IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in  materia  di  medicinali  soggetti   a   rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE)
n. 726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la domanda presentata in data 30 luglio 2021, con la quale la
societa' Janssen-Cilag International  N.V.  ha  chiesto  l'estensione
delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso  del  medicinale
«Darzalex» (daratumumab); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 18 gennaio 2022; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 22-25 novembre 2022; 
  Vista la delibera n. 49 del  14  dicembre  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   DARZALEX
(daratumumab), con riferimento alla sola confezione con codice A.I.C.
n. 044885046: 
    «"Darzalex"  e'  indicato  in  associazione  con  ciclofosfamide,
bortezomib e desametasone  per  il  trattamento  di  pazienti  adulti
affetti da amiloidosi sistemica  da  catene  leggere  (AL)  di  nuova
diagnosi 
    "Darzalex"  e'  indicato  in  associazione  con  pomalidomide   e
desametasone per  il  trattamento  di  pazienti  adulti  con  mieloma
multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente linea di  terapia
contenente un inibitore del proteasoma e lenalidomide,  e  che  erano
refrattari alla lenalidomide,  o  che  abbiano  ricevuto  almeno  due
precedenti linee di terapia contenenti lenalidomide  e  un  inibitore
del proteasoma, e che abbiano mostrato  progressione  della  malattia
durante o dopo l'ultima terapia.» 
e le indicazioni terapeutiche precedentemente rimborsate: 
    «Darzalex» e' indicato: 
      in  associazione  con  lenalidomide  e   desametasone   o   con
bortezomib, melfalan e prednisone  per  il  trattamento  di  pazienti
adulti con mieloma multiplo  di  nuova  diagnosi  non  eleggibili  al
trapianto autologo di cellule staminali; 
      in associazione con bortezomib, talidomide e  desametasone  per
il trattamento di pazienti  adulti  con  mieloma  multiplo  di  nuova
diagnosi eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali; 
      in associazione con lenalidomide e desametasone, o bortezomib e
desametasone, per il  trattamento  di  pazienti  adulti  con  mieloma
multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia; 
      in monoterapia  per  il  trattamento  di  pazienti  adulti  con
mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie  precedenti
abbiano incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore,  e
che abbiano mostrato progressione  della  malattia  durante  l'ultima
terapia; 
sono rimborsate come segue: 
    confezioni: 
      «1800 mg  -  soluzione  per  iniezione  -  uso  sottocutaneo  -
flaconcino (vetro) - 15 ml  (120  mg/ml)»  1  flaconcino.  A.I.C.  n.
044885046/E (in base 10). Classe di  rimborsabilita':  H.  Prezzo  ex
factory  (IVA  esclusa):  euro  5.652,19.  Prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 9.328,37; 
      «20 mg/ml - concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) - 20 ml» 1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
044885022/E (in base 10). Classe di  rimborsabilita':  H.  Prezzo  ex
factory  (IVA  esclusa):  euro  1.884,06.  Prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 3.109,47; 
      «20 mg/ml - concentrato  per  soluzione  per  infusione  -  uso
endovenoso - flaconcino (vetro) -  5  ml»  1  flaconcino.  A.I.C.  n.
044885010/E (in base 10). Classe di  rimborsabilita':  H.  Prezzo  ex
factory (IVA esclusa): euro 471,01. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
euro 777,35. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, su tutta la molecola, da
praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Attribuzione  del  requisito   dell'innovazione   terapeutica,   in
relazione  all'indicazione  terapeutica  negoziata   «"Darzalex"   e'
indicato   in   associazione   con   ciclofosfamide,   bortezomib   e
desametasone  per  il  trattamento  di  pazienti  adulti  affetti  da
amiloidosi sistemica da catene leggere (AL) di  nuova  diagnosi»,  da
cui conseguono: 
    l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 1,
comma 401, della legge n. 232/2016 (Legge  di  bilancio  2017),  come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (art. 35-ter); 
    il beneficio  economico  della  sospensione  delle  riduzioni  di
legge, di cui alle  determine  AIFA  del  3  luglio  2006  e  del  27
settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovativita'; 
    l'inserimento nei Prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012; 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi  dell'art.  1,  commi
400-406, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (legge  di  bilancio
2017). 
  La societa' rinuncia espressamente  al  beneficio  economico  della
sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3
luglio 2006 e del 27 settembre 2006. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Contratto  novativo  della  determina  AIFA  n.  1391/2021  del  24
novembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 288 del 3 dicembre 2021, che, pertanto, si estingue. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.