Al Ministero degli  affari  esteri  e
                                della cooperazione  internazionale  -
                                Ufficio         di         gabinetto:
                                gabinetto.ministro@cert.esteri.it 
                                Al Ministero dell'interno  -  Ufficio
                                di                         gabinetto:
                                gabinetto.ministro@pec.interno.it 
 
                                Al  Ministero   della   giustizia   -
                                Ufficio         di         gabinetto:
                                gabinetto.ministro@giustiziacert.it 
 
                                Al Ministero della difesa  -  Ufficio
                                di gabinetto: udc@postacert.difesa.it 
 
                                Al Ministero  dell'economia  e  delle
                                finanze  -  Ufficio   di   gabinetto:
                                ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 
 
                                Al Ministero delle imprese e del made
                                in  Italy  -  Ufficio  di  gabinetto:
                                gabinetto@pec.mise.gov.it 
 
                                Al Ministero dell'agricoltura,  della
                                sovranita' alimentare e delle foreste
                                -     Ufficio      di      gabinetto:
                                aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.g
                                ov.it 
 
                                Al Ministero  dell'ambiente  e  della
                                sicurezza  energetica  -  Ufficio  di
                                gabinetto:
                                segreteria.capogab@pec.minambiente.it 
 
                                Al Ministero delle  infrastrutture  e
                                dei trasporti - Ufficio di gabinetto:
                                ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
 
                                Al  Ministero  del  lavoro  e   delle
                                politiche  sociali   -   Ufficio   di
                                gabinetto:
                                gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 
 
                                Al Ministero  dell'istruzione  e  del
                                merito  -   Ufficio   di   gabinetto:
                                uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
 
                                Al Ministero dell'universita' e della
                                ricerca  -  Ufficio   di   gabinetto:
                                mur.gabinetto@postacert.istruzione.it 
 
                                Al Ministero della cultura -  Ufficio
                                di gabinetto: udcm@pec.cultura.gov.it 
 
                                Al Ministero della salute  -  Ufficio
                                di gabinetto: gab@postacert.sanita.it 
 
                                Al Ministero del turismo - Ufficio di
                                gabinetto:
                                ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo
                                .gov.it 
 
                                All'Ufficio di gabinetto del Ministro
                                per i rapporti con  il  Parlamento  -
                                per interoperabilita'; 
 
                                All'Ufficio di gabinetto del Ministro
                                per la pubblica amministrazione - per
                                interoperabilita'; 
 
                                All'Ufficio di gabinetto del Ministro
                                per  gli  affari   regionali   e   le
                                autonomie - per interoperabilita'; 
 
                                All'Ufficio di gabinetto del Ministro
                                per  la  protezione   civile   e   le
                                politiche    del    mare    -     per
                                interoperabilita'; 
 
                                All'Ufficio di gabinetto del Ministro
                                per gli affari europei,  il  Sud,  le
                                politiche di coesione e il PNRR - per
                                interoperabilita'; 
 
                                All'Ufficio di gabinetto del Ministro
                                per  lo  sport  e  i  giovani  -  per
                                interoperabilita'; 
 
                                All'Ufficio di gabinetto del Ministro
                                per la famiglia, la  natalita'  e  le
                                pari     opportunita'      -      per
                                interoperabilita'; 
 
                                All'Ufficio di gabinetto del Ministro
                                per le  riforme  istituzionali  e  la
                                semplificazione   normativa   -   per
                                interoperabilita'; 
 
                                All'Ufficio di gabinetto del Ministro
                                per    le    disabilita'    -     per
                                interoperabilita'; 
 
                                All'Ufficio del Segretario generale -
                                per interoperabilita'. 
 
Premessa. 
  Con  la  presente   circolare   si   forniscono   indicazioni   per
l'applicazione del regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  23  agosto  2022,  n.   143   (di   seguito
regolamento), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  222  del  22
settembre 2022, emanato nell'ambito  della  flessibilita'  gestionale
attribuita agli enti ai sensi dell'art. 1, comma 590 della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, su  proposta  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
 
1. Ambito di applicazione. 
 
  L'art. 2, comma 1 del regolamento individua quali destinatari tutti
gli enti e gli organismi di cui all'art. 1, comma 2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorita' indipendenti,  ossia
gli enti e altri soggetti rientranti nel settore istituzionale  delle
amministrazioni  pubbliche  individuati  dall'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT) e in quello delle amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  Il provvedimento e' teso a regolare oggettivamente e  omogeneamente
le indennita' di carica da corrispondere agli organi degli enti,  con
riferimento ad una platea piu' ampia di quella  definita  dall'ambito
applicativo del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419  e  dalla
successiva direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  del
9 gennaio 2001. 
  Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento: 
    a) gli enti del Servizio sanitario nazionale (ai sensi del  comma
590 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160); 
    b) le societa' di cui al decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.
175, cioe' tutte le societa' a partecipazione pubblica (ai sensi  del
comma 596 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160); 
    c)  gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e   assistenza
obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509  e
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (ai sensi  del
comma 601 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160); 
    d) le regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    e) gli enti locali e loro  organismi  ed  enti  strumentali  come
definiti dall' art. 1, comma 2  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, nonche' a loro enti strumentali in forma societaria (ai
sensi del comma 602 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.
160). 
 
2. Definizioni e destinatari. 
 
  Il regolamento, al fine di individuare tutti i soggetti destinatari
e  determinarne  i  compensi,  per  una  univocita'   interpretativa,
contiene le definizioni che si rendono necessarie per  l'applicazione
dei criteri in esso stabiliti. 
  In particolare, per quanto riguarda le principali figure soggettive
interessate  (organo  di  vertice,  componenti   del   consiglio   di
amministrazione e componenti del collegio dei revisori o  sindacale),
il regolamento prende in considerazione una  struttura  organizzativa
tipizzata  che  identifica  distintamente  gli  organi  di  indirizzo
politico-amministrativo, con la loro  conseguente  declinazione,  gli
organi di amministrazione e gestione nonche' gli organi di  controllo
e riscontro. 
  Conseguentemente,  nell'art.  3,  lettera  a),   vengono   indicati
l'organo  monocratico  di  vertice  (il   quale,   generalmente,   e'
costituito  dal  presidente);  il  vice  dell'organo  monocratico  di
vertice  (generalmente,  il  vice  presidente);   il   consiglio   di
amministrazione o l'organo con tali poteri e  l'organo  di  controllo
(collegio sindacale o di revisione).  Sicche',  sara'  compito  degli
enti  destinatari   individuare   la   piu'   corretta   e   aderente
corrispondenza  tra  le  rispettive  previsioni   statutarie   e   le
corrispondenti figure astrattamente previste dal regolamento. 
  Inoltre, si segnala che un'elencazione esemplificativa degli organi
di indirizzo politico e di amministrazione e gestione e'  rinvenibile
anche nella delibera n. 144 del 7 ottobre 2014, recante «Obblighi  di
pubblicazione concernenti gli  organi  di  indirizzo  politico  nelle
pubbliche  amministrazioni»,  con  la   quale   l'ANAC   ha   fornito
chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 14 e 15 del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,
recante  «Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni». 
  Per completezza, occorre segnalare che, per «organi di  controllo»,
con specifico riferimento ai compiti e alle figure previste  all'art.
19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e all'art. 2397 del
codice civile, si intendono i collegi dei  revisori  dei  conti  e  i
collegi  sindacali.  Pertanto,  non  rientrano  nella  disciplina  in
oggetto i nuclei di  valutazione  e  gli  organismi  indipendenti  di
valutazione, ancorche' i relativi statuti o regolamenti li annoverino
tra gli organi dell'ente. 
  Infine, tra  le  definizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
regolamento, assume particolare rilevanza quella di cui alla  lettera
m), relativa alle «modifiche sostanziali»,  in  quanto  costituiscono
presupposto per l'attivazione della  particolare  procedura  prevista
dall'art. 4, comma 7, per la revisione dei compensi. 
 
