IL MINISTRO 
                           DELL'AMBIENTE E 
                     DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.  239,  recante  il  riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto l'art. 1, comma 110, della legge  23  agosto  2004,  n.  239,
cosi' come modificato dall'art. 38, comma 11-ter,  del  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164 per cui, a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore della stessa legge, «le spese per le attivita' svolte dagli
uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse  minerarie
del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  quali  autorizzazioni,
permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla  verifica  di
impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui
valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione
disposta con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle attivita'  produttive,  per  le  relative
istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita'
logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto  richiedente
tramite il versamento di un contributo di importo non superiore  allo
1 per mille del  valore  delle  opere  da  realizzare.  L'obbligo  di
versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture  per  i
quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia gia'
conclusa l'istruttoria.»; 
  Visto l'art. 1, comma 111, della legge 23 agosto 2004, n. 239,  ove
si prevede che «Alle spese delle istruttorie  di  cui  al  comma  110
[...] si provvede nei limiti delle somme derivanti dai versamenti  di
cui al comma 110 che,  a  tal  fine,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero delle attivita' produttive»; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,  nello
specifico il comma 2-quater cosi' come inserito dall'art.  62,  comma
1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  con  il  quale
sono state introdotte misure di semplificazione dei procedimenti  per
l'adeguamento di impianti di produzione e  accumulo  di  energia,  in
particolare il punto 1 del comma 2-quater, dove e' previsto  che  gli
impianti di accumulo elettrochimico con potenza  superiore  ai  300MW
termici siano autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto l'art. 3, comma 2-bis del  decreto  legislativo  11  febbraio
2010, n. 22 per cui «Nel caso di sperimentazione di  impianti  pilota
di  cui  all'art.  1,  comma  3-bis,  l'autorita'  competente  e'  il
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   che
acquisiscono l'intesa con la regione interessata; (...)»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in  particolare,  l'art.  2,  che  ha  ridenominato  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica», attribuendo  a  quest'ultimo
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia  di  politica
energetica e che, con riguardo alle  funzioni  di  cui  all'art.  35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo  n.  300  del  1999,  ha
sostituito le denominazioni «Ministro  dello  sviluppo  economico»  e
«Ministero dello sviluppo economico» con le  denominazioni  «Ministro
della  transizione  ecologica»   e   «Ministero   della   transizione
ecologica» «ad ogni effetto e ovunque presenti»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e in  particolare,  l'art.  4,  che  ha  ridenominato  il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»; 
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n.  387,  cosi'  come  modificato  dall'art.  31-quater  del  decreto
legislativo n. 77/2021,  dall'art.  23  del  decreto  legislativo  n.
199/2021 e, da ultimo, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per cui «La
costruzione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  gli   interventi   di
modifica,   potenziamento,   rifacimento   totale   o   parziale    e
riattivazione, come definiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio degli impianti  stessi,  ivi  inclusi  gli  interventi,
anche consistenti in demolizione di  manufatti  o  in  interventi  di
ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle  aree
di insediamento degli impianti, sono soggetti ad  una  autorizzazione
unica, rilasciata dalla  regione  o  dalle  province  delegate  dalla
regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata  pari  o
superiore ai 300 MW, dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela  dell'ambiente,
di tutela del  paesaggio  e  del  patrimonio  storico-artistico,  che
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.  (...)
Per gli impianti off-shore, incluse le opere per la connessione  alla
rete, l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della  transizione
ecologica di concerto  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attivita'
di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, nell'ambito del provvedimento  adottato  a  seguito  del
procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio  della
concessione d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo
idroelettrico   attraverso   pompaggio   puro   l'autorizzazione   e'
rilasciata dal Ministero  della  transizione  ecologica,  sentito  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e
d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma
4.»; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  29
luglio 2021,  n.  128,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  n.  458
del 10 novembre  2021  recante  l'individuazione  e  definizione  dei
compiti  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  del
Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il decreto interministeriale del 18  settembre  2006  recante
l'elenco degli impianti e infrastrutture e la regolamentazione  delle
modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma  110,
della legge 23 agosto 2004, n. 239; 
  Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2016 con cui sono
state apportate delle modificazioni  e  aggiornamenti  introdotti  al
citato dall'art. 38, comma 11-ter,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, al decreto interministeriale del 18 settembre 2006; 
  Considerati i compiti e  le  funzioni  attribuite  al  Dipartimento
energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  e,
in particolare, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza; 
  Ritenuto opportuno aggiornare il decreto interministeriale  del  18
settembre 2006, cosi' come  successivamente  modificato  dal  decreto
interministeriale del 9 novembre  2016,  in  funzione  delle  attuali
attivita' istruttorie svolte dalla Direzione generale  infrastrutture
e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
che e' subentrata nelle attivita' all'epoca attribuite alla Direzione
generale per l'energia e le risorse  minerarie  del  Ministero  dello
sviluppo economico, nonche' di aggiornare il capitolo di  riferimento
per il pagamento degli oneri; 
  Dato  atto  dell'avvenuta  istituzione  di  apposito  capitolo   di
entrata, identificato dal n. 3724, in luogo del  precedente  capitolo
n. 3592, art. 19, relativo alle entrate da riassegnare  al  Ministero
dello sviluppo economico; 
  Ritenuto opportuno di confermare, per  quanto  non  modificato  dal
presente decreto, le previsioni di cui  al  decreto  ministeriale  18
settembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Aggiornamento ambito di applicazione 
 
  All'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 2006,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  interministeriale  9  novembre  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    al comma 1 le parole  «Direzione  generale  per  l'energia  e  le
risorse  minerarie  del  Ministero  dello  sviluppo  economico»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Direzione  generale  infrastrutture  e
sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
    al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le  seguenti  lettere:
«f) gli impianti di produzione di  energia  elettrica  alimentati  da
fonti rinnovabili con potenza termica installata pari o superiore  ai
300 MW; g) gli impianti eolici off-shore; h) gli impianti di accumulo
idroelettrico attraverso  pompaggio  puro;  i)  gli  impianti  pilota
geotermici; l) gli impianti di accumulo  elettrochimico  con  potenza
superiore ai 300MW termici;»; 
    dopo il comma 1,  aggiungere  il  seguente  comma  1-bis:  «Fermo
restando l'elenco di cui al comma 1, il versamento pari a all'1 ‰ del
valore dell'opera da  realizzare  e'  posto  a  carico  dei  soggetti
richiedenti nei casi di  istruttorie  riguardanti  autorizzazioni  di
infrastrutture  energetiche  di  competenza  statale  in  capo   alla
Direzione  generale  infrastrutture   e   sicurezza   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica».