LA CONFERENZA PERMANENTE 
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 
                       E LE PROVINCE AUTONOME 
                         DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 30 novembre 2022; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e
cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, lo
stoccaggio  e  la  distribuzione  di  tessuti  e  cellule  umani»,  e
successive modificazioni, ed in  particolare  l'allegato  I,  recante
«Criteri di selezione del  donatore  di  tessuti  e/o  di  cellule  -
(articolo 4, comma 1, lettera a)», punto  3,  che  prevede  che  «Con
accordo Stato regioni sono  stabiliti  i  criteri  di  selezione  dei
donatori viventi e deceduti di cellule  e  tessuti,  predisposti  dal
Centro nazionale trapianti e dal  Centro  nazionale  sangue,  secondo
l'ambito di competenza, conformemente a quanto previsto dal  presente
decreto»; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano, in materia di ricerca e reperimento  di  cellule
staminali emopoietiche presso registri e banche italiane  ed  estere,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 5 ottobre  2006
(rep. atti n. 2637/CSR); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano, per la definizione dei poli di funzionamento del
Registro nazionale italiano  donatori  di  midollo  osseo,  sportello
unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali  emopoietiche
da donatore non consanguineo, sancito dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano il 29 aprile 2010 (rep. atti n. 57/CSR); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e Province  autonome  di
Trento e Bolzano sui requisiti minimi  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici delle attivita' sanitarie  dei  servizi  trasfusionali  e
delle unita' di raccolta e sul modello per  le  visite  di  verifica,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  il  16  dicembre
2010 (rep. atti n. 242/CSR); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e Province  autonome  di
Trento e di Bolzano sul  documento  recante  «Revisione  dell'accordo
Stato regioni 10 luglio 2003 (rep. atti n. 1770/CSR),  in  attuazione
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.
191,  per  la  definizione  dei   requisiti   minimi   organizzativi,
strutturali e tecnologici e delle linee guida di accreditamento delle
strutture afferenti al programma di trapianto  di  cellule  staminali
emopoietiche  (CSE)»,  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano il 5 maggio 2021 (rep. atti n. 49/CSR); 
  Vista la nota del Ministero  della  salute  dell'11  ottobre  2022,
acquisita a protocollo n. 16608 DAR nella medesima data, con la quale
e' stato  trasmesso  lo  schema  di  accordo  ai  sensi  del  decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 -  allegato  I,  punto  3  tra  il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante «Criteri per la selezione del donatore  di  cellule
staminali emopoietiche»; 
  Vista la nota del 18 ottobre 2022 prot. 16943  DAR,  con  la  quale
l'Ufficio di segreteria ha  diramato  la  predetta  documentazione  e
convocato una riunione tecnica per il giorno 7 novembre 2022; 
  Vista la nota del 28 ottobre  2022  con  la  quale  la  Commissione
salute ha inviato l'assenso tecnico, evidenziando dei suggerimenti di
modifica al testo gia' condivisi per le vie brevi dal Ministero della
salute e chiedendo l'annullamento della riunione tecnica fissata  per
il 7 novembre 2022; 
  Vista la nota del 2 novembre 2022 prot.  17643  DAR  con  la  quale
l'Ufficio di segreteria ha diramato la suddetta documentazione ed  ha
annullato la prevista riunione tecnica con contestuale  richiesta  al
Ministero della salute di inviare il testo aggiornato; 
  Visto il testo dell'accordo ed il relativo  documento  inviati  dal
Ministero della salute in data 7 novembre  2022,  che  tengono  conto
delle  proposte  di  modifica  del  coordinamento  della  Commissione
salute, diramati in data 9 novembre 2022 con nota prot. 17985 DAR; 
  Visto  l'assenso  tecnico  della  Commissione  salute   sull'ultima
versione dell'accordo e del documento, reso in data 11 novembre 2022; 
  Considerato  che,  nel  corso   dell'odierna   seduta   di   questa
Conferenza, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano
hanno  espresso  avviso  favorevole  all'accordo  sul  documento   in
oggetto; 
  Acquisito l'assenso del Governo, delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo 
 
  tra il Governo, le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, nei termini di seguito indicati; 
