  17  gennaio  2020
che ha disposto l'integrazione delle risorse gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019  e  del  2
dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori
delle    Regioni    Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che
ha disposto  l'integrazione  delle  risorse  gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del  14  novembre  2019,  del  21
novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13  febbraio
2020 per la realizzazione degli interventi di cui  alla  lettera  c),
del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori  disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici che, a  partire  dal  mese  di  settembre  2019,  hanno
interessato  il  territorio  delle   Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Sicilia,  Toscana,  Veneto  e  il
territorio del Comune  di  Venezia»,  con  la  quale  il  Commissario
delegato nominato con la citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019
e' stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie  del  Fondo
di solidarieta' dell'Unione europea gia' trasferite a  seguito  della
decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di  euro
5.176.824,00,  per  l'attuazione  degli  interventi   necessari   per
consentire il  superamento  della  situazione  di  emergenza  di  cui
trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera d)
del citato decreto legislativo n. 1/2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 828 del 4 gennaio 2022, recante «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e  regolare  il  subentro  della  Regione  Puglia  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
che, nel mese di novembre  2019,  hanno  colpito  i  territori  delle
Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista la nota n. 12701 del  29  novembre  2022,  con  la  quale  il
Soggetto  responsabile,  ai   sensi   del   comma   2   dell'art.   1
dell'ordinanza n. 828 del 4 gennaio 2022,  ha  richiesto  la  proroga
della contabilita' speciale n. 6209, aperta  ai  sensi  del  comma  2
dell'art. 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 622 del 21 febbraio 2019; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Puglia; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  completamento  degli   interventi
necessari al superamento della situazione di criticita'  indicata  in
premessa, la durata della contabilita' speciale n.  6209,  aperta  ai
sensi del  comma  2  dell'articolo  8  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre  2019  ed
intestata al Soggetto responsabile ai sensi del comma 5  dell'art.  1
dell'ordinanza n. 828 del 4 gennaio 2022, e'  prorogata  fino  al  14
novembre 2023. 
  2.  Restano  fermi  gli  obblighi   di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio