Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a  favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e  gas  naturale,
  per il mese di dicembre 2022. 
 
  1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta,  di
cui ai commi  1,  primo  periodo,  2,  3  e  4  dell'articolo  1  del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre   2022,   n.   175,   sono
riconosciuti,  alle  medesime  condizioni  ivi  previste,  anche   in
relazione  alla  spesa  sostenuta  nel  mese  di  dicembre  2022  per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. 
  2. Il  contributo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,  previsto
dall'articolo 1, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, e' riconosciuto, alle condizioni previste  dal
terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione
alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel  mese
di  dicembre  2022  ed  e'  determinato  con   riguardo   al   prezzo
convenzionale dell'energia elettrica pari  alla  media,  relativa  al
mese di  dicembre  2022,  del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
elettrica. 
  3. I crediti d'imposta maturati ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo per  il  mese  di  dicembre  2022,  nonche'  quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
((2,  3  e  4)),  del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, e  dell'articolo  6  del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi  al  terzo  trimestre
2022, sono utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
la data del ((30 settembre 2023)). Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  I  crediti
d'imposta non concorrono alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui  agli  articoli
61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917.  I  crediti  d'imposta  sono  cumulabili  con   altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi  costi,  a  condizione
che tale cumulo,  tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita'  produttive,  non  porti  al  superamento  del  costo
sostenuto. 
  4. I crediti d'imposta maturati ai  sensi  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo per  il  mese  di  dicembre  2022,  nonche'  quelli
spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,
((2,  3  e  4)),  del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, e  dell'articolo  6  del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi  al  terzo  trimestre
2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese  beneficiarie  ad
altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta
salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate  a
favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I
crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali ((sarebbero stati  utilizzati))  dal  soggetto
cedente e comunque entro la medesima data del ((30 settembre  2023)).
Le modalita' attuative delle disposizioni relative  alla  cessione  e
alla tracciabilita' dei crediti  d'imposta,  da  effettuarsi  in  via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
  5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 ((del  presente
articolo)) si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
dell'articolo  1  del  decreto-legge  23  settembre  2022,   n.   144
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 
  6. Entro il 16 marzo 2023,  i  beneficiari  dei  crediti  d'imposta
richiamati ai commi 3 e 4, a  pena  di  decadenza  dal  diritto  alla
fruizione del credito non ancora fruito,  inviano  all'Agenzia  delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del  credito  maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione sono definiti  con  provvedimento  del  direttore
della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo,  valutati  in  2.726,454
((milioni di euro per l'anno 2022)) e 317,546  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a  3.044
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
15. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 23 settembre  2022,  n.144,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17   novembre   2022,   n.175
          (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
          nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
          per la realizzazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza): 
              «Art.  1  (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di
          credito d'imposta, in favore delle imprese  per  l'acquisto
          di energia elettrica e gas naturale). - 1. Alle  imprese  a
          forte consumo di energia elettrica di cui  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre  2017,  della
          cui adozione e' stata  data  comunicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27  dicembre
          2017,  i  cui  costi  per  kWh  della  componente   energia
          elettrica, calcolati  sulla  base  della  media  del  terzo
          trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli  eventuali
          sussidi, hanno subito  un  incremento  del  costo  per  kWh
          superiore al 30 per  cento  relativo  al  medesimo  periodo
          dell'anno 2019, anche tenuto conto di  eventuali  contratti
          di  fornitura  di   durata   stipulati   dall'impresa,   e'
          riconosciuto  un  contributo   straordinario   a   parziale
          compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma  di
          credito di imposta,  pari  al  40  per  cento  delle  spese
          sostenute  per  la  componente  energetica  acquistata   ed
          effettivamente utilizzata nei mesi di  ottobre  e  novembre
          2022. Il  credito  di  imposta  e'  riconosciuto  anche  in
          relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle
          imprese  di  cui  al   primo   periodo   e   dalle   stesse
          autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.  In  tal
          caso l'incremento del costo per kWh  di  energia  elettrica
          prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento  alla
          variazione del prezzo unitario dei combustibili  acquistati
          ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
          energia elettrica e il credito di  imposta  e'  determinato
          con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica
          pari alla media, relativa ai mesi  di  ottobre  e  novembre
          2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. 
              2. Alle imprese a forte  consumo  di  gas  naturale  e'
          riconosciuto, a parziale compensazione dei  maggiori  oneri
          sostenuti per l'acquisto del gas  naturale,  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito di imposta,  pari  al
          40 per cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del
          medesimo gas, consumato nei  mesi  di  ottobre  e  novembre
          2022, per usi energetici diversi dagli usi  termoelettrici,
          qualora  il  prezzo  di  riferimento  del   gas   naturale,
          calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei
          prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)
          pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME),  abbia
          subito  un  incremento  superiore  al  30  per  cento   del
          corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
          dell'anno 2019. Ai fini del presente comma,  e'  impresa  a
          forte consumo di gas naturale quella che opera in  uno  dei
          settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della
          transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541,  della  cui
          adozione  e'  stata  data  comunicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  n.  5  dell'8  gennaio
          2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare  dell'anno
          2022, un quantitativo di gas naturale  per  usi  energetici
          non inferiore al 25 per cento del volume  di  gas  naturale
          indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto,  al
          netto  dei  consumi  di  gas  naturale  impiegato  in   usi
          termoelettrici. 
              3.  Alle  imprese  dotate  di  contatori   di   energia
          elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
          diverse dalle imprese a forte consumo di energia  elettrica
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  21
          dicembre  2017,  della   cui   adozione   e'   stata   data
          comunicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  e'  riconosciuto,  a
          parziale compensazione dei  maggiori  oneri  effettivamente
          sostenuti  per  l'acquisto  della  componente  energia,  un
          contributo  straordinario,  sotto  forma  di   credito   di
          imposta, pari al 30 per cento  della  spesa  sostenuta  per
          l'acquisto  della  componente  energetica,   effettivamente
          utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022,  comprovato
          mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il  prezzo
          della stessa, calcolato sulla base della media riferita  al
          terzo trimestre  2022,  al  netto  delle  imposte  e  degli
          eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per
          kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo
          medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
              4. Alle imprese diverse da quelle a  forte  consumo  di
          gas naturale di cui all'articolo  5  del  decreto-legge  1°
          marzo 2022 n.  17,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 aprile 2022, n. 34, e'  riconosciuto,  a  parziale
          compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti
          per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un    contributo
          straordinario, sotto forma di credito di imposta,  pari  al
          40 per cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del
          medesimo gas, consumato nei  mesi  di  ottobre  e  novembre
          2022, per usi energetici diversi dagli usi  termoelettrici,
          qualora  il  prezzo  di  riferimento  del   gas   naturale,
          calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei
          prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)
          pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME),  abbia
          subito  un  incremento  superiore  al  30  per  cento   del
          corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
          dell'anno 2019. 
              5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari,
          sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi  3  e  4,
          ove l'impresa destinataria del  contributo  si  rifornisca,
          nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre  e
          novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo
          stesso venditore da cui si riforniva  nel  terzo  trimestre
          dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta  giorni  dalla
          scadenza  del  periodo  per  il  quale  spetta  il  credito
          d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta,  una
          comunicazione  nella  quale  sono  riportati   il   calcolo
          dell'incremento di  costo  della  componente  energetica  e
          l'ammontare del credito d'imposta spettante per i  mesi  di
          ottobre e novembre 2022.  L'Autorita'  di  regolazione  per
          energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, definisce  il  contenuto  della  predetta
          comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza
          da parte del venditore. 
              6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1  a  4  sono
          utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, entro la data del 31 marzo 2023. Non  si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23  dicembre  2000,  n.  388.  I  crediti   d'imposta   non
          concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne'  della
          base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  I  crediti  d'imposta
          sono cumulabili  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad
          oggetto i medesimi costi, a  condizione  che  tale  cumulo,
          tenuto conto anche della non  concorrenza  alla  formazione
          del reddito e della base imponibile dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, non porti  al  superamento  del
          costo sostenuto. 
              7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1  a  4  sono
          cedibili, solo per intero, dalle  imprese  beneficiarie  ad
          altri soggetti, compresi gli  istituti  di  credito  e  gli
          altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo
          bancario iscritto  all'albo  di  cui  all'articolo  64  del
          predetto testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia ovvero imprese di assicurazione  autorizzate  ad
          operare in Italia ai sensi del codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, ferma restando l'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 122-bis, comma  4,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  17  luglio  2020,   n.   77,   per   ogni   cessione
          intercorrente tra i  predetti  soggetti,  anche  successiva
          alla prima. I contratti di cessione conclusi in  violazione
          del primo periodo sono  nulli.  In  caso  di  cessione  dei
          crediti d'imposta, le imprese  beneficiarie  richiedono  il
          visto di conformita' dei dati relativi alla  documentazione
          che  attesta  la  sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.
          Il  visto   di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere
          a)  e  b),  del  regolamento  recante  modalita'   per   la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241  del  1997.  I  crediti  d'imposta  sono
          usufruiti dal cessionario con le stesse  modalita'  con  le
          quali sarebbero stati utilizzati  dal  soggetto  cedente  e
          comunque entro la medesima  data  del  31  marzo  2023.  Le
          modalita'  attuative  delle  disposizioni   relative   alla
          cessione e alla tracciabilita' dei  crediti  d'imposta,  da
          effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi   dei
          soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di
          cui all'articolo 122-bis, nonche', in  quanto  compatibili,
          quelle di cui  all'articolo  121,  commi  da  4  a  6,  del
          decreto-legge n. 34 del 2020. 
              8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del  credito
          di cui ai commi da 1 a 4 e 11,  a  pena  di  decadenza  dal
          diritto alla  fruizione  del  credito  non  ancora  fruito,
          inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione
          sull'importo del credito maturato nell'esercizio  2022.  Il
          contenuto   e   le   modalita'   di   presentazione   della
          comunicazione sono definiti con provvedimento  dell'Agenzia
          delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati  in
          8.586 milioni di euro per l'anno 2022 e  1.000  milioni  di
          euro  per  l'anno  2023,  che  aumentano  in   termini   di
          indebitamento netto a 9.586  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. 
              10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
          il monitoraggio delle fruizioni dei  crediti  d'imposta  di
          cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto  dall'
          articolo 17, comma 13, della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196. 
              11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.
          115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 6, primo periodo, le parole «31  dicembre
          2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»; 
                b) al comma 7, quinto periodo, le parole «31 dicembre
          2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 settembre 2022, n. 142 recante misure  urgenti  in
          materia di energia, emergenza idrica, politiche  sociali  e
          industriali: 
              «Art.  6  (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di
          credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di
          energia elettrica e gas naturale).  -  1.  Alle  imprese  a
          forte consumo di energia elettrica di cui  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre  2017,  della
          cui adozione e' stata  data  comunicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27  dicembre
          2017,  i  cui  costi  per  kWh  della  componente   energia
          elettrica, calcolati sulla base  della  media  del  secondo
          trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli  eventuali
          sussidi, hanno subito un incremento  superiore  al  30  per
          cento rispetto al medesimo periodo  dell'anno  2019,  anche
          tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di  durata
          stipulati  dall'impresa,  e'  riconosciuto  un   contributo
          straordinario a parziale compensazione dei  maggiori  oneri
          sostenuti, sotto forma di credito di imposta,  pari  al  25
          per  cento  delle  spese  sostenute   per   la   componente
          energetica  acquistata  ed  effettivamente  utilizzata  nel
          terzo trimestre 2022. Il credito di imposta e' riconosciuto
          anche in  relazione  alla  spesa  per  l'energia  elettrica
          prodotta dalle imprese di cui  al  primo  periodo  e  dalle
          stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal  caso
          l'incremento  del  costo  per  kWh  di  energia   elettrica
          prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento  alla
          variazione del prezzo unitario dei combustibili  acquistati
          ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
          energia elettrica e il credito di  imposta  e'  determinato
          con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica
          pari alla media, relativa  al  terzo  trimestre  2022,  del
          prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. 
              2. Alle imprese a forte  consumo  di  gas  naturale  e'
          riconosciuto, a parziale compensazione dei  maggiori  oneri
          sostenuti per l'acquisto del gas  naturale,  un  contributo
          straordinario, sotto forma di credito di imposta,  pari  al
          25 per cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del
          medesimo  gas,  consumato  nel   terzo   trimestre   solare
          dell'anno  2022,  per  usi  energetici  diversi  dagli  usi
          termoelettrici, qualora il prezzo di  riferimento  del  gas
          naturale,  calcolato  come  media,  riferita   al   secondo
          trimestre 2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  Mercato
          Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del
          mercati  energetici  (GME),  abbia  subito  un   incremento
          superiore al 30 per cento del corrispondente  prezzo  medio
          riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini  del
          presente comma, e' impresa a forte consumo di gas  naturale
          quella che opera in uno dei settori di cui  all'allegato  1
          al decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica  21
          dicembre 2021, n. 541, della cui  adozione  e'  stata  data
          comunicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 5 dell'8 gennaio  2022,  e  ha  consumato,  nel
          primo trimestre solare dell'anno 2022, un  quantitativo  di
          gas naturale per usi energetici non  inferiore  al  25  per
          cento del volume di gas naturale indicato  all'articolo  3,
          comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di  gas
          naturale impiegato in usi termoelettrici. 
              3.  Alle  imprese  dotate  di  contatori   di   energia
          elettrica di potenza disponibile pari o  superiore  a  16,5
          kW, diverse  dalle  imprese  a  forte  consumo  di  energia
          elettrica di cui al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 21 dicembre 2017, della  cui  adozione  e'  stata
          data   comunicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  n.  300  del  27  dicembre  2017,  e'
          riconosciuto, a parziale compensazione dei  maggiori  oneri
          effettivamente sostenuti per  l'acquisto  della  componente
          energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma   di
          credito di imposta,  pari  al  15  per  cento  della  spesa
          sostenuta  per  l'acquisto  della  componente   energetica,
          effettivamente utilizzata  nel  terzo  trimestre  dell'anno
          2022, comprovato mediante le relative  fatture  d'acquisto,
          qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base  della
          media riferita al secondo trimestre 2022,  al  netto  delle
          imposte  e  degli  eventuali  sussidi,  abbia   subito   un
          incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento  del
          corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
          dell'anno 2019. 
              4. Alle imprese diverse da quelle a  forte  consumo  di
          gas naturale di cui all'articolo  5  del  decreto-legge  1°
          marzo 2022 n.  17,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 aprile 2022, n. 34, e'  riconosciuto,  a  parziale
          compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti
          per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un    contributo
          straordinario, sotto forma di credito di imposta,  pari  al
          25 per cento  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del
          medesimo  gas,  consumato  nel   terzo   trimestre   solare
          dell'anno  2022,  per  usi  energetici  diversi  dagli  usi
          termoelettrici, qualora il prezzo di  riferimento  del  gas
          naturale,  calcolato  come  media,  riferita   al   secondo
          trimestre 2022,  dei  prezzi  di  riferimento  del  Mercato
          Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   del
          mercati  energetici  (GME),  abbia  subito  un   incremento
          superiore al 30 per cento del corrispondente  prezzo  medio
          riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
              5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari,
          sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi  3  e  4,
          ove l'impresa destinataria del contributo,  nel  secondo  e
          terzo trimestre dell'anno 2022, si  rifornisca  di  energia
          elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore  da  cui
          si riforniva  nel  secondo  trimestre  dell'anno  2019,  il
          venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo
          per il quale spetta il credito d'imposta, invia al  proprio
          cliente, su sua richiesta, una  comunicazione  nella  quale
          sono riportati il calcolo dell'incremento  di  costo  della
          componente  energetica  e  l'ammontare   della   detrazione
          spettante  per   il   terzo   trimestre   dell'anno   2022.
          L'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto,  definisce
          il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni  in
          caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. 
              6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1  a  4  sono
          utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, entro la data del 31 marzo 2023. Non  si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23  dicembre  2000,  n.  388.  I  crediti   d'imposta   non
          concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne'  della
          base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  I  crediti  d'imposta
          sono cumulabili  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad
          oggetto i medesimi costi, a  condizione  che  tale  cumulo,
          tenuto conto anche della non  concorrenza  alla  formazione
          del reddito e della base imponibile dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive, non porti  al  superamento  del
          costo sostenuto. 
              7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1  a  4  sono
          cedibili, solo per intero, dalle  imprese  beneficiarie  ad
          altri soggetti, compresi gli  istituti  di  credito  e  gli
          altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo
          bancario iscritto  all'albo  di  cui  all'articolo  64  del
          predetto testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia ovvero imprese di assicurazione  autorizzate  ad
          operare in Italia ai sensi del codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, ferma restando l'applicazione  delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 122-bis, comma  4,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  17  luglio  2020,   n.   77,   per   ogni   cessione
          intercorrente tra i  predetti  soggetti,  anche  successiva
          alla prima. I contratti di cessione conclusi in  violazione
          del primo periodo sono  nulli.  In  caso  di  cessione  dei
          crediti d'imposta, le imprese  beneficiarie  richiedono  il
          visto di conformita' dei dati relativi alla  documentazione
          che  attesta  la  sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.
          Il  visto   di   conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241  del  1997.  I  crediti  d'imposta  sono
          usufruiti dal cessionario con le stesse  modalita'  con  le
          quali sarebbero stati utilizzati  dal  soggetto  cedente  e
          comunque entro la medesima  data  del  31  marzo  2023.  Le
          modalita'  attuative  delle  disposizioni   relative   alla
          cessione e alla tracciabilita' dei  crediti  d'imposta,  da
          effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi   dei
          soggetti  previsti  dal  comma  3   dell'articolo   3   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  definite  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Si
          applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,
          nonche', in quanto compatibili, quelle di cui  all'articolo
          121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020. 
              8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati  in
          3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di  cui  1.036,88
          milioni di euro relativi al comma 1,  1.070,36  milioni  di
          euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di  euro  relativi
          al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si
          provvede ai sensi dell'articolo 43. 
              9. Il Ministero dell'economia e delle finanze  effettua
          il monitoraggio delle fruizioni dei  crediti  d'imposta  di
          cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto  dall'
          articolo 17, comma 13, della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 17, 32  e  35  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, recante Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni: 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da
          491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                h-quinquies) alle somme che i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                h-septies) alle tasse scolastiche). 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
              2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
          8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          cessazione della partita IVA, ai  sensi  dell'articolo  35,
          comma 15-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  633,  e'  esclusa  la  facolta'  di
          avvalersi,  a  partire   dalla   data   di   notifica   del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
              2-quinquies.  In  deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
              2-sexies. Nel caso  di  utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              «Art. 32  (Soggetti  abilitati  alla  costituzione  dei
          centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di  assistenza
          fiscale, di seguito  denominati  "Centri",  possono  essere
          costituiti dai seguenti soggetti: 
                a)   associazioni   sindacali   di   categoria    fra
          imprenditori,    presenti    nel    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; 
                b)   associazioni   sindacali   di   categoria    fra
          imprenditori, istituite da almeno dieci  anni,  diverse  da
          quelle indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto  del
          Ministero delle finanze, ne e'  riconosciuta  la  rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari  al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla   stessa
          categoria, iscritti negli appositi  registri  tenuti  dalla
          camera di commercio,  nonche'  all'esistenza  di  strutture
          organizzate in almeno 30 province; 
                c) organizzazioni aderenti alle associazioni  di  cui
          alle  lettere  a)  e  b),  previa  delega   della   propria
          associazione nazionale; 
                d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
          e  pensionati  od  organizzazioni  territoriali   da   esse
          delegate,  aventi  complessivamente  almeno   cinquantamila
          aderenti; 
                e) sostituti di  cui  all'Art.  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  aventi  complessivamente  almeno
          cinquantamila dipendenti; 
                f) associazioni di lavoratori promotrici di  istituti
          di patronato riconosciuti ai sensi del decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio  1947,  n.  804,
          aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.». 
              «Art.  35  (Responsabili   dei   centri).   -   1.   Il
          responsabile dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1, lettere a), b)  e
          c), su richiesta del contribuente: 
                a) rilascia un visto di conformita'  dei  dati  delle
          dichiarazioni  predisposte  dal   centro,   alla   relativa
          documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
          nonche'  di  queste  ultime  alla  relativa  documentazione
          contabile; 
                b)   assevera   che   gli   elementi   contabili   ed
          extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di  settore
          corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
          e da altra documentazione idonea. 
              2. Il responsabile dell'assistenza fiscale  dei  centri
          costituiti dai  soggetti  di  cui  all'Art.  32,  comma  1,
          lettere  d),  e)  e  f):  a)  rilascia,  su  richiesta  del
          contribuente,  un  visto  di  conformita'  dei  dati  delle
          dichiarazioni unificate alla  relativa  documentazione;  b)
          rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera  c)
          del comma 3 dell'Art. 34, un visto di conformita' dei  dati
          esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. 
              3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del  comma
          3 dell'Art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          22  luglio  1998,  n.  322,  abilitati  alla   trasmissione
          telematica delle dichiarazioni,  rilasciano,  su  richiesta
          dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione
          di cui ai commi 1 e 2, lettera a),  del  presente  articolo
          relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «1. - 52. Omissis 
              53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle
          disposizioni previste dalle  singole  leggi  istitutive,  i
          crediti  d'imposta  da  indicare  nel   quadro   RU   della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34 della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001): 
              «Art. 34 (Disposizioni in materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  rimborsabili  ai
          soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
          miliardo per  ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle
          esigenze   di   bilancio,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3. All'articolo  3,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                "h-bis) le ritenute operate dagli  enti  pubblici  di
          cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720". 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,  lettera
          a), del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          qualora gli stessi sostituti o intermediari,  anteriormente
          alla presentazione della  dichiarazione  nella  quale  sono
          esposti i versamenti delle  predette  ritenute  e  imposte,
          abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo   dovuto,
          maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
          si applica se la violazione non e' stata gia' constatata  e
          comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o
          altre attivita' di accertamento delle  quali  il  sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5.  All'articolo  37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
              6. All'articolo 38,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  61  e  109,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. (Testo unico delle imposte sui redditi): 
              «Art.  61  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.» 
              «Art. 109 (Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri  componenti
          positivi e negativi, per i quali le precedenti norme  della
          presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio  di  competenza   non   sia   ancora   certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
                a) i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
                b) i corrispettivi delle prestazioni  di  servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
                c) per le  societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
              3. I ricavi, gli altri proventi di  ogni  genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
              3-bis.   Le   minusvalenze    realizzate    ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di  cui  all'articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra  i  ricavi  dei  beni  di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere c) e  d),  e  i  relativi
          costi. 
              3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
          riferimento  alle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87. 
              3-quater.  Resta  ferma  l'applicazione   dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
              3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter  e  3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
              3-sexies. Al fine di disapplicare  le  disposizioni  di
          cui ai commi  3-bis  e  3-ter  il  contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
              4. Le spese e gli altri componenti  negativi  non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
          deducibili: 
                a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
          precedente,  se  la  deduzione   e'   stata   rinviata   in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
                b) quelli che pur non  essendo  imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              6. 
              7.  In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di   mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
              8. In deroga al comma 5  non  e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
              9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
                a)   su   titoli,   strumenti   finanziari   comunque
          denominati, di cui all'articolo 44, per la  quota  di  essa
          che   direttamente    o    indirettamente    comporti    la
          partecipazione  ai  risultati  economici   della   societa'
          emittente o di  altre  societa'  appartenenti  allo  stesso
          gruppo o dell'affare in relazione al  quale  gli  strumenti
          finanziari sono stati emessi; 
                b) relativamente  ai  contratti  di  associazione  in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  64  e  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
              «Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario e' iscritto in
          un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  La  capogruppo   comunica   alla   Banca   d'Italia
          l'esistenza del  gruppo  bancario  e  la  sua  composizione
          aggiornata. 
              3.  La  Banca   d'Italia   puo'   procedere   d'ufficio
          all'accertamento dell'esistenza di  un  gruppo  bancario  e
          alla  sua  iscrizione  nell'albo  e  puo'  determinare   la
          composizione del gruppo bancario anche  in  difformita'  da
          quanto comunicato dalla capogruppo.  Nei  casi  in  cui  la
          capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
          una   societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,
          l'iscrizione nell'albo  e'  subordinata  all'autorizzazione
          indicata all'articolo 60-bis. 
              4. Le societa' appartenenti al  gruppo  indicano  negli
          atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
              5.  La  Banca  d'Italia  disciplina   gli   adempimenti
          connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.» 
              «Art. 106 (Albo degli intermediari  finanziari).  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
                a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
                c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 121 e 122-bis, del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo  sconto  in
          luogo delle  detrazioni  fiscali).  -  1.  I  soggetti  che
          sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
          per gli interventi elencati al comma 2 possono  optare,  in
          luogo dell'utilizzo  diretto  della  detrazione  spettante,
          alternativamente: 
                a) per un  contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul
          corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al
          corrispettivo stesso, anticipato dai  fornitori  che  hanno
          effettuato gli interventi e  da  questi  ultimi  recuperato
          sotto forma di credito  d'imposta,  di  importo  pari  alla
          detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad   altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari  finanziari,  senza  facolta'  di   successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  due  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad  operare  in  Italia   ai   sensi   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando  l'applicazione
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto,  per
          ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,  anche
          successiva alla prima; alle banche,  ovvero  alle  societa'
          appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385, e'  sempre  consentita  la  cessione  a  favore  di
          soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come  definiti
          dall'articolo 3,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, che abbiano stipulato un contratto di  conto  corrente
          con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo,  senza
          facolta' di ulteriore cessione; 
                b) per la cessione di un credito  d'imposta  di  pari
          ammontare ad  altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di
          credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
          di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di  due
          ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando
          l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
          decreto, per ogni cessione  intercorrente  tra  i  predetti
          soggetti, anche successiva alla prima; alle banche,  ovvero
          alle societa' appartenenti ad un gruppo  bancario  iscritto
          all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione  a
          favore di soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come
          definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto  di  conto
          corrente  con  la  banca  stessa,  ovvero  con   la   banca
          capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione. 
              1-bis.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
          esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
          lavori. Ai fini del presente comma, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 119 gli stati di  avanzamento  dei  lavori
          non possono essere  piu'  di  due  per  ciascun  intervento
          complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve  riferirsi
          ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
              1-ter. Per le spese relative agli  interventi  elencati
          nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: 
                a) il contribuente richiede il visto  di  conformita'
          dei  dati  relativi  alla  documentazione  che  attesta  la
          sussistenza  dei  presupposti  che   danno   diritto   alla
          detrazione d'imposta per gli interventi di cui al  presente
          articolo. Il visto di conformita' e'  rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997; 
                b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle
          spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,
          comma 13-bis. Rientrano tra le  spese  detraibili  per  gli
          interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per  il
          rilascio del visto di  conformita',  delle  attestazioni  e
          delle asseverazioni di cui al presente  comma,  sulla  base
          dell'aliquota prevista  dalle  singole  detrazioni  fiscali
          spettanti  in  relazione   ai   predetti   interventi.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
          opere gia' classificate come attivita' di  edilizia  libera
          ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 81 del 7 aprile 2018, o  della  normativa  regionale,  e
          agli interventi di  importo  complessivo  non  superiore  a
          10.000 euro, eseguiti sulle singole  unita'  immobiliari  o
          sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione  per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
          dicembre 2019, n. 160. 
              1-quater.  I  crediti  derivanti  dall'esercizio  delle
          opzioni di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  non  possono
          formare oggetto di cessioni parziali  successivamente  alla
          prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle  entrate
          effettuata con le modalita' previste dal provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma  7.  A
          tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
          univoco da indicare  nelle  comunicazioni  delle  eventuali
          successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
          provvedimento di cui al primo periodo. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
          prima  cessione  o  dello   sconto   in   fattura   inviate
          all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. 
              2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter,  2-sexies  e
          3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto  e
          quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo  periodo,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  le
          disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
          per le spese relative agli interventi di: 
                a)  recupero   del   patrimonio   edilizio   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                b) efficienza energetica di cui all'articolo  14  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
                c)   adozione   di   misure   antisismiche   di   cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-septies   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 119; 
                d) recupero o restauro della facciata  degli  edifici
          esistenti,  ivi  inclusi  quelli   di   sola   pulitura   o
          tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi  219  e
          220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
                e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
          interventi di cui ai commi 5  e  6  dell'articolo  119  del
          presente decreto; 
                f) installazione di colonnine  per  la  ricarica  dei
          veicoli  elettrici   di   cui   all'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 8 dell'articolo 119; 
                f-bis)  superamento  ed  eliminazione   di   barriere
          architettoniche di cui all'articolo  119-ter  del  presente
          decreto. 
              3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
          utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle
          rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta
          e' usufruito con la stessa ripartizione  in  quote  annuali
          con la quale sarebbe stata  utilizzata  la  detrazione.  La
          quota di credito d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non
          puo' essere usufruita negli anni  successivi,  e  non  puo'
          essere richiesta a rimborso. Non si applicano i  limiti  di
          cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  all'articolo  34  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1,  comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              4. Ai fini del controllo, si applicano,  nei  confronti
          dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  I  fornitori   e   i   soggetti
          cessionari rispondono solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
          credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore
          rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle
          entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di  controllo
          procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche  conto
          della  capacita'  operativa  degli  uffici,  alla  verifica
          documentale della sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
          presente articolo nei termini di cui  all'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  e  all'articolo  27,  commi  da  16  a   20,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza,  anche
          parziale, dei requisiti che danno diritto  alla  detrazione
          d'imposta, l'Agenzia delle  entrate  provvede  al  recupero
          dell'importo corrispondente alla detrazione  non  spettante
          nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo  di
          cui al periodo precedente e' maggiorato degli interessi  di
          cui  all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle  sanzioni  di
          cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471. 
              6. Il recupero  dell'importo  di  cui  al  comma  5  e'
          effettuato nei confronti del soggetto beneficiario  di  cui
          al comma 1, ferma restando, in presenza di  concorso  nella
          violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche  la
          responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
          sconto e dei cessionari per il  pagamento  dell'importo  di
          cui al comma 5 e dei relativi interessi. 
              7. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              7-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1°  gennaio
          2022  al  31  dicembre  2025,  spese  per  gli   interventi
          individuati dall'articolo 119.» 
              «Art.  122-bis  (Misure  di  contrasto  alle  frodi  in
          materia  di  cessioni  dei   crediti.   Rafforzamento   dei
          controlli preventivi). - 1. L'Agenzia delle entrate,  entro
          cinque giorni  lavorativi  dall'invio  della  comunicazione
          dell'avvenuta cessione del credito, puo' sospendere, per un
          periodo non superiore a trenta giorni,  gli  effetti  delle
          comunicazioni delle cessioni, anche successive alla  prima,
          e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi  degli
          articoli 121 e 122 che presentano profili  di  rischio,  ai
          fini  del  relativo  controllo  preventivo.  I  profili  di
          rischio sono individuati utilizzando criteri relativi  alla
          diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: 
                a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati indicati
          nelle comunicazioni e nelle  opzioni  di  cui  al  presente
          comma  con  i  dati  presenti  nell'Anagrafe  tributaria  o
          comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria; 
                b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e
          ai soggetti che intervengono nelle operazioni a  cui  detti
          crediti  sono  correlati,  sulla  base  delle  informazioni
          presenti nell'Anagrafe tributaria o  comunque  in  possesso
          dell'Amministrazione finanziaria; 
                c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza  dai
          soggetti indicati nelle comunicazioni e  nelle  opzioni  di
          cui al presente comma. 
              2. Se all'esito del controllo  risultano  confermati  i
          rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non
          effettuata  e  l'esito  del  controllo  e'  comunicato   al
          soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se,  invece,  i
          rischi non risultano confermati, ovvero decorso il  periodo
          di sospensione degli effetti della comunicazione di cui  al
          comma 1, la  comunicazione  produce  gli  effetti  previsti
          dalle disposizioni di riferimento. 
              3. Fermi restando gli  ordinari  poteri  di  controllo,
          l'Amministrazione  finanziaria  procede  in  ogni  caso  al
          controllo nei termini di legge di tutti i crediti  relativi
          alle cessioni per le quali la  comunicazione  si  considera
          non avvenuta ai sensi del comma 2. 
              4. I soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto  legislativo  21  novembre  2007,   n.   231,   che
          intervengono  nelle  cessioni  comunicate  ai  sensi  degli
          articoli 121 e 122  del  presente  decreto,  non  procedono
          all'acquisizione  del  credito  in  tutti  i  casi  in  cui
          ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35  e  42  del
          predetto  decreto  legislativo  n.  231  del  2007,   fermi
          restando gli obblighi ivi previsti. 
              5. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate sono stabiliti criteri,  modalita'  e  termini  per
          l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di  cui
          ai commi 1 e 2.». 
               - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              «Art. 3 (Modalita'  di  presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione delle dichiarazioni). - 1.  Le  dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero per il tramite di una banca convenzionata  o  di  un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di cui ai commi successivi. 
              2. Le  dichiarazioni  previste  dal  presente  decreto,
          compresa  quella  unificata,   sono   presentate   in   via
          telematica  all'Agenzia  delle  entrate,   direttamente   o
          tramite gli incaricati di cui  ai  commi  2-bis  e  3,  dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le  predette   dichiarazioni   alla   presentazione   della
          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
          soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione  dei
          sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e  dai  soggetti
          di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dai
          soggetti tenuti alla presentazione della  dichiarazione  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
          soggetti tenuti  alla  presentazione  del  modello  per  la
          comunicazione  dei  dati  relativi  all'applicazione  degli
          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
          sono  trasmesse   avvalendosi   del   servizio   telematico
          Entratel; il collegamento telematico  con  l'Agenzia  delle
          entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti  di  cui  al
          primo   periodo   obbligati   alla   presentazione    della
          dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione  ad  un
          numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono  per
          la presentazione in via telematica del servizio  telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. 
              2-bis.  Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno   una
          societa' o ente rientra tra i  soggetti  di  cui  al  comma
          precedente,  la  presentazione  in  via  telematica   delle
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
          essere effettuata da  uno  o  piu'  soggetti  dello  stesso
          gruppo avvalendosi del  servizio  telematico  Entratel.  Si
          considerano appartenenti al gruppo  l'ente  o  la  societa'
          controllante e  le  societa'  da  questi  controllate  come
          definite dall'articolo 43-ter, quarto  comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei  commi
          2  e  2-bis,  non  obbligati   alla   presentazione   delle
          dichiarazioni in  via  telematica,  possono  presentare  le
          dichiarazioni in via  telematica  direttamente  avvalendosi
          del  servizio  telematico  Internet   ovvero   tramite   un
          incaricato di cui al comma 3. 
