Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;
Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge:
l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e
provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli
edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016;
l'art. 2, comma 1, lettera c), che nel delineare le funzioni del
Commissario straordinario sancisce, tra l'altro, che egli «opera una
ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo
criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo
fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione delle
risorse nei limiti di quelle assegnate»;
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata
legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189;
Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma
3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale);
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in
particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di
semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione
all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra
soglia, l'art. 6, in materia di collegio consultivo tecnico, e l'art.
11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme
di maggiore semplificazione, in base al quale «le disposizioni del
presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o
maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del
contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e
forniture, nonche' alle procedure concernenti le valutazioni
ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo,
trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe
gia' previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale»;
Vista l'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020,
recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere
pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle
procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione
pubblica»;
Vista l'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante
«Individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici
del 2016 ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 123 del 2016»;
Viste le molteplici attivita' condotte dal Commissario
straordinario allo scopo di procedere ad una puntuale ricognizione
dei danni al patrimonio privato, pubblico ed ecclesiastico ai fini
del censimento e della stima dei danni di cui alla norma su indicata;
in particolare, ai fini del censimento dei danni del patrimonio
pubblico qui di interesse, attraverso la sottoscrizione di un accordo
e di una convenzione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, rispettivamente con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
Dipartimento delle finanze, e con Soluzioni per il sistema economico
S.p.a. (SOSE), societa' partecipata dal MEF e da Banca d'Italia,
aventi ad oggetto le attivita' necessarie «per il censimento e la
stima del danno dei beni pubblici danneggiati», e' stato sviluppato
un sistema gestionale informatizzato finalizzato, in due distinte
fasi operative attuate tra il 2021 e il 2022, all'univoca
identificazione della platea delle OO.PP. danneggiate, del nesso di
causalita' dei danni con il sisma e della stima del contributo
pubblico necessario per i ripristini;
Visto che la Camera dei deputati ha inteso assegnare a favore dei
territori e delle popolazioni colpite dal sisma a far data dal 24
agosto 2016 le risorse rinvenienti dai risparmi ottenuti dalla
attenta gestione dei costi annuali di organizzazione, pari a
complessivi euro 387.000.000, tra cui:
euro 70.000.000 destinati a interventi, anche infrastrutturali,
per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal
sisma, da coordinare con gli interventi finanziati con risorse di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59/2021 (Piano
nazionale complementare al PNRR);
euro 235.200.000 non soggetti dalla normativa ad alcun vincolo e
quindi nelle disponibilita' della programmazione commissariale per le
finalita' di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate, di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189;
Considerato che il Commissario straordinario ai fini della
ricostruzione del sisma 2016:
con nota prot. CGRTS n. 61242 del 25 novembre 2021 ha avviato, ad
integrazione del programma unitario di intervento per le aree del
terremoto del 2009 e 2016, misura A, sub misura A3 - rigenerazione
urbana e territoriale (scheda 1) di cui al Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNNR, le procedure per la realizzazione
di un programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al
sisma (scheda 2 rigenerazione urbana connessa al sisma) dedicato agli
interventi di ripristino e ricostruzione di strutture e altri beni
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, da
orientare agli obiettivi di rigenerazione urbana;
con nota prot. CGRTS n. 63236 del 10 dicembre 2021, ha invitato
tutti i comuni del cratere sisma 2016 a completare il censimento SOSE
e a garantire la coerenza della scheda 2 con il medesimo,
evidenziando che quest'ultima deve riferirsi ad interventi a valere
sulle risorse sisma 2016 per i quali e' necessario, ai fini del
finanziamento, il nesso di causalita' del danno con gli eventi
sismici e la riconducibilita' degli stessi all'ampia categoria di
rigenerazione urbana, purche' presenti nella piattaforma SOSE;
con nota prot. CGRTS n. 6997 del 18 marzo 2022, ha invitato tutti
i comuni del cratere sisma 2009 e sisma 2016, alla compilazione della
scheda 2 di rigenerazione urbana connessa al sisma, accompagnata dal
vademecum esplicativo dei principi e dei criteri da seguire ai fini
della corretta individuazione degli interventi e dell'accesso al
finanziamento, messi a punto in stretta collaborazione con la
Struttura di missione sisma 2009, allo scopo di limitare al massimo
distinzioni metodologiche e di contenuto sia nella fase della
raccolta che in quella di verifica e programmazione delle proposte di
intervento per i comuni dei due crateri sismici, con specifico
riferimento alle fattispecie per cui ricorre il doppio danno;
la compilazione della scheda 2 ha avuto la finalita' di rilevare
e quantificare il complessivo fabbisogno dei comuni dei due crateri
sismici in ordine alle tipologie di intervento indicate nel vademecum
allegato (categ. opere prioritarie: opere di urbanizzazione e
infrastrutture: spazi pubblici e rete viaria (aree pubbliche urbane -
piazze, cortili, belvederi, vie preesistenti - ripristino e messa in
sicurezza di opere d'arte stradali, ripristino e messa in sicurezza
di terrazzamenti, muri di contenimento e relativi parapetti,
ripristino e messa in sicurezza di terrazzamenti, muri di
contenimento e relativi parapetti, verde e arredo urbano, aree di
sosta, parcheggi attrezzati e aree di scambio); infrastrutture a rete
(sottoservizi - rete fognaria, idrica, elettrica, gas - comprese
nuove strutture di alloggiamento (technical shaft) delle reti
tecniche e tecnologiche e implementazione delle caratteristiche
innovative delle infrastrutture); dissesti: sicurezza del territorio
in ambito urbano (messa in sicurezza mediante riempimento di cavita'
danneggiate o rese instabili dal sisma in ambito urbano, sistemazioni
idrauliche e opere di drenaggio in ambito urbano, dissesti che
interessino l'ambito urbano); categ. Altre opere: municipi - edilizia
socio-sanitaria - altre opere pubbliche: edifici pubblici e
attrezzature pubbliche (edifici/attrezzature da destinare ad
attivita' civiche, sociali, socio-sanitarie e di servizio,
edifici/attrezzature da destinare ad attivita' connesse alla
rivitalizzazione economica, edifici/elementi identitari: mura
urbiche, beni monumentali di particolare importanza per la comunita'
- torri, fontane, ecc.);
Atteso che:
il programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al
sisma, che integra e completa, attraverso le risorse commissariali,
gli interventi previsti dal PNC del PNRR, intende contribuire
concretamente alla ricostruzione fisica del patrimonio pubblico, alla
rivitalizzazione sociale ed economica dei territori e alla qualita'
della vita dei cittadini, pur mantenendo il rispetto della normativa,
dei presupposti, dei criteri tipici dell'azione della ricostruzione -
tra tutti la sussistenza del nesso di causalita' del danno col sisma;
le esigenze dei territori e le peculiarita' dei processi di
ricostruzione e rigenerazione in corso consentono di affermare che il
miglioramento della qualita' degli interventi in chiave di
rigenerazione urbana si consegue, prioritariamente, prediligendo
azioni volte al ripristino delle condizioni di funzionalita' e
sicurezza del sistema pubblico urbano a partire dalle infrastrutture
primarie - in quanto garantiscono l'effettiva agibilita' del
patrimonio edilizio in via di ricostruzione e il rientro dei
cittadini nelle proprie abitazioni;
i comuni hanno potuto proporre piu' interventi, articolandoli per
ambiti omogenei ovvero tenendo conto delle esigenze derivanti
dall'avanzamento della ricostruzione, allo scopo di garantire la
progressiva e ordinata rifunzionalizzazione dell'ambito urbano. Gli
interventi sono stati proposti secondo un ordine di priorita',
autonomamente valutato da ciascun comune, tenendo conto del grado di
necessita' derivante dal livello del danno e dallo stato di
avanzamento della ricostruzione;
Richiamata la nota prot. CGRTS 20839 del 29 agosto 2022, con cui
sono stati trasmessi:
il quadro complessivo del danno come emerso dalla composizione
degli interventi programmati e gia' finanziati con i dati esitati dal
processo di censimento eseguito per la ricostruzione privata,
pubblica e degli edifici di culto;
la proposta di ripartizione delle risorse per la nuova
programmazione delle opere pubbliche, pari a 900 milioni di euro (500
milioni di euro per gli interventi di rigenerazione urbana con nesso
causale con il sisma e 400 milioni per gli altri interventi di
ricostruzione pubblica);
l'ipotesi di ripartizione dei Fondi della Camera dei deputati,
pari a 65 milioni di euro (parte dei 70 milioni complessivi)
destinati a interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del
tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma, da coordinare
con gli interventi del PNC al PNRR;
e relativamente ai criteri di ripartizione tra i comuni, sono stati
condivisi, pur restando ferme le prerogative dei Vice Commissari e
dei comitati istituzionali nella definizione delle proposte da
sottoporre alla cabina di coordinamento, i seguenti punti:
per la ripartizione dei 500 milioni di euro relativa alla
rigenerazione urbana da sisma, riservata ai comuni del cratere,
confermando il criterio del danno, e' stata evidenziata
l'opportunita' di attribuire priorita' e quote percentuali superiori
ai comuni maggiormente colpiti in ragione della necessita' di
ripristinare infrastrutture e sottoservizi per consentire lo sviluppo
della ricostruzione pubblica e privata;
relativamente alla ripartizione del fondo di 400 milioni di euro,
e' stata demandata a ciascuna regione la determinazione della quota
delle risorse da destinare ai comuni fuori cratere, tenendo conto
delle seguenti priorita':
a. necessita' di completare la categoria degli interventi sugli
edifici comunali e destinati ai servizi essenziali;
b. ulteriori interventi sui cimiteri;
c. ulteriori interventi sui dissesti direttamente incidenti
sulla ricostruzione privata;
d. ulteriori interventi su edifici destinati a servizi sanitari
e sociali;
Visti gli elenchi degli interventi di ricostruzione aventi
finalita' di rigenerazione urbana connessa al sisma e quelli relativi
agli altri interventi di ricostruzione pubblica da ultimo inviati
dal:
direttore dell'USR Abruzzo con nota prot. n. 29956 del 28
novembre 2022;
direttore dell'USR Lazio con nota prot. n. 28685 del 17 novembre
2022;
Vice Commissario e dal direttore dell'USR Umbria con nota prot.
n. 28589 del 16 novembre 2022;
Viste la nota prot. n. 30625 del 5 dicembre 2022 indirizzata agli
USR Abruzzo, Lazio e Umbria con richiesta di riscontro e le note
pervenute dal:
dirigente dell'USR Abruzzo con prot. n. 31084 del 7 dicembre
2022;
direttore dell'USR Lazio con prot. n. 31366 del 7 dicembre 2022;
direttore e dal dirigente dell'USR Umbria con prot. n. 31211 del
7 dicembre 2022;
con la conferma dei dati trasmessi, dell'ammissibilita' degli
interventi in relazione all'esistenza del nesso di causalita' del
danno con il sisma, della congruita' degli importi, della coerenza
dei dati inseriti nella scheda 2 di rigenerazione urbana e di quanto
approvato in seno al comitato istituzionale;
Dato atto che l'USR Abruzzo ha trasmesso, con nota sopra
richiamata, la programmazione, per un importo pari a euro
26.040.000,00, che trova copertura nell'ambito delle risorse
derivanti dai risparmi di spesa della Camera dei deputati stanziate
ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
e dell'art. 43-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, per un importo complessivo di euro 65.000.000,00;
Dato, altresi', atto che l'USR Marche non ha ancora portato a
definitivo compimento le procedure per l'individuazione degli elenchi
e che sono tutt'ora in corso le attivita' di confronto con i comuni
del territorio, per cui si procedera' con successiva e separata
ordinanza ad approvare la nuova programmazione degli interventi;
Ritenuta la necessita' di:
adeguare la disciplina relativa alle opere pubbliche disposta
dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazione relativi
agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;
aumentare l'efficienza del sistema degli appalti, garantire una
migliore gestione degli investimenti pubblici, rendere piu' rapide le
procedure assicurando tempi certi per la realizzazione delle opere,
anche attraverso la razionalizzazione della disciplina concernente i
meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la
tempestiva esecuzione dei contratti pubblici;
prevedere una sequenza temporale di esecuzione del processo di
attuazione delle opere pubbliche secondo un cronoprogramma
impegnativo da parte del soggetto attuatore che indichi, a pena di
revoca del finanziamento, i termini entro i quali venga avviato il
ciclo dell'appalto;
Ritenuto che la ripartizione delle risorse tra le regioni per lo
sviluppo dei territori colpiti dal sisma, inquadrabili come
ricostruzione in senso proprio, debba avvenire sulla base dei criteri
emersi in esito ai risultati del censimento dei danni, come stabilito
nella Cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 e secondo le
percentuali stimate del quadro di danno afferente alla ricostruzione
pubblica ed aventi il seguente assetto: Abruzzo: 12,75%; Lazio:
12,00%; Marche: 60,50% e Umbria: 14,75%;
Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione, di approvare gli
interventi di cui al programma straordinario di rigenerazione urbana
connessa al sisma e al nuovo piano di ricostruzione di altre opere
pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, destinando:
quanto al sopra indicato stanziamento non vincolato di euro
235.200.000 dei Fondi della Camera dei deputati, di cui al
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, alla legge 27 dicembre 2017, n.
205, alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e al decreto-legge 24
ottobre 2019, n. 123, la somma pari a euro 92.904.000,00 destinata
alle Regioni Abruzzo (pari a 29.988.000,00 euro), Lazio (pari a
28.224.000,00 euro) e Umbria (pari a 34.692.000,00 euro), a copertura
della spesa relativa agli interventi del nuovo piano di ricostruzione
di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, come
individuati nell'allegato B alla presente ordinanza, alla colonna
«Finanziamento C.D.» e quanto a 111.042.324,00 euro a copertura della
spesa dei restanti interventi del medesimo piano a valere sulle
risorse stanziate a favore del Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate, di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189 e trasmesse sulla contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art.
4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
la somma pari a euro 151.613.977,00 a copertura della spesa
relativa agli interventi del programma straordinario di rigenerazione
urbana connessa al sisma, come individuati nell'allegato A alla
presente ordinanza, a valere sulle risorse stanziate a favore del
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e trasmesse sulla
contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto, altresi', di approvare l'elenco degli interventi per il
recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma da
coordinare con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera b), del decreto-legge n. 59/2021, come proposto dall'USR
Abruzzo ed individuati nell'allegato C alla presente ordinanza, a
valere sui fondi della Camera dei deputati, per un importo
complessivo di euro 26.040.000,00;
Ritenuto di prevedere, ferma restando la disciplina di cui
all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, ulteriori modalita'
applicative ai fini della semplificazione e accelerazione degli
interventi;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 23 novembre
2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Ritenuto di ricorrere al controllo preventivo di legittimita' da
parte della Corte dei conti e, valutato il tempo intercorso ai fini
del perfezionamento degli atti propedeutici, di posticipare di trenta
giorni i termini stabiliti nell'intesa della Cabina di coordinamento
per l'attuazione degli interventi;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali,
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1
Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana, del
nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche e dell'elenco
degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle
aree colpite dal sisma
1. E' approvato l'elenco del programma straordinario di
rigenerazione urbana connessa al sisma per i comuni maggiormente
colpiti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, allegato A alla
presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale.
2. E' approvato l'elenco del nuovo piano di ricostruzione di altre
opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria,
rispettivamente allegato B alla presente ordinanza, quale parte
integrante e sostanziale.
3. E' approvato l'elenco degli interventi per il recupero del
tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma della Regione
Abruzzo, allegato C alla presente ordinanza quale parte integrante e
sostanziale, che trova copertura finanziaria nelle risorse
rinvenienti dai risparmi della Camera dei deputati e assegnate al
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto
2016.
4. I Vice Commissari, entro il 28 febbraio 2023, possono indicare,
di concerto con i comuni, per l'attuazione degli interventi di cui
agli elenchi della presente ordinanza, il proprio ufficio speciale
per la ricostruzione quale soggetto attuatore ovvero proporre, ove
ricorrano le condizioni previste dall'art. 11, comma 2 del
decreto-legge n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020,
l'adozione da parte del Commissario di un'ordinanza speciale per gli
interventi e le opere urgenti e di particolare criticita' per i quali
i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono da esercitarsi in deroga.
5. Entro il 31 gennaio 2023, per ciascuna delle opere indicate
negli elenchi contenuti negli allegati alla presente ordinanza, il
soggetto attuatore invia all'ufficio speciale per la ricostruzione
(USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi
attuative dell'intervento, sulla base della scheda allegata alla
presente ordinanza (allegato D).
6. Il cronoprogramma di cui al comma 5 deve prevedere l'obbligo del
soggetto attuatore, ove non avesse gia' provveduto, di nominare entro
il 31 gennaio 2023 il RUP dell'intervento. Entro il 31 marzo, il RUP
dovra' perentoriamente, pena l'esercizio del potere sostitutivo da
parte del Vice Commissario, aver avviato le procedure di scelta del
contraente ai fini dell'affidamento della progettazione
dell'intervento ovvero aver conferito l'incarico per i servizi
oggetto di affidamento diretto.
7. I termini e le disposizioni indicati ai commi 4, 5 e 6 si
applicano altresi' agli interventi di cui all'ordinanza n. 109 del 23
dicembre 2020.