IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»;
Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione
di eccezionale instabilita' dei prezzi dei beni di largo consumo,
derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle
materie prime sui mercati internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei
carburanti;
Considerata la necessita' e l'urgenza di introdurre specifiche
disposizioni al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei
carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di rafforzare i
poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 10 e del 12 gennaio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e
del made in Italy;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e
controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per
autotrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore
dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti
ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel
periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla
formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a
euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma,
valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di
euro nell'anno 2024 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro
nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto 6
milioni di euro nell'anno 2023 e a 1 ,2 milioni di euro nell'anno
2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le
comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma
1, della legge 23 luglio 2009 n. 99, provvede all'elaborazione dei
dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province
autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul
proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. l-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la
elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a
mezzo di dispositivi portatili. La frequenza, le modalita' e la
tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante
per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale,
entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi
presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei
prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
6.000. Dopo la terza violazione, puo' essere disposta la sospensione
dell'attivita' per un periodo non inferiore a sette giorni e non
superiore a novanta giorni. L'accertamento della violazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e' effettuato dalla Guardia di
finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero
delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il
Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in
quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente
comma si applica, altresi', alle violazioni dell'articolo 15, comma
5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' in caso
di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente
praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di
distribuzione.
5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative
applicate per le violazioni degli obblighi di cui al comma 2 e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad
apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle imprese e del made in Italy, per essere destinata
all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica per
la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso
civile, nonche' ad iniziative in favore dei consumatori volte a
favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il
consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalita' di
ripartizione delle somme di cui al primo periodo.
6. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il prezzo per
unita' di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto
previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo
15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di
misura».
7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'
abrogato.