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in via telematica mediante il servizio telematico  Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse: 
                a)   gli   iscritti   negli    albi    dei    dottori
          commercialisti, dei ragionieri e dei periti  commerciali  e
          dei consulenti del lavoro; 
                b) i soggetti iscritti alla  data  del  30  settembre
          1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
                c)  le  associazioni  sindacali  di   categoria   tra
          imprenditori indicate nell'articolo 32,  comma  1,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
                d) i centri di assistenza fiscale per  le  imprese  e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati; 
                e) gli altri incaricati individuati con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3-bis. I soggetti di cui al comma 3,  incaricati  della
          predisposizione delle dichiarazioni previste  dal  presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse. 
              3-ter. 
              4. I soggetti di  cui  ai  commi  2,  2-bis  e  3  sono
          abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione  dei
          dati  contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione   e'
          revocata  quando  nello   svolgimento   dell'attivita'   di
          trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse  gravi  o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di sospensione irrogati  dall'ordine  di  appartenenza  del
          professionista o  in  caso  di  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei   centri   di
          assistenza  fiscale.  Si  considera   grave   irregolarita'
          l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni  o
          di comunicazioni per le quali i soggetti di  cui  ai  commi
          2-bis  e  3  hanno  rilasciato   l'impegno   cumulativo   a
          trasmettere di cui al comma 6-bis. 
              5. Salvo quanto previsto dal comma  2  per  i  soggetti
          obbligati  alla  presentazione  in   via   telematica,   la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate anche mediante spedizione  effettuata  dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet. 
              6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche  se
          non   richiesta,   ricevuta    di    presentazione    della
          dichiarazione. I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia  delle   entrate   i   dati   contenuti   nella
          dichiarazione, contestualmente alla ricezione della  stessa
          o dell'assunzione dell'incarico per la sua  predisposizione
          nonche', entro trenta giorni dal termine  previsto  per  la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa, redatta su modello conforme a  quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione. 
              6-bis. Se il  contribuente  o  il  sostituto  d'imposta
          conferisce  l'incarico  per  la  predisposizione  di   piu'
          dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
          2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o  al  sostituto
          d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno  cumulativo  a
          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i
          dati  contenuti  nelle   dichiarazioni   o   comunicazioni.
          L'impegno cumulativo puo'  essere  contenuto  nell'incarico
          professionale sottoscritto dal  contribuente  se  sono  ivi
          indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per  le  quali
          il soggetto di  cui  ai  commi  2-bis  e  3  si  impegna  a
          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i
          dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito  per
          la  durata  indicata  nell'impegno  stesso  o  nel  mandato
          professionale e, comunque, fino al 31  dicembre  del  terzo
          anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato,  salva
          revoca espressa da parte del contribuente o  del  sostituto
          d'imposta. 
              7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono  in
          via telematica le dichiarazioni all'Agenzia  delle  entrate
          entro quattro mesi dalla data di scadenza  del  termine  di
          presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
          tale  termine,   entro   quattro   mesi   dalla   data   di
          presentazione   delle   dichiarazioni   stesse,   ove   non
          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. 
              7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e  3,
          presentano in via telematica le dichiarazioni per le  quali
          non e' previsto un apposito termine  entro  un  mese  dalla
          scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  alle
          banche e agli uffici postali. 
              7-ter.  Le   dichiarazioni   consegnate   ai   soggetti
          incaricati di cui ai commi 2-bis e  3,  successivamente  al
          termine previsto per la  presentazione  in  via  telematica
          delle stesse, sono  trasmesse  entro  un  mese  dalla  data
          contenuta nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato  dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6. 
              8. La dichiarazione si considera presentata nel  giorno
          in  cui  e'  consegnata  dal  contribuente  alla  banca   o
          all'ufficio postale ovvero e' trasmessa  all'Agenzia  delle
          entrate  mediante  procedure  telematiche  direttamente   o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3. 
              9.  I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta   che
          presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
          o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  la
          dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
          conforme a quello approvato con  il  provvedimento  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
          soggetto  incaricato  di  predisporre   la   dichiarazione.
          L'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti. 
              9-bis. I soggetti incaricati della  trasmissione  delle
          dichiarazioni conservano, anche  su  supporti  informatici,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          copia   delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle    quali
          l'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          previa riproduzione su modello conforme a quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1. 
              10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
          data  dalla  comunicazione   dell'Agenzia   delle   entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   della   dichiarazione
          presentata in  via  telematica  direttamente  o  tramite  i
          soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero  dalla  ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5. 
              11.  Le  modalita'  tecniche  di   trasmissione   delle
          dichiarazioni  sono   stabilite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale.  Le  modalita'  di   svolgimento   del
          servizio di ricezione delle dichiarazioni  da  parte  delle
          banche  e  della  Poste  italiane   S.p.a.,   comprese   le
          conseguenze derivanti dalle  irregolarita'  commesse  nello
          svolgimento del servizio, sono stabilite mediante  distinte
          convenzioni,  approvate  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
              12. Le disposizioni del presente articolo si  applicano
          anche alla presentazione  delle  dichiarazioni  riguardanti
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 
              13.   Ai   soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica si  applica  l'articolo  12-bis,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e per le convenzioni e i decreti  ivi  previsti  si
          intendono,   rispettivamente,   le    convenzioni    e    i
          provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.».