3. Criteri e iter procedurale di determinazione dei compensi. 
 
  Preliminarmente,  al  fine  di  consentire   alle   amministrazioni
interessate   l'adozione   delle   piu'   opportune    determinazioni
sull'ammontare  ed  i   destinatari   dei   compensi,   si   richiama
l'attenzione  sulle  vigenti  norme  di  finanza  pubblica  tese   al
contenimento  delle  spese  degli  apparati  amministrativi  previste
dall'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122;  cio'   con
particolare riferimento alla generale diminuzione dei costi  per  gli
apparati amministrativi collegiali, sia per  la  partecipazione  agli
organi stessi che per il numero dei componenti. 
  Il regolamento prevede che il compenso da attribuire agli organi di
amministrazione e controllo sia, di norma, determinato  per  l'intero
mandato, nell'importo definito per ogni anno o per la  corrispondente
frazione dell'anno, in caso di mandato inferiore all'anno. 
  In proposito, si precisa che gli importi previsti nella  tabella  C
allegata al regolamento sono da ritenersi annuali. 
  Le amministrazioni provvederanno, per tempo, all'avvio dei relativi
procedimenti di determinazione e quindi gia' all'approssimarsi  della
scadenza dei mandati in corso. 
  Occorre evidenziare che l'art. 13,  comma  1  del  regolamento,  in
particolare, stabilisce che i  compensi  fissati  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del regolamento stesso continuano ad essere
applicati fino alla scadenza dei relativi mandati. Per i  mandati  in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento,  mantengono
invariati gli importi vigenti: 
    a) gli enti che hanno determinato  le  indennita'  in  base  alle
vigenti  specifiche  disposizioni   di   settore   (ad   esempio   le
universita'), i quali, pertanto, provvederanno a una rideterminazione
dei compensi in prossimita' della scadenza degli stessi e a decorrere
dalla ricostituzione dell'organo interessato; 
    b) gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e che,  ai  sensi  dell'art.  13,
lettera f), hanno stabilito i  compensi  spettanti  agli  organi  con
decreto interministeriale nel rispetto  della  procedura  individuata
dalla direttiva del 9 gennaio 2001. Detti enti potranno corrispondere
le indennita' attualmente vigenti fino a nuova  rideterminazione,  in
tal modo applicandole anche per i mandati successivi. 
  Si rappresenta che la rideterminazione dei  compensi  in  corso  di
mandato  e'  ammissibile  solo  in  caso  di  significativa  modifica
dell'assetto  dell'ente,  tale  da   determinare   un   rilevante   e
sostanziale incremento delle  attivita'  dell'ente  stesso  (art.  4,
comma 7 del regolamento). Si segnala che resta in capo agli  enti  la
facolta' di prevedere incarichi  a  titolo  onorifico  o  di  fissare
compensi in misura inferiore a quello che risulterebbe  applicando  i
parametri di cui all'art. 6 del regolamento. 
  In proposito, si ritiene opportuno evidenziare  quanto  specificato
all'art. 6, comma 3 del regolamento,  laddove  si  stabilisce  che  i
valori base indicati nella tabella C rappresentano i parametri  entro
i quali l'importo del compenso  proposto  e'  da  ritenersi  comunque
congruo  in  rapporto  alla  classe  dimensionale  dell'ente,   fermi
restando i vincoli relativi alla copertura finanziaria; pertanto, per
compenso base non si intende il compenso minimo. 
  Al riguardo, si precisa che la  circolare  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato n. 33 del 28 dicembre 2011,  adottata
a seguito dell'emanazione del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
esclude, in via generale, il carattere onorifico della partecipazione
agli organi collegiali per i revisori dei conti e sindacali. 
  Per quanto concerne la forma per la determinazione del compenso, il
regolamento - ai sensi dell'art. 1, comma 596 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 -  stabilisce  che  la  competenza  per  l'adozione  del
provvedimento   spetta,   alternativamente   (in   conformita'   agli
ordinamenti settoriali), all'amministrazione vigilante,  di  concerto
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   su   proposta
deliberata  dal  competente   organo   dell'ente,   oppure   mediante
deliberazione dei competenti organi in base alle vigenti disposizioni
di legge, statutarie e regolamentari da  sottoporre  all'approvazione
dell'amministrazione vigilante e del Ministero dell'economia e  delle
finanze. 
  La delibera dell'ente dovra' essere adottata in base ai criteri  di
cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, dovra' evitare situazioni di
conflitti di interesse e rispettare  i  principi  di  adeguatezza  ed
equita',  tenendo  conto,  altresi',  della  gravosita'  dell'impegno
connesso  allo  svolgimento  dell'incarico  e  delle   disponibilita'
finanziarie dell'ente. 
  Resta fermo il rispetto delle specifiche norme di finanza  pubblica
che pongono limiti, complessivi o individuali,  ai  compensi  o  alle
indennita' attribuibili agli organi di amministrazione e controllo. 
 
4. Classificazione degli enti - criteri. 
 
  Il regolamento, all'art.  5,  stabilisce,  sulla  base  di  quattro
indici economici (patrimonio netto, attivo patrimoniale, spesa per il
personale  e   valore   della   produzione),   i   criteri   per   la
classificazione dimensionale degli enti nelle cinque classi riportate
nella tabella A allegata al regolamento. 
  Conseguentemente, la  delibera  di  proposta  del  compenso  dovra'
contenere, tra l'altro, anche la descrizione dei seguenti elementi: 
    a)  modalita'  di  costruzione  dei   predetti   quattro   indici
economici; 
    b)  determinazione  della  classe   dimensionale   ed   eventuale
applicazione degli ulteriori indicatori di complessita' organizzativa
e gestionale; 
    c) rispetto del principio di equilibrio di bilancio; 
    d) individuazione della disponibilita'  finanziaria  a  copertura
delle spese. 
  Al riguardo, ai fini di una univoca interpretazione, si rappresenta
quanto segue. 
  Per quanto concerne la spesa per il personale, trattandosi  di  una
voce  di  costo,  ai  fini  dell'attribuzione  del  coefficiente,  e'
necessario tenere conto di tutti gli elementi fissi e  variabili  che
concorrono a comporre le retribuzioni per legge o  per  contratto  di
settore, al lordo delle ritenute per imposte  ed  oneri  sociali.  Si
comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario,
le  indennita'  (oneri  previdenziali   e   assistenziali,   benefici
assistenziali, spese di missione, trattamento di fine rapporto  ...).
Non  sono  ricompresi  gli  onorari  e  le  spese  per  consulenze  e
collaborazioni. 
  Il valore della produzione e' una  voce  del  conto  economico  che
contiene generalmente tutti i proventi tipici (ad esempio,  i  ricavi
di vendita e/o delle prestazioni di servizi) relativi  alla  gestione
caratteristica  dell'ente,   sono   pertanto   esclusi   i   proventi
straordinari, non avendo  carattere  di  continuita'.  Tale  voce  di
bilancio viene redatta in  applicazione  dell'art.  2425  del  codice
civile. Per gli enti in contabilita' finanziaria saranno  considerate
le entrate accertate al netto delle partite di giro. 
  Si  ricorda,  inoltre,  che  il   patrimonio   netto   e   l'attivo
patrimoniale sono voci di bilancio presenti nello stato  patrimoniale
di  tutti  gli  enti,  indipendentemente  dal  tipo  di  contabilita'
adottata (finanziaria o economico-patrimoniale). 
  In  generale,  per  quanto  riguarda  gli  Enti   in   contabilita'
finanziaria,    per    un'opportuna    riconciliazione,    ai    fini
dell'attribuzione dei relativi coefficienti, dovra' essere utilizzato
il piano dei  conti  integrato  -  coerente  con  la  classificazione
europea dei conti - che  permette  la  riconciliazione  dei  dati  di
contabilita'    finanziaria    con     quelli     di     contabilita'
economico-patrimoniale. Tale riconciliazione dovra' essere effettuata
attraverso  la  matrice  di  correlazione  tra  le  voci  del   piano
finanziario  con  quelle  del  piano  economico  (piano   dei   conti
integrato)   disponibile   sul   sito   MEF   al    seguente    link:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pu
bbliche/arconet/piano_dei_conti_integrato/ 
  In  merito  agli  indicatori  di   complessita'   organizzativa   e
gestionale (tabella D), si precisa quanto segue: 
    a)  per  esclusivita'  di  rapporto  di   servizio   si   intende
l'impossibilita' a svolgere altre attivita' incompatibili,  anche  in
via  meramente  potenziale,  con  l'assunzione  della  carica;   tale
esclusivita'  puo'  anche  essere   riferita   all'impegno   concreto
necessario a svolgere il mandato laddove, effettivamente, si attui in
modalita'  «esclusiva»,  anche   in   assenza   di   incompatibilita'
specifica; 
    b) per grado di autonomia delle  fonti  finanziarie  deve  essere
considerata la quota di entrate proprie dell'ente, che  non  derivano
da trasferimenti da parte di altri soggetti, rispetto al totale delle
entrate  correnti  dell'ente.  Maggiore   e'   la   possibilita'   di
determinare  autonomamente  l'entita'  delle  proprie  risorse,  piu'
elevata sara' la percentuale da applicare.  Al  fine  di  fornire  un
esempio esplicativo di entrate autonome, si considerano, per gli enti
erogatori  di  servizi  pubblici,  le  tariffe;  per  le  camere   di
commercio, il diritto annuale; 
    c) quale elemento caratterizzante il grado  di  complessita',  il
regolamento considera anche la presenza di un bilancio consolidato di
gruppo, in quanto quest'ultimo comporta un maggior onere in capo agli
organi di amministrazione e di controllo  derivante  dall'obbligo  di
