IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in  materia  di  medicinali  soggetti   a   rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la domanda presentata in data 27 agosto 2021, con la quale la
societa' Astrazeneca AB ha  chiesto  l'estensione  delle  indicazioni
terapeutiche  in  regime  di  rimborso   del   medicinale   «Forxiga»
(dapagliflozin) relativamente alla confezione con  codice  A.I.C.  n.
042494070; 
  Vista la determina AIFA n. 291/2013 del 14 marzo  2013,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 75 del 29 marzo 2013, recante «Classificazione, ai sensi dell'art.
12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali  per
uso umano approvati con procedura centralizzata»; 
  Vista la domanda presentata in data 28 marzo 2022 con la  quale  la
societa' Astrazeneca AB ha  chiesto  la  riclassificazione,  ai  fini
della  rimborsabilita'  del  medicinale   «Forxiga»   (dapagliflozin)
relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 042494029; 
  Visto i pareri  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciati nella seduta del 14 dicembre 2021 e nella seduta  del  6-8
giugno 2022; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 22-25 novembre 2022; 
  Vista la delibera n. 49 del  14  dicembre  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La   nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale   FORXIGA
(dapagliflozin): 
    «Malattia renale cronica: 
      "Forxiga" e' indicato negli adulti  per  il  trattamento  della
malattia renale cronica»; 
  e le indicazioni terapeutiche precedentemente rimborsate: 
    Diabete mellito di tipo 2: 
      «"Forxiga" e' indicato in pazienti  adulti,  non  adeguatamente
controllati per il trattamento del  diabete  mellito  di  tipo  2  in
aggiunta alla dieta e all'esercizio: 
        in monoterapia quando l'impiego  di  metformina  e'  ritenuto
inappropriato a causa di intolleranza; 
        in aggiunta  ad  altri  medicinali  per  il  trattamento  del
diabete di tipo 2». 
  Per i risultati degli studi rispetto alle  associazioni  con  altri
medicinali, agli  effetti  sul  controllo  glicemico  e  agli  eventi
cardiovascolari e renali, e alle popolazioni studiate. 
    Insufficienza cardiaca: 
      «"Forxiga"  e'  indicato  negli  adulti  per   il   trattamento
dell'insufficienza  cardiaca  cronica  sintomatica  con  frazione  di
eiezione ridotta»; 
  sono rimborsate come segue. 
  Confezioni: 
    «10  mg-  compresse  rivestite  con  film-  uso  orale-   blister
calendarizzato (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C.  n.  042494070/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 35.78; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59.05; 
    nota AIFA: 
      100 per l'indicazione terapeutica «Diabete mellito di tipo 2»; 
    «5  mg-  compresse  rivestite  con  film-  uso   orale-   blister
calendarizzato (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C.  n.  042494029/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 35.78; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59.05; 
    nota AIFA: 
      100 per l'indicazione terapeutica «Diabete mellito di tipo 2». 
  Sconto obbligatorio progressivo sul prezzo ex factory, su tutta  la
molecola, da  praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi
comprese le strutture sanitarie private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Contratto novativo della determina AIFA n. 274/2015  del  13  marzo
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 73 del 28 marzo 2015, cosi' come integrata dalla determina AIFA n.
52/2022 del 21 gennaio  2022,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2022,  che,  pertanto,
si estingue in parte. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.