Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 (d'ora in avanti «decreto legge n. 189 del 2016»); 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450,  con
cui  e'  stata  disposta  la  proroga  del  termine  della   gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n.  120  (d'ora  in
avanti «decreto legge n. 76 del 2020»),  in  particolare  l'art.  11,
comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito
di individuare con  propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo  n.  42  del  2004,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;  per  il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  avente  ad  oggetto
«Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di  cui  all'art.
11, comma 2, del decreto-legge n. 16  luglio  2020,  n.  76,  recante
«Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»
come modificata prima con ordinanza  n.  114  del  9  aprile  2021  e
successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato  i  sub-commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021,  «tramite  le
ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: 
      a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e
di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; 
      b) individua il soggetto attuatore  idoneo  alla  realizzazione
dell'intervento; 
      c)  determina  le   modalita'   accelerate   di   realizzazione
dell'intervento da parte del soggetto  attuatore,  nel  rispetto  dei
principi di cui al successivo art. 2; 
      d)  individua  il  sub-Commissario  competente,  ai  sensi  del
successivo art. 4 della presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e'
stabilito che «ai fini di quanto previsto al  comma  1,  per  ciascun
intervento il Commissario straordinario adotta  specifica  ordinanza,
con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020"  e   avra'   una   propria
numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e'
stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11,  comma  2,
del decreto-legge n.  76  del  2020,  il  Commissario  straordinario,
d'intesa con i presidenti di regione e su proposta  dei  sindaci  per
quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante  le  ordinanze  di
cui all'art.  1,  ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle
procedure di  affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o
forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere
urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, anche in deroga  a  ogni  disposizione  di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del  2020  ed
in coerenza con quanto stabilito dall'art.  11,  secondo  comma,  del
decreto-legge n. 76/2020 in merito alla  ricostruzione  unitaria  dei
centri  storici,  e'  previsto  che  «al  fine   di   accelerare   la
ricostruzione dei centri storici  e  dei  nuclei  urbani  dei  comuni
maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016,  individuati  dall'ordinanza  n.  101  del  2020,  il
Commissario straordinario  puo'  disporre,  con  l'ordinanza  di  cui
all'art. 1, sulla base di una  proposta  da  approvare  con  apposita
delibera consiliare, anche  ai  sensi  dell'art.  2,  commi  1  e  3,
dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le  procedure  necessarie  per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei  centri  storici,  o  di
parti di essi, e dei nuclei urbani identificati  dai  comuni  con  il
programma straordinario di ricostruzione. Con la  medesima  ordinanza
di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il  bando  di  gara
unitario, distinto per lotti, di opere  e  lavori  pubblici  comunali
nonche' individuare  le  modalita'  di  coinvolgimento  dei  soggetti
proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre  2020,  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 111  del  23  dicembre  2020,  recante  «Norme  di
completamento ed integrazione della  disciplina  sulla  ricostruzione
privata»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre  2020,  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Considerato che il Comune di Accumoli e' ricompreso nell'elenco  di
cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; 
  Considerato che: 
    a)  nella  frazione  di  Libertino  e   nel   Capoluogo,   alcuni
edifici/aggregati  danneggiati  o  distrutti  dal   sisma   risultano
interessati o parzialmente interessati da  rischio  frana  R4P4  come
oggi rappresentato sulle cartografie PAI; 
    b) nella frazione di Fonte del Campo e nella stessa  frazione  di
Libertino, alcuni edifici/aggregati danneggiati o distrutti dal sisma
risultano  interessati  o   parzialmente   interessati   da   rischio
idraulico.   Tale   fenomeno   e'   stato   oggetto   dello   «Studio
idrologico-idraulico del fiume  Tronto  per  la  caratterizzazione  e
mitigazione del  rischio  idraulico  in  localita'  Fonte  del  Campo
(Accumoli)», realizzato per conto della Regione Lazio  e  sulla  base
del quale e' stato redatto il progetto definitivo, di cui all'art. 2,
comma   2,   punto   11),   dell'ordinanza   speciale   n.   17/2021,
dell'intervento denominato «Messa in sicurezza del dissesto  in  loc.
Fonte del Campo nel Comune di Accumoli  (RI)»  proposto  dall'Ufficio
speciale per la ricostruzione  del  Lazio  in  qualita'  di  soggetto
attuatore e approvato dalla conferenza speciale nelle sedute del 21 e
28 gennaio 2022. Il progetto prevede l'esecuzione di opere di  difesa
idraulica  che  realizzano  una  «protezione  arginale  con  parziale
delocalizzazione» dell'abitato, con specifico riferimento  ad  alcuni
edifici/aggregati   identificati   come   «Edifici    non    protetti
dall'argine»; 
    c) la frazione di San Giovanni e' interessata da una deformazione
gravitativa profonda di versante (DGPV). Nel verbale  della  riunione
del 1° marzo 2022 il  Comitato  tecnico  scientifico  costituito  con
decreto  commissariale  n.  100/2021  -  in  virtu'  dell'accordo  di
collaborazione tra il  Commissario  straordinario  e  l'Autorita'  di
bacino distrettuale dell'Appennino centrale per  la  revisione  degli
areali a pericolosita' da frana P3 e P4 e delle aree PAI  interagenti
con le previsioni di ricostruzione. Nel verbale della riunione del 1°
marzo 2022 dei  comuni  interessati  dagli  eventi  sismici  -  viene
evidenziato  che  alla  massa  di   versante   in   deformazione   e'
sovraimposto un reticolo idrografico che «... ne crea uno svincolo al
piede in grafo  di  conferire  un  significativo  grado  di  liberta'
rispetto  alla  sua  mobilita'  verso  il  fondovalle»,   costituendo
pertanto  causa  scatenante   del   fenomeno   franoso,   e   percio'
configurando  un  grado  di  pericolosita'  potenzialmente  superiore
all'attuale P3 (elevata); 
    d) nella frazione di Illica, alcuni edifici/aggregati danneggiati
o distrutti dal sisma risultano prospicienti o  ricadenti  nell'alveo
del fosso - oggetto di intervento  di  messa  in  sicurezza  previsto
dall'ordinanza speciale n. 17/2021 - da cui e' invece  prescritta  la
distanza di  10  m.,  come  confermato  nel  parere  del  progettista
incaricato acquisito dal Comune di Accumoli con prot. n. 5110 del  30
maggio 2022. 
  Ritenuto  che,  nelle  more  dei  necessari   aggiornamenti   della
cartografia PAI da parte della competente autorita', sulla base degli
atti sopra citati, per  i  suddetti  edifici/aggregati  ricorrono  di
fatto le condizioni  della  delocalizzazione  obbligatoria  ai  sensi
dell'art. 22, dell'ordinanza n. 19/2017, come modificato dall'art. 4,
dell'ordinanza n. 119/2021; 
  Dato atto che tali risultati  sono  stati  confermati  dal  «Tavolo
permanente per il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di
ricostruzione del centro storico del Comune di  Accumoli»,  istituito
con decreto commissariale n. 411 del 22 settembre 2021  e  presieduto
dal Commissario straordinario, riunitosi presso il Comune di Accumoli
il 14 febbraio 2022 e 1° marzo 2022, nonche' dal Comune di  Accumoli,
con l'approvazione delle seguenti delibere consiliari: 
    1. Delibera C.C. n. 21 del 20  maggio  2022  avente  ad  oggetto:
«Ordinanza  speciale  n.  17  del  2021  Tavolo  permanente  per   il
coordinamento ed il monitoraggio della ricostruzione  del  Comune  di
Accumoli - recepimento: 1) verbale del 14 febbraio 2022,  2)  verbale
del 1° marzo 2022 e atto di indirizzo agli uffici comunali»; 
    2. Delibera C.C. n. 22 del  20  maggio  2022  avente  ad  oggetto
«Individuazione fabbricati oggetto di delocalizzazione frazione Fonte
del Campo e Libertino - approvazione definitiva  individuazione  aree
per l'atterraggio - modifica PSR»; 
    3. Delibera C.C. n. 24 del  20  maggio  2022  avente  ad  oggetto
«Individuazione  fabbricati  oggetto  di  delocalizzazione   Accumoli
Capoluogo e frazione San Giovanni, identificazione  provvisoria  aree
di atterraggio»; 
    4. Delibera C.C. n. 26 del  20  maggio  2022  avente  ad  oggetto
«Individuazione fabbricati oggetto di  delocalizzazione  in  frazione
Illica - atto di indirizzo  agli  uffici  comunali  finalizzato  alla
predisposizione del Piano  urbanistico  attuativo  (P.U.A.)  relativo
alla frazione Illica e conseguente aggiornamento PSR.»; 
  Considerato che con le suddette deliberazioni, comunicate con  nota
prot. n. 5084 del 27  maggio  2022,  il  Comune  di  Accumoli  si  e'
definitivamente determinato sulle delocalizzazioni  obbligatorie  che
interessano le frazioni di Fonte del Campo, Libertino, San  Giovanni,
alcuni edifici del  Capoluogo  e  Illica,  interessate  dai  dissesti
idrogeomorfologici  sopra  descritti,  avviando  l'aggiornamento  del
Programma straordinario di ricostruzione che e' stato successivamente
approvato con decreto del Presidente della Regione  Lazio  5  ottobre
2022, n. V00002; 
  Considerato inoltre che: 
    con delibera n. 46 del 6 dicembre 2022, comunicata con nota prot.
n. 31296 del 7 dicembre 2022, il Comune di Accumoli ha approvato  una
proposta di aggiornamento  del  vigente  Programma  straordinario  di
ricostruzione (PSR), che approfondisce specificamente il  tema  della
delocalizzazione delle frazioni di Fonte del  Campo  e  Libertino  in
area sita in localita' Fonte del Campo; 
    per la delocalizzazione della  frazione  di  San  Giovanni  e  di
alcuni edifici del  Capoluogo  sull'area  denominata  «Madonna  delle
Coste» e' necessario avviare le medesime attivita'; 
    per  la  frazione  di  Illica  gli  edifici   interessati   dalla
delocalizzazione possono essere ricostruiti  all'interno  del  centro
storico della stessa frazione, per  cui  il  Comune  di  Accumoli  ha
conclusivamente valutato che non necessita procedere in variante allo
strumento  urbanistico  vigente,  potendo  conseguire  la  stessa  in
modalita'  semplificata  anche   mediante   permesso   di   costruire
convenzionato ai sensi dell'art. 28-bis, decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Ritenuto necessario e urgente, in considerazione delle peculiarita'
della situazione, pervenire all'approvazione di un aggiornamento  del
vigente PSR del Comune di Accumoli,  relativo  alle  delocalizzazioni
delle frazioni di Fonte del Campo e Libertino (in localita' Fonte del
Campo) e della frazione  di  San  Giovanni  con  alcuni  edifici  del
Capoluogo (in localita' Madonna delle Coste) che riporti  il  disegno
urbano a livello di fattibilita' tecnico-economica recante,  su  base
catastale: perimetrazione e inquadramento territoriale e  urbanistico
delle aree interessate (attuali e future) con elenco delle particelle
da acquisire e cedere,  relazione  illustrativa  e  metodologica  con
studio di prefattibilita' ambientale,  l'assetto  della  mobilita'  e
degli spazi destinati a verde pubblico o privato, a parcheggi,  delle
opere di urbanizzazione primaria (relazione tecnica,  planimetrie  di
tutte le reti, profili longitudinali rete fognaria bianca e nera)  ed
eventualmente secondaria; l'individuazione dei lotti fondiari; indici
e parametri di insediabilita' (superfici/volumi, distanze, altezze  e
allineamenti), eventuali criteri  di  ricostruzione  derivanti  dalle
condizioni del sito ed eventuali indicazioni morfo-tipologiche per la
ricostruzione; stima sommaria dei costi; verifica  VAS  o  avvio  VAS
qualora  ricorrano  le  condizioni  di  cui  all'art.  11,  comma  2,
decreto-legge n. 189/2016; tutto cio'  fermo  restando  che  l'indice
planovolumetrico delle aree di delocalizzazione  deve  corrispondere,
in via di principio, a quello relativo agli edifici preesistenti e da
delocalizzare e che pertanto i proprietari degli edifici  danneggiati
dal sisma, delocalizzati nel nuovo  insediamento,  avranno  volumi  e
superfici non superiori a quelli  preesistenti.  Il  PSR  come  sopra
descritto e' redatto sulla base di un quadro esigenziale definito dal
Comune anche in collaborazione con i  cittadini  interessati  recante
almeno: il numero di  abitanti  interessati  dalla  delocalizzazione,
consistenza edilizia (superfici utili e pertinenziali, volumi)  degli
immobili da delocalizzare, comprensiva dell'analisi del  danno  (base
schede FAST, Aedes e  ordinanze  di  inagibilita'),  gli  edifici  da
delocalizzare  per  tipologia  (singolo,   aggregato/condominio),   i
criteri di dimensionamento dei nuovi lotti fondiari e delle dotazioni
pubbliche,  gli  esiti  delle  indagini  geologiche   del   sito   di
ricostruzione. 
  Ritenuto necessario che l'approvazione del PSR  costituisca  titolo
per gli eventuali espropri o acquisizioni riconoscendosi, altresi', a
tale atto valore di variante urbanistica in deroga alle procedure  di
cui all'art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; 
  Preso atto della proposta di aggiornamento del  PSR  approvata  dal
Comune di Accumoli con delibera consiliare n. 46 del 6 dicembre  2022
per  la  delocalizzazione  delle  frazioni  di  Fonte  del  Campo   e
Libertino, pubblicata in pari data all'albo pretorio comunale per  la
presentazione delle osservazioni; 
  Ritenuto necessario, invece, per la delocalizzazione della frazione
di San Giovanni e alcuni edifici del Capoluogo  nell'area  denominata
«Madonna  delle  Coste»,  affidare  il  servizio  avente  ad  oggetto
l'aggiornamento  del  vigente  PSR  del  Comune  di  Accumoli  con  i
contenuti sopra indicati, anche attraverso le procedure  semplificate
previste dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dal decreto-legge  n.  77
del 2021, come convertiti in legge, sulla base degli  studi  e  degli
elaborati svolti dai tecnici del  Comune  di  Accumoli,  dai  tecnici
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione  Lazio
e  dalla  Soprintendenza,  anche  nella  forma  dell'integrazione  di
incarichi di pianificazione gia' in essere; 
  Ritenuto che l'aggiornamento del PSR (San Giovanni)  sopradescritto
debba essere elaborato e consegnato entro il termine massimo  di  tre
mesi affinche' sia adottato con delibera del  consiglio  comunale  di
Accumoli  e  trasmesso  al  competente  USR  per  la  predisposizione
definitiva e l'invio alla Conferenza permanente di  cui  all'art.  16
del decreto-legge n. 189 del 2016 per il parere; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Accumoli, dall'USR Lazio e dalla  struttura  del
sub-Commissario, come risultante dalla relazione del  sub-Commissario
allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte  integrante
(allegato n. 1); 
  Considerato che dalla suddetta  relazione  emerge  che  gli  eventi
sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti; 
  Considerato che nella suddetta relazione viene evidenziato che: 
    «alcuni  degli  interventi  previsti  all'interno  dell'ordinanza
speciale n. 17 del 15 luglio 2021, a seguito  di  interlocuzioni  con
USR, comune e struttura commissariale hanno avuto  la  necessita'  di
essere modificati»; 
    nella «Tabella di raffronto degli importi rispetto  all'ordinanza
speciale n. 17/2021» sono riportati i maggiori costi dei progetti per
detti  gli  interventi  rispetto  alle  previsioni   gia'   contenute
nell'ordinanza speciale n. 17/2021, determinando un importo totale di
euro 33.692.653,78,  rispetto  alla  precedente  importo  stimato  in
complessivi  euro  29.015.352,00,   con   un   incremento   di   euro
4.677.301,78; 
    in  particolare,  «l'intervento  della   viabilita'   provvisoria
recependo le indicazioni gia' contenute nel PSR del  centro  storico,
prevedeva la realizzazione di una viabilita' di servizio, una  strada
ad uso dei mezzi d'opera della ricostruzione  del  centro  storico  e
facilitare la cantierizzazione della parte sud del centro abitato.  A
seguito  di  valutazioni  con  il  comune,  progettista  e  struttura
commissariale si e' ritenuto opportuno  procedere  ad  un  intervento
definitivo», determinando un importo  totale  di  euro  1.325.000,00,
rispetto alla precedente importo stimato di euro  187.000,00  per  il
differente intervento di viabilita' previsto dall'ordinanza  speciale
n. 17/2021; 
  Considerato che ai punti 3.3, 3.4,  3.5  della  suddetta  relazione
vengono riportate le determinazioni  relative  alle  delocalizzazioni
delle  frazioni  di  Libertino,  Fonte  del  Campo  e  San   Giovanni
precisando quanto segue: 
    per le frazioni di Libertino e Fonte del Campo «Il costo  per  la
delocalizzazione, contenuto nel PUA approvato dal Comune di Accumoli,
diviso per il progetto di suolo,  la  realizzazione  delle  reti  dei
sottoservizi, gli interventi sulla viabilita', la realizzazione delle
dotazioni pubbliche e' stimato in euro 4.011.187,50  al  quale  vanno
aggiunti i costi per acquisizione e/o esproprio di  aree  stimato  in
euro 233.290,00 per un totale stimato di euro 4.244.477,50»; 
    per la frazione di San Giovanni «Il parametro di riferimento  per
il costo presunto per la  realizzazione  dei  sottoservizi  necessari
alla delocalizzazione della frazione di San Giovanni  e'  stimato  in
euro 3.200.000,00 corrispondente all'importo richiesto dal Comune  di
Accumoli nel censimento e  stima  del  danno  delle  opere  pubbliche
danneggiate dal sisma del centro Italia (Sose)». 
