IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la  raccomandazione  (UE)  2022/2548  del  Consiglio  del  13
dicembre 2022 su un approccio coordinato  riguardo  ai  viaggi  versi
l'Unione durante  la  pandemia  di  COVID-19  e  che  sostituisce  la
raccomandazione (UE) 2020/912; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  28  dicembre  2022
concernente le misure urgenti in materia di contenimento  e  gestione
dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi  dalla  Repubblica
Popolare Cinese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 29 dicembre 2022, n. 303; 
  Vista la nota prot. n. 3345 del 30 gennaio  2023,  della  Direzione
generale  della  prevenzione  sanitaria  in  merito  alla  situazione
epidemiologica nella Repubblica Popolare Cinese relativa al  COVID-19
e alle possibili misure transfrontaliere; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  identificazione  e  del   contenimento   della
diffusione di possibili varianti del  virus  Sars-Cov-2,  a  tutti  i
soggetti in ingresso dalla Repubblica Popolare Cinese si  applica  la
seguente disciplina: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di
essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti la partenza dal
territorio della Repubblica Popolare Cinese, ad un test molecolare  o
ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone  con  risultato
negativo; 
    b) e' fortemente raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2  o
superiore all'interno dei velivoli e delle aerostazioni,  soprattutto
ai soggetti vulnerabili o con sintomi respiratori. 
  2.  Su  decisione  dell'Autorita'  USMAF  competente,  ai  soggetti
provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese possono essere  eseguiti
ulteriori tamponi a campione  al  momento  dell'arrivo  all'aeroporto
nell'ottica di garantire la sorveglianza  genomica  per  identificare
precocemente eventuali varianti. 
  3.  A  condizione  che  non  insorgano  sintomi  di  COVID-19,   le
disposizioni di cui al comma 1  lett.  a)  e  comma  2  del  presente
articolo  non  si  applicano  ai  minori  di  sei  anni,  ai   membri
dell'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di  trasporto  di
persone e merci, ai funzionari e agli  agenti,  comunque  denominati,
dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali,  agli  agenti
diplomatici, al personale amministrativo  e  tecnico  delle  missioni
diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al  personale
militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e
delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione  per
la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del  fuoco  nell'esercizio
delle loro funzioni.