Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 (d'ora in avanti «decreto legge n. 189 del 2016»); 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450,  con
cui  e'  stata  disposta  la  proroga  del  termine  della   gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n.  120  (d'ora  in
avanti «decreto legge n. 76 del 2020»),  in  particolare  l'art.  11,
comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito
di individuare con  propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo  n.  42  del  2004,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;  per  il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  avente  ad  oggetto
«Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di  cui  all'art.
11, comma 2, del decreto-legge n. 16  luglio  2020,  n.  76,  recante
"Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»
come modificata prima con ordinanza  n.  114  del  9  aprile  2021  e
successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato  i  sub-Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Vista la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e  le  direttive
«speciali»  in  materia  di  rifiuti  di  imballaggio   (1994/62/CE),
discariche (1999/31/CE), rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche,  cosiddetti  RAEE  (2012/19/UE),  veicoli   fuori   uso
(2000/53/CE) e  rifiuti  di  pile  e  accumulatori  (2006/66/CE)  che
costituiscono  il  «pacchetto   europeo   di   misure   sull'economia
circolare»; 
  Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie  interessa
edifici in  parte  pubblici  e  in  parte  privati,  ed  e'  pertanto
necessario  disciplinare  gli  aspetti  relativi  alle  modalita'  di
rimozione delle macerie coordinando le attivita' pubblica e privata; 
  Considerato altresi' che il Commissario straordinario,  nell'ambito
della ricostruzione pubblica, di  cui  all'art.  14  e  seguenti  del
decreto Sisma, prevede programmi di interventi di  demolizione  degli
edifici pubblici e privati che saranno oggetto di  ricostruzione,  di
cui e' prevista la totale demolizione ai  fini  della  ricostruzione,
nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili; 
  Ritenuto che  gli  interventi  di  ricostruzione  disciplinati  dal
presente provvedimento comprendono anche i casi  di  delocalizzazione
degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo,  ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 45  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti; 
  Considerato  che  gli  interventi  di  demolizione  degli   edifici
pubblici e privati nei centri storici e  nelle  frazioni  dei  comuni
maggiormente colpiti individuati ai sensi dell'ordinanza n.  101  del
2020, presentano i caratteri della  «urgenza»  e  della  «particolare
criticita'», ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del  decreto-legge
n. 76 del 2020 poiche' riguardano un vasto  complesso  di  interventi
edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa
della natura dei luoghi e delle macerie presenti; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari ai  fini  della  ricostruzione  dei  comuni  maggiormente
colpiti e  comportano  necessariamente  la  gestione  delle  macerie,
nonche' lo svolgimento delle attivita' di selezione,  trattamento,  e
trasporto delle stesse e degli  inerti  edilizi  eventualmente  anche
nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio
e al riutilizzo di essi secondo  i  canoni  dell'economia  circolare,
previa acquisizione delle autorizzazioni di legge; 
  Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati
registrati  negli  anni  trascorsi  dal  sisma  ad  oggi,  che   tali
interventi  non  possano  essere  lasciati  all'iniziativa   e   alla
responsabilita' dei singoli  proprietari  che,  peraltro,  dovrebbero
intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione  mentre,
in una  seconda  fase,  ossia  in  un  tempo  successivo,  dovrebbero
re-intervenire   ai   fini   della   ricostruzione,   in   tal   modo
determinandosi un notevole  aggravio  procedimentale,  oltre  che  di
costi e di tempi di esecuzione; 
  Ritenuto, tuttavia, alla luce delle istanze pervenute  dai  privati
relative  all'implementazione  dei  programmi  di   demolizione,   di
favorire la partecipazione degli stessi tramite forme di  pubblicita'
idonee, anche mediante avviso pubblico, al  fine  di  coordinare  gli
interventi previsti nei programmi di demolizione con quelli  su  base
volontaria; 
  Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione
riguardano anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati
ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici  di
culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della  selezione
e conservazione dei materiali oggetto di demolizione; 
  Ritenuto che tali indispensabili e preliminari  interventi  debbano
qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai  fini  di
quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 189
del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse  della
contabilita' speciale, ai sensi  dell'art.  4  del  predetto  decreto
legge, sottraendo il relativo costo  di  demolizione  dai  contributi
riconosciuti  nell'ambito  della  ricostruzione  privata,  con   cio'
realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala; 
  Considerato infine che gli interventi di demolizione degli  edifici
pubblici e privati nei comuni maggiormente  colpiti  dal  sisma  sono
finalizzati alla ricostruzione, e che pertanto risulta  necessario  e
opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e
privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi  da  parte  del
competente comune, con  delibera  consiliare,  anche  al  fine  delle
indicazioni di natura  programmatica  necessarie  all'esecuzione  dei
lavori; 
  Ritenuto    necessario,    nell'ambito    delle    attivita'    per
l'accelerazione  della  ricostruzione  unitaria  pubblica  e  privata
previste dalle  ordinanze  speciali  emanate  ai  sensi  dell'art.  3
dell'ordinanza  n.  110  del  2020  e  relative  ai  centri   storici
distrutti, prevedere che in caso di  sovrapposizioni  o  interferenze
tra  cantieri  per  la  ricostruzione  pubblica  e  cantieri  per  la
ricostruzione  privata,  i  soggetti  attuatori  della  ricostruzione
pubblica e  i  soggetti  Coordinatori  della  ricostruzione  privata,
d'intesa con i sub-Commissari designati, possano  stipulare  appositi
accordi o convenzioni con enti o societa'  pubbliche  o  a  controllo
pubblico al  fine  di  dotarsi  di  sistemi  e  attrezzature  per  il
coordinamento generale dei cantieri pubblici e privati, prevedendo la
copertura degli oneri, previa ricognizione dei relativi fabbisogni  a
cura dei sub-Commissari designati, a valere sul  «Fondo  per  rilievi
topografici» istituito  dal  comma  4,  dell'art.  1,  dell'ordinanza
speciale n. 29 del 31 dicembre 2021; 
  Considerato che  la  prima  fase  dell'intervento  concernente  gli
interventi  di  demolizione,  rimozione  e  trasporto  delle  macerie
pubbliche riveste carattere di estrema e improcrastinabile urgenza in
quanto propedeutica e condizionante l'avvio delle successive fasi  di
ricostruzione, di talche' si rende necessario consentire al  soggetto
attuatore di procedere  senza  indugio  avvalendosi  dell'affidamento
diretto dei necessari interventi, nonche' della  procedura  negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art.  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalita'  previste  dalla
presente ordinanza; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  di
importo pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e  la  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione del bando di gara previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori  economici,  per  i  contratti
pubblici di importo pari o inferiore alle soglie di cui  all'art.  35
del decreto legislativo n. 50 del 2016, non ostano  ai  principi  del
legislatore  comunitario  e   ai   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto altresi'  necessario,  per  le  opere  di  accantieramento
connesse  agli  interventi  di   ricostruzione,   consistenti   nella
realizzazione di viabilita' provvisoria di cantiere e nella creazione
di  aree  di   stoccaggio,   prevedere   la   possibilita'   che   il
sub-Commissario, al fine di accelerare l'approvazione dei progetti  e
la cantierizzazione delle opere, disporre che il  soggetto  attuatore
proceda, ove necessario, alle occupazioni temporanee di suolo privato
ricadente in vuoti urbani preesistenti, quali giardini, corti, orti e
vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni  degli  edifici
pericolanti; 
  Ritenuto necessario prevedere, per gli interventi di  ricostruzione
dell'abbazia  di  Sant'Eutizio  nel  Comune   di   Preci,   ulteriori
interventi funzionali al  cimitero  di  Sant'Eutizio,  prevedendo  la
realizzazione di nuovi loculi nel cimitero  di  Preci  Capoluogo  per
l'allocazione temporanea delle salme per  un  importo  pari  ad  euro
240.083,88 e la sistemazione e ripristino dei  loculi  esistenti  nel
cimitero di Sant'Eutizio per un importo pari ad euro 202.826,12,  per
un totale di euro 442.910,00; 
  Dato atto che: 
    con  ordinanza  speciale  n.  9  del  2021,  come  integrata  con
ordinanza speciale n. 28 del 2021, e' stato ammesso a  finanziamento,
per  un  importo  complessivo  di  euro  7.453.035,50,   l'intervento
relativo alla realizzazione della scuola Ipsia Frau  di  San  Ginesio
(MC), il cui progetto esecutivo e'  stato  redatto  dalla  Fondazione
Bocelli,  soggetto  donatore  in  forza  della  richiamata  ordinanza