  Considerato  che,  pertanto,  la   ricostruzione   delle   frazioni
Libertino e Fonte del Campo, e della  frazione  di  S.  Giovanni  con
alcuni edifici del  Capoluogo  del  Comune  di  Accumoli  risulta  di
particolare complessita' e necessita quindi di  strumenti  tecnici  e
giuridici innovativi; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza n. 110 del 2020 per  gli  interventi  di  ricostruzione
degli immobili in oggetto delle frazioni del Comune di Accumoli; 
  Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al  fine
di corrispondere all'esigenza di unitarieta'  della  ricostruzione  e
all'elenco  delle  priorita',  rispettando   le   tempistiche   della
ricostruzione  anche  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui   al
decreto-legge 189 del 2016 e alle  ordinanze  commissariali  relative
alle modalita' di esecuzione dei lavori  privati,  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza   delle   decisioni
adottate a tal fine; 
  Ritenuto di individuare, per il coordinamento degli  interventi  di
cui  alla  presente  ordinanza,  ai   sensi   e   per   gli   effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario  l'ing.  Fulvio
Maria Soccodato,  in  ragione  della  sua  competenza  ed  esperienza
professionale; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento  del  22  dicembre
2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
 
  1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione  delle  frazioni  di
Libertino e Fonte del  Campo  e  delle  frazioni  di  S.  Giovanni  e
Capoluogo del Comune di Accumoli. 
  2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda  sul
principio di  armonizzazione  degli  interventi  privati  con  quelli
pubblici, in quanto funzionali in una visione  coerente  e  unitaria,
propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 
  3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione e' effettuata
in modo da rendere compatibili gli interventi  con  la  tutela  degli
aspetti  architettonici,  storici  e  ambientali  caratteristici  dei
luoghi  e   di   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico. 
  4.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  nella   presente
ordinanza,  gli  interventi  riconducibili   a   contratti   pubblici
rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 50/2016 sono effettuati secondo la  disciplina
di cui al citato  decreto  legislativo  n.  50/2016,  gli  interventi
riconducibili ad appalti privati sono disciplinati dalle disposizioni
del testo unico della ricostruzione privata. 
  5.  La  ricostruzione  del  comune  e'  realizzata  promuovendo  il
costante coordinamento degli interventi pubblici  e  privati.  A  tal
fine il sub-Commissario, l'USR Lazio  e  il  comune,  quali  soggetti
attuatori, adottano, ciascuno  per  le  rispettive  competenze,  ogni
misura utile per la promozione dell'efficienza,  la  semplificazione,
la celerita' degli interventi,  la  facilitazione  dello  scambio  di
informazioni tra ricostruzione pubblica e  privata,  il  monitoraggio
degli  interventi,  comprendente  anche  l'esercizio  dei  poteri  di
controllo,  di  indirizzo,  di  intervento  sostitutivo,   attraverso
l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al  fine
di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e l'effettivita'
della ricostruzione sulla  base  dei  principi  di  trasparenza,  non
discriminazione,   parita'    di    trattamento,    proporzionalita',
adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate. 
  6. A  tali  fini  il  sub-Commissario,  l'USR  Lazio  e  il  Comune
esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa  e
coordinano le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di
unitarieta' della  ricostruzione  tenendo  conto  delle  proposte  di
programma predisposte dal comune e per rispettare  le  tempistiche  e
l'effettivita' della ricostruzione, anche in deroga alle disposizioni
di  cui  al  decreto-legge  n.  189  del  2016   e   alle   ordinanze
commissariali  relative  alla  disciplina  sulla   costituzione   dei
consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati.