IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni
per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali»;
Visto, in particolare, l'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato
decreto-legge n. 78 del 2015, in materia di ripiano per il
superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sulla
materia in esame, in considerazione del copioso contenzioso attivato
dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, attesa la
straordinarieta' del provvedimento di ripiano che individua un
ripiano riferito a piu' annualita';
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
fissare, in via omogenea sull'intero territorio nazionale, il termine
per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende
interessate, individuandolo nel 30 aprile 2023, in luogo del termine
previsto dalla attuale normativa, in quanto variabile sul territorio
nazionale, poiche' decorrente dalla pubblicazione dei diversi
provvedimenti regionali e provinciali contemplati dal menzionato
articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015;
Considerato che, in coerenza con la relativa norma, per gli
equilibri dei servizi sanitari regionali per l'anno 2022, ai fini
delle verifiche di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n.
311/2004, possono essere rese disponibili le risorse relative al
payback per dispositivi medici in attesa della effettiva
corresponsione di cassa prevista per il 30 aprile 2023;
Vista altresi' la necessita' di salvaguardare gli equilibri di
finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
1. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: «entro trenta giorni dalla pubblicazione dei
provvedimenti regionali e provinciali» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 aprile 2023».