Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto legge n. 189 del 2016»); Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui e' stata disposta la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e' stabilito che «ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e' stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76/2020 in merito alla ricostruzione unitaria dei centri storici, e' previsto che «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»; l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3; Considerato che il Comune di Accumoli e' ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; Considerato che: a) nella frazione di Libertino e nel Capoluogo, alcuni edifici/aggregati danneggiati o distrutti dal sisma risultano interessati o parzialmente interessati da rischio frana R4P4 come oggi rappresentato sulle cartografie PAI; b) nella frazione di Fonte del Campo e nella stessa frazione di Libertino, alcuni edifici/aggregati danneggiati o distrutti dal sisma risultano interessati o parzialmente interessati da rischio idraulico. Tale fenomeno e' stato oggetto dello «Studio idrologico-idraulico del fiume Tronto per la caratterizzazione e mitigazione del rischio idraulico in localita' Fonte del Campo (Accumoli)», realizzato per conto della Regione Lazio e sulla base del quale e' stato redatto il progetto definitivo, di cui all'art. 2, comma 2, punto 11), dell'ordinanza speciale n. 17/2021, dell'intervento denominato «Messa in sicurezza del dissesto in loc. Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)» proposto dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio in qualita' di soggetto attuatore e approvato dalla conferenza speciale nelle sedute del 21 e 28 gennaio 2022. Il progetto prevede l'esecuzione di opere di difesa idraulica che realizzano una «protezione arginale con parziale delocalizzazione» dell'abitato, con specifico riferimento ad alcuni edifici/aggregati identificati come «Edifici non protetti dall'argine»; c) la frazione di San Giovanni e' interessata da una deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV). Nel verbale della riunione del 1° marzo 2022 il Comitato tecnico scientifico costituito con decreto commissariale n. 100/2021 - in virtu' dell'accordo di collaborazione tra il Commissario straordinario e l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale per la revisione degli areali a pericolosita' da frana P3 e P4 e delle aree PAI interagenti con le previsioni di ricostruzione. Nel verbale della riunione del 1° marzo 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici - viene evidenziato che alla massa di versante in deformazione e' sovraimposto un reticolo idrografico che «... ne crea uno svincolo al piede in grafo di conferire un significativo grado di liberta' rispetto alla sua mobilita' verso il fondovalle», costituendo pertanto causa scatenante del fenomeno franoso, e percio' configurando un grado di pericolosita' potenzialmente superiore all'attuale P3 (elevata); d) nella frazione di Illica, alcuni edifici/aggregati danneggiati o distrutti dal sisma risultano prospicienti o ricadenti nell'alveo del fosso - oggetto di intervento di messa in sicurezza previsto dall'ordinanza speciale n. 17/2021 - da cui e' invece prescritta la distanza di 10 m., come confermato nel parere del progettista incaricato acquisito dal Comune di Accumoli con prot. n. 5110 del 30 maggio 2022. Ritenuto che, nelle more dei necessari aggiornamenti della cartografia PAI da parte della competente autorita', sulla base degli atti sopra citati, per i suddetti edifici/aggregati ricorrono di fatto le condizioni della delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art. 22, dell'ordinanza n. 19/2017, come modificato dall'art. 4, dell'ordinanza n. 119/2021; Dato atto che tali risultati sono stati confermati dal «Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli», istituito con decreto commissariale n. 411 del 22 settembre 2021 e presieduto dal Commissario straordinario, riunitosi presso il Comune di Accumoli il 14 febbraio 2022 e 1° marzo 2022, nonche' dal Comune di Accumoli, con l'approvazione delle seguenti delibere consiliari: 1. Delibera C.C. n. 21 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto: «Ordinanza speciale n. 17 del 2021 Tavolo permanente per il coordinamento ed il monitoraggio della ricostruzione del Comune di Accumoli - recepimento: 1) verbale del 14 febbraio 2022, 2) verbale del 1° marzo 2022 e atto di indirizzo agli uffici comunali»; 2. Delibera C.C. n. 22 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto «Individuazione fabbricati oggetto di delocalizzazione frazione Fonte del Campo e Libertino - approvazione definitiva individuazione aree per l'atterraggio - modifica PSR»; 3. Delibera C.C. n. 24 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto «Individuazione fabbricati oggetto di delocalizzazione Accumoli Capoluogo e frazione San Giovanni, identificazione provvisoria aree di atterraggio»; 4. Delibera C.C. n. 26 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto «Individuazione fabbricati