art. 1 (commi 1-100)
 
Avvertenza: 
    Il  testo  delle   note   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai  sensi  dell'articolo
10,  comma  3-bis,  del  testo   unico   delle   disposizioni   sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali
e' operato il rinvio. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui trascritti. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata  e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali 
    
=====================================================================
|                    Testo                    |       Glosse        |
+=============================================+=====================+
|1. I livelli massimi del saldo netto da      |Risultati            |
|finanziare, in termini di competenza e di    |differenziali del    |
|cassa, e del ricorso al mercato finanziario, |bilancio dello Stato.|
|in termini di competenza, di cui all'articolo|                     |
|21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31  |                     |
|dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023,    |                     |
|2024 e 2025, sono indicati nell'allegato 1   |                     |
|annesso alla presente legge. I livelli del   |                     |
|ricorso al mercato si intendono al netto     |                     |
|delle operazioni effettuate al fine di       |                     |
|rimborsare prima della scadenza o di         |                     |
|ristrutturare passivita' preesistenti con    |                     |
|ammortamento a carico dello Stato.           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|2. Alle imprese a forte consumo di energia   |Credito d'imposta per|
|elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023  |le imprese           |
|pubblicato dalla Cassa per i servizi         |energivore.          |
|energetici e ambientali ai sensi del decreto |                     |
|del Ministro dello sviluppo economico 21     |                     |
|dicembre 2017, della cui adozione e' stata   |                     |
|data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale  |                     |
|della Repubblica italiana n. 300 del 27      |                     |
|dicembre 2017, i cui costi per kWh della     |                     |
|componente energia elettrica, calcolati sulla|                     |
|base della media del quarto trimestre        |                     |
|dell'anno 2022 e al netto delle imposte e    |                     |
|degli eventuali sussidi, hanno subito un     |                     |
|incremento superiore al 30 per cento rispetto|                     |
|al medesimo periodo dell'anno 2019, anche    |                     |
|tenuto conto di eventuali contratti di       |                     |
|fornitura di durata stipulati dall'impresa,  |                     |
|e' riconosciuto, a parziale compensazione dei|                     |
|maggiori oneri sostenuti, un contributo      |                     |
|straordinario, sotto forma di credito        |                     |
|d'imposta, in misura pari al 45 per cento    |                     |
|delle spese sostenute per la componente      |                     |
|energetica acquistata ed effettivamente      |                     |
|utilizzata nel primo trimestre dell'anno     |                     |
|2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto   |                     |
|anche in relazione alla spesa per l'energia  |                     |
|elettrica prodotta dalle imprese di cui al   |                     |
|primo periodo e dalle stesse autoconsumata   |                     |
|nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal   |                     |
|caso l'incremento del costo per kWh di       |                     |
|energia elettrica prodotta e autoconsumata e'|                     |
|calcolato con riferimento alla variazione del|                     |
|prezzo unitario dei combustibili acquistati e|                     |
|utilizzati dall'impresa per la produzione    |                     |
|della medesima energia elettrica e il credito|                     |
|di imposta e' determinato con riguardo al    |                     |
|prezzo convenzionale dell'energia elettrica, |                     |
|pari alla media, relativa al primo trimestre |                     |
|dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale   |                     |
|dell'energia elettrica.                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|3. Alle imprese dotate di contatori di       |Credito d'imposta per|
|energia elettrica di potenza disponibile pari|imprese dotate di    |
|o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a|contatori di energia |
|forte consumo di energia elettrica di cui al |elettrica di potenza |
|comma 2, e' riconosciuto, a parziale         |disponibile pari o   |
|compensazione dei maggiori oneri             |superiore a 4,5 kW.  |
|effettivamente sostenuti per l'acquisto della|                     |
|componente energia, un contributo            |                     |
|straordinario, sotto forma di credito        |                     |
|d'imposta, in misura pari al 35 per cento    |                     |
|della spesa sostenuta per la componente      |                     |
|energetica acquistata ed effettivamente      |                     |
|utilizzata nel primo trimestre dell'anno     |                     |
|2023, comprovato mediante le relative fatture|                     |
|d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  |                     |
|calcolato sulla base della media riferita al |                     |
|quarto trimestre dell'anno 2022, al netto    |                     |
|delle imposte e degli eventuali sussidi,     |                     |
|abbia subito un incremento del costo per kWh |                     |
|superiore al 30 per cento del corrispondente |                     |
|prezzo medio riferito al medesimo trimestre  |                     |
|dell'anno 2019.                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|4. Alle imprese a forte consumo di gas       |Credito d'imposta per|
|naturale di cui all'elenco per l'anno 2023   |le imprese gasivore. |
|pubblicato dalla Cassa per i servizi         |                     |
|energetici e ambientali ai sensi del decreto |                     |
|del Ministro della transizione ecologica n.  |                     |
|541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione |                     |
|e' stata data comunicazione nella Gazzetta   |                     |
|Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, e'       |                     |
|riconosciuto, a parziale compensazione dei   |                     |
|maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del  |                     |
|gas naturale, un contributo straordinario,   |                     |
|sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 |                     |
|per cento della spesa sostenuta per          |                     |
|l'acquisto del medesimo gas, consumato nel   |                     |
|primo trimestre solare dell'anno 2023, per   |                     |
|usi energetici diversi dagli usi             |                     |
|termoelettrici, qualora il prezzo di         |                     |
|riferimento del gas naturale, calcolato come |                     |
|media, riferita al quarto trimestre dell'anno|                     |
|2022, dei prezzi di riferimento del mercato  |                     |
|infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal     |                     |
|Gestore dei mercati energetici, abbia subito |                     |
|un incremento superiore al 30 per cento del  |                     |
|corrispondente prezzo medio riferito al      |                     |
|medesimo trimestre dell'anno 2019.           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|5. Alle imprese diverse da quelle a forte    |Credito d'imposta per|
|consumo di gas naturale di cui al comma 4, e'|l'acquisto di gas    |
|riconosciuto, a parziale compensazione dei   |naturale da parte di |
|maggiori oneri effettivamente sostenuti per  |imprese non gasivore.|
|l'acquisto del gas naturale, un contributo   |                     |
|straordinario, sotto forma di credito        |                     |
|d'imposta, pari al 45 per cento della spesa  |                     |
|sostenuta per l'acquisto del medesimo gas,   |                     |
|consumato nel primo trimestre solare         |                     |
|dell'anno 2023, per usi energetici diversi   |                     |
|dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo  |                     |
|di riferimento del gas naturale, calcolato   |                     |
|come media, riferita al quarto trimestre     |                     |
|dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del|                     |
|mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati |                     |
|dal Gestore dei mercati energetici, abbia    |                     |
|subito un incremento superiore al 30 per     |                     |
|cento del corrispondente prezzo medio        |                     |
|riferito al medesimo trimestre dell'anno     |                     |
|2019.                                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|6. Ai fini della fruizione dei contributi    |Obblighi informativi |
|straordinari, sotto forma di credito         |a carico del         |
|d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove        |venditore di energia |
|l'impresa destinataria del contributo si     |elettrica o di gas   |
|rifornisca di energia elettrica o di gas     |naturale.            |
|naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022|                     |
|e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo  |                     |
|stesso venditore da cui si riforniva nel     |                     |
|quarto trimestre dell'anno 2019, il          |                     |
|venditore, entro sessanta giorni dalla       |                     |
|scadenza del periodo per il quale spetta il  |                     |
|credito d'imposta, invia al proprio cliente, |                     |
|su sua richiesta, una comunicazione nella    |                     |
|quale sono riportati il calcolo              |                     |
|dell'incremento di costo della componente    |                     |
|energetica e l'ammontare del credito         |                     |
|d'imposta spettante per il primo trimestre   |                     |
|dell'anno 2023. L'Autorita' di regolazione   |                     |
|per energia, reti e ambiente (ARERA), entro  |                     |
|dieci giorni dalla data di entrata in vigore |                     |
|della presente legge, definisce il contenuto |                     |
|della predetta comunicazione e le sanzioni   |                     |
|applicabili in caso di mancata ottemperanza  |                     |
|da parte del venditore.                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a|Termine di utilizzo  |
|5 del presente articolo sono utilizzabili    |dei crediti d'imposta|
|esclusivamente in compensazione ai sensi     |in materia di        |
|dell'articolo 17 del decreto legislativo 9   |energia.             |
|luglio 1997, n. 241, entro la data del 31    |                     |
|dicembre 2023. Non si applicano i limiti di  |                     |
|cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 |                     |
|dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34     |                     |
|della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I      |                     |
|crediti d'imposta non concorrono alla        |                     |
|formazione del reddito d'impresa ne' della   |                     |
|base imponibile dell'imposta regionale sulle |                     |
|attivita' produttive e non rilevano ai fini  |                     |
|del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  |                     |
|comma 5, del testo unico delle imposte sui   |                     |
|redditi, di cui al decreto del Presidente    |                     |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I |                     |
|crediti d'imposta sono cumulabili con altre  |                     |
|agevolazioni che abbiano ad oggetto i        |                     |
|medesimi costi, a condizione che tale cumulo,|                     |
|tenuto conto anche della non concorrenza alla|                     |
|formazione del reddito e della base          |                     |
|imponibile dell'imposta regionale sulle      |                     |
|attivita' produttive, non porti al           |                     |
|superamento del costo sostenuto.             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a|Criteri e modalita'  |
|5 sono cedibili, solo per intero, dalle      |di cessione dei      |
|imprese beneficiarie ad altri soggetti,      |crediti d'imposta in |
|compresi gli istituti di credito e gli altri |materia di energia.  |
|intermediari finanziari, senza facolta' di   |                     |
|successiva cessione, fatta salva la          |                     |
|possibilita' di due ulteriori cessioni solo  |                     |
|se effettuate in favore di banche e          |                     |
|intermediari finanziari iscritti all'albo    |                     |
|previsto dall'articolo 106 del testo unico   |                     |
|delle leggi in materia bancaria e creditizia,|                     |
|di cui al decreto legislativo 1° settembre   |                     |
|1993, n. 385, di societa' appartenenti a un  |                     |
|gruppo bancario iscritto all'albo di cui     |                     |
|all'articolo 64 del citato testo unico di cui|                     |
|al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero|                     |
|di imprese di assicurazione autorizzate ad   |                     |
|operare in Italia ai sensi del codice delle  |                     |
|assicurazioni private, di cui al decreto     |                     |
|legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  |                     |
|restando l'applicazione delle disposizioni   |                     |
|dell'articolo 122-bis, comma 4, del          |                     |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,         |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|                     |
|luglio 2020, n. 77, per ogni cessione        |                     |
|intercorrente tra i predetti soggetti, anche |                     |
|successiva alla prima. I contratti di        |                     |
|cessione conclusi in violazione del primo    |                     |
|periodo sono nulli. In caso di cessione dei  |                     |
|crediti d'imposta, le imprese beneficiarie   |                     |
|richiedono il visto di conformita' dei dati  |                     |
|relativi alla documentazione che attesta la  |                     |
|sussistenza dei presupposti che danno diritto|                     |
|ai crediti d'imposta. Il visto di conformita'|                     |
|e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del  |                     |
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,   |                     |
|dai soggetti indicati all'articolo 3, comma  |                     |
|3, lettere a) e b), del regolamento recante  |                     |
|modalita' per la presentazione delle         |                     |
|dichiarazioni relative alle imposte sui      |                     |
|redditi, all'imposta regionale sulle         |                     |
|attivita' produttive e all'imposta sul valore|                     |
|aggiunto, di cui al decreto del Presidente   |                     |
|della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e   |                     |
|dai responsabili dell'assistenza fiscale dei |                     |
|centri costituiti dai soggetti di cui        |                     |
|all'articolo 32 del citato decreto           |                     |
|legislativo n. 241 del 1997. I crediti       |                     |
|d'imposta sono usufruiti dal cessionario con |                     |
|le stesse modalita' con le quali sarebbero   |                     |
|stati utilizzati dal soggetto cedente e      |                     |
|comunque entro la medesima data del 31       |                     |
|dicembre 2023. Le modalita' attuative delle  |                     |
|disposizioni relative alla cessione e alla   |                     |
|tracciabilita' dei crediti d'imposta, da     |                     |
|effettuarsi in via telematica, anche         |                     |
|avvalendosi dei soggetti previsti            |                     |
|dall'articolo 3, comma 3, del citato         |                     |
|regolamento di cui al decreto del Presidente |                     |
|della Repubblica n. 322 del 1998, sono       |                     |
|definite con provvedimento del direttore     |                     |
|dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le  |                     |
|disposizioni dell'articolo 122-bis nonche',  |                     |
|in quanto compatibili, quelle dell'articolo  |                     |
|121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge|                     |
|n. 34 del 2020.                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|9. Il Ministero dell'economia e delle finanze|Monitoraggio         |
|effettua il monitoraggio delle fruizioni dei |fruizione crediti di |
|crediti d'imposta di cui commi da 2 a 5, ai  |imposta.             |
|fini di quanto previsto dall'articolo 17,    |                     |
|comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.   |                     |
|196.                                         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|10. All'articolo 119 del decreto-legge 19    |Detrazione 110 per   |
|maggio 2020, n. 34, convertito, con          |cento -Superbonus per|
|modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.|l'installazione di   |
|77, sono apportate le seguenti modificazioni:|impianti solari      |
|   a) dopo il comma 7 e' aggiunto il         |fotovoltaici         |
|seguente:                                    |realizzata da ONLUS, |
|   «7-bis. La detrazione di cui al comma 5   |anche in aree o      |
|spetta, nei limiti ivi previsti, anche per   |strutture non        |
|gli interventi realizzati dai soggetti di cui|pertinenziali.       |
|al comma 9, lettera d-bis), in aree o        |                     |
|strutture non pertinenziali, anche di        |                     |
|proprieta' di terzi, diversi dagli immobili  |                     |
|ove sono realizzati gli interventi previsti  |                     |
|ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi     |                     |
|siano situati all'interno di centri storici  |                     |
|soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, |                     |
|comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142,|                     |
|comma 1, del codice dei beni culturali e del |                     |
|paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  |                     |
|gennaio 2004, n. 42»;                        |                     |
|   b) al comma 16-ter e' aggiunto il seguente|                     |
|periodo: «Fermo restando quanto previsto dal |                     |
|comma 10-bis, per gli interventi ivi         |                     |
|contemplati il presente comma si applica fino|                     |
|alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 |                     |
|per cento delle spese sostenute».            |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|11. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei|Azzeramento degli    |
|prezzi nel settore elettrico, l'ARERA        |oneri generali di    |
|provvede ad annullare, per il primo trimestre|sistema nel settore  |
|dell'anno 2023, le aliquote relative agli    |elettrico per il     |
|oneri generali di sistema elettrico applicate|primo trimestre 2023.|
|alle utenze domestiche e alle utenze non     |                     |
|domestiche in bassa tensione, per altri usi, |                     |
|con potenza disponibile fino a 16,5 kW.      |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|12. Per le finalita' di cui al comma 11, un  |                     |
|importo pari a 963 milioni di euro per l'anno|                     |
|2023 e' trasferito alla Cassa per i servizi  |                     |
|energetici e ambientali entro il 28 febbraio |                     |
|2023.                                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|  13. In deroga a quanto previsto dal decreto|Proroga della        |
|del Presidente della Repubblica 26 ottobre   |riduzione della      |
|1972, n. 633, le somministrazioni di gas     |aliquota IVA al 5 per|
|metano usato per combustione per usi civili e|cento sulle          |
|industriali, di cui all'articolo 26, comma 1,|somministrazioni di  |
|del testo unico delle disposizioni           |gas metano usato per |
|legislative concernenti le imposte sulla     |combustione per usi  |
|produzione e sui consumi e relative sanzioni |civili e industriali |
|penali e amministrative, di cui al decreto   |contabilizzate nelle |
|legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,         |fatture emesse per i |
|contabilizzate nelle fatture emesse per i    |consumi stimati o    |
|consumi stimati o effettivi dei mesi di      |effettivi dei mesi di|
|gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 sono|gennaio, febbraio e  |
|assoggettate all'aliquota IVA del 5 per      |marzo 2023.          |
|cento. Qualora le somministrazioni di cui al |                     |
|primo periodo siano contabilizzate sulla base|                     |
|di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per |                     |
|cento si applica anche alla differenza       |                     |
|derivante dagli importi ricalcolati sulla    |                     |
|base dei consumi effettivi riferibili, anche |                     |
|percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio|                     |
|e marzo dell'anno 2023.                      |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|14. Le disposizioni del comma 13 si applicano|Riduzione            |
|anche alle somministrazioni di energia       |dell'aliquota IVA al |
|termica prodotta con gas metano in esecuzione|5 per cento sulle    |
|di un contratto servizio energia di cui      |somministrazioni di  |
|all'articolo 16, comma 4, del decreto        |energia termica      |
|legislativo 30 maggio 2008, n. 115,          |prodotta con gas     |
|contabilizzate per i consumi stimati o       |metano.              |
|effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio |                     |
|2023 al 31 marzo 2023.                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|15. Al fine di contenere, per il primo       |Riduzione degli oneri|
|trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli  |generali di sistema  |
|aumenti dei prezzi nel settore del gas       |nel settore del gas  |
|naturale, l'ARERA fissa una componente       |per il primo         |
|negativa degli oneri generali di sistema per |trimestre 2023.      |
|il settore del gas naturale per gli scaglioni|                     |
|di consumo fino a 5.000 metri cubi annui,    |                     |
|fino a concorrenza dell'importo di 3.043     |                     |
|milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di |                     |
|tutte le altre aliquote di tali oneri per un |                     |
|valore pari a 500 milioni di euro. Per le    |                     |
|finalita' della presente disposizione e'     |                     |
|autorizzata la spesa di 3.543 milioni di     |                     |
|euro, da trasferire alla Cassa per i servizi |                     |
|energetici e ambientali in due versamenti di |                     |
|1.200 milioni di euro rispettivamente entro  |                     |
|il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un    |                     |
|versamento di 1.143 milioni di euro entro il |                     |
|31 maggio 2023.                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|16. In deroga alle disposizioni del decreto  |Riduzione            |
|del Presidente della Repubblica 26 ottobre   |dell'aliquota IVA al |
|1972, n. 633, le forniture di servizi di     |5 per cento alle     |
|teleriscaldamento, contabilizzate nelle      |forniture di servizi |
|fatture emesse per i consumi stimati o       |di teleriscaldamento.|
|effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e    |                     |
|marzo dell'anno 2023, sono assoggettate      |                     |
|all'imposta sul valore aggiunto con          |                     |
|l'aliquota del 5 per cento. Qualora le       |                     |
|forniture di cui al primo periodo siano      |                     |
|contabilizzate sulla base di consumi stimati,|                     |
|l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto  |                     |
|del 5 per cento si applica anche alla        |                     |
|differenza derivante dagli importi           |                     |
|ricalcolati sulla base dei consumi effettivi |                     |
|riferibili, anche percentualmente, ai mesi di|                     |
|gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con|                     |
|provvedimento del direttore dell'Agenzia     |                     |
|delle entrate, sentita l'Autorita' di        |                     |
|regolazione per energia, reti e ambiente, da |                     |
|emanare entro il 28 febbraio 2023, sono      |                     |
|determinate le modalita' di attuazione del   |                     |
|presente comma.                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle       |Requisiti di accesso |
|agevolazioni relative alle tariffe per la    |ai bonus sociali nel |
|fornitura di energia elettrica riconosciute  |settore elettrico e  |
|ai clienti domestici economicamente          |in quello del gas con|
|svantaggiati, di cui al decreto del Ministro |riferimento ai       |
|dello sviluppo economico 28 dicembre 2007,   |clienti domestici    |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del|economicamente       |
|18 febbraio 2008, e alla compensazione per la|svantaggiati.        |
|fornitura di gas naturale di cui all'articolo|                     |
|3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre    |                     |
|2008, n. 185, convertito, con modificazioni, |                     |
|dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei  |                     |
|famigliari con un indicatore della situazione|                     |
|economica equivalente (ISEE) valido nel corso|                     |
|dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le|Rideterminazione da  |
|agevolazioni relative alle tariffe per la    |parte di Autorita' di|
|fornitura di energia elettrica riconosciute  |Regolazione per      |
|ai clienti domestici economicamente          |Energia Reti e       |
|svantaggiati e ai clienti domestici in gravi |Ambiente delle       |
|condizioni di salute, di cui al citato       |agevolazioni relative|
|decreto del Ministro dello sviluppo economico|alle tariffe per la  |
|28 dicembre 2007, nonche' la compensazione   |fornitura di energia |
|per la fornitura di gas naturale, di cui     |elettrica            |
|all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29|riconosciute ai      |
|novembre 2008, n. 185, convertito, con       |clienti domestici    |
|modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  |economicamente       |
|n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400|svantaggiati o in    |
|milioni di euro complessivamente tra         |gravi condizioni di  |
|elettricita' e gas, con delibera dell'ARERA. |salute e della       |
|La suddetta delibera ridetermina le          |compensazione per la |
|agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo|fornitura di gas     |
|conto del valore dell'ISEE stabilito         |naturale.            |
|dall'articolo 1, comma 3, del decreto del    |                     |
|Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre|                     |
|2016, della cui adozione e' stata data       |                     |
|comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 |                     |
|del 16 gennaio 2017, come modificato         |                     |
|dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge  |                     |
|21 marzo 2022, n. 21, convertito, con        |                     |
|modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.|                     |
|51, e, in particolare, della necessita' di   |                     |
|determinare risparmi piu' elevati per le     |                     |
|famiglie con valori di ISEE di cui al primo  |                     |
|periodo.                                     |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|19. Per le finalita' di cui ai commi 17 e 18,|                     |
|un importo pari a 2.515 milioni di euro e'   |                     |
|trasferito alla Cassa per i servizi          |                     |
|energetici e ambientali entro il 31 marzo    |                     |
|2023.                                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|20. In prima attuazione, in coerenza con     |Fiscalizzazione degli|
|l'obiettivo intermedio 7 della missione 1,   |oneri generali di    |
|componente 2, gli oneri nucleari coperti     |sistema impropri -   |
|tramite il conto per il finanziamento delle  |attuazione obiettivo |
|attivita' nucleari residue, di cui           |M1C2-7 PNRR.         |
|all'articolo 42 dell'allegato A alla         |                     |
|deliberazione dell'ARERA n. 231/2021/R/eel,  |                     |
|del 1° giugno 2021, e il conto per il        |                     |
|finanziamento delle misure di compensazione  |                     |
|territoriale, di cui all'articolo 51 della   |                     |
|medesima deliberazione, non sono piu'        |                     |
|soggetti all'obbligo di riscossione da parte |                     |
|dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le |                     |
|relative misure sono adottate nel limite     |                     |
|delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30|                     |
|giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio |                     |
|delle proprie funzioni e competenze in       |                     |
|relazione alla definizione dei criteri di    |                     |
|efficienza economica nello svolgimento delle |                     |
|attivita' connesse al decomissioning delle   |                     |
|centrali elettronucleari dismesse, alla      |                     |
|chiusura del ciclo del combustibile e alle   |                     |
|attivita' connesse e conseguenti, comunica al|                     |
|Ministero dell'economia e delle finanze e al |                     |
|Ministero dell'ambiente e della sicurezza    |                     |
|energetica l'aggiornamento del piano delle   |                     |
|attivita', anche ai fini delle eventuali     |                     |
|rimodulazioni finanziarie.                   |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|21. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge |                     |
|30 dicembre 2004, n. 311, e il comma 493     |                     |
|dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,|                     |
|n. 266, sono abrogati.                       |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|22. Per le finalita' di cui al comma 20 e'   |                     |
|autorizzata la spesa di 400 milioni di euro  |                     |
|annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni|                     |
|di euro annui destinati alle misure di       |                     |
|compensazione di cui all'articolo 4, comma   |                     |
|1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.|                     |
|314, convertito, con modificazioni, dalla    |                     |
|legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse   |                     |
|sono trasferite alla Cassa per i servizi     |                     |
|energetici e ambientali entro il 28 febbraio |                     |
|di ciascun anno.                             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|23. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA      |Proposte Autorita' di|
|formula proposte e relative stime per        |Regolazione per      |
|l'estensione di quanto previsto al comma 20  |Energia Reti e       |
|ad altre tipologie di oneri generali di      |Ambiente per         |
|sistema.                                     |estendere la         |
|                                             |fiscalizzazione ad   |
|                                             |altre tipologie di   |
|                                             |oneri generali di    |
|                                             |sistema.             |
+---------------------------------------------+---------------------+
|24. E' istituito nello stato di previsione   |Fondo per il         |
|del Ministero dell'ambiente e della sicurezza|contenimento delle   |
|energetica un fondo con una dotazione di 220 |conseguenze derivanti|
|milioni di euro per l'anno 2023, da destinare|agli utenti finali   |
|al contenimento delle conseguenze derivanti  |dagli aumenti dei    |
|agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi  |prezzi nel settore   |
|nel settore del gas naturale. Le risorse sono|del gas naturale.    |
|trasferite alla Cassa per i servizi          |                     |
|energetici e ambientali, previa comunicazione|                     |
|dell'effettivo fabbisogno da parte           |                     |
|dell'ARERA. Eventuali risorse residue sono   |                     |
|destinate alla riduzione, nell'anno 2023,    |                     |
|degli oneri generali di sistema per il       |                     |
|settore del gas naturale.                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|25. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti  |Sospensione dei      |
|di interruzione della fornitura del gas      |procedimenti di      |
|naturale per i clienti finali direttamente   |interruzione della   |
|allacciati alla rete di trasporto del gas    |fornitura di gas     |
|naturale possono essere sospesi fino al 31   |naturale per i       |
|gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di    |clienti finali       |
|euro, da trasferire alla Cassa per i servizi |direttamente         |
|energetici e ambientali entro il 15 febbraio |allacciati alla rete |
|2023, nel limite dell'effettivo fabbisogno.  |di trasporto del gas |
|                                             |naturale.            |
+---------------------------------------------+---------------------+
|26. Al fine della compensazione finanziaria  |Compensazione        |
|derivante dal riconoscimento dei costi       |finanziaria derivante|
|sostenuti dal responsabile del bilanciamento |dal riconoscimento   |
|del gas naturale per il servizio di          |dei costi sostenuti  |
|riempimento di ultima istanza dello          |dal responsabile del |
|stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA  |bilanciamento del gas|
|n. 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022, e'    |naturale.            |
|autorizzata la spesa di 350 milioni di euro  |                     |
|per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite  |                     |
|alla Cassa per i servizi energetici e        |                     |
|ambientali, previa comunicazione, da parte   |                     |
|dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno        |                     |
|derivante dalla vendita da parte del         |                     |
|responsabile del bilanciamento, nel limite   |                     |
|delle risorse autorizzate ai sensi del       |                     |
|presente comma. Eventuali risorse residue    |                     |
|sono destinate alla riduzione, nell'anno     |                     |
|2023, degli oneri generali di sistema per il |                     |
|settore del gas naturale.                    |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|27. Al fine della compensazione finanziaria  |                     |
|derivante dal riconoscimento dei costi       |                     |
|sostenuti dal responsabile del bilanciamento |                     |
|del gas naturale per l'esecuzione del premio |                     |
|giacenza e del contratto per differenze a due|                     |
|vie, di cui alle delibere dell'ARERA n.      |                     |
|165/2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e        |                     |
|189/2022/R/gas, del 27 aprile 2022, e'       |                     |
|autorizzata la spesa di 452 milioni di euro  |                     |
|per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite  |                     |
|alla Cassa per i servizi energetici e        |                     |
|ambientali, previa comunicazione, da parte   |                     |
|dell'ARERA, dell'effettivo fabbisogno degli  |                     |
|importi netti da riconoscere agli utenti, nel|                     |
|limite delle risorse autorizzate ai sensi del|                     |
|presente comma. Eventuali risorse residue    |                     |
|sono destinate alla riduzione, nell'anno     |                     |
|2023, degli oneri generali di sistema per il |                     |
|settore del gas naturale.                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|28. Entro trenta giorni dalla data di entrata|Individuazione di    |
|in vigore della presente legge, il Ministro  |intermediari         |
|dell'economia e delle finanze e il Ministro  |finanziari abilitati |
|dell'ambiente e della sicurezza energetica   |per adottare pratiche|
|procedono all'individuazione di uno o piu'   |volte a facilitare la|
|intermediari finanziari abilitati perche',   |liquidita' e         |
|con apposita convenzione, nel limite di spesa|assicurare la        |
|di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023,|fluidita' dei mercati|
|2024 e 2025, da iscrivere nello stato di     |finanziari nei quali |
|previsione del Ministero dell'economia e     |si determina il      |
|delle finanze, nel rispetto della disciplina |valore di riferimento|
|pertinente in tema di mercati finanziari,    |del prezzo del gas.  |
|siano adottate pratiche volte a facilitare la|                     |
|liquidita' e assicurare la fluidita' dei     |                     |
|mercati finanziari nei quali si determina il |                     |
|valore di riferimento del prezzo del gas,    |                     |
|anche attraverso esposizione in maniera      |                     |
|continuativa di proposte impegnative di      |                     |
|acquisto e vendita su quantita' minime di    |                     |
|titoli rappresentativi di forniture, ovvero  |                     |
|attraverso ogni altra pratica di mercato     |                     |
|consentita volta a garantire maggiore        |                     |
|liquidita' del mercato, consentendo di       |                     |
|stabilizzare il prezzo in un contesto di alta|                     |
|volatilita'. Ai fini dell'attuazione del     |                     |
|presente comma e' autorizzata la spesa di    |                     |
|500.000 euro per ciascuno degli anni 2023,   |                     |
|2024 e 2025.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|29. Per garantire la continuita' dei servizi |Contributo           |
|erogati e' riconosciuto agli enti locali un  |straordinario a      |
|contributo straordinario. A tal fine, e'     |favore degli enti    |
|istituito nello stato di previsione del      |locali per           |
|Ministero dell'interno un fondo con una      |fronteggiare le      |
|dotazione di 400 milioni di euro per l'anno  |maggiori spese       |
|2023, da destinare per 350 milioni di euro in|derivanti dagli      |
|favore dei comuni e per 50 milioni di euro in|aumenti dei prezzi di|
|favore delle citta' metropolitane e delle    |gas ed energia.      |
|province. Alla ripartizione del fondo tra gli|                     |
|enti interessati si provvede con decreto del |                     |
|Ministro dell'interno, di concerto con il    |                     |
|Ministro dell'economia e delle finanze e con |                     |
|il Ministro per gli affari regionali e le    |                     |
|autonomie, previa intesa in sede di          |                     |
|Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, |                     |
|da adottare entro il 31 marzo 2023, in       |                     |
|relazione alla spesa per utenze di energia   |                     |
|elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto|                     |
|dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema      |                     |
|informativo delle operazioni degli enti      |                     |
|pubblici.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|30. In attuazione del regolamento (UE)       |Attuazione del       |
|2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, |Regolamento (UE)     |
|a decorrere dal 1° dicembre 2022 fino al 30  |2022/1854 del        |
|giugno 2023, e' applicato un tetto sui ricavi|Consiglio del 6      |
|di mercato ottenuti dalla produzione         |ottobre 2022,        |
|dell'energia elettrica, attraverso un        |relativo a un        |
|meccanismo di compensazione a una via, in    |intervento di        |
|riferimento all'energia elettrica immessa in |emergenza per far    |
|rete da:                                     |fronte ai prezzi     |
|   a) impianti a fonti rinnovabili non       |elevati dell'energia.|
|rientranti nell'ambito di applicazione       |                     |
|dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27    |                     |
|gennaio 2022, n. 4, convertito, con          |                     |
|modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. |                     |
|25;                                          |                     |
|   b) impianti alimentati da fonti non       |                     |
|rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1,  |                     |
|del regolamento (UE) 2022/1854.              |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|31. Il tetto sui ricavi si applica a         |                     |
|qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di|                     |
|energia elettrica generata dagli impianti di |                     |
|cui al comma 30 e, ove presenti, degli       |                     |
|intermediari che partecipano ai mercati      |                     |
|all'ingrosso dell'energia elettrica per conto|                     |
|dei produttori medesimi, indipendentemente   |                     |
|dall'orizzonte temporale del mercato in cui  |                     |
|ha luogo l'operazione che genera il ricavo e |                     |
|dal fatto che l'energia elettrica sia        |                     |
|negoziata bilateralmente o in un mercato     |                     |
|centralizzato                                |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|32. Per le finalita' di cui al comma 30, il  |                     |
|Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.  |                     |
|(GSE) calcola la differenza tra i valori di  |                     |
|cui alle seguenti lettere a) e b):           |                     |
|   a) un prezzo di riferimento pari a 180    |                     |
|euro per MWh ovvero, per le fonti con costi  |                     |
|di generazione superiori al predetto prezzo, |                     |
|a un valore per tecnologia stabilito secondo |                     |
|criteri definiti dall'ARERA nell'ambito dei  |                     |
|provvedimenti di cui al comma 35, tenuto     |                     |
|conto dei costi di investimento e di         |                     |
|esercizio e di un'equa remunerazione degli   |                     |
|investimenti. A tal fine, nel caso di        |                     |
|impianti incentivati con meccanismi a una via|                     |
|diversi da quelli sostitutivi dei certificati|                     |
|verdi, il prezzo di riferimento e' pari al   |                     |
|valore massimo tra l'importo di 180 euro per |                     |
|MWh e la tariffa spettante;                  |                     |
|   b) un prezzo di mercato pari alla media   |                     |
|mensile del prezzo zonale orario di mercato, |                     |
|calcolata quale media ponderata per gli      |                     |
|impianti non programmabili, sulla base del   |                     |
|profilo di produzione del singolo impianto, e|                     |
|quale media aritmetica per gli impianti      |                     |
|programmabili, ovvero, per i contratti di    |                     |
|fornitura stipulati prima della data di      |                     |
|entrata in vigore della presente legge che   |                     |
|non rientrano nelle ipotesi di cui al comma  |                     |
|37, al prezzo indicato nei contratti         |                     |
|medesimi.                                    |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|33. Qualora la differenza di cui al comma 32 |                     |
|risulti negativa, il GSE conguaglia o        |                     |
|richiede al produttore l'importo             |                     |
|corrispondente.                              |                     |
+---------------------------------------------+                     |
| 34. I produttori interessati, previa        |                     |
|richiesta da parte del GSE, trasmettono al   |                     |
|medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta|                     |
|stessa, una dichiarazione redatta ai sensi   |                     |
|degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui|                     |
|al decreto del Presidente della Repubblica 28|                     |
|dicembre 2000, n. 445, che attesti le        |                     |
|informazioni necessarie per le finalita' di  |                     |
|cui ai commi da 30 a 38, come individuate    |                     |
|dall'ARERA con i provvedimenti di cui al     |                     |
|comma 35.                                    |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|35. Entro trenta giorni dalla data di entrata|                     |
|in vigore della presente legge, l'ARERA      |                     |
|disciplina le modalita' attuative delle      |                     |
|disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e|                     |
|34, anche in continuita' con le modalita'    |                     |
|operative definite in attuazione delle       |                     |
|disposizioni di cui all'articolo 15-bis del  |                     |
|decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,         |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 28|                     |
|marzo 2022, n. 25.                           |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|36. I proventi derivanti dall'attuazione dei |                     |
|commi da 30 a 38 sono versati dal GSE ad     |                     |
|apposito capitolo dell'entrata del bilancio  |                     |
|dello Stato e restano acquisiti all'erario   |                     |
|fino a concorrenza dell'importo complessivo  |                     |
|di 1.400 milioni di euro e degli eventuali   |                     |
|maggiori oneri derivanti dai crediti         |                     |
|d'imposta di cui ai commi da 2 a 9, come     |                     |
|accertati a seguito di monitoraggio da parte |                     |
|dell'Agenzia delle entrate. Le maggiori somme|                     |
|eventualmente affluite all'entrata del       |                     |
|bilancio dello Stato rispetto a quanto       |                     |
|previsto al primo periodo sono riassegnate ad|                     |
|un apposito fondo, da istituire nello stato  |                     |
|di previsione del Ministero dell'ambiente e  |                     |
|della sicurezza energetica, volto al         |                     |
|finanziamento delle misure aventi le         |                     |
|finalita' di cui all'articolo 10 del         |                     |
|regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di    |                     |
|modalita' e criteri definiti con decreto del |                     |
|Ministro dell'ambiente e della sicurezza     |                     |
|energetica, di concerto con il Ministro      |                     |
|dell'economia e delle finanze.               |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|37. Le disposizioni dei commi 30, 31, 32, 33,|                     |
|34, 35 e 36 non si applicano:                |                     |
|   a) agli impianti di potenza fino a 20 kW; |                     |
|   b) all'energia elettrica rientrante       |                     |
|nell'ambito di applicazione dell'articolo    |                     |
|5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. |                     |
|14, convertito, con modificazioni, dalla     |                     |
|legge 5 aprile 2022, n. 28;                  |                     |
|   c) all'energia oggetto di contratti di    |                     |
|fornitura conclusi prima del 1° dicembre     |                     |
|2022, a condizione che non siano collegati   |                     |
|all'andamento dei prezzi dei mercati spot    |                     |
|dell'energia e che, comunque, non siano      |                     |
