Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
9; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
302 del 31 dicembre 2018, con la  quale  il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, e'  stato  prorogato  al  31  dicembre  2020  e
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.  57,  comma  2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito  in  legge  13
ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3 e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020"  e   avra'   una   propria
numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista la nota prot. n. CGRTS-0034182-A-20/12/2022 del  Sindaco  del
Comune  di  Preci,  con  la  quale  e'  stata  richiesta  l'immediata
attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi  di  cui
alla presente ordinanza; 
  Vista la  proposta  di  Programma  straordinario  di  ricostruzione
relativa al Comune di Preci  e  approvata  dal  Comune  con  delibera
consiliare del 18 maggio 2022 ai sensi  dell'ordinanza  commissariale
n. 107/2020; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Preci e  dalla  struttura  del  sub-Commissario,
come risultanti dalla relazione del sub  Commissario  allegato  n.  1
alla presente ordinanza; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a)  gli  eventi  sismici  del  2016  hanno  provocato  gravissimi
danneggiamenti al centro storico di Preci, rendendolo in  gran  parte
inagibile  e  rendendo  inutilizzabili  sottoservizi,  infrastrutture
viabilistiche ed edifici pubblici e privati; 
    b) tra gli immobili danneggiati vi sono numerosi edifici pubblici
che assolvevano, prima del  sisma,  a  funzioni  istituzionali  e  di
interesse pubblico e che ad oggi sono  ospitate  provvisoriamente  in
sedi inadeguate alle rispettive esigenze; 
    c) l'inagibilita' di tali strutture ostacola  la  viabilita'  nel
centro  storico,  gia'  intrinsecamente  complessa  per  le   ridotte
dimensioni degli spazi urbani, per la  presenza  di  puntellamenti  e
opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici
prospicienti vie pubbliche, nonche' per la  presenza  di  ponteggi  e
aree di cantiere relativi ad interventi privati e pubblici in fase di
esecuzione, cui si aggiungeranno a breve ulteriori numerosi  cantieri
privati e pubblici che sono in fase avanzata di progettazione; 
    d) l'inagibilita' delle menzionate strutture contribuisce inoltre
ad aggravare lo spopolamento del centro e provoca  la  riduzione  del
flusso turistico, incrementando la crisi delle attivita'  economiche,
gia' acutizzata dalla pandemia; 
    e) gli edifici pubblici  oggetto  di  processo  di  ricostruzione
sono, in diversi dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso
interventi provvisionali, ma i gravi ritardi negli interventi  stanno
determinando un crescente progressivo ammaloramento delle  richiamate
strutture,  ivi  comprese  quelle  storiche,  nonche'   delle   opere
provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio sia  di
compromissione  della   stabilita'   degli   edifici,   sia   di   un
deterioramento del loro stato  di  conservazione,  con  la  crescente
possibilita' di danni irrimediabili a persone e cose; 
    f)  molti  degli  edifici  lesionati  dal  sisma  posseggono   un
riconosciuto valore storico culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1,
del vigente codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  e  pertanto
risultano tutelati ai sensi del successivo art. 12, comma  1  con  la
conseguenza che il loro recupero, oltreche'  ripristinare  condizioni
di agibilita' e sicurezza, costituisce un'azione di salvaguardia  dei
valori identitari, architettonico-paesaggistici e artistici  da  essi
posseduti; 
    g) e' pertanto necessario porre in atto un programma di  recupero
unitario,  identificando  gli  interventi  pubblici   prioritari   ed
indispensabili a realizzare la dotazione  urbanistica  ed  i  servizi
primari per la riedificazione complessiva del centro storico di Preci
e dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' a  coniugare
la realizzazione  di  tali  interventi  con  la  ricostruzione  degli
edifici   privati,   armonizzandone   e    raccordandone    sia    la
cantierizzazione che il cronoprogramma; 
    h)  occorre  procedere  in  coerenza  con  quanto  contenuto  nel
programma  straordinario  di  ricostruzione  del  Comune  di   Preci,
approvato ai sensi dell'ordinanza n. 107/2020 dal Comune con delibera
consiliare del 18 maggio 2022, il quale identifica le opere pubbliche
ritenute necessarie alla ricostruzione delle citta', anche  indicando
quelle che tra queste assumono particolare priorita' di realizzazione
e che si configurano come di  particolare  criticita'  e  urgenza  in
quanto  rappresentano  opere  funzionali   indispensabili   ospitanti
funzioni strategiche e, pertanto,  essenziali  e  propedeutiche  alla
ripresa della vita sociale e culturale della citta'; 
    i) si rende dunque necessario  procedere  in  via  prioritaria  e
unitaria,  a  causa  della  gravita'  e  urgenza   delle   rispettive
situazioni, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110  del  21
novembre 2020, agli interventi sui seguenti beni pubblici, finanziati
per gli importi che di seguito si riportano: 
      1. Comune di Preci -  Hotel  Scacchi,  per  euro  2.127.615,20,
integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
      2. Caserma dei Carabinieri, per euro 996.428,40,  integralmente
a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
      3. Palazzo Comunale e Sala Consigliare, per euro  1.449.541,20,
integralmente a valere sull'ordinanza n.  109  del  2020,  a  cui  va
aggiunta la maggiore somma di euro 669.660,75 in base alla  richiesta
del Comune avvenuta con nuova CIR  e  congruita  dall'USR  Umbria,  a
valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
      4. Palestra comunale - corpo spogliatoi, per  euro  686.147,00,
integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
      5. Palazzo Finocchioli, per euro 1.239.078,38, integralmente  a
valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
      6.  Edificio  Produttivo  -  Magazzino   Comunale,   per   euro
1.191.682,90, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
      7. Cimitero Abeto, per euro 193.565,70, integralmente a  valere
sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
      8. Strada comunale La Costarella (dissesti scarpata di  monte),
per euro 240.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del
2020; 
      9.  Immobile  di  via  Catani  n. 5,   per   euro   823.877,04,
integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
      10.  Immobile  di  via  Catani  n. 9,  per   euro   881.717,09,
integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
      11. Immobile di  Via  Cavallotti  n. 1,  per  euro  471.436,12,
integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
      12. Loc. Todiano - Piazza della Torre, per  euro  1.162.043,73,
integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
      13.  Sottoservizi  Preci  Capoluogo   I   stralcio   per   euro
5.350.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022; 
      14.  Sottoservizi  Preci  Capoluogo  II   stralcio   per   euro
3.350.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
      15.  Sala  polivalente   ed   altro   per   euro   1.400.000,00
integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022; 
      16. Muro di sostegno Palazzo Finocchioli Fossa Cieca I stralcio
per euro 500.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del
2022; 
      17.  Muro  di  sostegno  Palazzo  Finocchioli  Fossa  Cieca  II
stralcio per euro 400.000,00 a valere sulla contabilita' speciale  di
cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
      18. Muro  Caserma  dei  Carabinieri  e  via  Santa  Caterina  I
stralcio per euro 1.000.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza
n. 129 del 2022; 
      19. Muro Caserma  dei  Carabinieri  e  via  Santa  Caterina  II
stralcio per euro 950.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di
cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
      20. Muro di sostegno e contenimento M1, M2, M3 I  stralcio  per
euro 1.800.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n.  129  del
2022; 
      21. Muro di sostegno e contenimento M1, M2, M3 I  stralcio  per
euro  2.000.000,00  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
      22. Spogliatoi campo sportivo per  euro  300.000,00,  a  valere
sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
      23. Palazzo «Ciri» - Frazione Roccanolfi per euro  2.500.000,00
a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
      24. Frana di Roccanolfi per euro 2.500.000,00  a  valere  sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016; 
per  un  importo  complessivo  di  euro  34.132.793,51  di  cui  euro
11.463.132,76  a  valere  sull'ordinanza  n.  109  del   2020,   euro
8.050.000,00 sull'ordinanza  n.  129/2022  ed  euro  14.619.660,75  a
valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione dei
sopracitati immobili nel Comune di Preci; 
  Ritenuto pertanto di approvare gli  interventi  sopra  indicati  in
Comune di Preci, come  meglio  dettagliati  da  allegato  n.  1  alla
presente ordinanza; 
  Considerato  che  l'importo  complessivo  di  euro   34.132.793,51,
necessario alla realizzazione degli interventi oggetto della presente
ordinanza, risulta gia' stanziato con ordinanza n. 109/2020 per  euro
11.463.132,76 e con ordinanza n. 129/2022 per  euro  8.050.000,00,  e
che, pertanto, si rende necessario un ulteriore stanziamento  pari  a
complessivi euro 14.619.660,75 a valere sulla  contabilita'  speciale
di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Considerato che,  sulla  base  della  citata  istruttoria,  occorre
altresi'  adottare  misure  straordinarie,   di   semplificazione   e
coordinamento delle procedure per accelerare gli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza; 
  Ritenuto di individuare quale  sub  Commissario,  per  l'intervento
integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato n.  1,
ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.  110  del  2020,  l'ing.
Fulvio Soccodato  in  ragione  della  sua  competenza  ed  esperienza
professionale; 
  Considerato che il Comune di Preci ha attestato di disporre  di  un
adeguato settore servizi  tecnici  e,  pertanto,  che  sia  possibile
riconoscere al Comune di Preci la gestione diretta  degli  interventi
in oggetto in qualita' di soggetto  attuatore,  ad  esclusione  degli
interventi  sub  nn.  9,  10,  in  quanto  interventi   di   edilizia
residenziale pubblica per i quali si ritiene adeguato quale  soggetto
attuatore ATER Umbria; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della stretta  interconnessione  tra
interventi pubblici e privati individuare l'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di gestione e
conduzione della ricostruzione privata, ferma restando la  competenza
dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia  del
territorio e il coordinamento complessivo del sub-Commissario; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto    attuatore    potra'    eventualmente    procedere    alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, ove non ancora affidata, e  la  direzione  dei
lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato  decreto  legislativo
n. 50 del 2016; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori; 
  Considerato che l'art. 32 della direttiva 2014/24/UE  non  prevede,
ai fini del rispetto  del  principio  della  concorrenza,  un  numero
minimo  di  operatori   da   consultare   e   che   sono   necessarie
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza della realizzazione,  ricostruzione,  riparazione  e  del
ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza; 
  Considerato che gli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza
rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per
attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, individuati in base  ad  indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
principio di rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148,  comma  6,
del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016   relativamente   alla
possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu'
basso  anche  sopra  le  soglie  di  cui  all'art.  35  del   decreto
legislativo n. 50 del 2016  e  alla  possibilita'  di  esercitare  la
facolta' di esclusione automatica per importi inferiori  alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e,  per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando  il
numero delle offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  cinque,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97,  comma
2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59,  comma  1,  quarto  periodo,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i  costi  e  i
tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre  a  base  di
gara il progetto definitivo; 
  Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque  nei
limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50
del 2016, prevedere la possibilita' di partizione  degli  affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione  tecnica  che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o  le
ipotesi di recupero  modulare  di  un  unico  edificio  per  renderlo
parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; 
  Ritenuto di  riconoscere,  per  gli  affidamenti  di  contratti  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, la facolta'  del  soggetto  attuatore  di
procedere alla stipula dei  contratti  anche  in  deroga  al  termine
dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n.  50
del 2016; 
  Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  32
del 2019, che il soggetto attuatore possa  decidere  che  le  offerte
siano esaminate prima della verifica dell'idoneita'  degli  offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale  facolta'  puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere  agli  strumenti
di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori,  che  il  soggetto  attuatore  possa
inserire nei capitolati il doppio  turno  di  lavorazione,  anche  in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale
(CCNL), al fine di assicurare  la  continuita'  dei  cantieri,  fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a  condizione  che  il
ricorso al doppio turno  di  lavorazione  sia  inserito  nell'offerta
economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli  interventi
oggetto della presente ordinanza; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento  del  22  dicembre
2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione degli interventi 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita' il complesso unitario degli  interventi  di  ricostruzione
degli edifici e delle strutture siti nel centro storico del Comune di
Preci danneggiati dagli eventi sismici. 
  2. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato  n.  1
alla presente ordinanza,  con  il  relativo  cronoprogramma,  che  ne
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  e  sono  di  seguito
riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: 
    1. Comune di  Preci  -  Hotel  Scacchi,  per  euro  2.127.615,20,
integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
    2. Caserma dei Carabinieri, per euro 996.428,40, integralmente  a
valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
    3. Palazzo Comunale e Sala Consigliare,  per  euro  1.449.541,20,
integralmente a valere sull'ordinanza n.  109  del  2020,  a  cui  va
aggiunta la maggiore somma di euro 669.660,75 in base alla  richiesta
del Comune avvenuta con nuova CIR  e  congruita  dall'USR  Umbria,  a
valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    4. Palestra comunale - corpo  spogliatoi,  per  euro  686.147,00,
integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
    5. Palazzo Finocchioli, per euro  1.239.078,38,  integralmente  a
valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
    6.  Edificio  Produttivo   -   Magazzino   Comunale,   per   euro
1.191.682,90, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
    7. Cimitero Abeto, per euro 193.565,70,  integralmente  a  valere
sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
    8. Strada comunale La Costarella (dissesti  scarpata  di  monte),
per euro 240.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del
2020; 
    9.  Immobile  di  via   Catani   n. 5,   per   euro   823.877,04,
integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
    10.  Immobile  di  via  Catani   n. 9,   per   euro   881.717,09,
integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
    11.  Immobile  di  via  Cavallotti  n. 1,  per  euro  471.436,12,
integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
    12. Loc. Todiano - Piazza della  Torre,  per  euro  1.162.043,73,
integralmente a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020; 
    13.  Sottoservizi   Preci   Capoluogo   I   stralcio   per   euro
5.350.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022; 
    14.  Sottoservizi  Preci   Capoluogo   II   stralcio   per   euro
3.350.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
    15. Sala polivalente ed altro per euro 1.400.000,00 integralmente
a valere sull'ordinanza n. 129 del 2022; 
    16. Muro di sostegno Palazzo Finocchioli Fossa Cieca  I  stralcio
per euro 500.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n. 129 del
2022; 
    17. Muro di sostegno Palazzo Finocchioli Fossa Cieca II  stralcio
per euro 400.000,00 a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
    18. Muro Caserma dei Carabinieri e via Santa Caterina I  stralcio
per euro 1.000.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza  n.  129
del 2022; 
    19. Muro Caserma dei Carabinieri e via Santa Caterina II stralcio
per euro 950.000,00, a valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
    20. Muro di sostegno e contenimento M1, M2,  M3  I  stralcio  per
euro 1.800.000,00, integralmente a valere sull'ordinanza n.  129  del
2022; 
    21. Muro di sostegno e contenimento M1, M2,  M3  I  stralcio  per
euro  2.000.000,00  a  valere  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
    22. Spogliatoi campo sportivo per euro 300.000,00, a valere sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016; 
    23. Palazzo «Ciri» - Frazione Roccanolfi per euro 2.500.000,00  a
valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    24. Frana di Roccanolfi per  euro  2.500.000,00  a  valere  sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016; 
per un  importo  complessivo  di  euro  34.132.793,51,  di  cui  euro
11.463.132,76  a  valere  sull'ordinanza  n.  109  del   2020,   euro
8.050.000,00 sull'ordinanza  n.  129/2022  ed  euro  14.619.660,75  a
valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  3. Gli interventi di  cui  al  comma  2  risultano  di  particolare
criticita' ed urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020 per  i  seguenti  motivi,  come  evidenziati
dalla   relazione   del   sub   Commissario   redatta    a    seguito
dell'istruttoria congiunta con il Comune di Preci: 
    a)  gli  eventi  sismici  del  2016  hanno  provocato  gravissimi
danneggiamenti al centro storico di Preci, rendendolo in  gran  parte
inagibile  e  rendendo  inutilizzabili  sottoservizi,  infrastrutture
viabilistiche ed edifici pubblici e privati; 
    b) tra gli immobili danneggiati vi sono numerosi edifici pubblici
che assolvevano, prima del  sisma,  a  funzioni  istituzionali  e  di
interesse pubblico e che ad oggi sono  ospitate  provvisoriamente  in
sedi inadeguate alle rispettive esigenze; 
    c) l'inagibilita' di tali strutture ostacola  la  viabilita'  nel
centro  storico,  gia'  intrinsecamente  complessa  per  le   ridotte
dimensioni degli spazi urbani, per la  presenza  di  puntellamenti  e
opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici
prospicienti vie pubbliche, nonche' per la  presenza  di  ponteggi  e
aree di cantiere relativi ad interventi privati e pubblici in fase di
esecuzione, cui si aggiungeranno a breve ulteriori numerosi  cantieri
privati e pubblici che sono in fase avanzata di progettazione; 
    d) l'inagibilita' delle menzionate strutture contribuisce inoltre
ad aggravare lo spopolamento del centro e provoca  la  riduzione  del
flusso turistico, incrementando la crisi delle attivita'  economiche,
gia' acutizzata dalla pandemia; 
    e) gli edifici pubblici  oggetto  di  processo  di  ricostruzione
sono, in diversi dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso
interventi provvisionali, ma i gravi ritardi negli interventi  stanno
determinando un crescente progressivo ammaloramento delle  richiamate
strutture,  ivi  comprese  quelle  storiche,  nonche'   delle   opere
provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio sia  di
compromissione  della   stabilita'   degli   edifici,   sia   di   un
deterioramento del loro stato  di  conservazione,  con  la  crescente
possibilita' di danni irrimediabili a persone e cose; 
    f)  molti  degli  edifici  lesionati  dal  sisma  posseggono   un
riconosciuto valore storico culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1,
del vigente codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  e  pertanto
risultano tutelati ai sensi del successivo art. 12, comma 1,  con  la
conseguenza che il loro recupero, oltreche'  ripristinare  condizioni
di agibilita' e sicurezza, costituisce un'azione di salvaguardia  dei
valori identitari, architettonico-paesaggistici e artistici  da  essi
posseduti; 
    g) e' pertanto necessario porre in atto un programma di  recupero
unitario,  identificando  gli  interventi  pubblici   prioritari   ed
indispensabili a realizzare la dotazione  urbanistica  ed  i  servizi
primari per la riedificazione complessiva del centro storico di Preci
e dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' a  coniugare
la realizzazione  di  tali  interventi  con  la  ricostruzione  degli
edifici   privati,   armonizzandone   e    raccordandone    sia    la
cantierizzazione che il cronoprogramma; 
    h)  occorre  procedere  in  coerenza  con  quanto  contenuto  nel
programma  straordinario  di  ricostruzione  del  Comune  di   Preci,
approvato dal Comune con delibera consiliare del 18  maggio  2022  ai
sensi dell'ordinanza n. 107/2020, che identifica le  opere  pubbliche
ritenute necessarie alla ricostruzione delle citta', anche  indicando
quelle che tra queste assumono particolare priorita' di realizzazione
e che si configurano come di  particolare  criticita'  e  urgenza  in
quanto  rappresentano  opere  funzionali   indispensabili   ospitanti
funzioni strategiche e, pertanto,  essenziali  e  propedeutiche  alla
ripresa della vita sociale e culturale della citta'; 
    i) tale situazione rende gli interventi  oggetto  della  presente
ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110  del  21  novembre  2020,  al  fine  di
recuperare un importante patrimonio architettonico, rendendolo sicuro
e  pienamente  fruibile  sia  sotto  l'aspetto  sismico,  sia   sotto
l'aspetto funzionale, restituendolo alle sue ordinarie  destinazioni,
cosi' da favorire la rivitalizzazione della citta' e, in  particolare
le attivita' istituzionali, culturali, commerciali e di  servizi  del
centro storico; 
    j) la ricostruzione degli edifici del centro storico  del  Comune
di Preci riveste altresi' carattere di criticita' ai sensi e per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per l'impatto  che
l'inagibilita' di siffatte strutture esercita  sulla  qualita'  della
vita dei cittadini,  limitando  la  viabilita'  e  l'esercizio  delle
funzioni  istituzionali  e  di  interesse  pubblico,  ostacolando  le
attivita'   imprenditoriali   ed   economiche,   nonche'    per    le
interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione  delle
strutture di cui alla presente ordinanza e i  cantieri  aperti  o  di
prossima apertura. 
  4. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari,  in  base  all'istruttoria  compiuta  congiuntamente   dai
rappresentanti del Comune ed il sub Commissario, nell'allegato  n.  1
alla presente ordinanza sono  indicate  le  singole  opere  e  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri  complessivi,  comprensivi  anche  di  quelli  afferenti   alle
prestazioni     specialistiche      derivanti      dall'effettuazione
dell'intervento e delle altre spese tecniche.