IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18  aprile  2020  e
nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020,  n.
672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio  2020,  n.  680  dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre  2020,  n.  728  del  29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n.  735  del  29  gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2  febbraio  2021,  738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio  2021,  n.  740  del  12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del  16  febbraio
2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764  del
2 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774  e  n.  775  del  13
maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n.
778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e  n.  786  del  31
luglio 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021,
808 del 12 novembre 2021, 816  del  17  dicembre  2021,  817  del  31
dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo  2022,
n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022,  n.  887  del  15
aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del  26  aprile  2022,
nn. 892 e 893 del 16 maggio 2022, n. 900 del 27 giugno 2022,  n.  905
del 18 luglio 2022, n.  914  del  16  agosto  2022,  n.  918  del  12
settembre 2022, n. 931 n. 933 e n. 934 del 13 ottobre 2022 e  n.  936
del 20 ottobre 2022; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo  2022,  n.  24  ed  in  particolare
l'art.  1  con  cui  e'  disposto  che   allo   scopo   di   adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19  le  misure  di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate  con
ordinanze di protezione civile durante  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31  gennaio  2020,  da  ultimo  prorogato  fino  al  31  marzo  2022,
preservando, fino  al  31  dicembre  2022,  la  necessaria  capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture  durante  la  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, possono  essere  adottate  una  o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 1287 del 12 aprile 2020, di individuazione del Soggetto  attuatore
per  le  attivita'  emergenziali  connesse  all'assistenza   e   alla
sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in  mare  ovvero  giunti
sul territorio nazionale a seguito di  sbarchi  autonomi  nell'ambito
dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali  trasmissibili  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 2944 del 18 agosto 2020 con cui il  Soggetto  attuatore  e'  stato
altresi' autorizzato a provvedere anche alle iniziative necessarie ad
assicurare l'assistenza e  la  sorveglianza  sanitaria  dei  migranti
giunti sul territorio nazionale attraverso le frontiere terrestri; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 887 del 15 aprile 2022 recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare il subentro del Ministero dell'interno  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi  in  relazione  all'emergenza   relativa   al   rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24  marzo
2022, n. 24» ed in particolare l'art. 1, comma 1, con cui il Capo del
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno, Soggetto attuatore nominato con decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile  2020,  e'
stato  individuato  quale  soggetto  responsabile  delle   iniziative
finalizzate  al  progressivo  rientro  nell'ordinario,  fino  al   31
dicembre 2022,  avvalendosi  della  contabilita'  speciale  n.  6204,
aperta ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno del 23 novembre  2022  con
la quale viene rappresentata la necessita'  di  disporre  la  proroga
della contabilita' speciale n. 6204, ai fini del completamento  della
liquidazione degli oneri connessi alle attivita' svolte; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Ministero interno - Prosecuzione  delle  attivita'  gia'  svolte  dal
  Soggetto attuatore nominato con decreto del Capo  del  Dipartimento
  della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020. Proroga vigenza
  della contabilita' speciale n. 6204. 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  conclusione  delle  attivita'  di
competenza finalizzate al superamento del contesto di  criticita'  di
cui    in    premessa,    nonche'    delle     relative     procedure
amministrativo-contabili, la vigenza della contabilita'  speciale  n.
6204, intestata al Soggetto responsabile del  Ministero  dell'interno
di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 887 del 15 aprile 2022, e' prorogata  fino
al 31 gennaio 2024. 
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione  di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio