Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»; 
  Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge: 
    l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e
provvede  al  finanziamento  degli  interventi  di  ricostruzione   e
riparazione degli immobili privati, delle  opere  pubbliche  e  degli
edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016; 
    l'art. 2, comma 1, lettera c), che nel delineare le funzioni  del
Commissario straordinario sancisce, tra l'altro, che egli «opera  una
ricognizione e determina,  di  concerto  con  le  regioni  e  con  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo
criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo
fabbisogno finanziario, definendo altresi'  la  programmazione  delle
risorse nei limiti di quelle assegnate»; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  450,  della  citata
legge n. 234 del 2021, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189; 
  Visto   l'art.   11   (Accelerazione   e   semplificazione    della
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi  sismici),  comma
3,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,   convertito   con
modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure  urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale); 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  e,  in
particolare,  gli  articoli  1   e   2,   recanti   disposizioni   di
semplificazione   delle   procedure   per   l'incentivazione    degli
investimenti pubblici durante il periodo  emergenziale  in  relazione
all'aggiudicazione  dei  contratti  pubblici  sotto  soglia  e  sopra
soglia, l'art. 6, in materia di collegio consultivo tecnico, e l'art.
11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle  norme
di maggiore semplificazione, in base al quale  «le  disposizioni  del
presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o
maggiori poteri commissariali, anche  se  relative  alla  scelta  del
contraente  o  all'aggiudicazione  di  pubblici  lavori,  servizi   e
forniture,  nonche'  alle  procedure   concernenti   le   valutazioni
ambientali  o  ai  procedimenti  amministrativi  di  qualunque  tipo,
trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri  e  delle  deroghe
gia'   previsti   dalla   legislazione   vigente,    alle    gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione  e  al  sostegno  delle  aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale»; 
  Vista l'ordinanza  commissariale  n.  109  del  23  dicembre  2020,
recante  «Approvazione  elenco  unico  dei  programmi   delle   opere
pubbliche nonche'  disposizioni  organizzative  e  definizione  delle
procedure di  semplificazione  e  accelerazione  della  ricostruzione
pubblica»; 
  Vista l'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile  2020  recante
«Individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi  sismici
del 2016 ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 123 del 2016»; 
  Viste   le   molteplici   attivita'   condotte   dal    Commissario
straordinario allo scopo di procedere ad  una  puntuale  ricognizione
dei danni al patrimonio privato, pubblico ed  ecclesiastico  ai  fini
del censimento e della stima dei danni di cui alla norma su indicata;
in particolare, ai fini  del  censimento  dei  danni  del  patrimonio
pubblico qui di interesse, attraverso la sottoscrizione di un accordo
e di una convenzione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, rispettivamente con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e
Dipartimento delle finanze, e con Soluzioni per il sistema  economico
S.p.a. (SOSE), societa' partecipata dal  MEF  e  da  Banca  d'Italia,
aventi ad oggetto le attivita' necessarie «per  il  censimento  e  la
stima del danno dei beni pubblici danneggiati», e'  stato  sviluppato
un sistema gestionale informatizzato  finalizzato,  in  due  distinte
fasi  operative  attuate  tra  il  2021  e   il   2022,   all'univoca
identificazione della platea delle OO.PP. danneggiate, del  nesso  di
causalita' dei danni con  il  sisma  e  della  stima  del  contributo
pubblico necessario per i ripristini; 
  Visto che la Camera dei deputati ha inteso assegnare a  favore  dei
territori e delle popolazioni colpite dal sisma a  far  data  dal  24
agosto 2016  le  risorse  rinvenienti  dai  risparmi  ottenuti  dalla
attenta  gestione  dei  costi  annuali  di  organizzazione,  pari   a
complessivi euro 387.000.000, tra cui: 
    euro 70.000.000 destinati a interventi,  anche  infrastrutturali,
per il recupero del tessuto socio-economico delle  aree  colpite  dal
sisma, da coordinare con gli interventi finanziati con risorse di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59/2021  (Piano
nazionale complementare al PNRR); 
    euro 235.200.000 non soggetti dalla normativa ad alcun vincolo  e
quindi nelle disponibilita' della programmazione commissariale per le
finalita'  di  cui  al  Fondo  per  la   ricostruzione   delle   aree
terremotate, di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189; 
  Considerato  che  il  Commissario  straordinario  ai   fini   della
ricostruzione del sisma 2016: 
    con nota prot. CGRTS n. 61242 del 25 novembre 2021 ha avviato, ad
integrazione del programma unitario di intervento  per  le  aree  del
terremoto del 2009 e 2016, misura A, sub  misura  A3 -  rigenerazione
urbana e territoriale (scheda 1) di  cui  al  Piano  nazionale  degli
investimenti complementari al PNNR, le procedure per la realizzazione
di un programma straordinario di  rigenerazione  urbana  connessa  al
sisma (scheda 2 rigenerazione urbana connessa al sisma) dedicato agli
interventi di ripristino e ricostruzione di strutture  e  altri  beni
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2009  e  del  2016,  da
orientare agli obiettivi di rigenerazione urbana; 
    con nota prot. CGRTS n. 63236 del 10 dicembre 2021,  ha  invitato
tutti i comuni del cratere sisma 2016 a completare il censimento SOSE
e  a  garantire  la  coerenza  della  scheda  2  con   il   medesimo,
evidenziando che quest'ultima deve riferirsi ad interventi  a  valere
sulle risorse sisma 2016 per i  quali  e'  necessario,  ai  fini  del
finanziamento, il nesso  di  causalita'  del  danno  con  gli  eventi
sismici e la riconducibilita' degli  stessi  all'ampia  categoria  di
rigenerazione urbana, purche' presenti nella piattaforma SOSE; 
    con nota prot. CGRTS n. 6997 del 18 marzo 2022, ha invitato tutti
i comuni del cratere sisma 2009 e sisma 2016, alla compilazione della
scheda 2 di rigenerazione urbana connessa al sisma, accompagnata  dal
vademecum esplicativo dei principi e dei criteri da seguire  ai  fini
della corretta individuazione  degli  interventi  e  dell'accesso  al
finanziamento,  messi  a  punto  in  stretta  collaborazione  con  la
Struttura di missione sisma 2009, allo scopo di limitare  al  massimo
distinzioni  metodologiche  e  di  contenuto  sia  nella  fase  della
raccolta che in quella di verifica e programmazione delle proposte di
intervento per i  comuni  dei  due  crateri  sismici,  con  specifico
riferimento alle fattispecie per cui ricorre il doppio danno; 
    la compilazione della scheda 2 ha avuto la finalita' di  rilevare
e quantificare il complessivo fabbisogno dei comuni dei  due  crateri
sismici in ordine alle tipologie di intervento indicate nel vademecum
allegato  (categ.  opere  prioritarie:  opere  di  urbanizzazione   e
infrastrutture: spazi pubblici e rete viaria (aree pubbliche urbane -
piazze, cortili, belvederi, vie preesistenti - ripristino e messa  in
sicurezza di opere d'arte stradali, ripristino e messa  in  sicurezza
di  terrazzamenti,  muri  di  contenimento  e   relativi   parapetti,
ripristino  e  messa  in  sicurezza   di   terrazzamenti,   muri   di
contenimento e relativi parapetti, verde e  arredo  urbano,  aree  di
sosta, parcheggi attrezzati e aree di scambio); infrastrutture a rete
(sottoservizi - rete fognaria,  idrica,  elettrica,  gas  -  comprese
nuove  strutture  di  alloggiamento  (technical  shaft)  delle   reti
tecniche  e  tecnologiche  e  implementazione  delle  caratteristiche
innovative delle infrastrutture); dissesti: sicurezza del  territorio
in ambito urbano (messa in sicurezza mediante riempimento di  cavita'
danneggiate o rese instabili dal sisma in ambito urbano, sistemazioni
idrauliche e opere  di  drenaggio  in  ambito  urbano,  dissesti  che
interessino l'ambito urbano); categ. Altre opere: municipi - edilizia
socio-sanitaria  -  altre  opere  pubbliche:   edifici   pubblici   e
attrezzature  pubbliche   (edifici/attrezzature   da   destinare   ad
attivita'  civiche,   sociali,   socio-sanitarie   e   di   servizio,
edifici/attrezzature  da  destinare  ad   attivita'   connesse   alla
rivitalizzazione   economica,   edifici/elementi   identitari:   mura
urbiche, beni monumentali di particolare importanza per la  comunita'
- torri, fontane, ecc.); 
  Atteso che: 
    il programma straordinario di rigenerazione  urbana  connessa  al
sisma, che integra e completa, attraverso le  risorse  commissariali,
gli  interventi  previsti  dal  PNC  del  PNRR,  intende  contribuire
concretamente alla ricostruzione fisica del patrimonio pubblico, alla
rivitalizzazione sociale ed economica dei territori e  alla  qualita'
della vita dei cittadini, pur mantenendo il rispetto della normativa,
dei presupposti, dei criteri tipici dell'azione della ricostruzione -
tra tutti la sussistenza del nesso di causalita' del danno col sisma; 
    le esigenze dei territori  e  le  peculiarita'  dei  processi  di
ricostruzione e rigenerazione in corso consentono di affermare che il
miglioramento  della  qualita'  degli   interventi   in   chiave   di
rigenerazione  urbana  si  consegue,  prioritariamente,  prediligendo
azioni volte  al  ripristino  delle  condizioni  di  funzionalita'  e
sicurezza del sistema pubblico urbano a partire dalle  infrastrutture
primarie  -  in  quanto  garantiscono  l'effettiva   agibilita'   del
patrimonio  edilizio  in  via  di  ricostruzione  e  il  rientro  dei
cittadini nelle proprie abitazioni; 
    i comuni hanno potuto proporre piu' interventi, articolandoli per
ambiti  omogenei  ovvero  tenendo  conto  delle  esigenze   derivanti
dall'avanzamento della ricostruzione,  allo  scopo  di  garantire  la
progressiva e ordinata rifunzionalizzazione dell'ambito  urbano.  Gli
interventi sono  stati  proposti  secondo  un  ordine  di  priorita',
autonomamente valutato da ciascun comune, tenendo conto del grado  di
necessita'  derivante  dal  livello  del  danno  e  dallo  stato   di
avanzamento della ricostruzione; 
  Richiamata la nota prot. CGRTS 20839 del 29 agosto  2022,  con  cui
sono stati trasmessi: 
    il quadro complessivo del danno come  emerso  dalla  composizione
degli interventi programmati e gia' finanziati con i dati esitati dal
processo  di  censimento  eseguito  per  la  ricostruzione   privata,
pubblica e degli edifici di culto; 
    la  proposta  di  ripartizione  delle  risorse   per   la   nuova
programmazione delle opere pubbliche, pari a 900 milioni di euro (500
milioni di euro per gli interventi di rigenerazione urbana con  nesso
causale con il sisma e  400  milioni  per  gli  altri  interventi  di
ricostruzione pubblica); 
    l'ipotesi di ripartizione dei Fondi della  Camera  dei  deputati,
pari a  65  milioni  di  euro  (parte  dei  70  milioni  complessivi)
destinati a interventi, anche infrastrutturali, per il  recupero  del
tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma,  da  coordinare
con gli interventi del PNC al PNRR; 
  e relativamente ai criteri di ripartizione tra i comuni, sono stati
condivisi, pur restando ferme le prerogative dei  Vice  Commissari  e
dei  comitati  istituzionali  nella  definizione  delle  proposte  da
sottoporre alla cabina di coordinamento, i seguenti punti: 
    per la  ripartizione  dei  500  milioni  di  euro  relativa  alla
rigenerazione urbana da  sisma,  riservata  ai  comuni  del  cratere,
confermando   il   criterio   del   danno,   e'   stata   evidenziata
l'opportunita' di attribuire priorita' e quote percentuali  superiori
ai  comuni  maggiormente  colpiti  in  ragione  della  necessita'  di
ripristinare infrastrutture e sottoservizi per consentire lo sviluppo
della ricostruzione pubblica e privata; 
    relativamente alla ripartizione del fondo di 400 milioni di euro,
e' stata demandata a ciascuna regione la determinazione  della  quota
delle risorse da destinare ai comuni  fuori  cratere,  tenendo  conto
delle seguenti priorita': 
      a. necessita' di completare la categoria degli interventi sugli
edifici comunali e destinati ai servizi essenziali; 
      b. ulteriori interventi sui cimiteri; 
      c. ulteriori interventi  sui  dissesti  direttamente  incidenti
sulla ricostruzione privata; 
      d. ulteriori interventi su edifici destinati a servizi sanitari
e sociali; 
  Visti  gli  elenchi  degli  interventi  di   ricostruzione   aventi
finalita' di rigenerazione urbana connessa al sisma e quelli relativi
agli altri interventi di ricostruzione  pubblica  da  ultimo  inviati
dal: 
    direttore dell'USR  Abruzzo  con  nota  prot.  n.  29956  del  28
novembre 2022; 
    direttore dell'USR Lazio con nota prot. n. 28685 del 17  novembre
2022; 
    Vice Commissario e dal direttore dell'USR Umbria con  nota  prot.
n. 28589 del 16 novembre 2022; 
  Viste la nota prot. n. 30625 del 5 dicembre 2022  indirizzata  agli
USR Abruzzo, Lazio e Umbria con richiesta  di  riscontro  e  le  note
pervenute dal: 
    dirigente dell'USR Abruzzo con prot.  n.  31084  del  7  dicembre
2022; 
    direttore dell'USR Lazio con prot. n. 31366 del 7 dicembre 2022; 
    direttore e dal dirigente dell'USR Umbria con prot. n. 31211  del
7 dicembre 2022; 
  con la  conferma  dei  dati  trasmessi,  dell'ammissibilita'  degli
interventi in relazione all'esistenza del  nesso  di  causalita'  del
danno con il sisma, della congruita' degli  importi,  della  coerenza
dei dati inseriti nella scheda 2 di rigenerazione urbana e di  quanto
approvato in seno al comitato istituzionale; 
  Dato  atto  che  l'USR  Abruzzo  ha  trasmesso,  con   nota   sopra
richiamata,  la  programmazione,  per  un   importo   pari   a   euro
26.040.000,00,  che  trova  copertura   nell'ambito   delle   risorse
derivanti dai risparmi di spesa della Camera dei  deputati  stanziate
ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
e dell'art. 43-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152, per un importo complessivo di euro 65.000.000,00; 
  Dato, altresi', atto che l'USR  Marche  non  ha  ancora  portato  a
definitivo compimento le procedure per l'individuazione degli elenchi
e che sono tutt'ora in corso le attivita' di confronto con  i  comuni
del territorio, per cui  si  procedera'  con  successiva  e  separata
ordinanza ad approvare la nuova programmazione degli interventi; 
  Ritenuta la necessita' di: 
    adeguare la disciplina relativa  alle  opere  pubbliche  disposta
dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazione relativi
agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108; 
    aumentare l'efficienza del sistema degli appalti,  garantire  una
migliore gestione degli investimenti pubblici, rendere piu' rapide le
procedure assicurando tempi certi per la realizzazione  delle  opere,
anche attraverso la razionalizzazione della disciplina concernente  i
meccanismi sanzionatori  e  premiali  finalizzati  a  incentivare  la
tempestiva esecuzione dei contratti pubblici; 
    prevedere una sequenza temporale di esecuzione  del  processo  di
attuazione  delle   opere   pubbliche   secondo   un   cronoprogramma
impegnativo da parte del soggetto attuatore che indichi,  a  pena  di
revoca del finanziamento, i termini entro i quali  venga  avviato  il
ciclo dell'appalto; 
  Ritenuto che la ripartizione delle risorse tra le  regioni  per  lo
sviluppo  dei  territori  colpiti  dal   sisma,   inquadrabili   come
ricostruzione in senso proprio, debba avvenire sulla base dei criteri
emersi in esito ai risultati del censimento dei danni, come stabilito
nella Cabina di coordinamento dell'8  settembre  2022  e  secondo  le
percentuali stimate del quadro di danno afferente alla  ricostruzione
pubblica ed aventi  il  seguente  assetto:  Abruzzo:  12,75%;  Lazio:
12,00%; Marche: 60,50% e Umbria: 14,75%; 
  Ritenuto, al fine di dare concreta  attuazione,  di  approvare  gli
interventi di cui al programma straordinario di rigenerazione  urbana
connessa al sisma e al nuovo piano di ricostruzione  di  altre  opere
pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, destinando: 
    quanto al sopra  indicato  stanziamento  non  vincolato  di  euro
235.200.000  dei  Fondi  della  Camera  dei  deputati,  di   cui   al
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, alla legge 27 dicembre 2017,  n.
205, alla legge 30 dicembre  2018,  n.  145  e  al  decreto-legge  24
ottobre 2019, n. 123, la somma pari a  euro  92.904.000,00  destinata
alle Regioni Abruzzo (pari  a  29.988.000,00  euro),  Lazio  (pari  a
28.224.000,00 euro) e Umbria (pari a 34.692.000,00 euro), a copertura
della spesa relativa agli interventi del nuovo piano di ricostruzione
di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria, come
individuati nell'allegato B alla  presente  ordinanza,  alla  colonna
«Finanziamento C.D.» e quanto a 111.042.324,00 euro a copertura della
spesa dei restanti interventi  del  medesimo  piano  a  valere  sulle
risorse stanziate a favore del Fondo per la ricostruzione delle  aree
terremotate, di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189 e trasmesse sulla contabilita' speciale n. 6035 di  cui  all'art.
4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
    la somma pari a  euro  151.613.977,00  a  copertura  della  spesa
relativa agli interventi del programma straordinario di rigenerazione
urbana connessa al  sisma,  come  individuati  nell'allegato  A  alla
presente ordinanza, a valere sulle risorse  stanziate  a  favore  del
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art.  4
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189  e  trasmesse   sulla
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto, altresi', di approvare l'elenco degli interventi  per  il
recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma  da
coordinare con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 1,  comma
2, lettera b), del decreto-legge n. 59/2021, come  proposto  dall'USR
Abruzzo ed individuati nell'allegato C  alla  presente  ordinanza,  a
valere  sui  fondi  della  Camera  dei  deputati,  per   un   importo
complessivo di euro 26.040.000,00; 
  Ritenuto  di  prevedere,  ferma  restando  la  disciplina  di   cui
all'ordinanza n.  109  del  23  dicembre  2020,  ulteriori  modalita'
applicative ai  fini  della  semplificazione  e  accelerazione  degli
interventi; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento  del  23  novembre
2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Ritenuto di ricorrere al controllo preventivo  di  legittimita'  da
parte della Corte dei conti e, valutato il tempo intercorso  ai  fini
del perfezionamento degli atti propedeutici, di posticipare di trenta
giorni i termini stabiliti nell'intesa della Cabina di  coordinamento
per l'attuazione degli interventi; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti  commissariali,
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana, del
  nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche e dell'elenco
  degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico  delle
  aree colpite dal sisma 
 
  1.  E'  approvato   l'elenco   del   programma   straordinario   di
rigenerazione urbana connessa al  sisma  per  i  comuni  maggiormente
colpiti delle Regioni  Abruzzo,  Lazio  e  Umbria,  allegato  A  alla
presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' approvato l'elenco del nuovo piano di ricostruzione di  altre
opere  pubbliche  per   le   Regioni   Abruzzo,   Lazio   e   Umbria,
rispettivamente allegato  B  alla  presente  ordinanza,  quale  parte
integrante e sostanziale. 
  3. E' approvato l'elenco  degli  interventi  per  il  recupero  del
tessuto socio-economico delle aree colpite dal  sisma  della  Regione
Abruzzo, allegato C alla presente ordinanza quale parte integrante  e
sostanziale,  che   trova   copertura   finanziaria   nelle   risorse
rinvenienti dai risparmi della Camera dei  deputati  e  assegnate  al
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori interessati dagli eventi sismici a far data dal  24  agosto
2016. 
  4. I Vice Commissari, entro il 28 febbraio 2023, possono  indicare,
di concerto con i comuni, per l'attuazione degli  interventi  di  cui
agli elenchi della presente ordinanza, il  proprio  ufficio  speciale
per la ricostruzione quale soggetto attuatore  ovvero  proporre,  ove
ricorrano  le  condizioni  previste  dall'art.  11,   comma   2   del
decreto-legge  n.  76/2020  convertito  nella  legge   n.   120/2020,
l'adozione da parte del Commissario di un'ordinanza speciale per  gli
interventi e le opere urgenti e di particolare criticita' per i quali
i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono da esercitarsi in deroga. 
  5. Entro il 31 gennaio 2023,  per  ciascuna  delle  opere  indicate
negli elenchi contenuti negli allegati alla  presente  ordinanza,  il
soggetto attuatore invia all'ufficio speciale  per  la  ricostruzione
(USR) e al Commissario straordinario  il  cronoprogramma  delle  fasi
attuative dell'intervento, sulla  base  della  scheda  allegata  alla
presente ordinanza (allegato D). 
  6. Il cronoprogramma di cui al comma 5 deve prevedere l'obbligo del
soggetto attuatore, ove non avesse gia' provveduto, di nominare entro
il 31 gennaio 2023 il RUP dell'intervento. Entro il 31 marzo, il  RUP
dovra' perentoriamente, pena l'esercizio del  potere  sostitutivo  da
parte del Vice Commissario, aver avviato le procedure di  scelta  del
contraente   ai    fini    dell'affidamento    della    progettazione
dell'intervento  ovvero  aver  conferito  l'incarico  per  i  servizi
oggetto di affidamento diretto. 
  7. I termini e le disposizioni indicati  ai  commi  4,  5  e  6  si
applicano altresi' agli interventi di cui all'ordinanza n. 109 del 23
dicembre 2020.