IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per  garantire
la continuita', la tempestivita', la  semplificazione  e  l'efficacia
dell'attivita'  mirata  alla  ricostruzione  nelle  zone  dell'Italia
centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009  e
2016; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
rifinanziare il  «Fondo  regionale  di  protezione  civile»,  di  cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  per
contribuire al potenziamento del sistema di protezione  civile  delle
regioni e degli enti locali, nonche' di consentire e  velocizzare  il
proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili  in  relazione
agli eventi alluvionali verificatisi  sul  territorio  della  regione
Marche nel mese di settembre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la  protezione  civile  e  le  politiche  del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Accelerazione e semplificazione della  ricostruzione  pubblica  nelle
  aree colpite da eventi  sismici  del  mese  di  aprile  2009  nella
  regione Abruzzo 
 
  1.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   14   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione  della  disciplina
speciale  di  cui  all'articolo  53-bis,  comma   3,   dello   stesso
decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV, di  cui  al
medesimo  decreto-legge  recanti   semplificazioni   e   agevolazioni
procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del
contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici  lavori,
servizi e forniture, si applicano, senza  pregiudizio  dei  poteri  e
delle  deroghe  gia'  previsti  dalla  legislazione   vigente,   alle
procedure connesse all'affidamento  e  all'esecuzione  dei  contratti
pubblici per gli interventi di ricostruzione nei  comuni  interessati
dagli eventi sismici del  mese  di  aprile  2009  verificatisi  nella
regione Abruzzo che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,  nonche'
dal Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  Piano
nazionale di ripresa e resilienza.