LA CONFERENZA PERMANENTE 
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 
                       E LE PROVINCE AUTONOME 
                         DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 30 novembre 2022: 
    visti gli articoli 2, comma 1,  lett.  b),  e  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  che  attribuiscono  a
questa Conferenza la facolta' di promuovere e di sancire accordi  tra
il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
in attuazione del principio  di  leale  collaborazione,  al  fine  di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune; 
    visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano recante «Linee guida per l'adozione dei  piani
di controllo e certificazione  nei  confronti  della  paratubercolosi
bovina», sancito nella Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  del
17 ottobre 2013 (rep. atti n. 146/CSR); 
    vista la nota del 30 settembre 2022, acquisita al protocollo  DAR
n. 15907, con la quale il  Ministero  della  salute,  ha  inviato  lo
schema di accordo concernente «Linee guida per l'adozione  dei  Piani
di controllo e per  l'assegnazione  della  qualifica  sanitaria  agli
allevamenti di specie sensibili (bovini,  bufalini,  ovini,  caprini)
nei confronti della paratubercolosi»; 
    vista la nota del 4 ottobre 2022, protocollo DAR n. 16167, con la
quale l'ufficio di segreteria di questa Conferenza ha  diramato  alle
regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano  il  provvedimento
in argomento, con contestuale convocazione di  una  riunione  tecnica
per il giorno 17 ottobre 2022; 
    vista la nota del 17 ottobre della Commissione  salute,  diramata
il 19 ottobre 2022, protocollo DAR n. l 7002, con la quale sono state
inviate formalmente le proposte emendative gia'  esaminate  nel  coso
della riunione tecnica sopra citata; 
    vista la nota del 21 novembre  2022,  diramata  in  pari  data  -
protocollo DAR n. 19095, con la quale il Ministero  della  salute  ha
trasmesso  una  nuova  formulazione  del  provvedimento  in  oggetto,
modificato a seguito dell'accoglimento delle proposte  emendative  di
cui sopra; 
    considerato  che,  nel  corso  dell'odierna  seduta   di   questa
Conferenza, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano
hanno espresso avviso favorevole all'accordo; 
    acquisito  l'assenso  del  Governo,  delle  regioni  e   province
autonome di Trento e di Bolzano sul provvedimento in argomento: 
 
                          Sancisce accordo 
 
  ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo  n.  281
del 1997, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, nei seguenti termini: 
    Visti: 
      il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81,   recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  varo»
che, all'Allegato XLVI, include il Mycobacterium paratubercolosis tra
gli agenti biologici di categoria 2 che possono causare  malattie  in
soggetti umam e costituire un rischio per i lavoratori; 
      il regolamento (UE)  2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 marzo 2016 e relativi atti delegati e di  esecuzione,
concernenti le malattie ammali trasmissibili e che modifica e  abroga
taluni atti in materia di sanita' animale e quanto da  essi  disposto
in merito alla paratubercolosi; 
      il  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.   2018/1882   della
Commissione  del  3  dicembre  2018  relativo   all'applicazione   di
determinate norme di prevenzione  e  controllo  delle  malattie  alle
categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e
gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione; 
      il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.   136,   recante
«Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b),  e),  f),  h),
i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per  adeguare
e raccordare la normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie ammali che sono trasmissibili agli animali o
all'uomo,  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»; 
  Considerato: 
    che la paratubercolosi bovina, bufalina e ovi  caprina  ai  sensi
del regolamento di esecuzione (UE)  2018/1882  e'  definita  malattia
elencata di categorie E per la quale vi e' necessita' di sorveglianza
all'interno  dell'Unione  europea  come  prescritto  dall'articolo  9
paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/429; 
    la presenza endemica di tale malattia sul territorio nazionale; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  predisporre  nuove  linee  guida   in
sostituzione di quelle gia' in vigore al fine di introdurre misure di
sorveglianza applicabili anche per la paratubercolosi bufalina e  ovi
caprina secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) 2016/429; 
  Ravvisata inoltre la necessita' di usufruire  di  un  protocollo  a
maggiore sensibilita', al fine di ridurre la comparsa di  positivita'
inattese in allevamenti precedentemente ripetutamente negativi; 
  Considerato  che  l'applicazione  delle  citate  linee  guida   sul
territorio nazionale per la paratubercolosi bovina, ha fatto si'  che
si riscontrassero alcune criticita', quali:  la  sotto  notifica  dei
casi clinici e la minore robustezza del  test  su  latte  rispetto  a
quello eseguito su sangue; 
  Viste le comunicazioni delle regioni e Province autonome di  Trento
e di Bolzano, da ultimo intercorse in data 25 agosto 2022, in  merito
alle proposte di modifica delle preesistenti  linee  guida  nazionali
per la paratubercolosi; 
  Ravvisata: 
    l'esigenza di regioni e Province autonome di Trento e di  Bolzano
di sostituire le prescrizioni contenute nelle  linee  guida  gia'  in
vigore con quelle predisposte in base al presente accordo; 
    l'esigenza che le regioni e Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nel predisporre i piani per il  controllo  e  certificazione
degli allevamenti nei confronti della paratubercolosi, si attengono a
quanto  contenuto  nelle  nuove  linee  guida  allegate  al  presente
accordo; 
  Acquisito il parere  del  centro  di  referenza  nazionale  per  la
paratubercolosi bovina,  istituito  presso  la  sezione  di  Piacenza
dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, espresso con mail del
12 luglio 2022: 
 
                             Si conviene 
 
  E' approvato il documento concernente «Linee guida  per  l'adozione
dei piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria
agli  allevamenti  di  specie  sensibili  (bovini,  bufalini,  ovini,
caprini) nei confronti della paratubercolosi», di cui all'allegato A,
parte integrante del  presente  atto.  Dall'attuazione  del  presente
accordo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
    Roma, 30 novembre 2022 
 
                                             Il Presidente: Calderoli 
Il segretario: D'Avena