Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Visto l'art. 38 (Rimodulazione delle  funzioni  commissariali)  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti
per la citta' di Genova, la  sicurezza  della  rete  nazionale  delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016  e  2017,
il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 16 novembre 201, n. 130; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante  Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»; 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con  particolare
riferimento   all'art.   3   (Introduzione   dell'art.   12-bis   nel
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione
e accelerazione della ricostruzione; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  450,  della  citata
legge n. 234 del 2021, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189; 
  Visto   l'art.   11   (Accelerazione   e   semplificazione    della
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi  sismici),  comma
3,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,   convertito   con
modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure  urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale); 
  Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato decreto-legge
n. 76 del 2020: 
    l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il commissario coordina e
provvede  al  finanziamento  degli  interventi  di  ricostruzione   e
riparazione degli immobili privati, delle  opere  pubbliche  e  degli
edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 15, comma 3-bis, come modificato dall'art.  11,  comma  3,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
con la legge 11 settembre 2020, n. 120,  con  il  quale  prevede  che
«Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21  dicembre  2016
tra il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  del  turismo  e  il
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI),  i  lavori  di
competenza  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non  superiore
alla soglia comunitaria per  singolo  lavoro,  seguono  le  procedure
previste per la ricostruzione privata  sia  per  l'affidamento  della
progettazione che  per  l'affidamento  dei  lavori.  Resta  ferma  la
disciplina degli interventi di urgenza di cui  all'art.  15-bis.  Con
ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  sentiti  il
presidente della CEI  e  il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, sono stabiliti le  modalita'  di  attuazione
del   presente   comma,   dirette   ad   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di  calcolo
del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione, e' istituito un tavolo tecnico
presso la struttura commissariale per definire le procedure  adeguate
alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle
opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore  a  600.000
euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.  35
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
    l'art. 15-bis, comma 3-bis, il quale  prevede  che  «Al  fine  di
assicurare la continuita' del  culto,  i  proprietari,  possessori  o
detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1,  ovvero  le
competenti Diocesi,  contestualmente  agli  interventi  di  messa  in
sicurezza per la salvaguardia del bene, possono  effettuare,  secondo
le modalita' stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai  sensi
dell'art.  2,  comma  2,  ulteriori  interventi  che  consentano   la
riapertura  al  pubblico  delle  chiese  medesime.  Ove   nel   corso
dell'esecuzione  di  tali  interventi,  per  il  perseguimento  delle
medesime finalita' di messa in sicurezza e  riapertura  al  pubblico,
sia possibile porre in essere interventi anche di  natura  definitiva
complessivamente piu' convenienti,  dal  punto  di  vista  economico,
dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui  al  precedente
periodo,  comunque  nei  limiti  di  importi  massimi  stabiliti  con
apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma
sono autorizzati a provvedervi secondo le  procedure  previste  nelle
citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle  necessarie
autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali  e  del  turismo  e  della  valutazione  di
congruita' dei costi previsti dell'intervento  complessivo  da  parte
del competente ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco  delle
chiese, non classificate agibili secondo la  procedura  della  scheda
per il rilievo del  danno  ai  beni  culturali-chiese,  di  cui  alla
direttiva del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  169
del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati  tali  interventi,  e'
individuato dal commissario straordinario  con  ordinanza  emessa  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto  degli  interventi  ritenuti
prioritari nell'ambito dei programmi definiti  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 14, comma 9, del  presente  decreto.  Per  i  beni
immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio  dei  lavori  e'
comunque subordinato al parere positivo rilasciato  dalla  Conferenza
regionale costituita ai sensi dell'art.  16,  comma  4  del  presente
decreto»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   38   dell'8   settembre   2017,   recante
«Approvazione del primo piano di interventi sui beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
  Vista l'ordinanza n. 84 del 2 agosto  2019,  recante  «Approvazione
del secondo Piano degli interventi di  ricostruzione,  riparazione  e
ripristino  degli  edifici  di  culto  nei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalita' di  attuazione
- Modifica dell'Ordinanza n. 38/17»; 
  Visto il protocollo d'intesa per l'attuazione delle  previsioni  di
cui all'art. 14, comma 9,  decreto-legge,  sottoscritto  in  data  21
dicembre 2016 dal commissario straordinario, dal rappresentante della
Conferenza episcopale italiana e  dal  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo; 
  Considerato che dapprima  l'art.  11,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, quindi l'art. 37, comma 1, lettere
c-bis), nn. 1) e 2), del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
e, infine, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre  2020,  n.
120, hanno progressivamente ricondotto nell'ambito  della  disciplina
di diritto  privato,  al  fine  di  semplificarne  e  accelerarne  la
realizzazione,  gli  interventi  di  ricostruzione,   riparazione   e
ripristino delle chiese e degli edifici di  culto  di  proprieta'  di
enti   ecclesiastici   civilmente    riconosciuti,    di    interesse
storico-artistico ai sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi  dell'art.  12  del
medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, di  competenza
delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; 
  Considerato  che,  in  particolare,  l'art.  11,   comma   3,   del
decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha stabilito  che  i  suddetti
interventi di importo  non  superiore  alla  soglia  comunitaria  per
singolo lavoro seguono le procedure  previste  per  la  ricostruzione
privata  sia  per   l'affidamento   della   progettazione   che   per
l'affidamento  dei  lavori  di  importo  non  superiore  alla  soglia
comunitaria per singolo lavoro; 
  Vista  l'ordinanza  n.  105  del   17   settembre   2020,   recante
«Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto»; 
  Dato atto che: 
    il 3 ottobre 2026 ricorre l'ottavo centenario dalla morte di  San
Francesco D'Assisi, patrono d'Italia; 
    il 2025 sara'  l'anno  del  venticinquesimo  Giubileo  universale
della chiesa cattolica, le cui celebrazioni, da una parte, renderanno
Assisi e tutta l'Umbria mete privilegiate  di  pellegrini  e  turisti
provenienti  da  tutto  il   mondo   e,   dall'altra,   costituiranno
un'occasione  di  fondamentale  rilancio  delle   comunita'   locali,
all'insegna dei valori francescani; 
    in vista di tali ricorrenze, si  intende  garantire  un  adeguato
risalto, nell'ambito delle finalita'  di  promozione  dello  sviluppo
della cultura e del turismo religioso, nonche' di valorizzazione e di
tutela  del  patrimonio  storico  e  artistico  della  Nazione,  alla
celebrazione della figura di San Francesco D'Assisi; 
    in una prospettiva di divulgazione del pensiero, della cultura  e
dell'eredita' di San Francesco  d'Assisi,  si  reputa  essenziale  la
realizzazione di un programma culturale, comprendente,  altresi',  il
restauro e la valorizzazione degli edifici di  culto  del  territorio
umbro sottoposti a vincolo culturale  o  paesaggistico,  nonche'  gli
interventi su luoghi  e  territori  comunque  connessi  alla  cultura
francescana; 
    molti edifici e  i  luoghi  connessi  alla  cultura  francescana,
risultano danneggiati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016 e che pertanto, in vista  delle  celebrazioni  del
2026, si  rende  necessario  intervenire  con  urgenza  per  il  loro
recupero,  in  osservanza  della  disciplina   vigente   sulla   loro
ricostruzione e ripristino; 
    in data 15 aprile 2022 e' stato siglato, con durata fino al 2026,
un  protocollo  d'intesa  tra  il   commissario   straordinario,   la
Presidente della Regione Umbria in qualita' di vice commissario  alla
ricostruzione, il legale rappresentante della Provincia  serafica  di
San Francesco d'Assisi dell'Ordine dei frati minori  dell'Umbria,  in
rappresentanza anche della Provincia di S. Chiara dei Frati minori  e
della Basilica di S. Maria degli Angeli e  il  legale  rappresentante
della custodia generale del Sacro convento di San Francesco in Assisi
dei Frati minori conventuali; 
  Considerato che: 
    la Regione Umbria riconosce l'alto valore spirituale,  sociale  e
culturale dei luoghi francescani e ne intende valorizzare  al  meglio
la fruizione in occasione dell'ottavo centenario della morte  di  San
Francesco; 
    la  provincia  serafica  e  la  custodia  generale   custodiscono
strutture di inestimabile valore  artistico  e  beni  monumentali  di
particolare interesse turistico, storico e culturale che sono di loro
proprieta' o di cui - in modo diretto o attraverso gli enti  ad  essi
afferenti -  hanno  la  responsabilita'  per   quanto   riguarda   la
conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro
e la valorizzazione; 
    la provincia serafica e la custodia generale hanno la  proprieta'
o comunque gestiscono strutture gia' utilizzate  per  ospitalita'  di
pellegrini e turisti o che potrebbero essere a cio' destinate  e  che
richiedono  particolari  attenzioni   in   ordine   alla   sicurezza,
all'efficientamento  energetico  e  all'abbattimento  delle  barriere
architettoniche; 
    oggetto  del  protocollo  e'  la  definizione  condivisa  di   un
programma  organico,  coerente  e  speditivo  di  interventi  per  il
recupero  e  la  ricostruzione  del  patrimonio  culturale  religioso
danneggiato dal sisma 2016, curando congiuntamente aspetti di tutela,
di  riqualificazione  tecnica,  di   ripristino   funzionale   e   di
valorizzazione anche  a  fini  turistico-religiosi  e  culturali  dei
luoghi e degli edifici di culto e di ospitalita', di proprieta' o  in
uso alla provincia serafica e alla custodia generale; 
    in riferimento agli edifici di  culto  soggetti  a  ricostruzione
pubblica, ai fini dell'attuazione del protocollo,  sulla  base  delle
priorita' condivise, e' stato individuato  dalle  parti  siglanti  un
elenco di chiese (Allegato 1  al  protocollo)  in  parte  gia'  stato
inserito nei finanziamenti previsti dall'Ordinanza  commissariale  n.
105/2020 con le risorse assegnate come da allegati 1 e 2  al  decreto
commissariale  n.  395/2020  e  per  la  restante  parte  oggetto  di
segnalazione  in  adesione  al  censimento  sugli  edifici  di  culto
danneggiati dal sisma del 2016 condotto dalla struttura commissariale
nel corso del 2021-2022 per i  quali  si  rinvia,  al  ricorrere  dei
presupposti, l'inserimento nella programmazione di  finanziamenti  da
porre in essere; 
  Dato, inoltre, atto che: 
    il predetto protocollo prevede, all'art. 3, l'istituzione  di  un
comitato di coordinamento, composto da rappresentanti referenti delle
parti firmatarie, per la definizione di un  Piano  degli  interventi,
sulla  base  di  quelli  indicati  nell'Allegato  1  al   protocollo,
articolato per stralci sulla base di  specifiche  priorita'  definite
dal  comitato  medesimo,  tenendo  conto  delle  risorse  finanziarie
disponibili; 
    il comitato si e' riunito in piu' sedute in cui e' stato eseguito
un esame analitico degli interventi e  in  data  3  ottobre  2022  ha
rimesso al commissario straordinario una  relazione  sulle  attivita'
espletate a tutto il 30 settembre  2022,  evidenziando  le  verifiche
condotte per ciascun edificio di culto inserito nell'elenco, Allegato
1, al protocollo e quantificando la stima  delle  risorse  occorrenti
per l'attuazione degli interventi; 
  Dato, altresi', atto che ai sensi dell'art. 6, comma 4  del  citato
protocollo, i progetti delle opere dovranno essere presentati all'USR
Umbria che  ne  curera'  l'istruttoria  ai  fini  della  verifica  di
ammissibilita' degli interventi e congruita' dei costi; 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre  2019,  n.  123,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  12  dicembre  2019,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione e  il  completamento  delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi  sismici»,  e,
in  particolare  gli  articoli  9-duodetricies  recante  Disposizioni
urgenti  per  il  rilancio  turistico,  culturale  ed  economico  dei
territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 9-undetricies; 
  Considerato che il comma 1 del citato art.  9-duodetricies  prevede
un programma di sviluppo che pio' avere ad oggetto a)  interventi  di
adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione
produttiva; b)  attivita'  e  programmi  di  promozione  turistica  e
culturale; c) attivita' di ricerca, innovazione  tecnologica  e  alta
formazione;  d)  interventi   per   il   sostegno   delle   attivita'
imprenditoriali; e) interventi per sostenere l'accesso al credito  da
parte delle imprese, comprese le  piccole  e  le  micro  imprese;  f)
interventi e servizi di rete e di connettivita', anche attraverso  la
banda larga, per i cittadini e le imprese; 
  Preso  atto  che  la  Cabina  di  regia  del  29  agosto  2022   ha
approfondito un focus specifico sulla promozione del  turismo  lento,
in tutte le sue articolazioni, individuando in tal modo i  «Cammini»,
che interessano anche le aree colpite dal sisma 2016, specificando in
tal modo l'ambito degli interventi del programma di sviluppo; 
  Preso atto che in data  29  agosto  2022  la  Cabina  di  regia  ha
approvato  il  programma  di  sviluppo   trasmesso   alla   Struttura
commissariale con nota del Presidente della Cabina di regia, con nota
DCI-0002073-P-09/09/2022; 
  Considerato che il citato programma di  sviluppo  prevede  che  gli
interventi siano  attuati  attraverso  bandi  dalle  quattro  Regioni
interessate dagli eventi sismici, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e a
tal fine sono beneficiarie delle risorse assegnate con  il  programma
di sviluppo; 
  Ritenuto che la ripartizione delle risorse  tra  le  regioni  possa
avvenire sulla base degli stessi criteri utilizzati  nell'ambito  del
cratere 2016, come stabilito nella  cabina  di  coordinamento  dell'8
settembre 2022 per la ripartizione delle  spese  di  funzionamento  e
delle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti  dal  sisma,  non
inquadrabili come ricostruzione in senso proprio, secondo le seguenti
percentuali: Abruzzo 12%, Lazio 12%, Marche 64% e Umbria 12%; 
  Preso atto che il  citato  programma  di  sviluppo  prevede,  quali
tipologie di intervento, opere infrastrutturali, opere manutentive  e
interventi di sviluppo socioeconomico; 
  Considerato che la citata Cabina di regia  ha  evidenziato  che  al
fine di raggiungere la massima efficacia occorre che  le  risorse  di
cui all'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del  2019  siano
complementari a quelle relative al piano  complementare  PNRR  per  i
medesimi territori e non si sovrappongano ad esse; 
  Preso atto che il programma di sviluppo disciplina le modalita'  di
individuazione, di attuazione e valutazione degli interventi, nonche'
le modalita' di trasferimento delle risorse da parte del  commissario
straordinario ai soggetti attuatori; 
  Ritenuto, al fine di dare  concreta  attuazione  di  approvare  gli
interventi di cui al programma di sviluppo destinandovi  le  risorse,
nel limite di 50 milioni di euro a valere sulle  risorse  disponibili
nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 229 del 2016; 
  Visti l'art. 119 del regolamento (UE) 1303 del 17 dicembre  2013  e
l'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,  concernenti  il
supporto  tecnico-operativo  per  l'attuazione  di  programmi  e   di
interventi; 
  Ritenuto di prevedere, ferma restando la disciplina  contenuta  nel
programma,   ulteriori   modalita'   applicative   ai   fini    della
semplificazione e accelerazione degli interventi; 
  Visto, il protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre  dal
commissario straordinario per la ricostruzione  con  il  Dipartimento
della  Protezione  civile,  avente  ad   oggetto   «il   raccordo   e
l'armonizzazione delle misure emergenziali  di  assistenza  abitativa
con le misure di ricostruzione» finalizzato, tra l'altro,  a  fornire
un concreto impulso al processo di riparazione o ricostruzione  degli
edifici danneggiati; 
  Acquisita l'intesa dei presidenti  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria nel corso  della  Cabina  di  coordinamento  del  19
maggio 2022,  in  ordine  alla  necessita'  di  prorogare  i  termini
previsti nel suddetto protocollo in ragione delle  recenti  decisioni
in materia di adeguamento prezzi e costi parametri che non consentono
la presentazione  dei  progetti  e  delle  relative  istanze  per  la
riparazione e  ricostruzione  degli  edifici  danneggiati  nei  tempi
previsti dal medesimo documento; 
  Atteso  che,  in  ragione  del  lasso  di  tempo   intercorso   per
l'acquisizione  dell'intesa  di  tutte  le  regioni  interessate  sul
precedente schema  di  ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile attuativo del predetto protocollo, con ordinanza n.
