IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131;
Visto l'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463, recante norme in tema di procedure telematiche, modello unico
informatico e autoliquidazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il
quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori
delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il
Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita'
della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui al
citato art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a
tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione
di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione,
le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e
alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, nonche' le
modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, istitutivo del
pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti inerenti
all'esercizio dell'impresa e del relativo registro informatizzato
costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei
pegni non possessori», di cui al comma 4 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia 25 maggio 2021, n. 114, con
il quale e' stato adottato il «Regolamento concernente il registro
dei pegni mobiliari non possessori» e sul quale e' stato
preventivamente acquisito il parere dell'Autorita' garante per la
protezione dei dati personali il quale si e' espresso con
provvedimento n. 389 del 21 giugno 2018;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 11
aprile 2022, prot. n. 115338, recante «Istituzione e gestione del
registro dei pegni mobiliari non possessori - Modifiche
all'organizzazione interna della Direzione centrale servizi
catastali, cartografici e di pubblicita' immobiliare, della Direzione
regionale del Lazio e dell'Ufficio provinciale-territorio di Roma»;
Visto il decorso, in assenza di osservazioni o pareri
circostanziati, del periodo di tre mesi dalla notifica del progetto
di specifiche tecniche alla Commissione europea, ai sensi dell'art.
6, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo
e del Consiglio;
Dispongono:
Art. 1
Definizioni
«TUR»: testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131;
«Imposta di bollo»: l'imposta prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
«Registrazione»: la registrazione degli atti ai fini
dell'assolvimento dell'imposta di registro;
«Registro pegni»: il registro informatico per l'iscrizione dei
pegni mobiliari non possessori, di cui all'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, cosi' come attuato dall'art. 1
del regolamento adottato con decreto 25 maggio 2021, n. 114, del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
della giustizia;
«Regolamento»: il «Regolamento concernente il registro dei pegni
mobiliari non possessori», adottato con decreto 25 maggio 2021, n.
114, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro della giustizia;
«Conservatore»: il Capo area registro pegni, di cui all'art. 1,
comma 4, del citato regolamento e del punto 3.1 del provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate 11 aprile 2022, prot. n. 115338;
«Formalita'»: l'iscrizione del pegno mobiliare non possessorio, la
rinnovazione, la cancellazione dell'iscrizione del pegno medesimo o
l'annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della
garanzia, di cui si richiede al conservatore l'inserimento nel
registro pegni;
«Domanda: la domanda sottoscritta digitalmente e trasmessa in via
telematica con il relativo titolo, di cui viene richiesto
l'inserimento nel registro pegni;
«Titolo»: l'atto costitutivo del pegno non possessorio, l'atto
contenente il consenso o l'ordine per la cancellazione, o l'atto
attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l'annotazione;
«Trasmissione»: l'invio, con modalita' telematica, al sistema
informatico dell'Agenzia delle entrate, della domanda e del relativo
titolo, per la richiesta, al conservatore, di inserimento della
formalita' nel registro pegni, e per l'eventuale richiesta
contestuale di registrazione;
«Redazione del titolo unitamente alla domanda»: la redazione
contestuale del titolo e della domanda, ai sensi dell'art. 3, comma
5, del regolamento nel formato definito dal presente provvedimento
interdirigenziale;
«Regolamento UE»: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE;
«Codice»: il codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla
legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.