IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive della qualita' 
              agroalimentare, della pesca e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 DEL  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE)  n.  834  del  Consiglio  del  28
giugno 2007, ed in particolare  l'art.  39  «Norme  aggiuntive  sugli
adempimenti degli operatori e dei gruppi di  operatori»  che  dispone
che, in aggiunta agli obblighi di cui  all'art.  15  del  regolamento
(UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di  operatori,  tra  l'altro,
effettuano tutte le dichiarazioni e le altre  comunicazioni  previste
dai controlli ufficiali; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione
del 1° dicembre 2021 che  stabilisce  norme  dettagliate  concernenti
talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli  operatori  e  ai
gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati
a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e modifica il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/1378
della Commissione per quanto riguarda  il  rilascio  del  certificato
agli operatori, ai gruppi di operatori e agli  esportatori  di  paesi
terzi,  ed  in  particolare   l'art.   3   «Dichiarazioni   e   altre
comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali» che  dispone  per
gli operatori e i gruppi di operatori, che le  loro  dichiarazioni  o
comunicazioni, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1,  lettera  b),  del
regolamento (UE) 2018/848 all'autorita' competente e all'organismo di
controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra l'altro,
le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni
e comunicazioni siano aggiornate ove necessario; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  2049  del  1°  febbraio  2012
contenente  disposizioni  per   l'attuazione   del   regolamento   di
esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della  notifica  di
attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del  regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive  modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  18321  del  9  agosto   2012,
contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei  programmi
annuali di produzione  vegetale,  zootecnica,  d'acquacoltura,  delle
preparazioni e delle importazioni  con  metodo  biologico  e  per  la
gestione  informatizzata   del   documento   giustificativo   e   del
certificato di conformita'; 
  Visto il decreto legislativo n. 20 del  23  febbraio  2018  recante
«Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  5  dicembre
2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio  2020,  reg.  n.
75, con il quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio  Abate
l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive della
qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  2297771  del  20  maggio  2022
«Decreto recante disposizioni per l'attuazione del  regolamento  (UE)
2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio  2018  relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti  biologici
e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  e
pertinenti  regolamenti  delegati  e  esecutivi,  in  relazione  agli
obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per  le  norme  di
produzione e che abroga i decreti ministeriali  18  luglio  2018,  n.
6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011; 
  Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo,  aventi
ad oggetto la proroga del  termine  di  presentazione  dei  programmi
annuali di produzione dal 31 gennaio del corrente anno al  15  maggio
2023, anche alla luce dell'adeguamento delle disposizioni vigenti con
il nuovo quadro normativo sulla programmazione dei Piani di  sviluppo
rurale 2023/2027; 
  Ritenuto  opportuno  prorogare  il  termine  di  presentazione  dei
programmi annuali di produzione dal 31  gennaio  2023  al  15  maggio
2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di presentazione dei Programmi annuali di produzione,
individuato dal decreto ministeriale  n.  18321  del  9  agosto  2012
all'art. 2, comma 1, e' prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2023. 
  Il presente decreto e' immediatamente applicabile ed e'  pubblicato
sul sito internet del Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, sul sito www.sinab.it  e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 gennaio 2023 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Abate