IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126  della  Commissione,
del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/2289   della
Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalita' di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  2021/2115  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  relativo  alla  presentazione  del  contenuto  dei   piani
strategici della PAC e al sistema elettronico di  scambio  sicuro  di
informazioni; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2021/2290   della
Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di
calcolo degli indicatori comuni di  output  e  di  risultato  di  cui
all'allegato I del regolamento (UE) n. 2021/2115; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della  Commissione,
del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n.  2021/2116  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2022/1173   della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  2021/2116  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione  e  di
controllo nella politica agricola comune; 
  Visto il Piano strategico della  PAC  italiano  (PSP),  di  cui  al
titolo V, capo II, del regolamento  (UE)  n.  2021/2115,  redatto  in
conformita' dell'allegato I del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2021/2290 a norma  del  medesimo  regolamento,  mediante  il  sistema
elettronico  per  lo  scambio  sicuro  di   informazioni   denominato
«SFC2021», alla Commissione europea; 
  Vista la decisione  di  esecuzione  della  Commissione  europea  n.
C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe  al  regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17
dicembre 2013 e  al  regolamento  delegato  (UE)  n.  639/2014  della
Commissione, dell'11 marzo 2014; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2022/1317   della
Commissione del 27 luglio 2022 che  prevede  deroghe  al  regolamento
(UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda l'applicazione delle norme relative  alle  buone  condizioni
agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA)  7  e  8  per  l'anno  di
domanda 2023; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, recante
«Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali dell'8 aprile 2022 recante attuazione  della  decisione  di
esecuzione della Commissione europea n. C(2022)  1875  del  23  marzo
2022 che autorizza deroghe per quanto riguarda alcune  norme  per  il
pagamento d'inverdimento; 
  Considerato che il regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2022/1317
della Commissione del 27 luglio 2022 non consente la coltivazione  di
granturco, semi di soia  e  bosco  ceduo  a  rotazione  rapida  sulle
superfici in deroga alla BCAA 8; 
  Ritenuto  di  utilizzare  le  deroghe  di  cui  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2022/1317 che consentono agli agricoltori  di  non
sottoporre a rotazione per la BCAA7  i  seminativi  soggetti  a  tale
obbligo  e  permettono  l'utilizzazione  ai   fini   produttivi   per
l'alimentazione umana dei terreni  lasciati  a  riposo  ai  fini  del
rispetto delle norme della BCAA 8; 
  Vista la comunicazione alla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome effettuata  con  nota
ministeriale del 22 agosto 2022, prot. n. 361389; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Decisioni che derogano all'applicazione di determinate norme relative
  alle buone condizioni agronomiche  e  ambientali  dei  terreni  per
  l'anno di domanda 2023. 
  1. In deroga all'art. 13, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
2021/2115, per l'anno di domanda 2023 non si  applicano  le  seguenti
norme BCAA elencate nell'allegato  III  del  medesimo  regolamento  e
definite nel Piano strategico della PAC: 
    a) BCAA 7 «Rotazione delle colture sui seminativi,  ad  eccezione
delle colture sommerse»; 
    b) BCAA 8 «Percentuale minima della superficie agricola destinata
a superfici o elementi  non  produttivi»  esclusivamente  per  quanto
concerne i terreni a riposo. 
  2. Le  superfici  a  seminativo,  non  destinate  a  superfici  non
produttive in virtu' della deroga di cui alla lettera  b)  del  primo
comma, non devono essere utilizzate per la coltivazione di granturco,
semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida. 
  3. Ai fini dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del  regolamento
(UE) n. 2021/2115 e  degli  impegni  agro-climatico-ambientali  e  di
altri impegni in materia di gestione  di  cui  all'art.  70  di  tale
regolamento, nell'anno di domanda 2023, le condizioni di base di  cui
all'art. 31, paragrafo 5, primo comma,  lettera  a)  e  all'art.  70,
paragrafo 3, primo comma, lettera a), di tale regolamento per  quanto
riguarda la BCAA 7 e il  primo  requisito  della  BCAA  8,  non  sono
modificate dalle decisioni assunte ai sensi del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 agosto 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 56