|stipulati a un prezzo medio superiore al     |                     |
|valore di cui al comma 32, lettera a),       |                     |
|limitatamente al periodo di durata dei       |                     |
|predetti contratti;                          |                     |
|   d) all'energia elettrica oggetto di       |                     |
|contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi|                     |
|dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1°    |                     |
|marzo 2022, n. 17, convertito, con           |                     |
|modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.|                     |
|34, e che, comunque, non siano stipulati a un|                     |
|prezzo medio superiore al valore di cui al   |                     |
|comma 32, lettera a), limitatamente al       |                     |
|periodo di durata dei predetti contratti;    |                     |
|   e) agli impianti a fonti rinnovabili con  |                     |
|contratti di incentivazione attivi che       |                     |
|risultino regolati con meccanismo a due vie, |                     |
|agli impianti a fonti rinnovabili con        |                     |
|contratti che prevedono il ritiro a tariffa  |                     |
|fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica |                     |
|da parte del GSE nonche' all'energia         |                     |
|elettrica condivisa nell'ambito delle        |                     |
|comunita' energetiche e delle configurazioni |                     |
|di autoconsumo di cui all'articolo 30 del    |                     |
|decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|38. Nel caso di produttori appartenenti a un |                     |
|gruppo societario ai sensi degli articoli da |                     |
|2497 a 2497-septies del codice civile e che  |                     |
|hanno ceduto l'energia elettrica immessa in  |                     |
|rete a imprese appartenenti al medesimo      |                     |
|gruppo societario, le disposizioni di cui ai |                     |
|commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si     |                     |
|interpretano nel senso che, ai fini della    |                     |
|loro applicazione, rilevano esclusivamente i |                     |
|contratti stipulati tra le imprese del       |                     |
|gruppo, anche non produttrici, e altre       |                     |
|persone fisiche o giuridiche esterne al      |                     |
|gruppo societario.                           |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|39. Il termine di entrata in esercizio degli |Proroga del termine  |
|impianti di produzione di biocarburante      |dell'entrata in      |
|avanzato diverso dal biometano, ai fini      |esercizio degli      |
|dell'accesso agli incentivi di cui           |impianti di          |
|all'articolo 7 del decreto del Ministro dello|produzione di        |
|sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato  |biocarburante        |
|nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo  |avanzato diverso dal |
|2018, e' prorogato al 31 dicembre 2023.      |biometano, ai fini   |
|                                             |dell'accesso agli    |
|                                             |incentivi.           |
+---------------------------------------------+                     |
|40. L'efficacia delle disposizioni di cui al |                     |
|comma 39 e' subordinata all'autorizzazione   |                     |
|della Commissione europea ai sensi           |                     |
|dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato |                     |
|sul funzionamento dell'Unione europea.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|41. Per il conseguimento degli obiettivi di  |Riduzione dei consumi|
|riduzione dei consumi di energia elettrica   |elettrici nelle ore  |
|nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 |di maggior consumo   |
|del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio,|(cosiddette ore di   |
|del 6 ottobre 2022, e' istituito un servizio |picco).              |
|di riduzione dei consumi di energia          |                     |
|elettrica, affidato dalla societa' Terna Spa |                     |
|su base concorsuale, mediante procedura      |                     |
|aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti.|                     |
|La procedura di cui al primo periodo e' volta|                     |
|a selezionare i soggetti che assumono        |                     |
|l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino|                     |
|al 31 marzo 2023, ai sensi del citato        |                     |
|regolamento (UE) 2022/1854. Ai fini di cui al|                     |
|presente comma, entro cinque giorni dalla    |                     |
|data di entrata in vigore della presente     |                     |
|legge, la societa' Terna Spa trasmette una   |                     |
|proposta di procedura al Ministero           |                     |
|dell'ambiente e della sicurezza energetica,  |                     |
|che provvede all'approvazione della stessa,  |                     |
|sentita l'ARERA.                             |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|42. La proposta di procedura di cui al comma |                     |
|41 individua le ore di picco che, nel        |                     |
|rispetto dei parametri previsti dall'articolo|                     |
|4 del regolamento (UE) 2022/1854,            |                     |
|rappresentano la base per il calcolo         |                     |
|dell'obiettivo di riduzione dei consumi, e   |                     |
|formula le previsioni sul consumo lordo di   |                     |
|energia elettrica nelle ore di picco, anche  |                     |
|considerando i dati storici, rispetto alle   |                     |
|quali e' definito l'obiettivo di riduzione   |                     |
|dei consumi stessi.                          |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|43. Il servizio di riduzione dei consumi di  |                     |
|cui al comma 41 e' coordinato con la         |                     |
|procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, |                     |
|del decreto del Ministro della transizione   |                     |
|ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022,        |                     |
|finalizzata al contenimento indiretto dei    |                     |
|consumi di gas da parte dei carichi          |                     |
|industriali che offrono il servizio di       |                     |
|interrompibilita' elettrica, e tiene conto   |                     |
|delle esigenze di adeguatezza del sistema    |                     |
|elettrico nazionale. Il servizio di riduzione|                     |
|dei consumi di cui al comma 41 puo' essere   |                     |
|esteso, su base annuale, per le esigenze di  |                     |
|riduzione indiretta dei consumi di gas per   |                     |
|l'anno 2023, nel limite delle risorse di cui |                     |
|al comma 44.                                 |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|44. Per le finalita' di cui ai commi da 41 a |                     |
|43 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di |                     |
|euro per l'anno 2023.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|45. Al fine di mitigare gli effetti economici|Credito d'imposta a  |
|derivanti dal perdurare dell'aumento         |favore delle imprese |
|eccezionale del prezzo del gasolio e della   |agricole e della     |
|benzina, alle imprese esercenti l'attivita'  |pesca per l'acquisto |
|agricola e la pesca e alle imprese esercenti |del carburante per la|
|l'attivita' agromeccanica di cui al codice   |trazione dei mezzi   |
|ATECO 01.61 e' riconosciuto, a parziale      |utilizzati per       |
|compensazione dei maggiori oneri             |l'esercizio delle    |
|effettivamente sostenuti per l'acquisto di   |predette attivita'.  |
|gasolio e benzina per la trazione dei mezzi  |                     |
|utilizzati per l'esercizio delle predette    |                     |
|attivita', un contributo straordinario, sotto|                     |
|forma di credito d'imposta, in misura pari al|                     |
|20 per cento della spesa sostenuta per       |                     |
|l'acquisto del carburante effettuato nel     |                     |
|primo trimestre solare dell'anno 2023,       |                     |
|comprovato mediante le relative fatture      |                     |
|d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore |                     |
|aggiunto.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|46. Il contributo di cui al comma 45 e'      |Credito d'imposta a  |
|altresi' riconosciuto alle imprese esercenti |favore delle imprese |
|l'attivita' agricola e la pesca in relazione |agricole e della     |
|alla spesa sostenuta nel primo trimestre     |pesca per l'acquisto |
|solare dell'anno 2023 per l'acquisto del     |del carburante per il|
|gasolio e della benzina utilizzati per il    |riscaldamento delle  |
|riscaldamento delle serre e dei fabbricati   |serre e dei          |
|produttivi adibiti all'allevamento degli     |fabbricati produttivi|
|animali.                                     |adibiti              |
|                                             |all'allevamento degli|
|                                             |animali.             |
+---------------------------------------------+---------------------+
|47. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e|Utilizzabilita' in   |
|46 e' utilizzabile esclusivamente in         |compensazione del    |
|compensazione ai sensi dell'articolo 17 del  |credito di imposta.  |
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,   |                     |
|entro la data del 31 dicembre 2023. Non si   |                     |
|applicano i limiti di cui all'articolo 1,    |                     |
|comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.   |                     |
|244, e all'articolo 34 della legge 23        |                     |
|dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta  |                     |
|non concorre alla formazione del reddito     |                     |
|d'impresa ne' della base imponibile          |                     |
|dell'imposta regionale sulle attivita'       |                     |
|produttive e non rileva ai fini del rapporto |                     |
|di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  |                     |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|                     |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|                     |
|dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta  |                     |
|e' cumulabile con altre agevolazioni che     |                     |
|abbiano ad oggetto i medesimi costi, a       |                     |
|condizione che tale cumulo, tenuto conto     |                     |
|anche della non concorrenza alla formazione  |                     |
|del reddito e della base imponibile          |                     |
|dell'imposta regionale sulle attivita'       |                     |
|produttive, non porti al superamento del     |                     |
|costo sostenuto.                             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|48. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e|Cedibilita' del      |
|46 e' cedibile, solo per intero, dalle       |credito di imposta.  |
|imprese beneficiarie ad altri soggetti,      |                     |
|compresi gli istituti di credito e gli altri |                     |
|intermediari finanziari, senza facolta' di   |                     |
|successiva cessione, fatta salva la          |                     |
|possibilita' di due ulteriori cessioni solo  |                     |
|se effettuate in favore di banche e          |                     |
|intermediari finanziari iscritti all'albo    |                     |
|previsto dall'articolo 106 del testo unico   |                     |
|delle leggi in materia bancaria e creditizia,|                     |
|di cui al decreto legislativo 1° settembre   |                     |
|1993, n. 385, di societa' appartenenti a un  |                     |
|gruppo bancario iscritto all'albo di cui     |                     |
|all'articolo 64 del citato testo unico di cui|                     |
|al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero|                     |
|di imprese di assicurazione autorizzate ad   |                     |
|operare in Italia ai sensi del codice delle  |                     |
|assicurazioni private, di cui al decreto     |                     |
|legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  |                     |
|restando l'applicazione delle disposizioni   |                     |
|dell'articolo 122-bis, comma 4, del          |                     |
|decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,         |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 17|                     |
|luglio 2020, n. 77, per ogni cessione        |                     |
|intercorrente tra i predetti soggetti, anche |                     |
|successiva alla prima. I contratti di        |                     |
|cessione conclusi in violazione del primo    |                     |
|periodo sono nulli. In caso di cessione del  |                     |
|credito d'imposta, le imprese beneficiarie   |                     |
|richiedono il visto di conformita' dei dati  |                     |
|relativi alla documentazione che attesta la  |                     |
|sussistenza dei presupposti che danno diritto|                     |
|al credito d'imposta di cui ai commi da 45 a |                     |
|50. Il visto di conformita' e' rilasciato ai |                     |
|sensi dell'articolo 35 del decreto           |                     |
|legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai       |                     |
|soggetti indicati all'articolo 3, comma 3,   |                     |
|lettere a) e b), del regolamento recante     |                     |
|modalita' per la presentazione delle         |                     |
|dichiarazioni relative alle imposte sui      |                     |
|redditi, all'imposta regionale sulle         |                     |
|attivita' produttive e all'imposta sul valore|                     |
|aggiunto, di cui al decreto del Presidente   |                     |
|della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e   |                     |
|dai responsabili dell'assistenza fiscale dei |                     |
|centri costituiti dai soggetti di cui        |                     |
|all'articolo 32 del citato decreto           |                     |
|legislativo n. 241 del 1997. Il credito      |                     |
|d'imposta e' utilizzato dal cessionario con  |                     |
|le stesse modalita' con le quali sarebbe     |                     |
|stato utilizzato dal soggetto cedente e      |                     |
|comunque entro la medesima data del 31       |                     |
|dicembre 2023. Le modalita' attuative delle  |                     |
|disposizioni relative alla cessione e alla   |                     |
|tracciabilita' del credito d'imposta, da     |                     |
|effettuarsi in via telematica, anche         |                     |
|avvalendosi dei soggetti previsti            |                     |
|dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di |                     |
|cui al citato decreto del Presidente della   |                     |
|Repubblica n. 322 del 1988, sono definite con|                     |
|provvedimento del direttore dell'Agenzia     |                     |
|delle entrate. Si applicano le disposizioni  |                     |
|dell'articolo 122-bis nonche', in quanto     |                     |
|compatibili, quelle dell'articolo 121, commi |                     |
|da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del |                     |
|2020.                                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|49. Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si  |Rispetto della       |
|applicano nel rispetto della normativa       |normativa in materia |
|europea in materia di aiuti di Stato. Ai     |di aiuti di Stato e  |
|relativi adempimenti europei provvede il     |monitoraggio delle   |
|Ministero dell'agricoltura, della sovranita' |fruizioni dei crediti|
|alimentare e delle foreste.                  |di imposta.          |
+---------------------------------------------+                     !
|50. Il Ministero dell'economia e delle       |                     |
|finanze effettua il monitoraggio delle       |                     |
|fruizioni del credito d'imposta di cui ai    |                     |
|commi da 45 al presente comma, ai fini di    |                     |
|quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,  |                     |
|della legge 31 dicembre 2009, n. 196.        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|51. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del      |Modalita' di         |
|decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,         |utilizzazione nonche'|
|convertito, con modificazioni, dalla legge 21|di cessione del      |
|settembre 2022, n. 142, sono aggiunti i      |credito di imposta   |
|seguenti:                                    |per le spese         |
|   «1-bis. Il credito d'imposta di cui al    |sostenute per        |
|comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in    |l'acquisto di        |
|compensazione ai sensi dell'articolo 17 del  |carburanti utilizzato|
|decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,   |per l'esercizio      |
|entro la data del 31 marzo 2023. Non si      |dell'attivita'       |
|applicano i limiti di cui all'articolo 1,    |agricola e della     |
|comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.   |pesca effettuate nel |
|244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 |terzo trimestre      |
|dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta  |solare dell'anno     |
|non concorre alla formazione del reddito     |2022.                |
|d'impresa ne' della base imponibile          |                     |
|dell'imposta regionale sulle attivita'       |                     |
|produttive e non rileva ai fini del rapporto |                     |
|di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  |                     |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|                     |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|                     |
|dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta  |                     |
|e' cumulabile con altre agevolazioni che     |                     |
|abbiano ad oggetto i medesimi costi, a       |                     |
|condizione che tale cumulo, tenuto conto     |                     |
|anche della non concorrenza alla formazione  |                     |
|del reddito e della base imponibile          |                     |
|dell'imposta regionale sulle attivita'       |                     |
|produttive, non porti al superamento del     |                     |
|costo sostenuto.                             |                     |
|   1-ter. Il credito d'imposta di cui al     |                     |
|comma 1 e' cedibile, solo per intero, dalle  |                     |
|imprese beneficiarie ad altri soggetti,      |                     |
|compresi gli istituti di credito e gli altri |                     |
|intermediari finanziari, senza facolta' di   |                     |
|successiva cessione, fatta salva la          |                     |
|possibilita' di due ulteriori cessioni solo  |                     |
|se effettuate a favore di banche e           |                     |
|intermediari finanziari iscritti all'albo    |                     |
|previsto dall'articolo 106 del testo unico   |                     |
|delle leggi in materia bancaria e creditizia,|                     |
|di cui al decreto legislativo 1° settembre   |                     |
|1993, n. 385, di societa' appartenenti a un  |                     |
|gruppo bancario iscritto all'albo di cui     |                     |
|all'articolo 64 del predetto testo unico     |                     |
|delle leggi in materia bancaria e creditizia |                     |
|ovvero di imprese di assicurazione           |                     |
|autorizzate ad operare in Italia ai sensi del|                     |
|codice delle assicurazioni private, di cui al|                     |
|decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,|                     |
|ferma restando l'applicazione delle          |                     |
|disposizioni di cui all'articolo 122-bis,    |                     |
|comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.|                     |
|34, convertito, con modificazioni, dalla     |                     |
|legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni        |                     |
|cessione intercorrente tra i predetti        |                     |
|soggetti, anche successiva alla prima. I     |                     |
|contratti di cessione conclusi in violazione |                     |
|del primo periodo sono nulli. In caso di     |                     |
|cessione del credito d'imposta di cui al     |                     |
|presente articolo, le imprese beneficiarie   |                     |
|richiedono il visto di conformita' dei dati  |                     |
|relativi alla documentazione che attesta la  |                     |
|sussistenza dei presupposti che danno diritto|                     |
|al medesimo credito d'imposta. Il visto di   |                     |
|conformita' e' rilasciato ai sensi           |                     |
|dell'articolo 35 del decreto legislativo 9   |                     |
|luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati   |                     |
|alle lettere a) e b) del comma 3             |                     |
|dell'articolo 3 del regolamento recante      |                     |
|modalita' per la presentazione delle         |                     |
|dichiarazioni relative alle imposte sui      |                     |
|redditi, all'imposta regionale sulle         |                     |
|attivita' produttive e all'imposta sul valore|                     |
|aggiunto, di cui al decreto del Presidente   |                     |
|della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e   |                     |
|dai responsabili dell'assistenza fiscale dei |                     |
|centri costituiti dai soggetti di cui        |                     |
|all'articolo 32 del citato decreto           |                     |
|legislativo n. 241 del 1997. Il credito      |                     |
|d'imposta e' utilizzato dal cessionario con  |                     |
|le stesse modalita' con le quali sarebbe     |                     |
|stato utilizzato dal soggetto cedente e,     |                     |
|comunque, entro la medesima data del 31 marzo|                     |
|2023. Le modalita' attuative delle           |                     |
|disposizioni relative alla cessione e alla   |                     |
|tracciabilita' del credito d'imposta, da     |                     |
|effettuare in via telematica, anche          |                     |
|avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3|                     |
|dell'articolo 3 del regolamento di cui al    |                     |
|decreto del Presidente della Repubblica 22   |                     |
|luglio 1998, n. 322, sono definite con       |                     |
|provvedimento del direttore dell'Agenzia     |                     |
|delle entrate. Si applicano le disposizioni  |                     |
|dell'articolo 122-bis nonche', in quanto     |                     |
|compatibili, quelle dell'articolo 121, commi |                     |
|da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020,  |                     |
|n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  |                     |
|legge 17 luglio 2020, n. 77».                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|52. In considerazione delle difficolta'      |Rifinanziamento del  |
|causate dalla crisi energetica che           |Fondo destinato alle |
|interessano il settore del vetro di Murano,  |imprese operanti nel |
|il fondo istituito dall'articolo 1, comma    |settore della        |
|702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,   |ceramica artistica e |
|destinato alle imprese operanti nel settore  |del vetro artistico  |
|della ceramica artistica e del vetro         |di Murano.           |
|artistico di Murano, e' rifinanziato nella   |                     |
|misura di 1,5 milioni di euro per l'anno     |                     |
|2023. Gli interventi di sostegno finanziati a|                     |
|valere sulle risorse di cui al primo periodo |                     |
|sono concessi ai sensi e nei limiti della    |                     |
|comunicazione della Commissione europea      |                     |
|concernente il quadro temporaneo di crisi per|                     |
|misure di aiuto di Stato a sostegno          |                     |
|dell'economia a seguito dell'aggressione     |                     |
|della Russia contro l'Ucraina, pubblicata    |                     |
|nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea |                     |
|n. C 131 del 24 marzo 2022.                  |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|53. Con decreto del Ministro delle imprese e |                     |
|del made in Italy, da adottare entro trenta  |                     |
|giorni dalla data di entrata in vigore della |                     |
|presente legge, sono individuati i criteri e |                     |
|le modalita' di riparto del fondo di cui al  |                     |
|comma 52 tra domande nuove e domande gia'    |                     |
|presentate ai sensi del decreto del Ministro |                     |
|dello sviluppo economico 29 marzo 2022,      |                     |
|pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172   |                     |
|del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o|                     |
|in parte a causa della mancata applicazione  |                     |
|del quadro temporaneo di cui al predetto     |                     |
|comma 52. Con il medesimo decreto di cui al  |                     |
|comma 52 sono stabilite le modalita' di      |                     |
|recupero e di eventuale riassegnazione delle |                     |
|risorse non utilizzate nonche'               |                     |
|l'individuazione del soggetto in house dello |                     |
|Stato a cui demandare l'attuazione degli     |                     |
|interventi.                                  |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|54. All'articolo 1 della legge 23 dicembre   |Regime forfettario:  |
|2014, n. 190, in materia di regime forfetario|elevazione limite    |
|per le persone fisiche esercenti attivita'   |ricavi o compensi a  |
|d'impresa, arti o professioni, sono apportate|85.000 annui.        |
|le seguenti modificazioni:                   |                     |
|a) al comma 54, lettera a), le parole: «euro |                     |
|65.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro|                     |
|85.000»;                                     |                     |
|b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i     |                     |
|seguenti periodi: «Il regime forfetario cessa|                     |
|di avere applicazione dall'anno stesso in cui|                     |
|i ricavi o i compensi percepiti sono         |                     |
|superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso|                     |
|e' dovuta l'imposta sul valore aggiunto a    |                     |
|partire dalle operazioni effettuate che      |                     |
|comportano il superamento del predetto       |                     |
|limite».                                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|55. Per il solo anno 2023, i contribuenti    |Tassa piatta         |
|persone fisiche esercenti attivita'          |incrementale.        |
|d'impresa, arti o professioni, diversi da    |                     |
|quelli che applicano il regime forfetario di |                     |
|cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della  |                     |
|legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono      |                     |
|applicare, in luogo delle aliquote per       |                     |
|scaglioni di reddito stabilite dall'articolo |                     |
|11 del testo unico delle imposte sui redditi,|                     |
|di cui al decreto del Presidente della       |                     |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,         |                     |
|un'imposta sostitutiva dell'imposta sul      |                     |
|reddito delle persone fisiche e relative     |                     |
|addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 |                     |
|per cento su una base imponibile, comunque   |                     |
|non superiore a 40.000 euro, pari alla       |                     |
|differenza tra il reddito d'impresa e di     |                     |
|lavoro autonomo determinato nel 2023 e il    |                     |
|reddito d'impresa e di lavoro autonomo       |                     |
|d'importo piu' elevato dichiarato negli anni |                     |
|dal 2020 al 2022, decurtata di un importo    |                     |
|pari al 5 per cento di quest'ultimo          |                     |
|ammontare.                                   |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|56. Quando le vigenti disposizioni fanno     |                     |
|riferimento, per il riconoscimento della     |                     |
|spettanza o per la determinazione di         |                     |
|deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi|                     |
|titolo, anche di natura non tributaria, al   |                     |
|possesso di requisiti reddituali, si tiene   |                     |
|comunque conto anche della quota di reddito  |                     |
|assoggettata all'imposta sostitutiva di cui  |                     |
|al comma 55.                                 |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|57. Nella determinazione degli acconti dovuti|                     |
|ai fini dell'imposta sul reddito delle       |                     |
|persone fisiche e relative addizionali per il|                     |
|periodo d'imposta 2024 si assume, quale      |                     |
|imposta del periodo precedente, quella che si|                     |
|sarebbe determinata non applicando le        |                     |
|disposizioni dei commi 55 e 56.              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|58. Nelle strutture ricettive e negli        |Detassazione delle   |
|esercizi di somministrazione di alimenti e   |mance percepite dal  |
|bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 |personale impiegato  |
|agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai  |nel settore ricettivo|
|clienti ai lavoratori a titolo di            |e di somministrazione|
|liberalita', anche attraverso mezzi di       |di pasti e bevande.  |
|pagamento elettronici, riversate ai          |                     |
|lavoratori di cui al comma 62, costituiscono |                     |
|redditi di lavoro dipendente e, salva        |                     |
|espressa rinuncia scritta del prestatore di  |                     |
|lavoro, sono soggette a un'imposta           |                     |
|sostitutiva dell'imposta sul reddito delle   |                     |
|persone fisiche e delle addizionali regionali|                     |
|e comunali con l'aliquota del 5 per cento,   |                     |
|entro il limite del 25 per cento del reddito |                     |
|percepito nell'anno per le relative          |                     |
|prestazioni di lavoro. Tali somme sono       |                     |
|escluse dalla retribuzione imponibile ai fini|                     |
|del calcolo dei contributi di previdenza e   |                     |