redazione del c.d. bilancio consolidato; 
    d) per uffici provinciali/regionali, oltre alla sede centrale, si
intendono, al fine  della  valutazione  complessiva  del  livello  di
complessita', le articolazioni dell'ente erogatrici  di  servizi  che
hanno una dislocazione territoriale comunale, provinciale,  regionale
o estera e sono dotati di una gestione autonoma,  anche  mediante  la
figura di un funzionario delegato. 
  Si evidenzia che ciascun indicatore di  complessita'  organizzativa
(art.  6,  comma   4   del   regolamento)   deve   essere   calcolato
esclusivamente sull'importo base. 
  Si evidenzia  che  il  valore  di  tutti  gli  indici  deve  essere
calcolato sulla base della media degli importi delle rispettive  voci
rilevati negli ultimi tre  bilanci  consuntivi  approvati  dell'ente;
cio' al fine di equilibrare  eventuali  discostamenti  o  contingenze
annuali. 
  Per gli  enti  di  nuova  istituzione  dovra'  essere  attivata  la
procedura di  cui  all'art.  10,  comma  3,  che  prevede  una  stima
presuntiva degli indicatori da sottoporre a verifica in occasione del
primo bilancio consuntivo  approvato  dall'ente.  Nel  caso  di  enti
istituiti da meno di tre anni e che comunque abbiano agli atti almeno
un bilancio consuntivo approvato, l'ultimo bilancio potra' costituire
la base di calcolo dei coefficienti. 
  Una volta determinati i compensi del Presidente  o  dell'organo  di
vertice, e' possibile stabilire gli  importi  da  corrispondere  agli
altri organi amministrativi e di controllo. 
  I criteri contenuti nel regolamento sono applicabili  anche  quando
la carica di Presidente sia di carattere onorifico o quest'ultimo, in
base a  decisioni  interne  all'ente  o  a  scelte  individuali,  non
percepisca, parzialmente o integralmente, l'indennita' a cui  avrebbe
diritto applicando i parametri previsti dal regolamento. 
  Per  opportuna  evidenza,  si  riporta  l'art.  6,  comma   7   del
regolamento che dispone: «La procedura per il  calcolo  del  compenso
spettante agli organi di amministrazione e controllo  presuppone,  in
ogni caso, la determinazione dell'importo spettante al  Presidente  o
all'organo di vertice politico anche ove non previsto dai  rispettivi
ordinamenti,  in  quanto  detto  importo  costituisce  la   base   di
riferimento per determinare l'importo da attribuire agli altri organi
amministrativi e di controllo ordinari e straordinari». 
  Il  regolamento,  al  fine  di   ricomprendere   ogni   fattispecie
organizzativa tipica, prende in considerazione anche altri organi che
possono  costituire  la  governance  dell'ente,  in   ragione   della
autonomia  organizzativa  eventualmente  conferita.   In   proposito,
all'art. 7, comma 4, si dispone che «Gli altri  eventuali  organi  di
indirizzo amministrativo previsti  dagli  ordinamenti  particolari  o
dagli Statuti sono di norma gratuiti, salvo diversamente previsto  da
specifiche norme di settore»; tale formulazione si coordina anche con
quanto previsto all'art. 6 del citato decreto-legge n. 78  del  2010.
Nei casi in cui, invece, possa essere  corrisposto  un  compenso,  la
procedura e' stabilita dall'art. 10 (ad esempio  comitato  esecutivo,
consigliere delegato, comitato scientifico, etc.) 
  Per i supplenti non e' prevista alcuna indennita', tranne  che  per
il periodo di eventuale effettivita' di carica. Nei casi in cui,  per
i mandati in corso,  sia  previsto  un  compenso  per  il  sindaco  o
revisore   supplente,   l'indennita'    potra'    essere    mantenuta
esclusivamente fino alla scadenza del mandato medesimo. 
  Occorre, altresi',  evidenziare  che  il  regolamento  individua  i
criteri per la determinazione delle  sole  indennita'  di  carica  da
corrispondere agli organi e non si riferisce al trattamento economico
complessivo,  quest'ultimo  spesso  di  natura  contrattuale   o   di
servizio, soggetto a specifiche  norme  di  riferimento  e  opportuni
limiti; trattasi di tutti quei  casi  in  cui  determinati  soggetti,
oltre all'indennita', possono mantenere il trattamento retributivo di
servizio. In tutti questi casi  continuano  ad  applicarsi  le  norme
vigenti (ad esempio art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214). 
  Al riguardo, le amministrazioni  vigilanti  avranno  cura  di  dare
opportune indicazioni e di regolare uniformemente  tali  fattispecie,
anche attivando la procedura di cui all'art. 10 del  regolamento  (ad
esempio, per quanto  concerne  le  indennita'  per  i  rettori  delle
universita' che generalmente conservano il trattamento retributivo di
servizio). 
 
