Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/009708/XVJ(53)  del  29
dicembre  2022,  su  istanza  del  sig.  Giuseppe  Nicola  Chiarappa,
titolare della licenza di fabbricazione deposito e vendita di  fuochi
artificiali di IV e V categoria nell'opificio sito  in  Contrada  San
Rocco - via Vicinale San Rocco - San Severo (FG), in nome e per conto
della  «Piroluce  S.r.l.»,  l'esplosivo  denominato   «batteria   san
severese» (massa attiva 315,0 g), ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto  legislativo  29  luglio
2015, n. 123 e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza, e' riconosciuto e classificato nella  V  categoria  gruppo
«C» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio  1940,  n.  635  ed
iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto. 
    Tale prodotto e' destinato ad essere  utilizzato  sul  territorio
nazionale dal fabbricante medesimo per  spettacoli  eseguiti  da  lui
direttamente o da dipendenti della sua azienda. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.