IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del  personale  della
carriera prefettizia, a norma dell'art.  10  della  legge  28  luglio
1999, n. 266»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018,  n.
66, recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il  triennio
economico e  giuridico  2016-2018,  riguardante  il  personale  della
carriera prefettizia»; 
  Visto in particolare, l'art. 13, comma 1, del  predetto  decreto  4
maggio 2018, n. 66, a norma del quale «il contingente complessivo dei
distacchi  sindacali   spettanti   ai   funzionari   della   carriera
prefettizia e' pari al numero di quattro e costituisce il massimo dei
distacchi fruibili»; 
  Visto il medesimo art. 13, comma  2,  del  menzionato  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66,  il  quale  prevede
che  «il  contingente  di  cui  al  comma  1  e'  ripartito  tra   le
organizzazioni sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale  dei
funzionari della carriera prefettizia, di cui al decreto del Ministro
per  la   funzione   pubblica   (ora   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione),  concernente  l'individuazione  della   delegazione
sindacale trattante, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139. La ripartizione,  che  ha  validita'  fino  alla
successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe per  il
versamento  dei   contributi   sindacali   accertate   per   ciascuna
organizzazione  sindacale  alla  data  del  31   dicembre   dell'anno
precedente  a  quello  in  cui  si  effettua  la  ripartizione.  Alla
ripartizione provvede il  Ministro  per  la  funzione  pubblica  (ora
Ministro per la pubblica amministrazione), sentite le  organizzazioni
sindacali  interessate,  entro  il  primo  quadrimestre  di   ciascun
triennio»; 
  Visto l'art. 16, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, il quale statuisce che il  Ministero
dell'interno invii alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31  marzo  di  ciascun
anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale; 
  Vista la nota prot. n. 0009725, del 24 giugno 2022, con la quale il
Ministero dell'interno ha trasmesso al  Dipartimento  della  funzione
pubblica, ai fini  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  cui
all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n.  66,
le schede  di  rilevazione  delle  deleghe  per  la  riscossione  del
contributo sindacale al 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  del
14  luglio  2022,  afferente  all'individuazione  della   delegazione
sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la  definizione
dell'accordo relativo al triennio 2022-2024, riguardante il personale
della  carriera  prefettizia,  ai  sensi  dell'art.  27  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139; 
  Vista  la  nota  del  10  ottobre  2022,  prot.  DFP   76127,   del
Dipartimento della funzione pubblica, con la quale le  organizzazioni
sindacali del personale della  carriera  prefettizia,  aventi  titolo
alla ripartizione dei distacchi nella loro qualita' di organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale, sono state invitate  a
formulare eventuali osservazioni  sull'ipotesi  di  ripartizione  del
contingente complessivo dei distacchi sindacali; 
  Considerato che non sono  pervenute  osservazioni  da  parte  delle
organizzazioni sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale  del
personale in parola; 
  Vista la sentenza del Tribunale di Roma, IV Sezione Lavoro,  datata
12 gennaio 2021, nella causa iscritta al n. R.G. 23427/2020,  in  cui
e' stato disposto che la ripartizione del contingente complessivo dei
distacchi sindacali tra le organizzazioni  sindacali  rappresentative
debba  essere  effettuata  in  rapporto  al  numero  delle   deleghe,
applicando il criterio di proporzionalita' matematica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo  Zangrillo,  Ministro  senza
portafoglio,  e'  stato  conferito   l'incarico   per   la   pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per
la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti  al
personale della carriera  prefettizia,  ai  sensi  dell'art.  13  del
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, e' pari
al numero di quattro, costituisce il massimo dei  distacchi  fruibili
ed ha validita' dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
fino alla successiva ripartizione. 
  2.  La  ripartizione  del  contingente  complessivo  dei  distacchi
sindacali, per il triennio 2022 - 2024, avviene tra le organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione del 14  luglio  2022  ed  e'
effettuata in  rapporto  al  numero  delle  deleghe  complessivamente
espresse per la riscossione del contributo sindacale,  conferite  dal
personale della carriera prefettizia all'amministrazione ed accertate
per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021. 
  3. I distacchi sindacali, per il triennio 2022 - 2024,  sono  cosi'
ripartiti: 
    SI.N.PRE.F.: due distacchi sindacali; 
    SNADIP-CISAL: due distacchi sindacali. 
  4. Il  collocamento  in  distacco  sindacale  del  personale  della
carriera prefettizia e' consentito, nei limiti massimi  indicati  nel
comma 3, nel  rispetto  delle  disposizioni,  modalita'  e  procedure
contenute nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore  dal  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione. 
 
    Roma, 6 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Zangrillo