IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2094  del  Consiglio
che istituisce uno strumento dell'Unione europea per  la  ripresa,  a
sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la  ripresa
e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  la  cui
valutazione positiva e' stata approvata con decisione  del  Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata  all'Italia  dal  Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto, in particolare,  l'Investimento  2.2  «partenariati  per  la
ricerca e l'innovazione - Horizon Europe», previsto nell'ambito della
Missione 4  «Istruzione  e  ricerca»,  Componente  2  «Dalla  ricerca
all'impresa» del predetto Piano; 
  Visto il regolamento (UE) 18 luglio 2018, n.  1046  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  che  stabilisce  le  regole   finanziarie
applicabili  al  bilancio  generale  dell'Unione,  che   modifica   i
regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.  1301/2013,  n.  1303/2013,  n.
1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e  la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il  regolamento  (UE,  Euratom)  n.
966/2012; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  22  del  5
febbraio 2018 che reca «Criteri sull'ammissibilita' delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento  europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»; 
  Visto il regolamento (UE) 27 aprile 2016,  n.  679  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) 18 giugno 2020,  n.  852  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e gli atti delegati della Commissione  del  4
giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinche'
ogni singola attivita' economica non determini un danno significativo
(DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo quindi agli  obiettivi
di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti  e  dei  rischi
ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento UE; 
  Vista la Comunicazione della Commissione UE 2021/C  58/01,  recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza», che all'Allegato II indica gli  elementi
di prova per la valutazione di fondo DNSH; 
  Visto regolamento delegato 4 giugno 2021, n. 2139 della Commissione
che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio fissando i criteri di  vaglio  tecnico  che  consentono  di
determinare a quali condizioni si possa considerare che  un'attivita'
economica contribuisca  in  modo  sostanziale  alla  mitigazione  dei
cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se
non  arreca  un  danno  significativo  a   nessun   altro   obiettivo
ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) 24 marzo  2021,  n.  523  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma  InvestEU  e  che
modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e che all'Allegato V  punto  B
elenca le attivita' che sono escluse dal Fondo InvestEU; 
  Vista la Comunicazione della  Commissione  2021/C  280/01,  recante
«Orientamenti tecnici sulla  verifica  della  sostenibilita'  per  il
Fondo InvestEU»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il  principio  di  parita'  di  genere,  l'obbligo  di  protezione  e
valorizzazione dei giovani, il superamento del divario  territoriale,
nonche'  il  principio  del  contributo  all'obiettivo  climatico   e
digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al  regolamento  (UE)
12  febbraio  2021,  n.  241  che  stabiliscono,  rispettivamente,  i
coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di
cambiamenti climatici, agli obiettivi ambientali ed  il  coefficiente
per il calcolo del sostegno alla transizione digitale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021, n. 2106 della
Commissione che integra il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.  241
del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo
per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli  indicatori  comuni  e
gli elementi dettagliati del quadro di valutazione  della  ripresa  e
della resilienza; 
  Visto il regolamento delegato (UE)  3  marzo  2014,  n.  480  della
Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare, l'art.  20  che  prevede
che   i   costi   indiretti   possano   essere   calcolati   mediante
l'applicazione  di  un  tasso  forfettario  stabilito   conformemente
all'art. 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 28 aprile 2021,  n.  695  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  che  istituisce  il  programma  quadro  di
ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce  le  norme  di
partecipazione e diffusione, e  che  abroga  i  regolamenti  (UE)  n.
1290/2013 e (UE) n. 1291/2013; 
  Visti, in particolare, l'art. 6, comma 8, del regolamento  (UE)  28
aprile 2021, n. 695 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che
stabilisce che «Le attivita' del programma sono realizzate  in  primo
luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti  e  competitivi,
anche nel quadro di missioni e di partenariati europei», e l'art.  10
dello stesso Regolamento, che individua le  forme  di  partecipazione
dell'Unione europea ai partenariati europei e le caratteristiche  che
questi devono avere; 
  Visto il regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651 della Commissione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del  26
giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/1237  della
Commissione del 23 luglio 2021 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare,  l'art.  7  che  prevede  che  gli  importi  dei   costi
ammissibili  possono  essere  calcolati  conformemente  alle  opzioni
semplificate in  materia  di  costi  previste  dal  regolamento  (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  a  condizione  che
l'operazione  sia  sovvenzionata  almeno  in  parte   da   un   fondo
dell'Unione  che  consente   il   ricorso   alle   suddette   opzioni
semplificate in materia di costi e che la  categoria  dei  costi  sia
ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e gli
articoli 25 e 25-quater che stabiliscono le condizioni  per  ritenere
compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica
gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, nonche' l'art. 25-bis  in
cui si definiscono le condizioni di ammissibilita' dei  progetti  che
abbiano  ricevuto  il  Marchio  di  eccellenza  in  seguito   a   una
valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa; 
  Visto l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241  che  istituisce  una
struttura  dirigenziale  di  livello  generale  istituita  presso  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  RGS,  con  compiti  di
coordinamento operativo, monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo
del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze -  RGS,  sviluppa  e  rende  disponibile  l'apposito  sistema
informatico Regis; 
  Visto l'art. 1, il comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
che prevede  che,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di  attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito  in  legge
29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento  delle  procedure»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 che assegna (Tabella A) al Ministero delle imprese e  del
made in Italy euro 200.000.000,00 nell'ambito  della  misura  M4C2  -
Investimento 2.2 Investimenti in partenariati - Horizon Europe -  del
PNRR; 
  Visto il punto 7 del decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed  integrazioni
che  prevede  «Le  singole  amministrazioni  inviano,  attraverso  le
specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui  all'art.  1,
comma 1043, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178  e  secondo  le
indicazioni  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i  dati  relativi  allo
stato  di  attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti  ed  il
raggiungimento dei connessi traguardi  ed  obiettivi  al  fine  della
presentazione, alle scadenze previste, delle richieste  di  pagamento
alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del  regolamento  (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  che,
al fine di assicurare l'effettiva  tracciabilita'  dei  pagamenti  da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto in particolare l'art 3, comma 1, lettera  g-bis  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50  che  disciplina  il  principio  di
unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun  dato  e'  fornito  una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo'  essere  richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso  disponibile  dal  sistema
informativo ricevente; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  Amministrazione,
riportati nella Tabella B allegata al  decreto  del  Ministero  delle
economie e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Vista la circolare  del  14  ottobre  2021,  n.  21  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni  tecniche
per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare  del  29  ottobre  2021,  n.  25  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi,  bandi  e
altre procedure di attivazione degli investimenti»; 
  Vista la circolare del  30  dicembre  2021,  n.  32  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del  principio
di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare del  31  dicembre  2021,  n.  33  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del
14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni  tecniche  per
la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',  finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Vista la  circolare  del  18  gennaio  2022,  n.  4  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del  decreto-legge  n.
80 del 2021 - Indicazioni attuative»; 
  Vista la  circolare  del  24  gennaio  2022,  n.  6  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza  tecnica  per  le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; 
  Vista la circolare  del  10  febbraio  2022,  n.  9  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni  tecniche
per  la  redazione  dei  sistemi  di  gestione  e   controllo   delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale  per  gli  investimenti
complementari  -  Chiarimenti  in  relazione  al   riferimento   alla
disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata  nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; 
  Vista la  circolare  del  21  giugno  2022,  n.  27  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»; 