127 del  1°  giugno  2022  si  e'  ritenuto  opportuno  prevedere  di
prorogare al 15 ottobre 2022 la scadenza per le dichiarazioni per  il
mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di
contributo per la ricostruzione; 
  Visto il comma 2 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23  dicembre
2020, recante norme di completamento ed integrazione della disciplina
sulla ricostruzione privata che prevede che «...Entro la data del  31
luglio 2021, i soggetti legittimati o  loro  delegati,  compresi  gli
amministratori di condominio e i presidenti di consorzio,  ovvero  il
professionista  incaricato  alla  presentazione  della   domanda   di
contributo, qualora tale domanda non  sia  gia'  stata  inoltrata  al
competente ufficio speciale per la ricostruzione, sono  obbligati,  a
pena di decadenza del contributo, ad inoltrare  all'Ufficio  speciale
un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volonta'  a
presentare la domanda di contributo...»,  da  presentare  tramite  la
piattaforma informatica predisposta dal commissario straordinario; 
  Visto l'art. 2 dell'ordinanza 22  ottobre  2021  con  il  quale  il
citato termine i cui al comma 2, dell'art. 9, dell'ordinanza  n.  111
del 23 dicembre 2020 gia' prorogato con l'art.  7  dell'ordinanza  n.
117 del 29 luglio  2021,  e'  stato  ulteriormente  prorogato  al  15
dicembre 2021; 
  Preso atto del perdurare delle  contingenti  difficolta'  operative
connesse alla congiuntura economica ed  al  conseguente  aumento  dei
prezzi delle materie prime nonche', di riflesso, della situazione  di
difficolta' dal punto di vista progettuale e  sulla  cantierizzazione
degli  interventi  segnalate  dai  professionisti  e  dalle   imprese
operanti nella ricostruzione; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  armonizzare  le  suddette  scadenze
relative agli adempimenti inerenti  la  presentazione  delle  domande
finalizzate al mantenimento dei benefici assistenziali nonche' quelle
legate alle manifestazioni di volonta'  per  la  ricostruzione  degli
edifici danneggiati individuando  un  unico  termine  perentorio  per
entrambe le fattispecie; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di  coordinamento  del  12  ottobre
2022; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti  commissariali,
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
              Programma degli interventi sugli edifici 
                 di culto della cultura Francescana 
 
  1. E' approvato il protocollo  d'intesa  sottoscritto  in  data  15
aprile 2022 tra il commissario  straordinario,  la  Presidente  della
Regione Umbria, in qualita' di vice commissario  alla  ricostruzione,
il legale rappresentante della Provincia serafica  di  San  Francesco
d'Assisi dell'Ordine dei frati minori dell'Umbria, in  rappresentanza
altresi' della Provincia di  S.  Chiara  dei  Frati  minori  e  della
Basilica di S. Maria degli Angeli e il  legale  rappresentante  della
custodia generale del Sacro Convento di San Francesco in  Assisi  dei
Frati minori conventuali, Allegato A alla presente ordinanza  che  ne
forma parte integrante e sostanziale. 
  2. Sono approvati la relazione al 30 settembre 2022 del comitato di
coordinamento, ex art. 3 del protocollo di cui al  comma  1,  nonche'
l'elenco  e  la  quantificazione   delle   risorse   necessarie   per
l'attuazione degli interventi sugli edifici di culto dedicati  a  San
Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, quale  stralcio  del  redigendo
Programma degli interventi sulle chiese, ai sensi dell'art. 14, comma
1, lettera a) e comma 2, lettera b) del  decreto-legge  n.  189/2016,
Allegato B alla presente ordinanza che ne forma  parte  integrante  e
sostanziale. 
  3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al  comma  2,  i
progetti delle opere dovranno essere presentati all'USR Umbria che ne
curera'  la  verifica  di  ammissibilita'  degli  interventi   e   la
congruita'  dei  costi,  in  applicazione   delle   disposizioni   di
semplificazione della ricostruzione degli edifici  di  culto  di  cui
all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 e relativi allegati B e C.