IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la
ripresa e la resilienza «Recovery and resilience facility» (di
seguito il regolamento RRF);
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'art. 26,
recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di
lavori»;
Visto in particolare l'art. 26, commi 2, 3, 6, 7, 7-bis, 7-ter e
13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
Visto il comma 7 del menzionato art. 26 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, con il quale e' istituto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di
opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per
l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026;
Visto l'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n.
115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, ai sensi del quale «Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato
di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di
euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027.
L'incremento di cui al primo periodo e' destinato quanto a 900
milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all' art. 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e
relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere
avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo,
rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai
sensi dei commi 7 e seguenti.»;
Visto, altresi', l'art. 29, commi 2 e 4, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, ai sensi del quale, gli enti locali attuatori
degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
finanziati con risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero
1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, considerano come importo
preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito
con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al
15 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento.
Le risorse preassegnate sono poste a carico delle risorse autorizzate
dal citato art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili;
Visto il comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge n. 176 del 18
novembre 2022 ai sensi del quale «Alle stazioni appaltanti
destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso
dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'art. 26,
comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano
beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'art. 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma
che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle
procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da
quelle di cui al comma 6 del citato art. 26 del decreto-legge n. 50
del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse
residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle
risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo
derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del
citato art. 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono individuate le modalita' di
attuazione del presente comma»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in
attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che
prevede, al fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del
Next generation EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022,
n. 213, con il quale si disciplinano le modalita' di accesso al Fondo
per l'avvio di opere indifferibili;
Tenuto conto che la dotazione del Fondo di cui all'art. 26, comma
7, del decreto-legge n. 50 del 2022, come rifinanziato dall'art. 34,
comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115, e' pari a
complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro
destinati al Piano nazionale per gli investimenti complementari al
PNRR e 400 milioni di euro agli interventi relativi ai giochi
olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;
Tenuto conto che il disegno di legge: «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025», gia' approvato dalla Camera dei deputati (Atto
Camera 643) e in corso di esame al Senato della Repubblica (Atto
Senato 442), ai commi 500 e 501 prevede la riduzione per l'importo
complessivo di 400 milioni di euro della dotazione del «Fondo per
l'avvio di opere indifferibili» destinato alle opere di cui all'art.
3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, che, pertanto, viene
prudenzialmente accantonato;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 160 del 18
novembre 2022 con il quale sono stati approvati gli allegati 1 e 2,
contenenti gli elenchi degli interventi oggetto delle domande di
accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili i cui dati
sono stati validati dalle amministrazioni statali istanti e per le
quali si e' proceduto all'assegnazione delle risorse, nonche'
l'allegato 3, che riporta i dati sintetici e l'ammontare complessivo
delle risorse assegnate a ciascun ambito prioritario per complessivi
8.074.778.168,50 euro;
Tenuto conto che le risorse residue del Fondo che si rendono
disponibili per essere destinate alla procedura prevista dall'art.
10, comma 2, del decreto-legge n. 176 del 2022, al termine della
procedura di assegnazione, al netto del descritto accantonamento di
400 milioni di euro, sono pari a 325.221.831,50 euro;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, la procedura di assegnazione delle risorse del
predetto Fondo ai soggetti indicati dall'art. 10, comma 2, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, i quali, pur in possesso dei
requisiti, non hanno avuto accesso al predetto Fondo e non risultano
beneficiari delle preassegnazioni di cui all'art. 29 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'art. 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.