IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione
di eccezionale instabilita' dei prezzi dei  beni  di  largo  consumo,
derivante dall'andamento dei costi dei prodotti  energetici  e  delle
materie prime sui mercati internazionali; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di adottare misure
per contenere  gli  effetti  derivanti  dall'aumento  del  costo  dei
carburanti; 
  Considerata la necessita'  e  l'urgenza  di  introdurre  specifiche
disposizioni al fine di  garantire  la  trasparenza  dei  prezzi  dei
carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza  di  rafforzare  i
poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 10 e del 12 gennaio 2023; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e
del made in Italy; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia  di  bonus  carburante  e  di  trasparenza  e
  controllo del prezzo di  vendita  al  pubblico  di  carburante  per
  autotrazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3,  terzo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  il  valore
dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto  di  carburanti
ceduti dai datori di lavoro privati  ai  lavoratori  dipendenti,  nel
periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,  non  concorre  alla
formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore  a
euro 200 per lavoratore. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,
valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a  1,2  milioni  di
euro nell'anno 2024  si  provvede,  quanto  a  7,3  milioni  di  euro
nell'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  e,  quanto  6
milioni di euro nell'anno 2023 e a 1 ,2  milioni  di  euro  nell'anno
2024, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  le  esigenze
indifferibili di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  2. Il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  ricevute  le
comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma
1, della legge 23 luglio 2009 n. 99,  provvede  all'elaborazione  dei
dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province
autonome, dei prezzi  comunicati  e  ne  cura  la  pubblicazione  sul
proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in formato  aperto
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lett.  l-bis),  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  al  fine  di   consentire   la
elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche  a
mezzo di dispositivi portatili.  La  frequenza,  le  modalita'  e  la
tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico  di  carburante
per autotrazione, ivi compresi quelli  lungo  la  rete  autostradale,
entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto  di  cui  al
comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione  dei  prezzi
presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27,  con  l'indicazione  della  media  aritmetica  dei
prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2. 
  4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e  3,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500  a  euro
6.000. Dopo la terza violazione, puo' essere disposta la  sospensione
dell'attivita' per un periodo non inferiore  a  sette  giorni  e  non
superiore a novanta giorni.  L'accertamento  della  violazione  delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e'  effettuato  dalla  Guardia  di
finanza,  anche  avvalendosi  dei  poteri  di  accertamento  di   cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal  Ministero
delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza  pubblica.  All'irrogazione  delle  sanzioni  provvede  il
Prefetto. Ai relativi  procedimenti  amministrativi  si  applica,  in
quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n.  689.  Il  presente
comma si applica, altresi', alle violazioni dell'articolo  15,  comma
5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' in  caso
di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo  51,  comma  1,  della
legge 23 luglio 2009,  n.  99,  e  quando  il  prezzo  effettivamente
praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo  impianto  di
distribuzione. 
  5. Una quota pari al 50 per  cento  delle  sanzioni  amministrative
applicate per le violazioni degli obblighi  di  cui  al  comma  2  e'
versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  riassegnata  ad
apposito capitolo iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
delle  imprese  e  del  made   in   Italy,   per   essere   destinata
all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica  per
la rilevazione dei prezzi dei carburanti  per  autotrazione  per  uso
civile, nonche' ad iniziative  in  favore  dei  consumatori  volte  a
favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a  diffondere  il
consumo consapevole e  informato.  Con  decreto  del  Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  indicate  le  modalita'   di
ripartizione delle somme di cui al primo periodo. 
  6. All'articolo 17, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il  prezzo  per
unita' di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto
previsto dalla disciplina di settore per la violazione  dell'articolo
15, comma 5, chiunque omette di indicare  il  prezzo  per  unita'  di
misura». 
  7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  e'
abrogato.