speciale n. 28 del 2021; 
    dal progetto esecutivo in parola  e'  emerso  un  incremento  dei
costi di realizzazione dell'intervento, conseguente  al  caro  prezzo
materiali e alla  necessita'  di  prevedere  laboratori  di  maggiore
superficie rispetto alla stima iniziale condotta dall'amministrazione
comunale in occasione dell'adozione dell'ordinanza speciale n. 9  del
2021, per un totale di  euro  1.682.719,88,  come  evidenziato  nella
relazione  a  firma  del  sub-Commissario  ing.  Gianluca   Loffredo,
allegata alla presente ordinanza allegato sub 1), che trova copertura
finanziaria all'interno del «Fondo di accantonamento per le ordinanze
speciali»; 
  Considerato che a seguito dell'approvazione del Piano attuativo per
la delocalizzazione dell'abitato di Ponzano del Comune  di  Civitella
del Tronto mediante decreto del Commissario straordinario n. 309  del
27  ottobre  2020,  si  rende  necessario  realizzare  le  opere   di
urbanizzazione primaria nella frazione di Sant'Eurosia  propedeutiche
alla riedificazione degli edifici; 
  Considerato, altresi', che dopo l'approvazione  del  ridetto  Piano
attuativo, il  Comune  di  Civitella  del  Tronto,  d'intesa  con  la
Struttura commissariale e l'Ufficio speciale per la ricostruzione, ha
proceduto  al  trasferimento  dei  lotti  in  proprieta'  ai  privati
danneggiati e che  occorre  dare  immediato  avvio  alla  definizione
dell'attivita' di progettazione degli interventi di  ricostruzione  e
delle opere di urbanizzazione a servizio dei medesimi lotti; 
  Vista la nota prot. n. 0010124 del 17 ottobre  2022,  acquisita  al
protocollo  della  Struttura  commissariale  n.  CGRTS-25287  del  17
ottobre 2022, con la quale il  Comune  di  Civitella  del  Tronto  ha
chiesto l'emanazione di un'ordinanza speciale in deroga,  nonche'  il
finanziamento dell'opera in coerenza con  le  disposizioni  contenute
nell'art. 12 dell'ordinanza  n.  36  del  2017  e  dell'art.  14  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto di individuare, per l'intervento in parola, ai sensi e per
gli effetti dell'ordinanza n. 110  del  2020,  quale  sub-Commissario
l'ing. Fulvio  M.  Soccodato  in  ragione  della  sua  competenza  ed
esperienza professionale; 
  Considerato che,  dall'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Civitella del Tronto, dall'Ufficio speciale  per
la ricostruzione della Regione  Abruzzo  e  dal  sub-Commissario,  e'
emerso che per la realizzazione delle opere di  urbanizzazione  nella
frazione di Sant'Eurosia  del  Comune  di  Civitella  del  Tronto  e'
stimato  l'importo  di  euro  4.276.095,21,  come  risultante   dalla
relazione allegato sub 2) alla presente ordinanza; 
  Accertata con la Direzione generale della  struttura  commissariale
la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  nella   contabilita'
speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189
del 2016; 
  Preso atto dell'intesa nella cabina di coordinamento del 20 ottobre
2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, successivamente
ratificata    dalla     Regione     Marche     con     nota     prot.
CGRTS-0026003-A-24/10/2022,  dalla  Regione  Umbria  con  nota  prot.
CGRTS-0026168-A-25/10/2022, dalla  Regione  Abruzzo  con  nota  prot.
CGRTS-0026357-A-28/10/2022,  dalla  Regione  Lazio  con  nota   prot.
CGRTS-0026525-A-02/11/2022; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie 
 
  1. Nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti  a
partire dal 24 agosto 2016, lo smontaggio controllato, la demolizione
e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici  e  privati  che,
con le loro rovine, macerie  o  opere  provvisorie  di  puntellamento
impediscono o ostacolano la ricostruzione, anche  in  relazione  alla
pericolosita' di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno,
o  costituiscono  pericolo  per   la   pubblica   incolumita',   sono
disciplinati dal presente articolo. 
  2.  In  considerazione  del  preminente  interesse  pubblico   alla
rimozione degli  ostacoli  che  impediscono  la  ricostruzione,  sono
definiti dal sub-Commissario uno o piu' programmi  di  interventi  di
demolizione degli edifici pubblici e privati e di  superamento  delle
opere di messa in sicurezza  di  cui  al  comma  1.  Detti  programmi
possono altresi' ricomprendere puntuali interventi di demolizione  su
base volontaria, tramite istanza dei privati  cittadini  proprietari,
previa valutazione da parte del sub-Commissario. 
  3. In attuazione del comma 2, il comune, al fine di  consentire  la
partecipazione dei privati  cittadini,  rende  nota  la  volonta'  di
definire uno o piu' programmi di interventi  di  demolizione  tramite
forme di pubblicita' idonee, anche mediante  avviso  pubblico  e  nel
rispetto della normativa vigente. 
