IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Visto  il  regio  decreto  9  gennaio   1927,   n.   147,   recante
«Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici»
e successive modificazioni, ed in particolare,  l'art.  35  rubricato
«Revisione delle patenti di abilitazione»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio  sanitario  nazionale»  e   successive   modificazioni,   in
particolare,  l'art.  7,  lettera  c),  che  demanda   alle   regioni
l'esercizio delle funzioni  amministrative  concernenti  i  controlli
sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165,  recante  «Funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali», in particolare, il comma  1,  lettera  d),  a  tenore  del
quale:  «adottano  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione  delle  entrate
rientranti nella competenza del propri uffici, salvo quelli  delegati
ai dirigenti»; 
  Visto il decreto dirigenziale 19  gennaio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale  - n.
70, del 24 marzo 2022, ultimo in materia,  concernente  la  revisione
generale delle  patenti  di  abilitazione  alle  operazioni  relative
all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel  periodo  1°
gennaio-31 dicembre 2017; 
  Considerato che ai sensi del suindicato  regio  decreto  9  gennaio
1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e  conservazione»,  dei  gas
tossici sono subordinati al conseguimento di apposita  autorizzazione
rilasciata dalla preposta autorita' competente sanitaria; 
  Considerato che gli  addetti  all'impiego  di  gas  tossici  devono
essere  persone  di  accertata  idoneita'  fisica  e  morale   e   di
riconosciuta professionalita' attestata dalla patente di abilitazione
di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9  gennaio  1927,
n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle  operazioni  relative
all'impiego di gas tossici»; il cui rilascio comporta il  superamento
di un esame articolato in prove orali e pratiche, come  previsto  dal
medesimo regio decreto; 
  Tenuto  conto  che  la  patente  di  abilitazione  alle  operazioni
relative all'impiego di gas tossici e' soggetta  revisione  periodica
quinquennale ai sensi del richiamato art. 35,  del  regio  decreto  9
gennaio 1927, n. 147 e puo' essere revocata  quando  vengono  meno  i
presupposti del suo rilascio ai  sensi  dell'art.  36,  del  medesimo
regio decreto e decade se non e' rinnovata in tempo utile; 
  Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di
abilitazione alle operazioni  relative  all'impiego  di  gas  tossici
rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art.
35, del regio  decreto  9  gennaio  1927,  n.  147,  e'  disposta  la
revisione delle patenti  di  abilitazione  alle  operazioni  relative
all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel  periodo  1°
gennaio-31 dicembre 2018. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 dicembre 2022 
 
                                         Il direttore generale: Rezza