IL SOSTITUTO 
                       DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 26 marzo  2021,  con
cui il dott. Nicola  Magrini  e'  stato  confermato  nell'incarico di
direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la nota acquisita al prot. AIFA n. 369 del 3 gennaio 2023 con
la quale il direttore generale delega, ai sensi dell'art.  10,  comma
4, del decreto ministeriale 20 settembre 2004  n.  245,  la  dott.ssa
Carla Cantelmo, dirigente di seconda fascia di  AIFA,  a  sostituirlo
temporaneamente nell'esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in
caso di propria assenza o impedimento; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  ed  in  particolare  il  titolo  VI,
rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini  della  fornitura»,
ed il combinato disposto di cui agli articoli 87,  comma  1,  lettera
d), n. 3 e 94, comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006; 
  Vista la determina AIFA n. 1133 del 2 dicembre  2013:  «Definizione
degli  specialisti  prescrittori  delle  confezioni   di   medicinali
contenenti solo protossido di azoto in bombole di  peso  inferiore  o
uguale a 20 kg», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 296 del 18 dicembre 2013,  che  si  e'
ritenuto di rettificare relativamente alla parte in cui  non  estende
anche ai medicinali contenenti azoto protossido e ossigeno al 50% gli
specialisti prescrittori individuati per le confezioni di  medicinali
contenenti solo protossido d'azoto in bombole  di  peso  inferiore  o
uguale a 20 kg; 
  Vista la determina AIFA n. 173 del  27  febbraio  2014:  «Rettifica
della determina AIFA n. 1133 del 2 dicembre  2013,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
296 del 18 dicembre 2013», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 14 marzo  2014,  che
ha rettificato l'individuazione  degli  specialisti  in  anestesia  e
rianimazione, gli odontoiatri e gli specialisti in odontoiatria  come
specialisti prescrittori delle confezioni  di  medicinali  contenenti
azoto protossido da solo estendendola ai medicinali  in  associazione
con ossigeno al 50%, in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg; 
  Visto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero di  registro
generale 8133 del 2014, al Tribunale amministrativo regionale per  il
Lazio proposto da Air Liquide Sante' International  s.a.  c/AIFA  per
l'annullamento della determina AIFA n. 173,  del  27  febbraio  2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  61
del 14 marzo 2014, recante «Rettifica della determina n. 1133  del  2
dicembre   2013   relativa   alla   definizione   degli   specialisti
prescrittori  delle  confezioni   di   medicinale   contenenti   solo
protossido di azoto in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg»; 
  Vista  la  pronuncia  sul  ricorso  di  cui  sopra  del   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio che con sentenza (Sezione terza
stralcio) n. 11583/2021 ha parzialmente accolto lo stesso; 
  Ritenuto opportuno  avviare,  in  ottemperanza  alla  sopra  citata
sentenza del Tribunale amministrativo  regionale  e  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241,  il  procedimento  amministrativo  volto
alla  definizione  degli  specialisti  prescrittori  dei   medicinali
contenenti azoto protossido e ossigeno al 50%, per confezioni di peso
uguale  o  inferiore  a  20  kg,  per   uso   extraospedaliero,   con
comunicazione inviata a tutte le societa' interessate  Linde  Sverige
AB, Air Liquide Sante (International), Nippon  Gases  Pharma  S.r.l.,
Sol S.p.a., in data 6 maggio 2022, (prot. AIFA-AIFA_AAM-P N. 0054797;
AIFA-AIFA_AAM-P   N.    0054817;    AIFA-AIFA_AAM-P    N.    0054829;
AIFA-AIFA_AAM-P N. 0054837) al fine di garantire il contraddittorio e
nel  rispetto  del  principio  di  partecipazione   al   procedimento
amministrativo; 
  Vista  la  richiesta  di  parere   portata   all'attenzione   della
Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del  6,
7 e 8 giugno 2022, verbale n. 70,  da  parte  dell'ufficio  dell'Area
autorizzazione medicinali  (AAM),  relativamente  alla  questione  di
carattere generale «Definizione degli  specialisti  prescrittori  dei
medicinali contenenti una miscela di protossido di azoto  e  ossigeno
in parti uguali (50%/50%) in contenitori di peso inferiore o uguale a
20 kg» gia' classificati ai  fini  della  fornitura  come  USPL,  per
l'utilizzo in ambiente extra-ospedaliero; 
  Viste le osservazioni  presentate  in  data  6  giugno  2022  dalle
societa'     Air     Liquide     Sante     (International)     (prot.
0068324-07/06/2022-AIFA-AIFA-A)     e     Sol      S.p.a.      (prot.
0067566-06/06/2022-AIFA-AIFA-A), e le rispettive  richieste  relative
l'una alla possibilita' di utilizzo extra-ospedaliero anche  «[....da
parte di medici specialisti in  odontoiatria,  geriatria,  fisiatria,
chirurgia, urologia, medicina estetica, dermatologia, medicina  dello
sport, ortopedia, con possibilita' di utilizzo del  farmaco  anche  a
domicilio del paziente...]», l'altra  alla  classificazione  in  USPL
«[....senza  ulteriore  specificazione  e  limitazione   dei   medici
specialisti abilitati alla prescrizione del medicinale...»]; 
  Vista la decisione della CTS, di cui al citato verbale  n.  70,  di
lasciare  la  questione   in   approfondimento,   alla   luce   delle
osservazioni pervenute dalle societa' intervenute nel procedimento  e
ravvisata  la  necessita'  di  un'ulteriore  valutazione   da   parte
dell'ufficio dell'AAM; 
  Visto l'ulteriore  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 4,  5  e  6  luglio  2022,
verbale n. 71; 
  Vista la richiesta inviata da AIFA a mezzo pec in  data  21  luglio
2022 (prot. AIFA_AAM-P 0086981),  alle  societa'  scientifiche  degli
specialisti  finora  autorizzati  alla  prescrizione  dei  medicinali
contenenti una miscela di azoto protossido e ossigeno in parti uguali
(50%/50%) in contenitori di peso inferiore o uguale a 20  kg,  ovvero
alla Societa' italiana di anestesia analgesia rianimazione e  terapia
intensiva (SIAARTI), alla  Federazione  nazionale  degli  ordini  dei
medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e ad  alcune  societa'
scientifiche odontoiatriche (elenco riportato in nota 1  del  verbale
CTS  n.  71),  per  chiedere   loro   di   esprimersi,   sulla   base
dell'esperienza  maturata   sul   campo   nell'ambito   dell'utilizzo
extraospedaliero,  in  merito  alla  sicurezza  d'uso  da  parte   di
eventuali altri specialisti potenzialmente interessati all'uso  della
miscela gassosa in esame e alla necessita' di prevedere a tale  scopo
protocolli d'impiego, linee guida e percorsi formativi ad hoc; 
  Vista la risposta fornita, ai quesiti posti da AIFA, esclusivamente
da parte della societa'  scientifica  AISOD  con  nota  prot.  AIFA-A
0097837 del 25 agosto 2022; 
  Vista l'ulteriore istruttoria condotta dall'ufficio dell'AAM  e  il
parere  espresso  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
nella seduta del 7 novembre 2022, verbale n. 79  che  anche  richiama
per  l'utilizzo  extra-ospedaliero   da   parte   degli   specialisti
individuati «[....l'osservanza delle norme relative all'idoneita' dei
locali  di  pertinenza  dell'ingegneria  clinica  e  dei  servizi  di
prevenzione e protezione.]»; 
  Fatto salvo quanto stabilito dalla Commissione  tecnico-scientifica
(CTS) nella seduta dei giorni 9 e  10  giugno  2014,  pubblicato  sul
portale  istituzionale  dell'AIFA  in   data   24   settembre   2014,
relativamente all'uso, in ambiente ospedaliero e  strutture  ad  esso
assimilabili, dei medicinali contenenti azoto protossido da solo e in
associazione con ossigeno al 50%, in  bombole  di  peso  inferiore  o
uguale a 20 kg, da parte  di  specialisti  (senza  indicazione  della
specialita'),«[....regolamentato da procedure specifiche redatte  con
la partecipazione dello specialista in anestesia e rianimazione]»; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Definizione degli  specialisti  prescrittori  per  le  confezioni  di
  medicinali contenenti azoto protossido in associazione con ossigeno
  al 50%, in bombole di peso inferiore o uguale a 20 kg  (ovvero  con
  contenuto inferiore o uguale a 20 L) per uso extraospedaliero. 
  Per le confezioni di  medicinali  contenenti  azoto  protossido  in
associazione con ossigeno al 50%, in  bombole  di  peso  inferiore  o
uguale a 20 kg (ovvero con contenuto inferiore o uguale a 20 L),  per
uso  extraospedaliero,   sono   definiti   i   seguenti   specialisti
prescrittori: 
    specialista in anestesia e rianimazione, in  odontoiatria  e  gli
odontoiatri.