  4. Per la definizione dei programmi di cui al comma 2, e' istituito
un  gruppo  tecnico  di  valutazione  dell'interesse   pubblico   per
l'identificazione degli edifici per cui ricorrono  le  condizioni  di
cui al comma 1, e per la definizione,  per  singolo  edificio,  delle
modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o  alla
pubblica incolumita',  che  potranno  essere  attuate  ad  iniziativa
pubblica.  Al  gruppo  tecnico   di   valutazione,   coordinato   dal
sub-Commissario, partecipa la regione, l'USR, la  soprintendenza  BCC
ed il comune. Acquisite le valutazioni da parte del  gruppo  tecnico,
il  sub-Commissario,  entro  trenta  giorni  dall'acquisizione  delle
valutazioni stesse, sottopone al sindaco il programma  di  interventi
di cui al comma 2, da approvare con delibera del  consiglio  comunale
entro i successivi trenta giorni. 
  5. Il soggetto attuatore  del  programma  di  cui  al  comma  2  e'
l'Ufficio speciale per la ricostruzione  della  regione,  che,  anche
avvalendosi della Struttura regionale competente in materia, cura  la
progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonche' di  rimozione,
selezione, trasporto ed eventuale  stoccaggio,  anche  mediante  siti
temporanei, delle macerie e degli inerti  edilizi,  prevedendo  anche
l'eventuale trattamento e il riuso di essi, previa acquisizione delle
autorizzazioni di legge. Gli USR, d'intesa  con  il  sub-Commissario,
possono promuovere accordi quadro ai fini di una  maggiore  rapidita'
di  esecuzione  delle  attivita'  di  demolizione  e  di   rimozione,
selezione, trasporto delle macerie. 
  6. La gestione delle macerie e' orientata ai criteri  dell'economia
circolare volti al rafforzamento del  riutilizzo,  alla  prevenzione,
riciclaggio e recupero. A tal fine, nel rispetto degli adempimenti di
cui al comma 5 e dei vigenti Piani per la gestione  delle  macerie  e
dei rifiuti  derivanti  dagli  interventi  di  ricostruzione  di  cui
all'art. 28, comma 2, del decreto-legge n.  189/2016,  nonche'  della
normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, i soggetti
attuatori  hanno  facolta'  di  provvedere  all'individuazione  della
destinazione finale dei rifiuti e dell'eventuale sito temporaneo,  ai
sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto-legge n. 189 del  2016,  ove
effettuare la selezione  delle  macerie  al  fine  di  facilitare  il
riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita', potendo anche prevedere
di destinare la materia prima seconda al ripristino ambientale  delle
cave dismesse o abbandonate; in  alternativa,  i  soggetti  attuatori
possono provvedere all'individuazione della destinazione  finale  dei
rifiuti, ovvero procedere alla gestione del materiale da  costruzione
e demolizione,  nel  rispetto  e  con  le  modalita'  previste  dalla
legislazione vigente in materia,  con  particolare  riferimento  alle
previsioni di cui alla parte quarta, Titolo I, Capo  I,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  7. I provvedimenti dei soggetti attuatori che individuano i siti di
deposito temporaneo e  destinazione  finale,  in  applicazione  della
facolta' di cui  al  comma  6,  sono  adottati  entro  trenta  giorni
dall'approvazione dei programmi di interventi di cui  al  comma  2  e
periodicamente   aggiornati   in   ragione   dell'avanzamento   degli
interventi  di  demolizione  degli  edifici  pubblici  e  privati.  I
suddetti provvedimenti costituiscono integrazioni  ai  piani  di  cui
all'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  8.  Il  sub-Commissario  puo'  avvalersi,  per   l'attuazione   dei
programmi di cui al comma 2, anche  di  altri  soggetti  attuatori  o
delle strutture del genio militare, del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco o di altri soggetti pubblici attraverso  accordi  ai  sensi
dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990. 
