IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, recante «Recepimento dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per  le
Forze di polizia ad  ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»; 
  Visto in particolare l'art. 31, comma 1,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,  secondo  cui  il
limite massimo dei distacchi sindacali  autorizzabili  a  favore  del
personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  e'  di   trentadue
distacchi; 
  Visto il comma 2 del menzionato art. 31, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  164  del  2002,  il  quale  prevede  che  alla
ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, tra
le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano  nazionale  del
personale  non  dirigente  del  Corpo  della  polizia  penitenziaria,
provvede  il  Ministro  per  pubblica  amministrazione,  sentite   le
organizzazioni sindacali interessate e che la  ripartizione,  che  ha
validita' fino  alla  successiva,  e'  effettuata  esclusivamente  in
rapporto al numero delle deleghe  complessivamente  espresse  per  la
riscossione del contributo sindacale  conferite  dal  personale  alle
rispettive   amministrazioni,   accertate    per    ciascuna    delle
organizzazioni sindacali aventi titolo  alla  data  del  31  dicembre
dell'anno precedente a quello in  cui  si  effettua  la  ripartizione
medesima; 
  Vista la nota prot. m_dg.GDAP 292133.U, del 29 luglio 2022, con  la
quale il Ministero della giustizia ha trasmesso  i  dati  certificati
relativi alla rilevazione delle deleghe per i  contributi  sindacali,
accertati  alla  data  del  31  dicembre  2021,  con  riguardo   alle
organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi  del  personale
non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  del
21 ottobre 2022, di  individuazione  delle  organizzazioni  sindacali
rappresentative sul piano nazionale per il  personale  non  dirigente
del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024; 
  Vista  la  nota  del  14  novembre  2022,  prot.  DFP  84478,   del
Dipartimento della funzione pubblica, con la quale le  organizzazioni
sindacali  del  personale  non  dirigente  del  Corpo  della  polizia
penitenziaria, aventi titolo alla ripartizione  dei  distacchi  nella
loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative  sul  piano
nazionale, sono state invitate  a  formulare  eventuali  osservazioni
sull'ipotesi  di  ripartizione  del   contingente   complessivo   dei
distacchi sindacali; 
  Considerato che non sono  pervenute  osservazioni  da  parte  delle
organizzazioni sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale  del
personale in parola; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo  Zangrillo,  Ministro  senza
portafoglio,  e'  stato  conferito   l'incarico   per   la   pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per
la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   Il   contingente   complessivo   dei    distacchi    sindacali
autorizzabili, ai sensi  dell'art.  31,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.  164,  a  favore  del
personale non dirigente del Corpo  della  polizia  penitenziaria,  e'
determinato in numero di trentadue distacchi ed  ha  validita'  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino  alla  successiva
ripartizione. 
  2.  La  ripartizione  del  contingente  complessivo  dei  distacchi
sindacali, per il triennio 2022-2024, avviene tra  le  organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al  decreto  del
Ministro per la  pubblica  amministrazione  21  ottobre  2022  ed  e'
effettuata in  rapporto  al  numero  delle  deleghe  complessivamente
espresse per la riscossione del contributo  sindacale  conferite  dal
personale  non  dirigente  del  Corpo  della  polizia   penitenziaria
all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla  data  del
31 dicembre 2021. 
  3. I distacchi sindacali, per il  triennio  2022-2024,  di  cui  al
comma 2, sono cosi' ripartiti: 
    S.A.P.Pe.: nove distacchi sindacali; 
    Si.N.A.P.Pe.: cinque distacchi sindacali; 
    O.S.A.P.P.: cinque distacchi sindacali; 
    UILPA PP: quattro distacchi sindacali; 
    USPP: quattro distacchi sindacali; 
    CISL FNS: tre distacchi sindacali; 
    CGIL FP/PP: due distacchi sindacali. 
  4. Il collocamento in distacco sindacale e' consentito  nel  limite
massimo indicato  nel  comma  3,  nel  rispetto  delle  disposizioni,
modalita'  e  procedure  contenute  nell'art.  31  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore  dal  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione. 
 
    Roma, 6 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Zangrillo