IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio
2014, n. 204/2001, ed in particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2008/2020  della  Commissione  dell'8
dicembre 2020 recante «Modifica dei  regolamenti  (UE)  n.  702/2014,
(UE), n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per  quanto  riguarda  il  loro
periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti»; 
  Vista la legge 7  marzo  2003,  n.  38,  recante  «Disposizioni  in
materia di agricoltura»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo  2018,  n.  32,
concernente la normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che
prevede «Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole  a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della citata  legge  7  marzo
2003, n. 38»; 
  Visto in particolare  l'art.  2,  comma  4,  del  suddetto  decreto
legislativo 29 marzo 2004, che stabilisce che i termini, le modalita'
e le procedure di erogazione del contributo  sui  premi  assicurativi
siano stabiliti con decreto del Ministro; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 29 dicembre 2014, n. 30151, con il quale a
partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni  di  cui  al
citato decreto legislativo  29  marzo  2004,  entro  i  limiti  delle
intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni
stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea  per  gli  aiuti  di
Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali  2014-2020  e
dal regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione  del  25  giugno
2014; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015,  n.  162,  relativo  alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare
il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura; 
  Considerato inoltre l'art. 15,  comma  4,  del  citato  decreto  12
gennaio  2015,  che  stabilisce  che  la  domanda  di  aiuto  per  il
percepimento del contributo nazionale di cui all'art.  13,  comma  3,
lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  il
quale puo' delegare l'Organismo pagatore alla ricezione della stessa; 
  Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2015, n. 15757, con  il
quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative  del
citato decreto 29 dicembre 2014 coerentemente con il regolamento (UE)
n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); 
  Visto il decreto direttoriale del 27 novembre 2017, n.  30356,  con
il quale sono  state  delegate  all'organismo  pagatore  Agea  alcune
funzioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste riguardanti la gestione delle misure di  aiuto  sulla
spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali,  tra
le quali la ricezione della domanda di aiuto; 
  Visto il decreto direttoriale del  3  giugno  2020,  n.  17750,  di
revisione della delega di cui al decreto 27  novembre  2017,  con  il
quale  l'organismo  pagatore   Agea   e'   delegato,   tra   l'altro,
all'approvazione    dell'elenco    dei    beneficiari    ammessi    e
all'autorizzazione al pagamento; 
  Visto il decreto  direttoriale  del  27  gennaio  2022,  n.  38813,
recante le modalita' attuative e invito a presentare proposte per  la
campagna assicurativa 2020 - polizze a  copertura  dei  rischi  sulle
strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali,
delle polizze sperimentali indicizzate e delle  polizze  sperimentali
sui ricavi; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia  di
procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  14  luglio   2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visti gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  recante  «Codice  delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  che  modifica
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia  di
protezione   dei   dati   personali»,   recando   disposizioni    per
l'adeguamento  dell'ordinamento   nazionale   al   regolamento   (UE)
2016/679; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» ai sensi del quale il «Ministero delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e,  in
particolare, il comma 3 che dispone che  le  denominazioni  «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre  2020,  di  individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
gennaio 2021, recante  il  conferimento  dell'incarico  di  direttore
generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa
Simona Angelini; 
  Vista la direttiva ministeriale 24 febbraio 2022, n. 90017, recante
gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione
per l'anno 2022; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022  n.  138295,
con la quale, per l'attuazione degli  obiettivi  strategici  definiti
dal Ministro nella direttiva generale,  rientranti  nella  competenza
del Dipartimento delle politiche europee  e  internazionali  e  dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del
1° aprile 2022, n. 151082,  recante  l'attribuzione  degli  obiettivi
operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per
la loro realizzazione; 
  Considerato  che  l'art.  1,  comma  3,  del  regolamento  (UE)  n.
2008/2020 ha esteso l'applicabilita' del regolamento (UE) n. 702/2014
sino al 31 dicembre 2022; 
  Considerato  inoltre  che,  l'art.  51,  comma  4,  del  su  citato
regolamento (UE) n. 702/2014, stabilisce che «Al termine del  periodo
di validita' del presente regolamento, i regimi di aiuto  esentati  a
norma   del   presente   regolamento   continuano    a    beneficiare
dell'esenzione durante un periodo transitorio di  sei  mesi»  e  che,
quindi, al massimo entro il 30 giugno 2023 le domande  presentate  ai
sensi del sopraindicato decreto  27  gennaio  2022  devono  risultare
ammesse all'aiuto; 
  Considerato che il termine del 30 giugno 2023 per la  presentazione
delle domande di aiuto di cui all'art. 8, comma  4,  del  sopracitato
decreto 27 gennaio 2022 non consente il  rispetto  delle  tempistiche
previste dal regolamento (UE) n. 702/2014; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere all'adeguamento dei  termini
per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 8,  comma
4, del decreto 27 gennaio 2022 affinche' l'istruttoria delle  domande
di aiuto sia in linea con il combinato disposto dei regolamenti  (UE)
n. 702/2014 e n. 2008/2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifica art. 8, comma 4, 
                del decreto 27 gennaio 2022, n. 38813 
 
  L'art. 8, comma 4,  del  decreto  27  gennaio  2022,  n.  38813  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Le domande di aiuto possono essere  presentate  entro  il  31
marzo 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la
scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.» 
  Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per
la  registrazione  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero. 
 
    Roma, 15 dicembre 2022 
 
                                      Il direttore generale: Angelini 

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 48