IL DIRIGENTE
del Settore HTA ed economia del farmaco
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che
dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed
il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n.
53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio
2020, con cui e' stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico
di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;
Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre
2021, con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale
20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di
classificazione e prezzo dei medicinali;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie
per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019,
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio
2020;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio
2006;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 29 agosto 1997
(«Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di
specialita' medicinali per uso umano»), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235 dell'8
ottobre 1997;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2003) 839 del
30 dicembre 2003 sulle «importazioni parallele di specialita'
medicinali la cui immissione in commercio e' gia' stata autorizzata»;
Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad
oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di
rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con
comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi
pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia;
Visto il parere circostanziato ai sensi dell'art. 9.2 della
direttiva 98/34 da parte della Commissione europea del 24 luglio
2007;
Vista la domanda presentata in data 1° giugno 2022, prot. n. 66561,
con la quale la societa' BB Farma S.r.l., viale Europa n. 160 - 21017
Samarate (VA) ha chiesto, in applicazione al decreto ministeriale 29
agosto 1997, l'autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale LYRICA 75 mg hard capsules, 56 capsules, autorizzato
dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n.
EU/1/04/279/012, analogo del medicinale LYRICA "75 mg capsula rigida
- uso orale" 56 capsule in blister (PVC/ALU), con A.I.C. n. 036476125
(MC1/2022/746);
Vista la nota dell'EMA - European Medicines Agency
EMA/PD/0000092766 del 30 maggio 2022 concernente le informazioni sul
medicinale LYRICA 75 mg hard capsules, 56 capsules, autorizzato
dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n.
EU/1/04/279/012;
Visti gli stampati allegati, che costituiscono parte integrante
della presente determina;
Viste le attestazioni relative ai pagamenti delle tariffe previste
dalle norme in vigore;
Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla
redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo
dei medicinali;
Vista la domanda presentata in data 8 novembre 2022, con la quale
la societa' BB Farma S.r.l., viale Europa n. 160 - 21017 Samarate
(VA) ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita',
del medicinale «Lyrica», relativamente alla confezione con codice
A.I.C. n. 050197019/E;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 e 14 settembre 2022;
Vista la deliberazione n. 49 del 14 dicembre 2022 del consiglio di
amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai
fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d'ufficio;
Determina:
Art. 1
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale LYRICA 75 mg
hard capsules, 56 capsules, autorizzato dall'European Medicines
Agency - EMA e identificato con n. EU/1/04/279/012, con le
specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento
dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme,
confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.
Importatore: BB Farma S.r.l., viale Europa n. 160 - 21017 Samarate
(VA).
Confezione: LYRICA "75 mg capsula rigida - uso orale" 56 capsule in
blister (PVC/ALU) - A.I.C. n. 050197019/E (base 10) 1HVWJV (base 32).
Forma farmaceutica: capsula rigida.
Composizione:
principio attivo: pregabalin;
eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina,
diossido di titanio (E171), sodio laurilsolfato, silice anidra
colloidale, inchiostro nero (contiene shellac, ossido di ferro nero
(E172), glicole propilenico, potassio idrossido) ed acqua depurata;
le capsule da 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg e 300 mg contengono
anche ossido di ferro rosso (E172).