IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate
deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti
(Accordo ATP) concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 a cura della
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) e
relativi allegati, modificati in base alle previsioni dell'art. 18
dell'accordo stesso;
Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, recante «Ratifica ed
esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle
derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali
trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre
1970»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n.
404, recante regolamento di esecuzione della citata legge 2 maggio
1977, n. 264, ed in particolare l'art. 2, comma 2 e 3, che dispongono
rispettivamente che «Le stazioni di prova non dipendenti
dall'amministrazione statale sono autorizzate ad effettuare i
controlli descritti nell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo ATP,
con decreto del Ministro dei trasporti» e che «In condizioni di
reciprocita' possono essere riconosciute anche stazioni di controllo
estere»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 3 luglio 1980 con
il quale le seguenti stazioni di prova, non dipendenti
dall'amministrazione statale, Laboratorio per la tecnica del freddo
del Consiglio nazionale delle ricerche sito in Padova (PD) e Centro
ricerche FIAT S.p.a. sito in Orbassano (TO), sono state autorizzate
ad eseguire controlli conformemente all'Accordo ATP;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 30 aprile 1987 con
il quale il Laboratorio per la tecnica del freddo del Consiglio
nazionale delle ricerche sito in corso Stati Uniti, n. 4, Padova (PD)
e il Laboratorio Montedipe C.S.I. sito in viale Lombardia 20 Bollate
(MI), sono stati autorizzati quali stazioni di prova non dipendenti
dall'amministrazione ad eseguire controlli conformemente all'Accordo
ATP e, contestualmente, viene comunicata la cessazione dell'attivita'
del Centro ricerche FIAT S.p.a.;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 04118/2020 reg. prov.
coll. - N.09693/2019 reg. ric. con cui e' stato impartito alla
scrivente amministrazione di autorizzare l'apertura di ulteriori
stazioni di prova private ATP;
Visto il provvedimento prot. n. 29290 del 22 settembre 2021 con il
quale e' stata autorizzata la Asso Tecno Service S.r.l. quale nuova
stazione di prova ATP privata per l'esecuzione di prove ATP;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 2,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 1979,
e' necessario emanare la disciplina utile ad autorizzare stazioni di
prova ATP non dipendenti dall'amministrazione statale e uniformare i
requisiti e le modalita' di controllo di quelle gia' in attivita',
sempre non dipendenti dall'amministrazione statale;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) «Accordo ATP»: l'accordo relativo ai trasporti internazionali
delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali
trasporti concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 a cura della
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) e
relativi allegati, modificati in base alle previsioni dell'art. 18
dell'accordo stesso;
b) «Stazione di prova ATP» un laboratorio, non dipendente
dall'amministrazione statale, attrezzato per effettuare tutte le
prove previste nell'allegato 1, appendice 2, dell'Accordo ATP, tenuto
conto delle condizioni ambientali nazionali;
c) «Direzione generale per la motorizzazione»: la Direzione
generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle
imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per
la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.