oggetto di delocalizzazione in frazione Illica - atto di indirizzo agli uffici comunali finalizzato alla predisposizione del Piano urbanistico attuativo (P.U.A.) relativo alla frazione Illica e conseguente aggiornamento PSR.»; Considerato che con le suddette deliberazioni, comunicate con nota prot. n. 5084 del 27 maggio 2022, il Comune di Accumoli si e' definitivamente determinato sulle delocalizzazioni obbligatorie che interessano le frazioni di Fonte del Campo, Libertino, San Giovanni, alcuni edifici del Capoluogo e Illica, interessate dai dissesti idrogeomorfologici sopra descritti, avviando l'aggiornamento del Programma straordinario di ricostruzione che e' stato successivamente approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio 5 ottobre 2022, n. V00002; Considerato inoltre che: con delibera n. 46 del 6 dicembre 2022, comunicata con nota prot. n. 31296 del 7 dicembre 2022, il Comune di Accumoli ha approvato una proposta di aggiornamento del vigente Programma straordinario di ricostruzione (PSR), che approfondisce specificamente il tema della delocalizzazione delle frazioni di Fonte del Campo e Libertino in area sita in localita' Fonte del Campo; per la delocalizzazione della frazione di San Giovanni e di alcuni edifici del Capoluogo sull'area denominata «Madonna delle Coste» e' necessario avviare le medesime attivita'; per la frazione di Illica gli edifici interessati dalla delocalizzazione possono essere ricostruiti all'interno del centro storico della stessa frazione, per cui il Comune di Accumoli ha conclusivamente valutato che non necessita procedere in variante allo strumento urbanistico vigente, potendo conseguire la stessa in modalita' semplificata anche mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28-bis, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Ritenuto necessario e urgente, in considerazione delle peculiarita' della situazione, pervenire all'approvazione di un aggiornamento del vigente PSR del Comune di Accumoli, relativo alle delocalizzazioni delle frazioni di Fonte del Campo e Libertino (in localita' Fonte del Campo) e della frazione di San Giovanni con alcuni edifici del Capoluogo (in localita' Madonna delle Coste) che riporti il disegno urbano a livello di fattibilita' tecnico-economica recante, su base catastale: perimetrazione e inquadramento territoriale e urbanistico delle aree interessate (attuali e future) con elenco delle particelle da acquisire e cedere, relazione illustrativa e metodologica con studio di prefattibilita' ambientale, l'assetto della mobilita' e degli spazi destinati a verde pubblico o privato, a parcheggi, delle opere di urbanizzazione primaria (relazione tecnica, planimetrie di tutte le reti, profili longitudinali rete fognaria bianca e nera) ed eventualmente secondaria; l'individuazione dei lotti fondiari; indici e parametri di insediabilita' (superfici/volumi, distanze, altezze e allineamenti), eventuali criteri di ricostruzione derivanti dalle condizioni del sito ed eventuali indicazioni morfo-tipologiche per la ricostruzione; stima sommaria dei costi; verifica VAS o avvio VAS qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 2, decreto-legge n. 189/2016; tutto cio' fermo restando che l'indice planovolumetrico delle aree di delocalizzazione deve corrispondere, in via di principio, a quello relativo agli edifici preesistenti e da delocalizzare e che pertanto i proprietari degli edifici danneggiati dal sisma, delocalizzati nel nuovo insediamento, avranno volumi e superfici non superiori a quelli preesistenti. Il PSR come sopra descritto e' redatto sulla base di un quadro esigenziale definito dal Comune anche in collaborazione con i cittadini interessati recante almeno: il numero di abitanti interessati dalla delocalizzazione, consistenza edilizia (superfici utili e pertinenziali, volumi) degli immobili da delocalizzare, comprensiva dell'analisi del danno (base schede FAST, Aedes e ordinanze di inagibilita'), gli edifici da delocalizzare per tipologia (singolo, aggregato/condominio), i criteri di dimensionamento dei nuovi lotti fondiari e delle dotazioni pubbliche, gli esiti delle indagini geologiche del sito di ricostruzione. Ritenuto necessario che l'approvazione del PSR costituisca titolo per gli eventuali espropri o acquisizioni riconoscendosi, altresi', a tale atto valore di variante urbanistica in deroga alle procedure di cui all'art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; Preso atto della proposta di aggiornamento del PSR approvata dal Comune di Accumoli con delibera consiliare n. 46 del 6 dicembre 2022 per la delocalizzazione delle frazioni di Fonte del Campo e Libertino, pubblicata in pari data all'albo pretorio comunale per la presentazione delle osservazioni; Ritenuto necessario, invece, per la delocalizzazione della frazione di San Giovanni e alcuni edifici del Capoluogo nell'area denominata «Madonna delle Coste», affidare il servizio avente ad oggetto l'aggiornamento del vigente PSR del Comune di Accumoli con i contenuti sopra indicati, anche attraverso le procedure semplificate previste dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, come convertiti in legge, sulla base degli studi e degli elaborati svolti dai tecnici del Comune di Accumoli, dai tecnici dell'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione Lazio e dalla Soprintendenza, anche nella forma dell'integrazione di incarichi di pianificazione gia' in essere; Ritenuto che l'aggiornamento del PSR (San Giovanni) sopradescritto debba essere elaborato e consegnato entro il termine massimo di tre mesi affinche' sia adottato con delibera del consiglio comunale di Accumoli e trasmesso al competente USR per la predisposizione definitiva e l'invio alla Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il parere; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Accumoli, dall'USR Lazio e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub-Commissario allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (allegato n. 1); Considerato che dalla suddetta relazione emerge che gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti; Considerato che nella suddetta relazione viene evidenziato che: «alcuni degli interventi previsti all'interno dell'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, a seguito di interlocuzioni con USR, comune e struttura commissariale hanno avuto la necessita' di essere modificati»; nella «Tabella di raffronto degli importi rispetto all'ordinanza speciale n. 17/2021» sono riportati i maggiori costi dei progetti per detti gli interventi rispetto alle previsioni gia' contenute nell'ordinanza speciale n. 17/2021, determinando un importo totale di euro 33.692.653,78, rispetto alla precedente importo stimato in complessivi euro 29.015.352,00, con un incremento di euro 4.677.301,78; in particolare, «l'intervento della viabilita' provvisoria recependo le indicazioni gia' contenute nel PSR del centro storico, prevedeva la realizzazione di una viabilita' di servizio, una strada ad uso dei mezzi d'opera della ricostruzione del centro storico e facilitare la cantierizzazione della parte sud del centro abitato. A seguito di valutazioni con il comune, progettista e struttura commissariale si e' ritenuto opportuno procedere ad un intervento definitivo», determinando un importo totale di euro 1.325.000,00, rispetto alla precedente importo stimato di euro 187.000,00 per il differente intervento di viabilita' previsto dall'ordinanza speciale n. 17/2021; Considerato che ai punti 3.3, 3.4, 3.5 della suddetta relazione vengono riportate le determinazioni relative alle delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, Fonte del Campo e San Giovanni precisando quanto segue: per le frazioni di Libertino e Fonte del Campo «Il costo per la delocalizzazione, contenuto nel PUA approvato dal Comune di Accumoli, diviso per il progetto di suolo, la realizzazione delle reti dei sottoservizi, gli interventi sulla viabilita', la realizzazione delle dotazioni pubbliche e' stimato in euro 4.011.187,50 al quale vanno aggiunti i costi per acquisizione e/o esproprio di aree stimato in euro 233.290,00 per un totale stimato di euro 4.244.477,50»; per la frazione di San Giovanni «Il parametro di riferimento per il costo presunto per la realizzazione dei sottoservizi necessari alla delocalizzazione della frazione di San Giovanni e' stimato in euro 3.200.000,00 corrispondente all'importo richiesto dal Comune di Accumoli nel censimento e stima del danno delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del centro Italia (Sose)». Considerato che, pertanto, la ricostruzione delle frazioni Libertino e Fonte del Campo, e della frazione di S. Giovanni con alcuni edifici del Capoluogo del Comune di Accumoli risulta di particolare complessita' e necessita quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto delle frazioni del Comune di Accumoli; Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; Ritenuto di individuare, per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 22 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali 1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione delle frazioni di Libertino e Fonte del Campo e delle frazioni di S. Giovanni e Capoluogo del Comune di Accumoli. 2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione e' effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 4. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi riconducibili a contratti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 sono effettuati secondo la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 50/2016, gli interventi riconducibili ad appalti privati sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico della ricostruzione privata. 5. La ricostruzione del comune e' realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub-Commissario, l'USR Lazio e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate. 6. A tali fini il sub-Commissario, l'USR Lazio e il Comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione tenendo conto delle proposte di programma predisposte dal comune e per rispettare le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati.