Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
Visto il fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui
all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(regolamento GBER);
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» (regolamento de minimis);
Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita'
regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C
153/01 del 29 aprile 2021;
Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa
alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per
l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni
(nel seguito, Quadro temporaneo);
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final
del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 agosto 2022
di concessione del regime di aiuto State Aid SA.103316 (2022/N) -
Italy COVID-19/TCF: Aid scheme to support investments in the areas
affected by the seismic events of 2009 and 2016;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede, all'art. 2, comma
100, lettera a), istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248,
e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'art. 11, comma
5, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art.
15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 puo' essere incrementata
mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle
regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con
l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n
96 del 24 aprile 2012, recante «Modalita' per l'incremento della
dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»,
prevede, all'art. 2, comma 1, che le regioni e le province autonome
possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione
di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il
Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le
finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con
contabilita' separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto
previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e
successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna
sezione speciale:
a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le
risorse della sezione speciale, nonche' le relative tipologie di
intervento;
b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di
garanzia;
c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il
fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;
Visto altresi' l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2012;
Visto il comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera a), del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di
cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 «... possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento
dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso
alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito
creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul
Fondo di garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto
di limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati
in termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresi'
le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalita'
di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto
delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle
garanzie del citato fondo.»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11
dicembre 2015, n. 288, che stabilisce le modalita' di valutazione dei
finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 135 del 13 giugno 2017, con cui sono state approvate le
modificazioni e le integrazioni delle «condizioni di ammissibilita' e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese» che includono il modello di
valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilita' di
inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova
Sabatini;
Visto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157
del 7 luglio 2017, con cui sono state stabilite le condizioni e i
termini per l'estensione delle predette modalita' di accesso previste
per i finanziamenti definiti «Nuova Sabatini» agli altri interventi
del Fondo di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui
sono state approvate le «condizioni di ammissibilita' e le
disposizioni di carattere generale del fondo», di cui all'art. 12,
comma 1, del decreto interministeriale 6 marzo 2017;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui
sono state approvate le «condizioni di ammissibilita' e le
disposizioni di carattere generale del fondo», di cui all'art. 12,
comma 2, del decreto interministeriale 6 marzo 2017, relative alla
disciplina delle «operazioni a rischio tripartito», che includono,
altresi', i criteri di autorizzazione dei soggetti garanti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, con cui sono
state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilita' e
delle disposizioni di carattere generale del fondo, le vigenti
disposizioni operative;
Viste altresi' le ordinanze 21 del 27 aprile e 25, 27, 29 del 30
giugno relative ai bandi per il sostegno degli investimenti alle
imprese e l'ordinanza n. 36 del 12 agosto recante integrazioni e
modiche ai richiamati bandi per le imprese;
Considerata la necessita' di sostenere, in prima istanza, la
realizzazione degli investimenti delle PMI e dei professionisti che
hanno avuto accesso agli incentivi della macro-misura B «Rilancio
economico sociale» e a quelli previsti dal bando per la realizzazione
di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente
di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso
comunita' energetiche per la condivisione dell'energia (sub-misure
A2.3 e A2.4 ), finanziati dal Programma unitario di intervento -
Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano
nazionale complementare al PNRR, ubicati nei comuni colpiti e
danneggiati dal sisma Centro Italia, riportati negli allegati 1 e 2
al decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modifiche ed
integrazioni, che hanno subito danni correlati al recente conflitto
russo-ucraino;
Dato atto che, per i fini innanzi illustrati, attraverso incontri e
intese tra il M.I.S.E., il M.E.F. e il Commissario straordinario si
e' pervenuti alla definizione di uno schema di accordo per
l'istituzione di una sezione speciale regionale del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, comprensivo dei professionisti, fondo
finanziato con le risorse previste dall'art. 43-bis del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29
dicembre 202, n. 233;
Ritenuto opportuno che il Fondo di garanzia possa assistere anche
le imprese e gli operatori economici danneggiati negli interventi per
la ricostruzione previsti dal citato decreto-legge n. 189 del 2016,
in particolare al fine garantire l'anticipazione dell'IVA ove
richiesta;
Considerato che le risorse per il finanziamento del Fondo speciale
di garanzia sono espressamente dedicate agli interventi nel
territorio del sisma 2016, come per legge definito, ma che non
sussistono ostacoli affinche' un'analoga iniziativa sia intrapresa,
con autonomo provvedimento, ai medesimi fini in favore degli
interventi relativi ai comuni danneggiati dal sisma del 2009;
Richiamata la definizione dei criteri stabiliti dalla cabina di
coordinamento dell'8 settembre 2022 per la ripartizione delle spese
relative alle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal
sisma, secondo le seguenti percentuali: Abruzzo 12 per cento, Lazio
12 per cento, Marche 64 per cento e Umbria 12 per cento;
Acquisita l'intesa in data 12 ottobre 2022 nella cabina di
coordinamento integrata, del coordinatore della struttura di missione
sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, consigliere
Carlo Presenti, e dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria;
Dispone:
Art. 1
Oggetto
1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della
presente ordinanza.
2. E' approvato lo schema di accordo tra il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario
ricostruzione sisma 2016, per l'istituzione di una sezione speciale
regionale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese della
Sezione speciale Cratere Sisma 2009-2016, allegato e parte integrante
della presente ordinanza.