IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme sull'esercizio
della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento militare, e, in particolare l'articolo
16, comma 1, il quale conferisce al Governo la delega ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge,
uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento normativo delle
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come
modificato dall'articolo 5, comma 5, della medesima legge, e del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi
stabiliti;
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge n. 46 del
2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega, la semplificazione e maggiore efficienza
delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa,
attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel
quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze
di polizia a ordinamento militare, nonche' di un secondo livello
attraverso cui regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole
Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa
la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita';
Visto l'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge n. 46 del
2022, il quale prevede, tra i principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega, l'istituzione di un'area negoziale per il
personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a
ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione
con le Forze di polizia a ordinamento civile, e che l'istituzione di
tale area avvenga nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle
risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione;
Visto l'articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il quale
prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione;
Visto l'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il quale
prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto l'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti
normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze
armate;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2022;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i
profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) alla lettera A):
1.1) le parole «e Corpo forestale dello Stato» e le parole «e
del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse;
1.2) le parole «del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,» e le parole «e delle politiche agricole e
forestali» sono soppresse;
1.3) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle
seguenti: «pubblica amministrazione»;
1.4) le parole «delle finanze,» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'economia e delle finanze e»;
2) la lettera B) e' sostituita dalla seguente:
«B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a
seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a),
della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale
composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate
ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le
associazioni professionali a carattere sindacale interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera
con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento
militare di cui sono rappresentative.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate
e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una
delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una
delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute
rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai
sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le
associazioni professionali a carattere sindacale interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con
rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono
rappresentative.»;
4) il comma 3 e' abrogato;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera B), per il personale appartenente
alle Forze di polizia ad ordinamento militare sono oggetto di
contrattazione:»;
1.2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili
per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero
massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle
associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle
aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai
rappresentanti sindacali;»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di
cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate
con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28
aprile 2022, n. 46.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini di cui
all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze
armate sono oggetto di contrattazione:»;
1.2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili
per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi
retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative,
la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti
che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di
cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate
con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 della legge 28
aprile 2022, n. 46.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «funzione pubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
1.2) al secondo periodo, dopo le parole «ad ordinamento
civile», sono inserite le seguenti: «ovvero le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di
polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i
profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza»;
1.3) il terzo periodo e' soppresso;
2) al comma 1-bis:
2.1) le parole «dell'ipotesi» sono sostituite dalle seguenti:
«delle ipotesi»;
2.2) dopo le parole «per quanto attiene», sono inserite le
seguenti: «, rispettivamente,»;
2.3) le parole «e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le» sono sostituite dalla seguente:
«alle»;
2.4) le parole «e al personale delle» sono sostituite dalla
seguente: «alle»;
3) al comma 2:
3.1) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle
seguenti: «pubblica amministrazione»;
3.2) le parole «di cui ai commi 3, 5 e 7» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;
3.3) le parole «i rappresentanti dello Stato maggiore difesa,
dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle» sono sostituite
dalla seguente: «le»;
3.4) le parole «di cui al medesimo art. 2» sono sostituite
dalle seguenti: «e le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle
Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come
individuate dall'articolo 2»;
4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni,
alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a
parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti
dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una
ipotesi unica di accordo sindacale.
3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono
attraverso due livelli di negoziazione:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia
a ordinamento militare;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici delle
singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la
distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita', nei
limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla
lettera a) del presente comma.
3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2,
si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti
delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i
rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con
la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si
svolgono su due livelli:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici delle
singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione
accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla
negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente
comma.»;
5) al comma 4:
5.1) dopo le parole «Le organizzazioni sindacali», sono
inserite le seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile
ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze
armate»;
5.2) le parole «dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle ipotesi di accordo di cui ai
commi 3, 3-bis e 3-quater»;
5.3) le parole «la delegazione» sono sostituite dalle
seguenti: «le rispettive delegazioni»;
6) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
7) al comma 10:
7.1) al primo periodo, le parole «L'ipotesi di accordo
sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai
commi 5 e 7 sono corredati» sono sostituite dalle seguenti: «Le
ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono
corredate»;
7.2) al secondo periodo, le parole «sezioni COCER, per il
tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari firmatarie»;
7.3) al quarto periodo, le parole «L'ipotesi di accordo
sindacale ed i predetti schemi di provvedimento» sono sostituite
dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale»;
8) al comma 11:
8.1) le parole «ai commi 4, 6 e 8» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 4»;
8.2) le parole «l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le
Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento
riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento
militare e le Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «le
ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»;
9) al comma 13, le parole «l'accordo e le concertazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «gli accordi»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole «e di concertazione», sono soppresse;
2) al comma 3:
2.1) le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi
Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa,» sono
sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative»;
2.2) le parole «funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
2.3) le parole «l'accordo nazionale di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle
concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi nazionali di cui
all'articolo 2»;
f) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole «e le sezioni del
COCER» sono sostituite dalle seguenti: «delle Forze di polizia a
ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a
ordinamento militare e delle Forze armate».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
b), della legge n. 46 del 2022.
3. Alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del
rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare in corso alla data di cui al comma 2
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, vigenti fino alla medesima data.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 28
aprile 2022, n. 46 (Norme sull'esercizio della liberta'
sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo
per il coordinamento normativo), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 maggio 2022, n. 110:
«Art. 16 (Delega al Governo per il coordinamento
normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il coordinamento normativo delle
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5,
della presente legge, e del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano gli istituti della
rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le
disposizioni della presente legge;
c) modificazioni e integrazioni normative
necessarie per il coordinamento delle disposizioni
contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,
nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente
legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle
procedure di contrattazione del comparto sicurezza e
difesa, attraverso la previsione di un primo livello di
negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte
le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento
militare, nonche' di un secondo livello attraverso cui
regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole
Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi
compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e
di produttivita';
e) istituzione di un'area negoziale per il
personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio
di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento
civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al
precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli
previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente per la sua attuazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro
trenta giorni dalla trasmissione.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' adottato il regolamento di
attuazione della presente legge.
4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive
competenze, e le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari, e' determinato, nel limite massimo
fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente
dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza
armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da
ripartire tra le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla
base della rappresentativita' calcolata ai sensi
dell'articolo 13.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
6. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
(Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, S.O.
- Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
2017, n. 143, S.O., come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note all'articolo 2.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2,
concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti
per il pubblico impiego in materia di accertamento della
rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di
espressione di quest'ultimo, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con le procedure di cui
all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28
aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta
dai rappresentanti delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari riconosciute
rappresentative del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni
professionali a carattere sindacale interforze partecipano
alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con
rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a
ordinamento militare di cui sono rappresentative.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle
Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28
aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta
dai rappresentanti delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari riconosciute
rappresentative del personale delle Forze armate,
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile
2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti
alla Forza armata di cui sono rappresentative.
3. (abrogato)».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). -
1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), per
il personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento militare sono oggetto di contrattazione:
a) il trattamento economico fondamentale e
accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma
20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per
infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
f-bis) il contingente massimo dei distacchi
autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento
militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti
per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la
misura dei permessi e delle aspettative sindacali non
retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti
sindacali;
g) il trattamento economico di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri di massima per l'aggiornamento
professionale ai fini dei servizi di polizia;
i) i criteri per l'istituzione di organi di
verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e
degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione
sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' per la gestione degli enti di assistenza del
personale;
l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Con riferimento alle materie oggetto di
contrattazione di cui al comma 1, le procedure di
informazione e consultazione delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative a livello nazionale sono
disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16,
comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle
amministrazioni.».
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Forze armate). - 1. Ai fini di cui
all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle
Forze armate sono oggetto di contrattazione:
a) il trattamento economico fondamentale e
accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26,
comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale;
d) le licenze;
e) l'aspettativa per motivi privati e per
infermita';
f) i permessi brevi per esigenze personali;
f-bis) il contingente massimo dei distacchi
autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo
annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle
associazioni rappresentative, la misura dei permessi e
delle aspettative sindacali non retribuiti che possono
essere concessi ai rappresentanti sindacali;
g) il trattamento economico di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
h) i criteri per l'istituzione di organi di
verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e
degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione
sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' per la gestione degli enti di assistenza del
personale;
i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Con riferimento alle materie oggetto di
contrattazione di cui al comma 1, le procedure di
informazione e consultazione delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative a livello nazionale sono
disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 16,
comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle
amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal
presente decreto:
-
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la
pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro
lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare
e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti
gli accordi sindacali di competenza, possono presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle
procedure stesse.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e alle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la pubblica amministrazione,
in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte
pubblica, nell'ambito delle procedure di cui di cui al
presente articolo, puo' convocare, anche congiuntamente, le
delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento
militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si
svolgono in riunioni, alle quali partecipano i
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi
della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione
di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono
attraverso due livelli di negoziazione:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze
di polizia a ordinamento militare;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti piu'
caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento
militare, compresa la distribuzione della retribuzione
accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla
negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del
presente comma.
3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo
2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano
i rappresentanti delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi
ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti
dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si
svolgono su due livelli:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze
armate;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti piu'
caratteristici delle singole Forze armate, compresa la
distribuzione della retribuzione accessoria e di
produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione di
primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a
ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a
ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti
dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e
3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio
dei Ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive
delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il
termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. (abrogato)
9. (abrogato)
10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3,
3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella
eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con
l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per
l'intero periodo di validita' dei predetti atti,
prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne
l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione
parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e
certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello
Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e
dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si
pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi
di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare,
direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4,
approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3,
3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i
decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del
Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei
decreti successivi.
13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente
decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni
dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti).
- 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita'
nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le
amministrazioni ed i Comandi generali interessati
provvedono a reciproci scambi di informazione, anche
attraverso apposite riunioni.
2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2
disciplinano le modalita' di raffreddamento dei conflitti
che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive
amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di
contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento
civile, presso le singole amministrazioni vengono
costituite commissioni aventi natura arbitrale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di
rilevanza generale per tutto il personale interessato, i
soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le
amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative possono ricorrere al Ministro per
la pubblica amministrazione, formulando apposita e puntuale
richiesta motivata per l'esame della questione
interpretativa controversa. Il Ministro per la pubblica
amministrazione entro trenta giorni dalla formale
richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle
procedure di cui ai commi 1 e 2, puo' fare ricorso alle
delegazioni trattanti gli accordi nazionali di cui
all'articolo 2. L'esame della questione interpretativa
controversa di interesse generale deve espletarsi nel
termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base
dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il
Ministro per la pubblica amministrazione, ai sensi
dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo
1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede
ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi
applicativi per tutte le amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, comma 1, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 8-bis (Consultazione delle rappresentanze del
personale). - 1. Le organizzazioni sindacali delle Forze di
polizia a ordinamento civile e le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento
militare e delle Forze armate di cui all'articolo 2 sono
convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
in occasione della predisposizione del documento di
programmazione economico-finanziaria e prima della
deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere
consultate.».