|assistenza sociale e dei premi per           |                     |
|l'assicurazione contro gli infortuni sul     |                     |
|lavoro e le malattie professionali e non sono|                     |
|computate ai fini del calcolo del trattamento|                     |
|di fine rapporto.                            |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|59. Qualora le vigenti disposizioni, per il  |                     |
|riconoscimento della spettanza o per la      |                     |
|determinazione, in favore del lavoratore, di |                     |
|deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi |                     |
|titolo, anche di natura non tributaria,      |                     |
|facciano riferimento al possesso di requisiti|                     |
|reddituali, si tiene comunque conto anche    |                     |
|della quota di reddito assoggettata          |                     |
|all'imposta sostitutiva di cui al comma 58.  |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|60. L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 |                     |
|e' applicata dal sostituto d'imposta.        |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|61. Per l'accertamento, la riscossione, le   |                     |
|sanzioni e il contenzioso si applicano, in   |                     |
|quanto compatibili, le ordinarie disposizioni|                     |
|in materia di imposte dirette.               |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si  |                     |
|applicano con esclusivo riferimento al       |                     |
|settore privato e per i titolari di reddito  |                     |
|di lavoro dipendente di importo non superiore|                     |
|a euro 50.000.                               |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|63. Per i premi e le somme erogati nell'anno |Riduzione dal 10 al 5|
|2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui|per cento            |
|premi di produttivita', di cui all'articolo  |dell'aliquota        |
|1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015,  |dell'imposta         |
|n. 208, e' ridotta al 5 per cento.           |sostitutiva sui premi|
|                                             |di risultato o sulla |
|                                             |partecipazione agli  |
|                                             |utili d'impresa in   |
|                                             |favore dei lavoratori|
|                                             |dipendenti del       |
|                                             |settore privato.     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|64. All'articolo 1 della legge 27 dicembre   |Differimento al 1°   |
|2019, n. 160, sono apportate le seguenti     |gennaio 2024 della   |
|modificazioni:                               |decorrenza           |
|   a) al comma 652, concernente l'imposta sul|dell'efficacia della |
|consumo dei manufatti con singolo impiego, le|c.d. plastic tax e   |
|parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite|della c.d. sugar tax.|
|dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024»;       |                     |
|   b) al comma 676, concernente l'imposta sul|                     |
|consumo delle bevande analcoliche, le parole:|                     |
|«dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle  |                     |
|seguenti: «dal 1° gennaio 2024».             |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|65. Le quote di ammortamento del costo dei   |Incremento della     |
|fabbricati strumentali per l'esercizio delle |deducibilita' delle  |
|imprese, operanti nei settori indicati al    |quote di ammortamento|
|comma 66, sono deducibili in misura non      |dei fabbricati       |
|superiore a quella risultante                |strumentali          |
|dall'applicazione al costo degli stessi      |utilizzati dalle     |
|fabbricati del coefficiente del 6 per cento. |imprese esercenti    |
|La disposizione del primo periodo si applica |l'attivita' del      |
|limitatamente ai fabbricati strumentali      |commercio al         |
|utilizzati per l'attivita' svolta nei settori|dettaglio in         |
|indicati al comma 66.                        |determinati settori. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|66. Ai fini del comma 65, le imprese devono  |Individuazione dei   |
|svolgere una delle attivita' riferite ai     |settori di attivita' |
|codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati);        |per i quali e'       |
|47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount  |ammessa la maggiore  |
|di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed     |deducibilita' delle  |
|altri esercizi non specializzati di          |quote di ammortamento|
|alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al     |del costo dei        |
|dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10   |fabbricati           |
|(Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al   |strumentali per      |
|dettaglio in esercizi non specializzati di   |l'esercizio          |
|computer, periferiche, attrezzature per le   |dell'impresa.        |
|telecomunicazioni, elettronica di consumo    |                     |
|audio e video, elettrodomestici); 47.19.90   |                     |
|(Empori ed altri negozi non specializzati di |                     |
|vari prodotti non alimentari); 47.21         |                     |
|(Commercio al dettaglio di frutta e verdura  |                     |
|in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio |                     |
|al dettaglio di carni e di prodotti a base di|                     |
|carne in esercizi specializzati); 47.23      |                     |
|(Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e|                     |
|molluschi in esercizi specializzati); 47.24  |                     |
|(Commercio al dettaglio di pane, torte,      |                     |
|dolciumi e confetteria in esercizi           |                     |
|specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio|                     |
|di bevande in esercizi specializzati); 47.26 |                     |
|(Commercio al dettaglio di prodotti del      |                     |
|tabacco in esercizi specializzati); 47.29    |                     |
|(Commercio al dettaglio di altri prodotti    |                     |
|alimentari in esercizi specializzati).       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|67. Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui|Disciplina della     |
|valore del patrimonio e' prevalentemente     |maggiore             |
|costituito da beni immobili diversi dagli    |deducibilita' in capo|
|immobili alla cui produzione o al cui scambio|alle imprese il cui  |
|e' effettivamente diretta l'attivita'        |valore patrimoniale  |
|dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati|e' prevalentemente   |
|utilizzati direttamente nell'esercizio       |costituito da beni   |
|dell'impresa, aderenti al regime di          |immobili diversi     |
|tassazione di gruppo disciplinato dagli      |dagli immobili       |
|articoli 117 e seguenti del testo unico delle|"merce" ed estensione|
|imposte sui redditi, di cui al decreto del   |della maggiore       |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|deduzione in caso di |
|n. 917, possono avvalersi della disposizione |consolidato fiscale. |
|del comma 65 in relazione ai fabbricati      |                     |
|concessi in locazione a imprese operanti nei |                     |
|settori di cui al comma 66 del presente      |                     |
|articolo e aderenti al medesimo regime di    |                     |
|tassazione di gruppo.                        |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|68. Con provvedimento del direttore          |Attuazione della     |
|dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro |disciplina in tema di|
|sessanta giorni dalla data di entrata in     |maggiore             |
|vigore della presente legge, sono adottate le|deducibilita' delle  |
|disposizioni di attuazione dei commi da 65 a |quote di ammortamento|
|67.                                          |dei fabbricati       |
|                                             |strumentali.         |
+---------------------------------------------+---------------------+
|                                             |Regime temporale di  |
|                                             |applicazione della   |
|                                             |maggiore             |
|69. Le disposizioni dei commi da 65 a 68 si  |deducibilita' delle  |
|applicano per il periodo di imposta in corso |quote di ammortamento|
|al 31 dicembre 2023 e per i successivi       |dei fabbricati       |
|quattro periodi di imposta.                  |strumentali.         |
+---------------------------------------------+---------------------+
|70. Nello stato di previsione del Ministero  |Fondo per            |
|dell'economia e delle finanze e' costituito  |l'attenuazione degli |
|un fondo destinato all'attenuazione degli    |oneri fiscali        |
|oneri fiscali connessi alla cessione         |connessi con la      |
|gratuita, da parte di imprese di commercio di|cessione gratuita di |
|prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito|prodotti di consumo  |
|di manifestazioni a premi, di materiale      |al dettaglio         |
|informatico e didattico per le esigenze di   |nell'ambito di       |
|istruzione delle istituzioni scolastiche di  |manifestazioni a     |
|ogni ordine e grado e degli asili nido,      |premi di materiale   |
|nonche' delle strutture di assistenza sociale|informatico e        |
|in favore dei minori, gestiti da enti        |didattico per        |
|pubblici o privati nonche' da enti religiosi,|esigenze di          |
|nel rispetto delle previsioni in materia di  |istruzione.          |
|regime «de minimis». Con decreto del         |                     |
|Presidente del Consiglio dei ministri, su    |                     |
|proposta del Ministro dell'economia e delle  |                     |
|finanze, sentito il Ministro dell'istruzione |                     |
|e del merito, da adottare entro sessanta     |                     |
|giorni dalla data di entrata in vigore della |                     |
|presente legge, sono adottati termini e      |                     |
|modalita' di attuazione del presente comma.  |                     |
|La dotazione finanziaria del fondo di cui al |                     |
|primo periodo e' pari a 25 milioni di euro   |                     |
|per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro per   |                     |
|l'anno 2024.                                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|71. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, |Revisione delle      |
|della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le     |modalita' di         |
|parole: «con decreto del Presidente del      |individuazione e dei |
|Consiglio dei ministri, adottato, su proposta|termini riferiti agli|
|del Ministro dell'economia e delle finanze   |interessi maturati su|
|entro centoventi giorni dalla data di entrata|somme depositate dai |
|in vigore della presente disposizione» sono  |notai o da altri     |
|sostituite dalle seguenti: «con decreto del  |pubblici ufficiali in|
|Ministro dell'economia e delle finanze, da   |relazione a          |
|adottare entro il 31 marzo 2023. Con il      |specifiche           |
|medesimo decreto possono essere previste le  |operazioni,          |
|modalita' di gestione unitaria delle somme   |finalizzati a        |
|depositate, anche mediante l'apertura di un  |rifinanziare i fondi |
|apposito conto di tesoreria».                |di credito agevolato |
|                                             |per le piccole e     |
|                                             |medie imprese.       |
+---------------------------------------------+---------------------+
|72. Alla tabella A allegata al decreto del   |Riduzione dell'IVA al|
|Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, |5 per cento per      |
|n. 633, sono apportate le seguenti           |assorbenti e tamponi |
|modificazioni:                               |nonche' per alcuni   |
|   a) alla parte II-bis, concernente i beni e|prodotti della prima |
|i servizi soggetti all'imposta sul valore    |infanzia.            |
|aggiunto con l'aliquota del 5 per cento:     |                     |
|    1) al numero 1-quinquies), dopo la       |                     |
|parola: «prodotti» sono inserite le seguenti:|                     |
|«assorbenti e tamponi» e le parole:          |                     |
|«compostabili secondo la norma UNI EN        |                     |
|13432:2002 o lavabili» sono soppresse;       |                     |
|    2) dopo il numero 1-quinquies) e'        |                     |
|aggiunto il seguente:                        |                     |
|    «1-sexies) latte in polvere o liquido per|                     |
|l'alimentazione dei lattanti o dei bambini   |                     |
|nella prima infanzia, condizionato per la    |                     |
|vendita al minuto; preparazioni alimentari di|                     |
|farine, semole, semolini, amidi, fecole o    |                     |
|estratti di malto per l'alimentazione dei    |                     |
|lattanti o dei bambini, condizionate per la  |                     |
|vendita al minuto (codice NC1901 10 00);     |                     |
|pannolini per bambini; seggiolini per bambini|                     |
|da installare negli autoveicoli»;            |                     |
|   b) alla parte III, concernente i beni e i |                     |
|servizi soggetti all'imposta sul valore      |                     |
|aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:    |                     |
|    1) al numero 65), dopo le parole: «per   |                     |
|l'alimentazione dei fanciulli» sono inserite |                     |
|le seguenti: «, diversi dai prodotti per     |                     |
|l'alimentazione dei lattanti e dei bambini   |                     |
|nella prima infanzia indicati al numero      |                     |
|1-sexies) della parte II-bis della presente  |                     |
|tabella»;                                    |                     |
|    2) il numero 114-bis) e' abrogato.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|73. In deroga al numero 98) della tabella A, |Riduzione IVA al 10  |
|parte III, allegata al decreto del Presidente|per cento per la     |
|della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per|cessione dei pellet. |
|l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo      |                     |
|numero 98) sono soggetti all'imposta sul     |                     |
|valore aggiunto con l'aliquota del 10 per    |                     |
|cento.                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|74. All'articolo 64 del decreto-legge 25     |Proroga al 2023 delle|
|maggio 2021, n. 73, convertito, con          |agevolazioni per     |
|modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.|l'acquisto della     |
|106, concernente misure per l'acquisto della |prima casa per gli   |
|casa di abitazione, sono apportate le        |under 36.            |
|seguenti modificazioni:                      |                     |
|   a) al comma 1, le parole: «fino al 31     |                     |
|dicembre 2022» sono sostituite dalle         |                     |
|seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;        |                     |
|   b) al comma 3, le parole: «31 dicembre    |                     |
