IL DIRETTORE GENERALE 
          per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini 
        e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 
 
  Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la  patente  di  guida,  e
successive modificazioni, ed in particolare l'art.  6,  paragrafo  4,
lettera c), che dispone che «Previa consultazione della  Commissione,
gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida: c)
di veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'art.  2
della direttiva 96/53/CE del  Consiglio  con  una  massa  autorizzata
massima superiore a 3.500 kg ma non  superiore  a  4.250  kg  per  il
trasporto di merci e che sono operati senza rimorchio dai titolari di
una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni,  a
condizione  che  la  massa  superiore  ai   3.500   kg   sia   dovuta
esclusivamente all'eccesso di massa del  sistema  di  propulsione  in
relazione al sistema  di  propulsione  di  un  veicolo  delle  stesse
dimensioni, dotato di un motore convenzionale a  combustione  interna
ad  accensione  comandata  o  ad  accensione  a  compressione,  e   a
condizione che non si determini un aumento della capacita' di  carico
in relazione allo stesso veicolo.»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», di seguito «Codice della strada»  e  successive
modificazioni ed in particolare l'art. 116, comma 3, lettera f), n. 2
- come introdotto dall'art.  7,  comma  1,  lettera  e),  n.  2,  del
decreto-legge 16 giugno 2022, n.  68,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 agosto 2022, n. 108  -  con  il  quale  e'  stata  data
introdotta nell'ordinamento nazionale la previsione di cui al  citato
art. 6, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2006/126/CE; 
  Visto l'art. 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 68  del  2022,
che demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili (ora delle infrastrutture e dei  trasporti)  la
definizione  delle  modalita'  di  annotazione  sul  documento  unico
dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione  installato,
nonche' di aggiornamento del documento unico gia' rilasciato; 
  Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del  25  luglio  1996,  e
successive modificazioni, come attuata nell'ordinamento nazionale dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro
dei  lavori  pubblici  6  aprile  1998  (Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - n. 102 del 5 maggio 1998), da ultimo modificato
dal decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili 20  luglio  2021  (Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - n. 185 del 4 agosto 2021) ed in particolare l'art.  2  che
definisce  «combustibili  alternativi»  e  «veicolo  alimentato   con
combustibili alternativi»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della  Commissione
del 15 aprile 2020  «che  attua  il  regolamento  (UE)  2018/858  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
prescrizioni amministrative per l'omologazione  e  la  vigilanza  del
mercato dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,  nonche'  dei
sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'  tecniche   indipendenti
destinati a tali veicoli»  e,  in  particolare,  il  punto  13.3  del
certificato di conformita', «Massa supplementare per  la  propulsione
alternativa:...kg»,  i  punti  2.6.4.  «Massa  supplementare  per  la
propulsione alternativa: ...kg» e 2.6.5. «Elenco dei dispositivi  per
la  propulsione  alternativa  (e  indicazione   della   massa   delle
parti):...»  della  scheda  informativa,  e  il  punto  13.3   «Massa
supplementare per la propulsione alternativa: ... kg» del certificato
di omologazione individuale UE e nazionale; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della  Commissione
del 31 marzo 2021 recante «modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) 2019/2144 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda  le  procedure  e  le  specifiche  tecniche   uniformi   per
l'omologazione  di  veicoli  e  di  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche indipendenti destinati a tali  veicoli,  relativamente  alle
caratteristiche  costruttive  generali  e  alla  sicurezza»,  ed   in
particolare l'allegato XIII, parte 2, sezione C,  punto  2.1.3.1,  ai
sensi del quale «il peso supplementare necessario per la tecnologia a
combustibile   alternativo   o   a   zero   emissioni   conformemente
all'allegato I, punti 2.3 e 2.4, della direttiva 96/53/CE deve essere
definito sulla base della documentazione fornita dal costruttore.  La
correttezza delle informazioni dichiarate deve essere verificata  dal
servizio  tecnico  in  maniera  soddisfacente  per   l'autorita'   di
omologazione»; 
  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto»; 
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, istitutivo  del
documento unico di circolazione e di  proprieta'  ed  in  particolare
l'art.  2,  comma  2,  nella  parte  in  cui   dispone   che:   «Agli
aggiornamenti della  carta  di  circolazione  relativi  a  situazioni
giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA,  continuano
ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge
1° dicembre 1986, n. 870»; 
  Considerato che, attualmente, sulle carte  di  circolazione  o  sul
documento unico di circolazione e  di  proprieta',  a  seguito  delle
diverse   procedure   immatricolative,   il   valore   della    massa
supplementare dovuto  al  sistema  di  propulsione  con  combustibili
alternativi puo' essere riportato nelle  apposite  righe  descrittive
attraverso l'indicazione «peso suppl. combust. dir 96/53/CE=...kg»; 
  Considerata la necessita' di definire le modalita'  di  annotazione
sul  documento  unico  di  circolazione   e   di   proprieta'   delle
informazioni utili all'applicazione del piu' volte citato  art.  116,
comma 3, lettera f), n. 2, Codice della strada e  che,  a  tal  fine,
occorre   implementare   adeguatamente   le   necessarie    procedure
informatiche; 
  Ritenuto infine che la disposizione di cui all'art. 6, paragrafo 4,
lettera   c),   della    direttiva    2006/126/CE,    come    attuata
nell'ordinamento nazionale dall'art. 116, comma 3, lettera f), n.  2,
del Codice della  strada,  prevede  che  previa  consultazione  della
Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio
la guida di veicoli alimentati con combustibili  alternativi  di  cui
all'art. 2 della direttiva  96/53/CE  del  Consiglio  con  una  massa
autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg,
alle condizioni ivi previste, possano essere condotti con patente  di
categoria B  e  che  l'allegato  II  della  medesima  direttiva,  nel
disciplinare i contenuti della prova  teorica  per  il  conseguimento
della predetta categoria di patente, non richiede la conoscenza delle
«disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni
in materia sociale nel  settore  dei  trasporti  su  strada;  impiego
dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n.  3821/85
relativo all'apparecchio di controllo nel settore  dei  trasporti  su
strada»; 
  Esperita la procedura di consultazione della Commissione europea ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) «veicolo»: un veicolo di categoria  N2  di  massa  autorizzata
massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg,  adibito  a
trasporto di merci, alimentato con combustibili  alternativi  di  cui
all'art. 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio,  che  soddisfi  la
condizione  che  la  massa  superiore   ai   3.500   kg   e'   dovuta
esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione; 
    b) «documento di circolazione»: la carta di circolazione, di  cui
all'art. 93  del  Codice  della  strada,  o  il  documento  unico  di
circolazione e di proprieta', di cui al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 98, del veicolo di cui alla lettera a); 
    c) «massa supplementare»: la massa supplementare del  sistema  di
propulsione con combustibile alternativo, come annotato nel documento
di  circolazione  con  la  dicitura   «peso   suppl.   combust.   dir
96/53/CE=....kg»; 
    d) «compatibilita' della massa supplementare»: consegue all'esito
favorevole della verifica che la  differenza  tra  la  massa  massima
autorizzata del veicolo (campo F.2) e la massa supplementare rispetti
la condizione prevista dalla lettera a); 
    e)  «Direzione  generale»:   la   Direzione   generale   per   la
motorizzazione e per i  servizi  ai  cittadini  ed  alle  imprese  in
materia  di  trasporti  e  di  navigazione,  del  Dipartimento  della
mobilita'  sostenibile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    f) «CED»: il Centro elaborazione dati della Direzione generale.