IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79;
Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto-legge n. 36 del
2022 che disciplina la «Piattaforma unica di reclutamento per
centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche
amministrazioni»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 7, del citato decreto-legge
n. 36 del 2022, secondo cui, a decorrere dal 1° novembre 2022 i
componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici
svolti secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 3-quinquies,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'art. 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
individuati nel rispetto dei principi della parita' di genere,
attraverso il portale del reclutamento; le disposizioni del medesimo
comma si applicano anche alla procedura di nomina delle
sottocommissioni e dei comitati di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l'art. 30, comma 1-quater, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, a decorrere dal 1°
luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 del medesimo articolo, e in
ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le amministrazioni
provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione
del Portale unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter dello
stesso decreto. Il personale interessato a partecipare alle predette
procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione
disponibile, previa registrazione nel portale corredata dal proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale;
Visto, in particolare, l'art. 35-ter del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001 in materia di «Portale unico del reclutamento», cosi'
come introdotto dall'art. 2 del citato decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, che al comma 4 prevede che il Portale e' esteso a regioni ed
enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di
utilizzo da parte di regioni ed enti locali sono definite, entro il
31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e in
particolare l'art. 14-bis, comma 2, cosi' come modificato dall'art.
2, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 36 del 2022, secondo cui
la nomina dell'organismo indipendente di valutazione e' effettuata
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti
all'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo, previa procedura
selettiva pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento di cui
all'art. 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e in
particolare l'art. 65, comma 2, secondo cui, tra l'altro, anche al
fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, le
pubbliche amministrazioni sono tenute, entro il 28 febbraio 2021,
a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti
di cui allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di servizi di
incasso gia' abilitati ad operare sulla piattaforma;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14
relativo al Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
24 luglio 2020 recante «Organizzazione interna del Dipartimento della
funzione pubblica» cosi' come modificato dal decreto ministeriale 15
luglio 2022 di riorganizzazione del Dipartimento della funzione
pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021,
con il quale l'onorevole Renato Brunetta e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio onorevole
Renato Brunetta e' stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021 con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;
Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 acquisita nella
seduta del 14 settembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Oggetto, finalita' e ambito di applicazione
1. Al fine di garantire modalita' di reclutamento rapide,
trasparenti e innovative che assicurino l'acquisizione di personale
con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico, le
regioni e gli enti locali, per le attivita' di cui art. 2, ricorrono
all'utilizzo del Portale unico del reclutamento di cui all'art.
35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito
«Portale», disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri che ne cura la gestione.
2. Le istruzioni operative per l'accesso al portale e per
l'utilizzo delle relative funzionalita' saranno definite dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, con ANCI e UPI, da concludersi con esito positivo
entro il 31 dicembre 2022.
3. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31
maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad
utilizzare anche i propri portali eventualmente gia' in uso.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri assicura a tutte le amministrazioni il
necessario supporto tecnico-amministrativo.