|2022», ovunque ricorrono, sono sostituite    |                     |
|dalle seguenti: «31 marzo 2023»;             |                     |
|   c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre |                     |
|2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 |                     |
|dicembre 2023».                              |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|75. Al Fondo di garanzia per la prima casa,  |                     |
|di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), |                     |
|della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono   |                     |
|assegnati ulteriori 430 milioni di euro per  |                     |
|l'anno 2023, derivanti dalla disposizione di |                     |
|cui al comma 74, lettera b), del presente    |                     |
|articolo.                                    |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|76. Ai fini dell'imposta sul reddito delle   |Detrazione IRPEF del |
|persone fisiche, si detrae dall'imposta      |50 per cento dell'IVA|
|lorda, fino alla concorrenza del suo         |corrisposta in       |
|ammontare, il 50 per cento dell'importo      |relazione            |
|corrisposto per il pagamento dell'imposta sul|all'acquisto di      |
|valore aggiunto in relazione all'acquisto,   |unita' immobiliari di|
|effettuato entro il 31 dicembre 2023, di     |classe energetica A o|
|unita' immobiliari a destinazione            |B cedute dalle stesse|
|residenziale, di classe energetica A o B ai  |imprese costruttrici.|
|sensi della normativa vigente, cedute da     |                     |
|organismi di investimento collettivo del     |                     |
|risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese |                     |
|che le hanno costruite. La detrazione di cui |                     |
|al primo periodo e' pari al 50 per cento     |                     |
|dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul  |                     |
|corrispettivo di acquisto ed e' ripartita in |                     |
|dieci quote costanti nel periodo d'imposta in|                     |
|cui sono state sostenute le spese e nei nove |                     |
|periodi d'imposta successivi.                |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|77. All'articolo 76 della legge 30 dicembre  |Estensione del regime|
|1991, n. 413, concernente il trattamento     |della ritenuta a     |
|tributario delle prestazioni corrisposte     |titolo di imposta    |
|dall'assicurazione invalidita', vecchiaia e  |sostitutiva del 5 per|
|superstiti svizzera e dalla gestione della   |cento sulle somme    |
|previdenza professionale per la vecchiaia, i |corrisposte in Italia|
|superstiti e l'invalidita' svizzera, dopo il |da parte della       |
|comma 1-bis e' aggiunto il seguente:         |assicurazione        |
|   «1-ter. Le somme ovunque corrisposte da   |invalidita',         |
|parte dell'assicurazione per l'invalidita',  |vecchiaia e          |
|la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e |superstiti Svizzera  |
|da parte della gestione della previdenza     |(AVS) e della        |
|professionale per la vecchiaia, i superstiti |gestione della       |
|e l'invalidita' (LPP) svizzera, ivi comprese |previdenza           |
|le prestazioni erogate dagli enti o istituti |professionale per la |
|svizzeri di prepensionamento, maturate sulla |vecchiaia, i         |
|base anche di contributi previdenziali       |superstiti e         |
|tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in |l'invalidita'        |
|qualunque forma e a qualsiasi titolo,        |svizzera (LPP), anche|
|percepite da soggetti residenti senza        |al contribuente che  |
|l'intervento nel pagamento da parte di       |riceva all'estero le |
|intermediari finanziari italiani, sono       |suddette somme.      |
|soggette ad imposizione sostitutiva delle    |                     |
|imposte sui redditi con la stessa aliquota   |                     |
|della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis».   |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|78. Le disposizioni del comma 1-ter          |                     |
|dell'articolo 76 della legge 30 dicembre     |                     |
|1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del    |                     |
|presente articolo, si applicano a decorrere  |                     |
|dalla data di entrata in vigore del          |                     |
|decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153,     |                     |
|convertito, con modificazioni, dalla legge 20|                     |
|novembre 2015, n. 187. Non si da' luogo al   |                     |
|rimborso o alla ripetizione di quanto gia'   |                     |
|versato a titolo definitivo.                 |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|79. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme|Imposta sostitutiva  |
|ovunque corrisposte da parte                 |al 5 per cento sulle |
|dell'assicurazione di invalidita', vecchiaia |somme corrisposte da |
|e superstiti della gestione della previdenza |parte                |
|professionale per la vecchiaia, i superstiti |dell'assicurazione di|
|e l'invalidita' del Principato di Monaco,    |invalidita',         |
|comprese le prestazioni di prepensionamento  |vecchiaia e          |
|erogate da enti o istituti del Principato di |superstiti del       |
|Monaco, maturate sulla base anche di         |Principato di Monaco.|
|contributi previdenziali tassati alla fonte  |                     |
|nel Principato di Monaco e in qualunque forma|                     |
|e titolo erogate, percepite da soggetti      |                     |
|residenti nel territorio dello Stato senza   |                     |
|l'intervento nel pagamento da parte di       |                     |
|intermediari finanziari italiani, sono       |                     |
|soggette a un'imposta sostitutiva delle      |                     |
|imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per |                     |
|cento.                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|80. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 |Proroga al 2023      |
|dicembre 2016, n. 232, concernente           |dell'esenzione ai    |
|l'esclusione dei redditi dominicali e agrari |fini IRPEF dei       |
|dei coltivatori diretti e degli imprenditori |redditi dominicali e |
|agricoli professionali dalla base imponibile |agrari relativi ai   |
|dell'imposta sul reddito delle persone       |terreni dichiarati da|
|fisiche, le parole: «2021 e 2022» sono       |coltivatori diretti e|
|sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e     |imprenditori agricoli|
|2023».                                       |professionali        |
|                                             |iscritti nella       |
|                                             |previdenza agricola. |
+---------------------------------------------+---------------------+
|81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27|Esenzione IMU per gli|
|dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di |immobili occupati e  |
|esenzione dall'imposta municipale propria,   |istituzione di un    |
|dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:  |fondo per il ristoro |
|«g-bis) gli immobili non utilizzabili ne'    |dei comuni a fronte  |
|disponibili, per i quali sia stata presentata|delle minori entrate.|
|denuncia all'autorita' giudiziaria in        |                     |
|relazione ai reati di cui agli articoli 614, |                     |
|secondo comma, o 633 del codice penale o per |                     |
|la cui occupazione abusiva sia stata         |                     |
|presentata denuncia o iniziata azione        |                     |
|giudiziaria penale. Il soggetto passivo      |                     |
|comunica al comune interessato, secondo      |                     |
|modalita' telematiche stabilite con decreto  |                     |
|del Ministro dell'economia e delle finanze,  |                     |
|da emanare entro sessanta giorni dalla data  |                     |
|di entrata in vigore della presente          |                     |
|disposizione, sentita la Conferenza          |                     |
|Stato-citta' ed autonomie locali, il possesso|                     |
|dei requisiti che danno diritto              |                     |
|all'esenzione. Analoga comunicazione deve    |                     |
|essere trasmessa allorche' cessa il diritto  |                     |
|all'esenzione».                              |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|82. Per ristorare i comuni per le minori     |                     |
|entrate derivanti dall'attuazione della      |                     |
|lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 |                     |
|della legge 27 dicembre 2019, n. 160,        |                     |
|introdotta dal comma 81 del presente         |                     |
|articolo, nello stato di previsione del      |                     |
|Ministero dell'interno e' istituito un fondo |                     |
|con una dotazione di 62 milioni di euro annui|                     |
|a decorrere dall'anno 2023. Le modalita' di  |                     |
|accesso alle erogazioni del fondo sono       |                     |
|definite con decreto del Ministro            |                     |
|dell'interno, di concerto con il Ministro    |                     |
|dell'economia e delle finanze, previa intesa |                     |
|in sede di Conferenza Stato-citta' ed        |                     |
|autonomie locali.                            |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|83. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010,|Termini per la       |
|n. 38, dopo il comma 4 e' inserito il        |presentazione, da    |
|seguente:                                    |parte delle regioni e|
| «4-bis. Le regioni e le province autonome di|delle province       |
|Trento e di Bolzano presentano, entro il 30  |autonome di Trento e |
|gennaio di ciascun anno, un piano di         |di Bolzano, di un    |
|potenziamento delle cure palliative al fine  |piano di             |
|di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per |potenziamento delle  |
|cento della popolazione interessata. Il      |cure palliative.     |
|monitoraggio dell'attuazione del piano e'    |                     |
|affidato all'Agenzia nazionale per i servizi |                     |
|sanitari regionali, che lo realizza a cadenza|                     |
|semestrale. La presentazione del piano e la  |                     |
|relativa attuazione costituiscono adempimento|                     |
|regionale ai fini dell'accesso al            |                     |
|finanziamento integrativo del Servizio       |                     |
|sanitario nazionale a carico dello Stato».   |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|84. All'articolo 110 del testo unico delle   |Ripristino dei limiti|
|imposte sui redditi, di cui al decreto del   |alla deducibilita'   |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|delle spese e degli  |
|n. 917, recante norme generali sulle         |altri componenti     |
|valutazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i |negativi di reddito  |
|seguenti commi:                              |derivanti da         |
|   «9-bis. Le spese e gli altri componenti   |operazioni intercorse|
|negativi derivanti da operazioni, che hanno  |con imprese e        |
|avuto concreta esecuzione, intercorse con    |professionisti       |
|imprese residenti ovvero localizzate in Paesi|residenti, ovvero    |
|o territori non cooperativi a fini fiscali   |localizzati in Stati |
|sono ammessi in deduzione nei limiti del loro|non cooperativi a    |
|valore normale, determinato ai sensi         |fini fiscali.        |
|dell'articolo 9. Si considerano Paesi o      |                     |
|territori non cooperativi a fini fiscali le  |                     |
|giurisdizioni individuate nell'allegato I    |                     |
|alla lista UE delle giurisdizioni non        |                     |
|cooperative a fini fiscali, adottata con     |                     |
|conclusioni del Consiglio dell'Unione        |                     |
|europea.                                     |                     |
|   9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non|                     |
|si applicano quando le imprese residenti in  |                     |
|Italia forniscono la prova che le operazioni |                     |
|poste in essere rispondono a un effettivo    |                     |
|interesse economico e che le stesse hanno    |                     |
|avuto concreta esecuzione. Le spese e gli    |                     |
|altri componenti negativi deducibili ai sensi|                     |
|del primo periodo del presente comma e ai    |                     |
|sensi del comma 9-bis sono separatamente     |                     |
|indicati nella dichiarazione dei redditi.    |                     |
|L'Amministrazione, prima di procedere        |                     |
|all'emissione dell'avviso di accertamento    |                     |
|d'imposta o di maggiore imposta, deve        |                     |
|notificare all'interessato un apposito avviso|                     |
|con il quale e' concessa al medesimo la      |                     |
|possibilita' di fornire, nel termine di      |                     |
|novanta giorni, le prove di cui al primo     |                     |
|periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga   |                     |
|idonee le prove addotte, deve darne specifica|                     |
|motivazione nell'avviso di accertamento. A   |                     |
|tale fine, il contribuente puo' interpellare |                     |
|l'Agenzia delle entrate ai sensi             |                     |
|dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della |                     |
|legge 27 luglio 2000, n. 212.                |                     |
|   9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis |                     |
|e 9-ter non si applicano per le operazioni   |                     |
|intercorse con soggetti non residenti cui    |                     |
|risulti applicabile l'articolo 167,          |                     |
|concernente disposizioni in materia di       |                     |
|imprese estere controllate.                  |                     |
|   9-quinquies. Le disposizioni dei commi    |                     |
|9-bis e 9-ter si applicano anche alle        |                     |
|prestazioni di servizi rese dai              |                     |
|professionisti domiciliati in Paesi o        |                     |
|territori individuati ai sensi dello stesso  |                     |
|comma 9-bis».                                |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|85. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto |                     |
|legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in     |                     |
|materia di violazioni relative al contenuto e|                     |
|alla documentazione delle dichiarazioni, le  |                     |
|parole: «comma 11» sono sostituite dalle     |                     |
|seguenti: «comma 9-ter».                     |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|86. All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a),|                     |
|secondo periodo, del decreto del Presidente  |                     |
|della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  |                     |
|in materia di accordi preventivi per le      |                     |
|imprese con attivita' internazionale, le     |                     |
|parole: «comma 10» sono sostituite dalle     |                     |
|seguenti: «comma 9-bis».                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|87. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4,|Assoggettamento ad   |
|e 89, comma 3, del testo unico delle imposte |imposta sostitutiva  |
|sui redditi, di cui al decreto del Presidente|degli utili e delle  |
|della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,   |riserve di utile non |
|gli utili e le riserve di utile non ancora   |ancora distribuiti e |
|distribuiti alla data di entrata in vigore   |risultanti dal       |
|della presente legge, risultanti dal bilancio|bilancio di societa' |
|dei soggetti direttamente o indirettamente   |o enti partecipati,  |
|partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, |non residenti nel    |
|lettera d), del medesimo testo unico,        |territorio dello     |
|relativo all'esercizio chiuso nel periodo di |Stato.               |
|imposta antecedente a quello in corso al 1°  |                     |
|gennaio 2022, sono integralmente esclusi     |                     |
|dalla formazione del reddito del soggetto    |                     |
|partecipante residente o localizzato nel     |                     |
|territorio dello Stato, a condizione che sia |                     |
|esercitata l'opzione di cui al comma 88.     |                     |
+---------------------------------------------+                     |
|88. L'opzione e' esercitabile solo dai       |                     |
|contribuenti che detengono le partecipazioni |                     |
|nell'ambito dell'attivita' di impresa. I     |                     |
|contribuenti assoggettati all'imposta sul    |                     |
|reddito delle societa' possono optare per    |                     |
|l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle|                     |
|imposte sui redditi, con aliquota del 9 per  |                     |
|cento, degli utili e delle riserve di utile  |                     |
|di cui al comma 87. I contribuenti           |                     |
|assoggettati all'imposta sul reddito delle   |                     |
|persone fisiche possono optare per           |                     |
|l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle|                     |
|imposte sui redditi, con aliquota del 30 per |                     |
|cento, degli utili e delle riserve di utile  |                     |
|di cui al comma 87.                          |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|89. Le aliquote di cui al comma 88 sono      |Condizioni per la    |
|ridotte di 3 punti percentuali in relazione  |riduzione delle      |
|agli utili percepiti dal controllante        |aliquote d'imposta   |
|residente o localizzato nel territorio dello |sostitutiva in       |
|Stato entro il termine di scadenza del       |relazione agli utili |
|versamento del saldo delle imposte sui       |percepiti dal        |
|redditi dovute per il periodo di imposta     |controllante         |
|successivo a quello in corso al 31 dicembre  |residente o          |
|2022 e a condizione che gli stessi siano     |localizzato nel      |
|accantonati per un periodo non inferiore a   |territorio dello     |
|due esercizi in una specifica riserva di     |Stato.               |
|patrimonio netto. In caso di mancato rispetto|                     |
|delle condizioni di cui al periodo           |                     |
|precedente, entro i trenta giorni decorrenti |                     |
|dal termine di scadenza stabilito per il     |                     |
|rimpatrio degli utili o dalla data di        |                     |
|riduzione dell'utile accantonato             |                     |
|nell'apposita riserva prima del decorso del  |                     |
|biennio, deve essere versata la differenza,  |                     |
|maggiorata del 20 per cento e dei relativi   |                     |
|interessi, tra l'imposta sostitutiva         |                     |
|determinata ai sensi del comma 88 e l'imposta|                     |
|sostitutiva determinata ai sensi del presente|                     |
|comma.                                       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|90. L'imposta sostitutiva e' determinata in  |Criteri di           |
|proporzione alla partecipazione detenuta     |determinazione       |
|nella partecipata estera e tenendo conto     |dell'imposta         |
|dell'effetto demoltiplicativo della quota di |sostitutiva.         |
|possesso in presenza di partecipazioni       |                     |
|indirette per il tramite di societa'         |                     |
|controllate ai sensi dell'articolo 167, comma|                     |
|2, del testo unico delle imposte sui redditi,|                     |
|di cui al decreto del Presidente della       |                     |
|Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.         |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|91. L'opzione di cui al comma 88, che puo'   |Momento di           |
|essere esercitata distintamente per ciascuna |perfezionamento      |
|partecipata estera e con riguardo a tutti o a|dell'opzione per il  |
|parte dei relativi utili e riserve di utile, |regime dell'imposta  |
|si perfeziona con l'esercizio dell'opzione   |sostitutiva.         |
|stessa mediante indicazione nella            |                     |
|dichiarazione dei redditi relativa al periodo|                     |
|di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il  |                     |
|versamento dell'imposta sostitutiva e'       |                     |
|effettuato in un'unica soluzione entro il    |                     |
|termine di scadenza del saldo delle imposte  |                     |
|sui redditi dovute per il periodo di imposta |                     |
|in corso al 31 dicembre 2022. Non e' ammessa |                     |
|la compensazione ai sensi dell'articolo 17   |                     |
|del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.    |                     |
|241. L'opzione e' efficace a decorrere       |                     |
|dall'inizio del periodo di imposta successivo|                     |
|a quello in corso al 31 dicembre 2022.       |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|92. Gli utili distribuiti si considerano     |Presunzione di       |
|prioritariamente formati con quelli          |formazione           |
|assoggettati alle imposte sostitutive nella  |prioritaria degli    |
|misura di cui ai commi 88 e 89.              |utili con quelli     |
|                                             |soggetti al regime di|
|                                             |esclusione.          |
+---------------------------------------------+---------------------+
|93. Il costo fiscalmente riconosciuto della  |Incremento del costo |
|partecipazione nell'entita' estera detenuta  |fiscalmente          |
|dal soggetto residente o localizzato nel     |riconosciuto della   |
|territorio dello Stato e' incrementato, fino |partecipazione nella |
|a concorrenza del corrispettivo della        |entita' estera       |
|cessione, dell'importo degli utili e delle   |detenuta dal soggetto|
|riserve di utili assoggettati all'imposta    |residente o          |
|sostitutiva e diminuito dell'importo dei     |localizzato nel      |
|medesimi utili e riserve di utili            |territorio dello     |
|distribuiti.                                 |Stato.               |
+---------------------------------------------+---------------------+
|94. L'opzione di cui al comma 88 puo' essere |Estensione del       |
|esercitata anche in relazione agli utili     |diritto di opzione   |
|attribuibili alle stabili organizzazioni che |per l'imposta        |
|applicano il regime fiscale disciplinato     |sostitutiva anche in |
|dall'articolo 168-ter del testo unico delle  |relazione agli utili |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del   |attribuibili alle    |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|stabili              |
|n. 917.                                      |organizzazioni di    |
|                                             |imprese residenti che|
|                                             |applicano il regime  |
|                                             |della "branch        |
|                                             |exemption"           |
+---------------------------------------------+---------------------+
|95. Le disposizioni di attuazione del comma  |Disciplina attuativa |
|87, anche ai fini del suo coordinamento con  |dell'imposta         |
|le altre norme vigenti, sono adottate con    |sostitutiva sugli    |
|decreto del Ministro dell'economia e delle   |utili e sulle riserve|
|finanze, entro novanta giorni dalla data di  |di utile non ancora  |
|entrata in vigore della presente legge.      |distribuiti dei      |
|                                             |soggetti partecipati.|
+---------------------------------------------+---------------------+
|96. All'articolo 23 del testo unico delle    |Individuazione dei   |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del   |proventi considerati |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|come prodotti nel    |
|n. 917, in materia di applicazione           |territorio dello     |
|dell'imposta ai non residenti, dopo il comma |Stato, ai fini       |
|1 e' inserito il seguente:                   |dell'applicazione    |
|   «1-bis. I redditi diversi realizzati      |delle imposte sui    |
|mediante la cessione a titolo oneroso di     |redditi nei confronti|
|partecipazioni in societa' ed enti non       |dei soggetti non     |
|residenti, il cui valore, per piu' della     |residenti.           |
|meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso|                     |
|dei trecentosessantacinque giorni che        |                     |
|precedono la loro cessione, direttamente o   |                     |
|indirettamente, da beni immobili situati in  |                     |
|Italia si considerano prodotti nel territorio|                     |
|dello Stato. La disposizione del primo       |                     |
|periodo non si applica con riferimento alla  |                     |
|cessione di titoli negoziati in mercati      |                     |
|regolamentati».                              |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|97. All'articolo 5 del decreto legislativo 21|Assoggettamento a    |
|novembre 1997, n. 461, concernente l'imposta |tassazione delle     |
|sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri  |plusvalenze ritratte |
|redditi diversi di cui alle lettere da c) a  |da un soggetto non   |
|c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del|residente derivanti  |
|testo unico delle imposte sui redditi, di cui|dall'alienazione di  |
|al decreto del Presidente della Repubblica 22|partecipazioni in    |
|dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e'    |societa' fiscalmente |
|inserito il seguente:                        |residenti all'estero,|
|   «5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si|il cui valore e'     |
|applicano ai redditi derivanti dalla cessione|rappresentato        |
|di partecipazioni in societa' ed enti, non   |prevalentemente da   |
|negoziate in mercati regolamentati, il cui   |immobili situati nel |
|valore, per piu' della meta', deriva, in     |territorio italiano. |
|qualsiasi momento nel corso dei              |                     |
|trecentosessantacinque giorni che precedono  |                     |
|la loro cessione, direttamente o             |                     |
|indirettamente, da beni immobili situati nel |                     |
|territorio dello Stato».                     |                     |
+---------------------------------------------+---------------------+
|98. Al fine dell'applicazione delle          |Esclusione dalle     |
|disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si  |soglie rilevanti per |
|considerano i beni immobili alla cui         |l'imposizione in     |
|produzione o al cui scambio e' effettivamente|Italia delle         |
|diretta l'attivita' di impresa nonche' quelli|plusvalenze derivanti|
|utilizzati direttamente nell'esercizio       |dalle relative       |
|dell'impresa.                                |cessioni di immobili |
|                                             |merce e di quelli    |
|                                             |strumentali.         |
+---------------------------------------------+---------------------+
|99. Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97  |Esclusione dalla     |
|non si applicano alle plusvalenze realizzate |tassazione delle     |
|dagli organismi di investimento collettivo   |plusvalenze          |
|del risparmio individuati dall'articolo 1,   |realizzate dagli     |
|comma 633, della legge 30 dicembre 2020, n.  |organismi di         |
|178.                                         |investimento         |
|                                             |collettivo del       |
|                                             |risparmio di diritto |
|                                             |estero, istituiti in |
|                                             |Stati membri UE o in |
|                                             |Stati aderenti       |
|                                             |all'Accordo sullo    |
|                                             |spazio economico     |
|                                             |europeo che          |
|                                             |consentono un        |
|                                             |adeguato scambio di  |
|                                             |informazioni.        |
+---------------------------------------------+---------------------+
|100. Le societa' in nome collettivo, in      |Societa' commerciali:|
|accomandita semplice, a responsabilita'      |cessione o           |
|limitata, per azioni e in accomandita per    |assegnazione         |
|azioni che, entro il 30 settembre 2023,      |agevolata ai soci di |
|assegnano o cedono ai soci beni immobili,    |beni immobili e beni |
|diversi da quelli indicati nell'articolo 43, |mobili registrati    |
|comma 2, primo periodo, del testo unico delle|diversi da quelli    |
|imposte sui redditi, di cui al decreto del   |strumentali          |
|Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,|all'esercizio        |
|n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici   |dell'impresa, ovvero |
|registri non utilizzati come beni strumentali|trasformazione       |
|nell'attivita' propria dell'impresa possono  |agevolata in societa'|
|applicare le disposizioni del presente comma |semplice             |
|e dei commi da 101 a 105 a condizione che    |                     |
|tutti i soci risultino iscritti nel libro dei|                     |
|soci, ove prescritto, alla data del 30       |                     |
|settembre 2022 ovvero che siano iscritti     |                     |
|entro trenta giorni dalla data di entrata in |                     |
|vigore della presente legge, in forza di     |                     |
|titolo di trasferimento avente data certa    |                     |
|anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime    |                     |
|disposizioni si applicano alle societa' che  |                     |
|hanno per oggetto esclusivo o principale la  |                     |
|gestione dei predetti beni e che entro il 30 |                     |
|settembre 2023 si trasformano in societa'    |                     |
|semplici.                                    |                     |
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