IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio del 13
dicembre 2022 su un approccio coordinato riguardo ai viaggi versi
l'Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la
raccomandazione (UE) 2020/912;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 dicembre 2022
concernente le misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Repubblica
Popolare Cinese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 dicembre 2022, n. 303;
Vista la nota prot. n. 3345 del 30 gennaio 2023, della Direzione
generale della prevenzione sanitaria in merito alla situazione
epidemiologica nella Repubblica Popolare Cinese relativa al COVID-19
e alle possibili misure transfrontaliere;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Ai fini della identificazione e del contenimento della
diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov-2, a tutti i
soggetti in ingresso dalla Repubblica Popolare Cinese si applica la
seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di
essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti la partenza dal
territorio della Repubblica Popolare Cinese, ad un test molecolare o
ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato
negativo;
b) e' fortemente raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2 o
superiore all'interno dei velivoli e delle aerostazioni, soprattutto
ai soggetti vulnerabili o con sintomi respiratori.
2. Su decisione dell'Autorita' USMAF competente, ai soggetti
provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese possono essere eseguiti
ulteriori tamponi a campione al momento dell'arrivo all'aeroporto
nell'ottica di garantire la sorveglianza genomica per identificare
precocemente eventuali varianti.
3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, le
disposizioni di cui al comma 1 lett. a) e comma 2 del presente
articolo non si applicano ai minori di sei anni, ai membri
dell'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di
persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,
dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti
diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni
diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale
militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e
delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio
delle loro funzioni.