IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto-legge  20  febbraio   2017,   n.   14,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di   sicurezza   delle   citta'»
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; 
  Visto l'art. 5, comma 2-ter, del citato  decreto-legge  n.  14  del
2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017,  che
autorizza la spesa di 7 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  di  15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  per  sostenere
gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione  dei  sistemi  di
videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti  per  la  sicurezza
urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo
art. 5, comma 2, lettera a); 
  Visto l'art. 35-quinquies, comma 1,  del  decreto-legge  4  ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa  di  cui
al citato art. 5, comma 2-ter  del  decreto-legge  n.  14  del  2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, prevedendo
un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019,  17  milioni  di
euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e  di  36
milioni di euro per l'anno 2022; 
  Visto l'art. 11-bis, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre  2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di
euro l'autorizzazione di spesa di  cui  al  predetto  art.  5,  comma
2-ter; 
  Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze in data 31 gennaio 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  57  del  9
marzo 2018,  con  il  quale  sono  state  definite  le  modalita'  di
presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte
dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione  delle  relative  somme
stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato  art.  5,  comma
2-ter,  del  decreto-legge  n.   14   del   2017,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017; 
  Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze in data 27 maggio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del  27
giugno 2020, con  il  quale  sono  state  definite  le  modalita'  di
presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte
dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione  delle  relative  somme
stanziate per l'anno 2020; 
  Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze in data 9 ottobre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del  29
ottobre 2021, con il  quale  sono  state  definite  le  modalita'  di
presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte
dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione  delle  relative  somme
stanziate per l'anno 2021; 
  Rilevato che, ultimate le procedure di valutazione delle  richieste
da parte dei comuni secondo le modalita' di cui ai citati decreti del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze rispettivamente in data 31 gennaio 2018, 27 maggio 2020
e 9 ottobre 2021, sono state assegnate le risorse stanziate  per  gli
esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, per  un  ammontare
complessivo di 111 milioni di euro; 
  Visto l'art. 11-bis, comma 19, del citato decreto-legge n. 135  del
2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019,  che
demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  il  31
marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle  modalita'
di presentazione delle richieste da  parte  dei  comuni  interessati,
nonche' i criteri di ripartizione  delle  ulteriori  risorse  di  cui
all'art. 35-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2018,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 132 del  2019,  relativamente  alle
annualita' 2020, 2021 e 2022; 
  Visto l'art. 7-bis del decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, che  detta
principi per il riequilibrio territoriale; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come  modificato
dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che  prevede  la
nullita' degli atti amministrativi, anche  di  natura  regolamentare,
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento pubblico in  assenza  dei  corrispondenti
CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
  Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze in data 21 ottobre 2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del  1°
dicembre 2022, con il quale  sono  state  definite  le  modalita'  di
presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte
dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione  delle  relative  somme
stanziate per l'anno 2022; 
  Rilevato che il termine per la  presentazione  delle  richieste  da
parte dei comuni  di  ammissione  al  finanziamento  per  l'esercizio
finanziario 2022 scadra', ai sensi dell'art. 3, comma 1,  del  citato
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 ottobre  2022,  il  prossimo  31
dicembre 2022; 
  Ritenuto di  dover  prevedere  una  modifica  dei  termini  per  la
presentazione delle richieste di finanziamento da  parte  degli  enti
interessati, in  considerazione  della  complessita'  della  fase  di
predisposione  delle  progettualita';   nonche'   delle   tempistiche
necessarie  all'approvazione  delle  stesse  in  sede   di   Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifica dei termini di presentazione delle richieste 
 
  1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  21
ottobre 2022, le parole  «entro  30  giorni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro 60 giorni».