IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni,
recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, recante riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante
«Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in
particolare, l'art. 8;
Visto il decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008,
recante «Riordino del Comando carabinieri per la tutela della
salute», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 28
ottobre 2009, recante «Istituzione del Nucleo dei carabinieri
antisofisticazioni (NAS) di Foggia» e, in particolare, l'art. 5,
relativo alle attribuzioni del Comando carabinieri per la tutela
della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2009, n.
102;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 luglio 2015, recante
«Attivita' svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo a
tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e
marescialli NAS carabinieri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
agosto 2015, n. 199;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 maggio 2016, recante
«Estensione del decreto 30 luglio 2015 concernente le attivita'
svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo, a tutela
dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli
Nas», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2016, n. 142;
Considerato che il Comando carabinieri per la tutela della salute
opera sull'intero territorio nazionale, anche sulla scorta delle
direttive del Ministro della salute;
Vista la nota del 21 marzo 2022 del Comando carabinieri per la
tutela della salute, con la quale e' stata inoltrata a questo
Ministero la richiesta di integrare il quadro normativo vigente, al
fine di consentire anche ai militari del ruolo sovrintendenti, in
possesso di laurea di primo livello, di essere ammessi al corso di
specializzazione in antisofisticazioni e sanita';
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 1 del decreto del Ministro della salute 19 maggio 2016,
e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del decreto 30 luglio 2015 citato in premessa
si applicano, ove compatibili, anche agli ufficiali e al personale
dei ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in
possesso di laurea di primo livello, i quali, previa selezione,
abbiano frequentato un corso di formazione teorico e pratico di
livello universitario della durata complessiva minima di trecento ore
frontali e abbiano svolto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi
presso i reparti dipendenti del Comando carabinieri per la tutela
della salute».