IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la necessita' di disporre misure urgenti per garantire
la continuita', la tempestivita', la semplificazione e l'efficacia
dell'attivita' mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia
centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e
2016;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
rifinanziare il «Fondo regionale di protezione civile», di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per
contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle
regioni e degli enti locali, nonche' di consentire e velocizzare il
proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili in relazione
agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione
Marche nel mese di settembre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle
aree colpite da eventi sismici del mese di aprile 2009 nella
regione Abruzzo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina
speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso
decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al
medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni
procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del
contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori,
servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e
delle deroghe gia' previsti dalla legislazione vigente, alle
procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti
pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati
dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella
regione Abruzzo che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza.