IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma  2,  ai  sensi  del
quale: «In caso  di  sospetta  o  confermata  dispersione  di  agenti
patogeni,   tossine,   agenti   chimici   o    radiazioni    nucleari
potenzialmente dannosi, il Ministro della salute puo' autorizzare  la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non e'  autorizzata
l'immissione in commercio, al fine  di  fronteggiare  tempestivamente
l'emergenza»; 
  Visto il bollettino epidemiologico OMS prot. 00 26058-DGPRE del  19
maggio 2022 sulla situazione epidemiologica  internazionale  relativa
ai casi di vaiolo delle scimmie confermati, con particolare  riguardo
ai casi accertati in Europa; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/522 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021  che  istituisce  un  programma  d'azione
dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma
UE per la salute») (EU4Health),  volto  a  perseguire,  tra  l'altro,
l'obiettivo di proteggere le persone nell'Unione dalle gravi  minacce
per la salute a carattere transfrontaliero e rafforzare la  capacita'
di risposta dei sistemi sanitari e il  coordinamento  tra  gli  Stati
membri per far fronte a gravi  minacce  per  la  salute  a  carattere
transfrontaliero; 
  Visto, in particolare, l'art.  9,  paragrafo  1,  lettera  c),  del
citato regolamento che, nei casi di comparsa o sviluppo di una  grave
minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, prevede  che  la
Commissione europea puo'  indire  procedure  d'appalto  in  veste  di
grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture
e servizi a beneficio  degli  Stati  membri  o  delle  organizzazioni
partner selezionate dalla Commissione; 
  Visto  il  documento  «Monkeypox  outbreak  Purchase  of  vaccines»
predisposto dall'Autorita' per la preparazione  e  la  risposta  alle
emergenze  sanitarie  (HERA)  della  Commissione   europea   relativo
all'acquisto da parte della Commissione  europea  e  alla  successiva
donazione agli Stati membri del vaccino JYNNEOS prodotto dall'azienda
Bavarian Nordic, ai sensi della sopracitata disposizione; 
  Preso atto che il citato vaccino e' stato  approvato  da  Food  and
Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti d'America; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  1°  luglio  2022,
pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana  20
luglio  2022,  n.  168,  recante  «Autorizzazione   alla   temporanea
distribuzione del vaccino Jynneos  contro  il  vaiolo  delle  scimmie
(Monkeypox)»; 
  Vista la nota prot. n. 49116 del 5 dicembre 2022, con la  quale  la
Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria,  alla  luce  della
necessita'  di  continuare  ad  utilizzare  il  vaccino  JYNNEOS   ha
richiesto all'Agenzia italiana del farmaco un parere in  merito  alla
proroga dell'autorizzazione alla temporanea distribuzione di  cui  al
citato decreto del Ministro della salute 1° luglio 2022; 
  Preso atto del parere reso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'Agenzia italiana del farmaco nella seduta del 5  dicembre  2022,
trasmesso con nota prot. n. 141455 del 6 dicembre 2022, con il  quale
si afferma che «sebbene i dati epidemiologici  sembrino  indicare  un
chiaro superamento del picco, nelle  more  della  disponibilita'  del
vaccino autorizzato in Europa, la validita' del decreto del Ministero
della salute del 1° luglio 2022 per la  temporanea  distribuzione  in
via emergenziale del vaccino JYNNEOS (Gazzetta Ufficiale n.  168  del
20 luglio 2022) possa essere prorogata»; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  prorogare  l'autorizzazione   alla
temporanea distribuzione del vaccino JYNNEOS, disposta  dall'art.  1,
comma 1, del decreto del Ministro della salute 1° luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'autorizzazione  alla  temporanea  distribuzione  del  vaccino
JYNNEOS, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del  Ministro  della
salute 1° luglio 2022, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023. 
  2. La distribuzione del medicinale di cui al comma 1 e'  effettuata
dal Ministero della salute secondo le vigenti modalita' e  procedure,
idonee anche ad assicurarne la tracciabilita'. 
  3. Il vaccino di  cui  al  comma  1  viene  utilizzato  secondo  le
raccomandazioni ufficiali definite con circolare del Ministero  della
salute.