  9. Allo scopo di consentire l'accelerazione  e  la  semplificazione
delle procedure, fermo restando la possibilita'  di  fare  ricorso  a
quelle previste dal decreto-legge n. 50 del 2016,  dal  decreto-legge
n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal  decreto-legge
n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109
del 2020 e n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' procedere: 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura, di importo inferiore o pari alle soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  mediante
l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma  2,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto del principio  di  rotazione
degli inviti, trasparenza e adeguata motivazione; 
    b) per i contratti di lavori, fino  all'importo  massimo  di  cui
all'art. 36, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo  n.  50
del  2016,  mediante  affidamento  diretto,  in  deroga  al  medesimo
articolo, nel  rispetto  dei  principi  di  rotazione  degli  inviti,
trasparenza e adeguata motivazione; 
    c) per i contratti di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art.  35,  in  deroga
all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n.  50  del
2016, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione  del
bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo  n.  50  del
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,  ove
esistenti, individuati in base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite
elenchi  di  operatori  economici,  nel  rispetto  del  criterio   di
rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
    d) al fine di ridurre i tempi di  verifica  di  congruita'  delle
offerte  anomale,  in  deroga  all'art.  95,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore  puo'  adottare  il
criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 non aventi carattere transfrontaliero, con
esclusione  automatica  delle  offerte  anomale  individuate  con  le
modalita'  di  cui  dall'art.  97,  comma  2  e  2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
    e)  nei  contratti  relativi  ai  lavori,   la   verifica   della
rispondenza degli elaborati progettuali  puo'  essere  effettuata  in
deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo  n.  50  del
2016; 
    f) per gli affidamenti di contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    g) in deroga all'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  32  del
2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte  saranno
esaminate  prima  della  verifica  dell'idoneita'   degli   offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art.  63
del decreto legislativo  n.  50  del  2016  e  oltre  i  termini  ivi
previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata  se
specificamente prevista negli  inviti.  Ai  fini  del  controllo  sul
possesso  dei  requisiti   di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la  sussistenza
dei  requisiti  sul  primo  classificato  e  provvede,  mediante   un
meccanismo  casuale,  ad  effettuare  un  sorteggio  tra  gli   altri
operatori che partecipano  alla  procedura  sui  quali  effettuare  i
controlli,  segnalando  immediatamente  le  eventuali   irregolarita'
riscontrate  all'Anac.  Dei  risultati  del  sorteggio   viene   data
immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del  principio
di riservatezza. 
  10. Al fine di garantire la  partecipazione  dei  soggetti  privati
alle attivita' di demolizione e rimozione delle  macerie,  il  comune
provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti,
degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati
ad iniziativa pubblica. I proprietari possono  presentare  memorie  e
osservazioni ai sensi degli articoli 9 e  seguenti  della  richiamata
legge  n.  241  del  1990.  In  caso  di  opposizione  da  parte  del
proprietario, il sub-Commissario  puo'  autorizzare  l'intervento  di
demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto
in sede  di  rilascio  del  contributo,  definendo  i  termini  e  le
modalita' dell'intervento. 
  11. L'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione, soggetto
attuatore dei programmi, approva, nei termini dei propri regolamenti,
il progetto per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  demolizione
deliberate dal consiglio comunale, nonche' di  rimozione,  selezione,
trasporto delle macerie, determinando l'entita' dei  relativi  oneri.
Le risorse necessarie  alla  demolizione  e  rimozione  macerie,  ivi
comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al  recupero  e
allo smaltimento  dei  rifiuti,  sono  trasferite  alla  contabilita'
speciale del vice Commissario e trovano copertura nel  fondo  di  cui
all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020,
che presenta la necessaria capienza e che  grava  sulla  contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 4, del  decreto-legge  n.  189  del
2016. Gli eventuali contributi gia'  concessi  per  le  attivita'  di
demolizione e rimozione delle macerie e non  effettuati  dai  privati
sono recuperati dal  Commissario  straordinario.  Le  amministrazioni
coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri. 
  12. Nell'ipotesi in  cui  gli  adempimenti  previsti  dal  presente
articolo non siano avviati o in caso di ingiustificato ritardo  nella
realizzazione degli interventi di demolizione e rimozione macerie, il
sub-Commissario, previo invito a provvedere entro un termine,  adotta
i provvedimenti piu' opportuni anche ai fini di eventuali  interventi
sostitutivi.  In  tal  caso,  il  sub-Commissario  puo'  delegare  un
soggetto o un funzionario pubblico,  al  quale  attribuire  tutte  le
funzioni di gestione degli  interventi  di  demolizione  e  rimozione
delle macerie. 
  13.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato   dal   presente
articolo, alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie  si
applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga  di  cui
ai commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9 e 11 dell'art. 28, del decreto-legge
n. 189 del 2016. 
  14. I soggetti attuatori possono applicare, per quanto compatibili,
le disposizioni del presente articolo agli interventi di  demolizione
avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della  presente
ordinanza.