IL DIRIGENTE 
                dell'Ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo»,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003, n.  326,  che  ha  istituito
l'Agenzia  italiana  del   farmaco,   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 142  del  21  giugno  2001,  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e  successive  modificazioni,
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  Funzione  Pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2O2O, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina del direttore generale del 12  agosto  2021,  n.
960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana  Ammassari
l'incarico  dirigenziale  di  livello   non   generale   dell'Ufficio
procedure centralizzate, di durata triennale; 
  Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021  di  conferimento
alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art.  16,
comma 1, lettera d)  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e
dell'art. 10,  comma  2,  lettera  e)  del  decreto  ministeriale  n.
245/2004 citati, all'adozione dei  provvedimenti  di  classificazione
dei medicinali per uso umano, approvati con  procedura  centralizzata
ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13
settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole  ai
sensi della determina n. 960/2021. 
  Vista la decisione della Commissione 2022 n.  2955  del  29  aprile
2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 m
aggio 2023 con la quale e' stato autorizzato il  prodotto  medicinale
approvato per procedura centralizzata QUVIVIQ (daridorexant); 
  Vista la determina rep. n. 113/2022 del 27 giugno  2022  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 160 dell'11  luglio  2022,
con la quale la societa' Idorsia Pharmaceuticals Deutshland  GmbH  e'
stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale  QUVIVIQ
(daridorexant) e con cui il medicinale e' stato classificato ai  fini
della fornitura  come  «Medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica
limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri
specializzati nel trattamento  dei  disturbi  del  sonno  individuati
dalle regioni o di specialisti - neurologo (RRL); 
  Vista la richiesta della  ditta  titolare  Idorsia  Pharmaceuticals
Deutschland GmbH Lorrach, Germania, pervenuta a questa Agenzia  il  2
agosto 2022 con prot.  n.  0093220-03/08/2022-AIFA-A,  con  la  quale
chiedeva  una  modifica  del  regime  di  fornitura   approvato   del
medicinale QUVIVIQ, proponendo in sostituzione: medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR); 
  Visto il  parere  della  Commissione  tecnico-scientifica  di  AIFA
espresso nella seduta del 7, 8 e 9 settembre 2022, con  il  quale  e'
stato deciso di mantenere  il  regime  di  fornitura  precedentemente
autorizzato; 
  Vista la richiesta della societa' Idorsia Pharmaceuticals  Italy  -
Milano,  rappresentante   locale   della   ditta   titolare   Idorsia
Pharmaceuticals Deutschland GmbH Lorrach Germania, pervenuta a questa
Agenzia con prot. n.  122715/A-AIFA  del  26/1072022,  con  la  quale
veniva fatta ulteriore richiesta di modifica del regime di  fornitura
approvato  del  medicinale  QUVIVIQ,   chiedendo   l'aggiunta   degli
specialisti psichiatri oltre ai neurologi  gia'  autorizzati  per  la
prescrizione del medicinale; 
  Visto il  parere  della  Commissione  tecnico-scientifica  di  AIFA
espresso nella seduta del 5, 6 e 15 dicembre con il  quale  e'  stata
approvata la modifica del regime di  fornitura  e  aggiunto  tra  gli
specialisti prescrittori del medicinale QUVIVIQ il medico psichiatra; 
  Visti gli atti di ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
  La classificazione ai fini della fornitura del  medicinale  QUVIVIQ
(daridorexant) e' modificata come segue: 
    regime di fornitura: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica
limitativa,  vendibile  al  pubblico  su   prescrizione   di   centri
specializzati nel trattamento  dei  disturbi  del  sonno  individuati
dalle regioni o di specialisti - neurologo, psichiatra (RRL). 
  Resta invariata la classificazione C (nn).