IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande; 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777 recante  «Attuazione  della  direttiva  (CEE)  n.
76/893 relativa ai materiali e agli  oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con i prodotti alimentari», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, relativo
alla  disciplina  igienica  degli  imballaggi,  recipienti,  utensili
destinati a venire in contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con
sostanze d'uso personale e, in particolare, gli  articoli  36  e  37,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.  104
del 20 aprile 1973; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 9 maggio  2019,  n.  72,
concernente l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanita'  21
marzo  1973,  recante:   «Disciplina   igienica   degli   imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai
inossidabili, e la sua rettifica pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 267 del 14 novembre 2019; 
  Ritenuto di  dover  procedere  all'aggiornamento  del  decreto  del
Ministro della sanita' 21 marzo  1973,  effettuato  a  seguito  delle
richieste avanzate dalle aziende interessate; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta dell'8 giugno 2021; 
  Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea
effettuata  in  data  28  luglio  2021  ai  sensi   della   direttiva
2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del  9  settembre
2015; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2022; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, effettuata in data 17 maggio 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                     Inserimento di nuovi acciai 
 
  1. La «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell'allegato II  al  decreto
del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, e successive modificazioni,
e' sostituita dall'allegato 1 al presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 25 novembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 55 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per i provvedimenti comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - La legge 30 aprile 1962, n.  283  recante:  «Modifica
          degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico  delle
          leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
          n. 1265:  Disciplina  igienica  della  produzione  e  della
          vendita delle  sostanze  alimentari  e  delle  bevande»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  23  agosto  1982,  n.   777,
          (Attuazione della direttiva (CEE)  n.  76/893  relativa  ai
          materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto  con
          i prodotti alimentari): 
                «Art. 3. Con  decreti  del  Ministro  della  sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti  di  contaminazione  degli  alimenti  che  per
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 
                Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di
          gomma, di cellulosa rigenerata, di carta,  di  cartone,  di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243. 
                Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 
                Chiunque  impieghi  nella  produzione   materiali   o
          oggetti destinati, da soli, o in combinazione tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quando stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire quindici
          milioni.». 
              - Il decreto del Ministro della sanita' 21  marzo  1973
          recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
          utensili, destinati a venire in contatto  con  le  sostanze
          alimentari o con sostanze d'uso  personale»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104, S.O. 
              - Il decreto del Ministro della salute 9  maggio  2019,
          n. 72, (Regolamento recante l'aggiornamento al decreto  del
          Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante:  «Disciplina
          igienica degli imballaggi, recipienti, utensili,  destinati
          a venire in contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con
          sostanze  d'uso  personale»,  limitatamente   agli   acciai
          inossidabili) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
          agosto 2019, n. 179. 
              - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17  della  legge
          23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              La direttiva (UE) 2015/1535 del  Parlamento  Europeo  e
          del  Consiglio  del  9  settembre  2015  che  prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione (codificazione) e' pubblicata nella  GUUE
          n. L 241 del 17 settembre 2015. 
 
          Note all'art. 1: 
              - La «Sezione 6 Acciai inossidabili»  dell'allegato  II
          al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo  1973,  come
          modificato dal decreto del Ministro della salute  9  maggio
          2019, n. 72  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          novembre 2019, n. 267.