  Visti: 
    la legge 21 ottobre 2005,  n.  219,  recante:  «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati» e successive modificazioni e integrazioni; 
    il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.   191,   recante
«Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle  norme
di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione,  la  conservazione,  lo  stoccaggio  e  la
distribuzione di tessuti e cellule umani», che all'art. 2,  comma  2,
prevede che «Le disposizioni di cui al presente  decreto  legislativo
si applicano anche alla donazione, alla raccolta, al controllo,  alla
conservazione di cellule staminali emopoietiche,  ferme  restando  le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivita'
trasfusionali»; 
    il decreto del Ministro della salute  2  novembre  2015,  recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue e degli emocomponenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 28 dicembre 2015, n. 300, S.O; 
    la legge 6  marzo  2001,  n.  52,  recante:  «Riconoscimento  del
registro nazionale italiano  dei  donatori  di  midollo  osseo»,  che
istituisce il Registro nazionale italiano  dei  donatori  di  midollo
osseo  (IBMDR)  presso  l'ente  ospedaliero  «Ospedali  Galliera»  di
Genova; 
  Considerato: 
    che la legge n. 219  del  2005,  all'art.  2,  individua  tra  le
attivita' trasfusionali anche la  raccolta  delle  cellule  staminali
emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali e prevede,  all'art.  3,
che i  protocolli  per  l'accertamento  della  idoneita'  fisica  del
donatore e della donatrice e le modalita' della donazione di sangue e
di  emocomponenti,  nonche'  del  prelievo   di   cellule   staminali
emopoietiche  periferiche  (CSE)  e  da  cordone  ombelicale,   siano
definiti con decreto del Ministro della salute; 
    che, con il decreto 2 novembre 2015, in attuazione degli articoli
3 e 21 della legge n. 219/2005, sono stati stabiliti i  requisiti  di
qualita' e sicurezza del  sangue  e  degli  emocomponenti  includendo
anche  i  requisiti  per  la  donazione,  raccolta,  conservazione  e
tracciabilita' delle CSE; 
    che l'art. 13, del decreto 2 novembre 2015 ha previsto, al  comma
1,  che  il  donatore  di  CSE  possiede  i  requisiti  previsti  per
l'idoneita' alla donazione di sangue intero ed emocomponenti e quelli
previsti dalla normativa vigente in materia di cellule e  tessuti  e,
al comma 2,  che  in  particolari  condizioni  di  necessita'  e  per
specifiche esigenze  cliniche  possano  essere  adottati  criteri  di
idoneita'  diversi,  a  giudizio  del  medico  esperto  in   medicina
trasfusionale, nel  rispetto  comunque  del  criterio  della  massima
tutela a protezione della salute del donatore e del paziente; 
    che per la selezione del donatore di  CSE  si  sono  applicati  i
criteri di esclusione permanente e temporanea del donatore di sangue,
a protezione della sua salute e  di  quella  del  ricevente,  di  cui
all'allegato III del decreto 2 novembre 2015  che,  tra  l'altro,  ha
previsto  criteri  specifici  per  la  coppia  donatrice  di  cellule
staminali emopoietiche da sangue del cordone ombelicale; 
  Tenuto conto: 
    che, diversamente dalla donazione di sangue e  di  emocomponenti,
la donazione  di  CSE,  da  donatore  familiare  o  da  donatore  non
familiare, rappresentando l'unica fonte disponibile  di  CSE  per  il
trapianto, richiede frequentemente  che  alcune  condizioni  cliniche
correlate ai criteri di  esclusione  del  donatore  di  sangue  siano
derogate al fine di consentire la cura dei pazienti; 
    della peculiarita' del processo donazione-trapianto  di  CSE  che
prevede che il donatore compatibile  possa  essere  ricercato  tra  i
familiari del paziente e, qualora non disponibile, presso il Registro
nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (IBMDR) o i Registri
internazionali; 
  Tenuto conto in particolare, che la donazione di  CSE  da  donatore
volontario non consanguineo prevede fasi  distinte,  spesso  distanti
nel tempo, che vanno dalla fase  di  arruolamento  del  donatore,  di
tipizzazione HLA, di iscrizione nel registro nazionale dei donatori e
disponibilita' per il trapianto, alla  scelta  da  parte  del  centro
trapianti (work up) e quindi al prelievo  delle  CSE  e  che  per  il
donatore familiare la fase di arruolamento e  la  fase  di  donazione
(work up) spesso sono ravvicinate nel tempo e coincidenti; 
  Tenuto conto: 
    del Consensus Statement  del  Worldwide  Network  for  Blood  and
Marrow Trasplantation  (WNBMT)  Standing  Committee  per  i  donatori
familiari; 
    degli standard nazionali ed internazionali elaborati da: 
      IBMDR: Italian Bone Marrow Donor Registry, sportello unico  per
la ricerca e reperimento di  cellule  staminali  emopoietiche  presso
registri e banche italiane ed estere; 
      GITMO: Gruppo italiano  per  il  trapianto  di  midollo  osseo,
cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare; 
      SIMTI:  Societa'   italiana   di   medicina   trasfusionale   e
immunoematologia; 
      SIdEM:  Societa'  italiana   di   emaferesi   e   manipolazione
cellulare; 
      WMDA:   World   Marrow    Donor    Association,    associazione
internazionale per l'interscambio di cellule staminali per  trapianto
emopoietico; 
      JACIE:  Joint  Accreditation  Committee   ISCT   (International
Society for Cellular Therapy) e EBMT (European Group  for  Blood  and
Marrow Transplantation); 
      EFI: European Federation for Immunogenetics; 
      ASHI:   American    Society    for    Histocompatibility    and
Immunogenetics; 
  Ravvisata pertanto l'esigenza, tenendo conto dei  criteri  previsti
per la selezione del donatore  di  sangue  e  quelli  previsti  dalla
normativa su cellule e tessuti, di stabilire criteri specifici per la
selezione  del  donatore  di  CSE,  familiare  e  non  familiare,  in
relazione alle fasi di arruolamento e di donazione (work up), al fine
di uniformare sul territorio nazionale la valutazione  dell'idoneita'
del donatore di CSE da parte dei professionisti coinvolti; 
  Dato atto: 
    che tali criteri specifici si basano sulla valutazione  caso  per
caso del rapporto rischio/beneficio, garantendo la massima tutela del
donatore e al contempo assicurando la cura  del  ricevente  anche  in
presenza di condizioni cliniche nel donatore che possano aumentare il
rischio per il paziente; 
    che l'espressione del giudizio di idoneita' del donatore  di  CSE
puo' avvalersi  di  consulenze  specialistiche  di  esperti,  qualora
necessario, e che la decisione finale e' assunta  in  modo  condiviso
tra il centro donatori e il  centro  trapianti  che  ha  in  cura  il
paziente sulla base della valutazione rischio/beneficio; 
  Visto: 
    il documento predisposto dal gruppo di lavoro  istituito  ad  hoc
dal  Centro  nazionale  trapianti  e  dal  Centro  nazionale  sangue,
costituito da esperti  del  settore,  rappresentanti  delle  societa'
scientifiche GITMO (Gruppo  italiano  per  il  trapianto  di  midollo
osseo, cellule staminali emopoietiche  e  terapia  cellulare),  SIMTI
(Societa' italiana di medicina trasfusionale  e  immunoematologia)  e
SIdEM (Societa' italiana di emaferesi e manipolazione cellulare), dal
rappresentante del registro nazionale dei donatori di midollo osseo -
IBMDR,  da  clinici  esperti  in  particolari  patologie  e  con   la
partecipazione  anche  di  rappresentanti  della  direzione  generale
competente del Ministero della salute; 
    il documento elaborato da  SIMTI-GITMO  recante  «Raccomandazioni
SIMTI - GITMO per la gestione della donazione  di  cellule  staminali
emopoietiche  (CSE)  nel  donatore  familiare  e  non  familiare  per
trapianto allogenico» - edizione 2011; 
  Considerata la necessita', in attuazione dell'allegato I, punto  3,
del decreto legislativo n. 16  del  2010,  che  siano  definiti,  con
accordo Stato-regioni, i criteri di selezione dei donatori viventi  e
deceduti di cellule  e  tessuti,  predisposti  dal  Centro  nazionale
trapianti  e  dal  Centro  nazionale  sangue,  secondo  l'ambito   di
competenza; 
  Acquisiti: 
    il parere della sezione tecnica per il sistema trasfusionale  del
Comitato tecnico sanitario, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 2013, n 44, espresso nella seduta del  26  maggio
2022; 
    il parere della Commissione CSE della Consulta tecnica permanente
per i trapianti, di cui all'art. 9, della legge 1°  aprile  1999,  n.
91, espresso nella seduta del 13 giugno 2022; 
 
                            Si conviene: 
 
  1. E' approvato il documento per  la  definizione  dei  criteri  di
selezione del donatore di cellule staminali  emopoietiche  (CSE),  di
cui all'allegato  A  al  presente  atto,  che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del  presente  accordo
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  provvedono  al
recepimento del medesimo. 
  3. All'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
    Roma, 30 novembre 2022 
 
                                             Il Presidente: Calderoli 
Il segretario: D'Avena