  Vista  la  circolare  del  4  luglio  2022,  n.  28  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  RGS,   recante   «Controllo   di
regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita'
ordinaria  e  di  contabilita'  speciale.  Controllo  di  regolarita'
amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle  risorse  del
PNRR - prime indicazioni operative»; 
  Vista la  circolare  del  26  luglio  2022,  n.  29  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  RGS,  recante  «circolare  delle
procedure finanziarie PNRR»; 
  Vista la  circolare  dell'11  agosto  2022,  n.  30  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - RGS, recante «Procedure di  controllo
e rendicontazione delle misure PNRR»; 
  Vista la circolare  del  13  ottobre  2022,  n.  33  del  Ministero
dell'economia e delle finanze -  RGS,  recante  «Aggiornamento  Guida
operativa per  il  rispetto  del  principio  di  non  arrecare  danno
significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; 
  Vista la circolare  del  17  ottobre  2022,  n.  34  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -   RGS,   recante   «Linee   guida
metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni  per  il
Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che,
all'art. 181, comma 1, stabilisce che «L'Unione e  gli  Stati  membri
coordinano  la  loro  azione  in  materia  di  ricerca   e   sviluppo
tecnologico per  garantire  la  coerenza  reciproca  delle  politiche
nazionali  e  della  politica  dell'Unione»  e  che,   all'art.   185
stabilisce  altresi'  che  «Nell'attuazione  del   programma   quadro
pluriennale l'Unione puo' prevedere, d'intesa con  gli  Stati  membri
interessati, la partecipazione a  programmi  di  ricerca  e  sviluppo
avviati  da  piu'  Stati  membri,  compresa  la  partecipazione  alle
strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi»; 
  Considerato l'obbligo di assicurare il conseguimento dei  target  e
degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, quali  l'obiettivo  di
assegnare almeno 205 progetti presentati dalle imprese aggiudicatarie
di partenariato Horizon Europe entro dicembre 2025 (target M4C2-2); 
  Considerato che, nel corso del 2022, la CET Partnership ha lanciato
il bando transnazionale congiunto; 
  Considerato  che  la  CET  Partnership  e'  stata  istituita   come
partenariato europeo co-finanziato nell'ambito del  programma  quadro
dell'UE per la ricerca e l'innovazione  Horizon  Europe  (2021-2027),
coinvolgendo la Commissione europea e partners  pubblici  e  privati,
rafforzando la transizione  verso  l'energia  pulita  e  contribuendo
all'obiettivo dell'UE di diventare  il  primo  continente  a  impatto
climatico zero entro il 2050; 
  Considerata l'esigenza di promuovere un percorso europeo  condiviso
verso  l'energia  pulita  ed  i  sistemi  energetici  decarbonizzati,
attraverso lo sviluppo, l'innovazione  tecnologica  e  l'integrazione
dei  programmi  di  finanziamento   R&I   regionali,   nazionali   ed
internazionali; 
  Considerato  che  le  amministrazioni  titolari  degli   interventi
adottano  ogni  iniziativa  necessaria  ad  assicurare  l'efficace  e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi  traguardi
e obiettivi; 
  Ritenuto opportuno, per quanto sopra  esposto,  di  destinare  euro
16.000.000,00, per sostenere le progettualita' delle imprese italiane
selezionate  nel  bando  transnazionale  congiunto  2022  della   CET
Partnership  a  valere  sulle  risorse  PNRR  -  partenariati-Horizon
Europe; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella
definizione di Organismo di ricerca; 
    b)  «Clean  Energy  Transition  Partnership  (CETP)»:  iniziativa
transnazionale  di  programmazione  congiunta  di  ricerca,  sviluppo
tecnologico  e  innovazione  (RTDI),  finalizzata  a   promuovere   e
accelerare  la  transizione  energetica,  basata  su   programmi   di
finanziamento RTDI regionali e nazionali; 
    c) «Collaborazione  effettiva»:  collaborazione  tra  almeno  due
soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle  condizioni  di
cui all'art. 2359 del codice civile  o  che  non  siano  partecipate,
anche cumulativamente o per via  indiretta,  per  almeno  il  25  per
cento, da  medesimi  altri  soggetti,  finalizzata  allo  scambio  di
conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune
basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono
di  comune  accordo  la  portata  del  progetto  di   collaborazione,
contribuiscono alla sua attuazione e ne  condividono  i  rischi  e  i
risultati; 
    d) «Componente»:  elemento  costitutivo  o  parte  del  PNRR  che
riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area  di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 
    e) «Contratto di rete»: contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter,
del  decreto-legge  10  febbraio   2009,   n.   5,   convertito   con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modifiche
ed integrazioni; 
    f) «Istituzioni UE»: qualsiasi organismo, istituzione  o  impresa
comune che opera a livello centralizzato per l'Unione europea; 
    g) «Marchio di eccellenza»: marchio di qualita'  attribuito  alle
proposte progettuali presentate a  valere  sul  programma  quadro  di
ricerca e innovazione «Orizzonte Europa», che hanno superato tutte le
soglie di valutazione stabilite nel programma, ma che non hanno avuto
la possibilita' di essere  finanziate  a  causa  della  dotazione  di
bilancio insufficiente e che, tuttavia,  potrebbero  beneficiare  del
sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione europea
o nazionali; 
    h) «Milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale; 
    i) «Ministero»: Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    j)  «Missione»:  risposta,  organizzata  secondo  macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata  in  Componenti.
Le sei Missioni del Piano rappresentano aree «tematiche»  strutturali
di  intervento  (Digitalizzazione,  innovazione,   competitivita'   e
cultura; Rivoluzione verde e  transizione  ecologica;  Infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; Istruzione  e  ricerca;  Inclusione  e
coesione; Salute); 
    k) «Misura del PNRR»: specifici investimenti e/o riforme previste
dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  realizzati  attraverso
l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati; 
    l) «NextGenerationEU»: strumento temporaneo  per  la  ripresa  da
oltre 800 miliardi di euro, che ha lo scopo di contribuire a riparare
i danni economici e  sociali  immediati  causati  dalla  pandemia  di
coronavirus per creare un'Europa post COVID-19 piu' verde,  digitale,
resiliente e adeguata alle sfide presenti e future; 
    m) «Organismo di ricerca»: entita'  (ad  esempio,  universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    n) «Orizzonte  Europa  (Horizon  Europe)»:  programma  quadro  di
ricerca e innovazione di cui al regolamento (UE) 2021/695; 
    o) «Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)»:  Piano
nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea
ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241; 
    p)  «Principio  DNSH»:   principio   «non   arrecare   un   danno
significativo», definito all'art. 17 regolamento UE  2020/852;  tutti
gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a  tale
principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241; 
    q) «Progetti  Marchio  di  eccellenza»:  progetti  di  ricerca  e
sviluppo delle imprese italiane presentati  a  valere  sul  programma
quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» che hanno ricevuto
il marchio di qualita' che ne attesta  il  superamento  di  tutte  le
soglie di valutazione, ma che non sono stati finanziati per  mancanza
di un'adeguata copertura finanziaria; 
    r) «Progetto o Intervento»: insieme di  attivita'  e/o  procedure
selezionato e finanziato  nell'ambito  di  una  Misura  del  Piano  e
identificato  attraverso  un  Codice  unico  di  progetto  (CUP).  Il
progetto  contribuisce  alla  realizzazione  degli  obiettivi   della
Missione e rappresenta la principale entita' del  monitoraggio  quale
unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica,
finanziaria, procedurale e fisica; 
    s)  «Regolamento  GBER»:  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    t)  «Rendicontazione   dei   milestone   e   target»:   attivita'
finalizzata a fornire elementi comprovanti  il  raggiungimento  degli
obiettivi del Piano (milestone e target,  UE  e  nazionali).  Non  e'
necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto; 
    u)  «Rendicontazione  delle  spese»:   attivita'   necessaria   a
comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; 
    v) «Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per
sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per  apportare  un
notevole miglioramento ai prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.
Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario
ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della
convalida di tecnologie generiche; 
    w) RTDI»: «Research, Technological Development  and  Innovation»,
metodologia  che  sviluppa  programmi  rivolti  alla  ricerca,   allo
sviluppo tecnologico e all'innovazione; 
    x)  «Soggetto  attuatore»:  soggetto   responsabile   dell'avvio,
dell'attuazione  e  della  funzionalita'  dell'intervento/progetto  a
titolarita' finanziato  dal  PNRR,  che  corrisponde  alla  Direzione
generale  delle  tecnologie  delle  comunicazioni  e   la   sicurezza
informatica ed alla Direzione generale degli incentivi  alle  imprese
del Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    z)  «Soggetto  beneficiario»:   soggetto   richiedente   che   ha
presentato la  domanda  di  partecipazione  al  bando  transnazionale
congiunto 2022 e che, a seguito di valutazione istruttoria  positiva,
sia stato ammesso all'erogazione delle agevolazioni; 
    aa)«Soggetto gestore»: Rete  temporanea  di  imprese  (RTI)  alla
quale e'  stato  affidato,  con  Convenzione  stipulata  in  data  30
dicembre 2021 tra il Ministero delle imprese e del made  in  Italy  -
Direzione fenerale per gli incentivi alle  imprese  e  la  Banca  del
Mezzogiorno-Medio credito  centrale  Spa,  in  qualita'  di  capofila
dell'RTI, il servizio di assistenza  e  supporto  per  l'espletamento
degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori  connessi  alla
concessione, all'erogazione e ai controlli e  al  monitoraggio  delle
agevolazioni  a  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  di
rilevanza strategica attivati nell'ambito del fondo per  la  crescita
sostenibile, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134 e al decreto 8 marzo 2013 del Ministro  delle  Imprese  e  del
Made in Italy di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 113 del 16 maggio 2013; 
    bb)   «Sviluppo   sperimentale»:   acquisizione,    combinazione,
strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita'  esistenti  di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    cc) «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.