5. Organi di direzione generale. 
 
  Il regolamento, all'art. 9, formula principi e criteri anche per la
determinazione del trattamento economico degli  organi  di  direzione
generale degli enti, laddove il  direttore  generale  sia  inquadrato
quale organo di amministrazione. 
  Tale  articolo  non  si  propone  di  innovare  la  disciplina  del
trattamento economico degli organi di direzione generale, ma soltanto
di individuare un criterio sussidiario, ogniqualvolta la normativa di
riferimento non abbia disciplinato specificamente la materia. 
  Restano,   naturalmente,   salve   le   fattispecie   autonomamente
disciplinate dal legislatore, cosi' come, in proposito, e'  parimenti
applicabile  l'art.  10  del  regolamento,  rimettendo  la   concreta
predisposizione  dei  «trattamenti  economici»  alle  amministrazioni
vigilanti,  nel  rispetto  dei  limiti  e  degli  eventuali   criteri
stabiliti dai CCNL di riferimento. 
 
6. Competenze dell'organo di controllo: verifiche e adempimenti. 
 
  Al fine di assicurare il rispetto dei principi  dell'equilibrio  di
bilancio e della copertura di una eventuale maggiore spesa,  l'organo
di controllo (il collegio dei  revisori  o  sindacale)  e'  tenuto  a
verificare il rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6  e  la
necessaria copertura finanziaria della relativa spesa. 
  Nel caso si riscontri un incremento  delle  spese,  il  regolamento
prevede, all'art. 4, comma 8,  che  le  risorse  aggiuntive  dovranno
essere reperite nell'ambito del  bilancio  degli  enti  ed  organismi
interessati,  come  stabilito  dalle  norme   di   finanza   pubblica
pro-tempore vigenti. Anche in questo caso,  spetta  al  collegio  dei
revisori o sindacale la verifica di tale riduzione, che dovra' essere
comunicata alle amministrazioni vigilanti ai fini  della  definizione
dei compensi. 
  Conseguentemente, le amministrazioni vigilanti potranno intervenire
in  fase  di  approvazione  definitiva  della  determinazione   delle
indennita', conservando una valutazione di  merito  su  un  eventuale
rischio di un aumento dei compensi  a  danno  di  una  corrispondente
eccessiva riduzione strutturale delle spese di funzionamento, tale da
arrecare pregiudizio al buon funzionamento dell'amministrazione. 
  Nel caso degli enti privi di organi di  controllo,  l'asseveramento
sara' necessariamente di competenza dell'amministrazione vigilante. 
 
7. Gettoni di presenza e  spese  di  viaggio  e  alloggio:  limiti  e
  divieti. 
 
  Il regolamento, all'art. 8, disciplina i presupposti e le modalita'
di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi  spese.  Per
quanto riguarda i primi,  essi  possono  essere  riconosciuti  per  i
componenti di organi di enti di notevole complessita' per i quali  e'
richiesto un particolare impegno e, nel caso, spettano esclusivamente
per la partecipazione a riunioni degli organi collegiali  ordinari  e
straordinari di amministrazione  e  di  controllo.  Viene,  altresi',
stabilito che l'importo erogabile complessivamente non potra'  essere
superiore  al  20%  dell'emolumento  fisso  annuo  stabilito  per  il
componente. 
  Ai fini applicativi di quanto contenuto nell'art. 8,  comma  4,  si
precisa che per «enti  di  notevole  complessita'  organizzativa»  si
intendono amministrazioni dotate di una struttura articolata in  modo
complesso, tale da comportare un impegno  particolarmente  rilevante,
da parte degli organi,  anche  rispetto  agli  obiettivi  e  obblighi
statutari,  all'organizzazione  stessa  dell'ente  e/o  alle  diverse
tipologie di servizi  erogati.  Conseguentemente,  l'introduzione  di
tale  emolumento  puo'   essere   anche   considerata   positivamente
ogniqualvolta si ritenga  necessario  assicurare  una  partecipazione
assidua alle riunioni di tutti i componenti degli organi  collegiali,
in modo da garantire una presenza costante e frequente alle sedute da
parte di tutte le diverse componenti rappresentative di categoria, se
cio' oggettivamente e' necessario in ragione dei servizi resi. 
  La  sola  grandezza  dimensionale  dell'ente,   anche   di   natura
economico-patrimoniale,  non  puo'  assurgere  a  presupposto   della
corresponsione dei gettoni di presenza. 
  Naturalmente, per quanto concerne la determinazione dei gettoni  di
presenza, resta salvo  il  principio  del  contenimento  della  spesa
pubblica, in attuazione di quanto dettato dai commi  590  e  seguenti
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  Per determinare il quantum unitario, che,  in  via  generale,  deve
essere uguale per tutti i partecipanti a vario titolo (amministratore
e revisore/sindaco) al medesimo consesso, le amministrazioni dovranno
considerare il numero di riunioni che generalmente  hanno  luogo  nel
corso di un anno, anche su base storica. Pertanto, gli enti  potranno
proporre importi per gettoni di presenza nel  rispetto  del  rapporto
tra il limite massimo erogabile ed il numero delle riunioni previste,
con ogni apprezzamento prudenziale diretto  ad  evitare  che  ciascun
componente (consigliere di amministrazione o sindaco/revisore)  possa
essere  posto  nelle  condizioni  di  superare  il  limite  stabilito
pro-capite dal regolamento. 
  Gli enti potranno, altresi', stabilire se la corresponsione  spetti
solo per le riunioni del consiglio  di  amministrazione  (alle  quali
partecipano anche i revisori/sindaci) o anche per le  riunioni  degli
organi di controllo. 
  Si ricorda, infine, che per gli enti che rientrano  nell'ambito  di
applicazione dell'art. 6, comma 1 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, il limite attualmente e' fissato in 30,00 euro. 
  Conseguentemente, se la  partecipazione  all'organo  collegiale  di
indirizzo amministrativo e' di natura onorifica, non potranno  essere
corrisposti gettoni di presenza  superiori,  unitariamente,  a  30,00
euro. 
  La determinazione dei gettoni  di  presenza  e'  assoggettata  alle
stesse formalita' previste per i  compensi  e  deve  essere  prevista
nello stesso provvedimento determinativo. 
  Per quanto riguarda le spese di viaggio, il  regolamento,  all'art.
8, comma 5, si propone di stabilire alcuni principi  ed  ordinare  in
modo omogeneo i rimborsi spettanti per le spese di viaggio in ragione
della carica dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
in particolare viene affermato il  principio  che  i  rimborsi  delle
spese inerenti allo svolgimento delle cariche,  se  non  disciplinati
dalla legge o da particolari regolamenti di  settore,  devono  essere
previsti nel provvedimento di determinazione  del  compenso  (materia
del presente regolamento) o di nomina e  non  rimessi,  di  volta  in
volta, all'interpretazione degli uffici  preposti  alla  liquidazione
delle spese di trasferta. Si tratta, soprattutto, del  riconoscimento
delle spese di  viaggio  dalla  residenza  alla  sede  dell'ente  per
l'assunzione della carica e per la partecipazione alle riunioni degli
organi collegiali. 
  A tal fine, le  amministrazioni  che  provvedono  a  predisporre  i
relativi  provvedimenti,  per  la  determinazione  delle  indennita',
prevedranno i casi di legittimazione  al  rimborso  delle  spese  nel
rispetto della normativa vigente. 
  Resta salvo quanto stabilito all'art. 26 della  legge  18  dicembre
1973, n.  836,  recante  «Trattamento  economico  di  missione  e  di
trasferimento  dei  dipendenti  statali»,  in  base  al  quale  «agli
amministratori e ai sindaci o revisori degli enti e istituti  di  cui
al secondo comma del presente articolo e' attribuito, per le missioni
compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di  missione
stabilito con deliberazione di ciascun ente o istituto da  approvarsi
dalle amministrazioni vigilanti». 
 
8. Disciplina  per  la  determinazione  dei  compensi  di  organi  di
  amministrazione e controllo di elevato profilo  strategico  e/o  di
  enti di nuova istituzione. 
 
  Il regolamento, come accennato in precedenza, prevede, all'art. 10,
una particolare procedura  per  la  determinazione  dei  compensi  di
organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico o
di enti di nuova istituzione, qualora l'applicazione dei  criteri  di
cui agli articoli 5 e 6 non consenta di  definire  adeguatamente  gli
emolumenti. 
  In tali casi,  e'  prevista  la  costituzione  di  apposito  tavolo
tecnico  presso  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento   per   il   coordinamento   amministrativo,   con    la
partecipazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato   e   delle
amministrazioni  vigilanti  interessate,  al   fine   di   apprezzare
ulteriori  elementi,  quali  la   collocazione   delle   attribuzioni
istituzionali    dell'ente    nella     scala     delle     priorita'
politiche-strategiche, l'effettivo livello di  responsabilita'  e  la
specifica qualificazione professionale dei componenti gli organi. 
  Conseguentemente, la definitiva  determinazione  dei  compensi,  in
questi casi, sara' di competenza della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, sulla base delle risultanze del  predetto  tavolo  tecnico.
Analogamente,   tale   procedura   potra'   essere   attivata   dalle
amministrazioni vigilanti nell'ipotesi di determinazione dei compensi
degli organi di enti omogenei (ad esempio AFAM,  ambiti  territoriali
scolastici, universita', camere di commercio, ecc.). 
  La richiesta di attivazione del tavolo tecnico deve essere proposta
dall'amministrazione vigilante; deve contenere  i  motivi  della  non
congruita' dei compensi che derivano dall'applicazione degli articoli
5  e  6  del  regolamento,  nonche'  devono  essere  specificati   la
sussistenza degli elementi di cui ai punti a), b) e c)  del  comma  1
del predetto art. 10. 
  Le determinazioni del tavolo tecnico, saranno comunicate  con  nota
del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri  o  di
un suo delegato. 
  Uno specifico articolo del regolamento e'  stato  previsto  per  le
autorita' indipendenti; l'art. 1, comma 596 della legge  n.  160  del
2019 prevede, infatti, l'assoggettamento alla nuova disciplina  anche
per tali enti, stante l'espresso rinvio al comma 590. 
  Il testo regolamentare prevede,  all'art.  12,  che  «Le  autorita'
indipendenti determinano gli emolumenti spettanti ai  componenti  dei
propri organi di amministrazione  e  controllo,  in  coerenza  con  i
criteri di cui al presente regolamento e deliberano autonomamente  la
procedura di cui  all'art.  10»;  cio'  in  quanto  le  deliberazioni
assunte da tali  autorita'  non  sono  soggette  all'approvazione  di
amministrazioni vigilanti. 
 
9. Controllo e monitoraggio e disposizioni transitorie. 
 
  Al monitoraggio di cui all'art. 11, comma  3,  sull'attuazione  del
regolamento provvedono la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per  il  coordinamento  amministrativo  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato,  che
possono anche istituire un tavolo di monitoraggio permanente composto
da propri rappresentanti e da quelli delle amministrazioni vigilanti. 
  Al  fine   di   consentire   l'attuazione   del   monitoraggio,   i
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle  finanze  nominati
in seno ai collegi dei revisori o  sindacali  degli  enti  rientranti
nell'ambito applicativo del regolamento dovranno comunicare,  con  la
massima sollecitudine, alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento  per  il   coordinamento   amministrativo   nonche'   al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale di finanza, ufficio  III,  l'ammontare  dei  compensi  annui
erogati, alla data di entrata in vigore  del  decreto  in  parola,  a
ciascun organo statutario, trasmettendo i relativi documenti  e  atti
determinativi. 
  Eventuali dubbi  interpretativi  sul  regolamento  potranno  essere
sottoposti  alla  Ragioneria  generale  dello  Stato  -   Ispettorato
generale di finanza, Ufficio III e, in riferimento al  solo  art.  10
del regolamento stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento per il coordinamento amministrativo. 
  La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma sesto,  della  legge
11 dicembre 1984, n. 839. 
    Roma, 29 dicembre 2022 
 
                                           Il Ragioniere generale     
                                                 dello Stato          
                                                  Mazzotta            
 
       Il Capo del Dipartimento                                       
per il coordinamento amministrativo                                   
               Grande