IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la comunicazione COM (2016) 588 final della Commissione europea del 14 settembre 2016, «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il 5G per l'Europa: un piano d'azione»; Vista la decisione n. 2017/899/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come rettificata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», finalizzata a stabilire misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli obiettivi della comunicazione della Commissione europea sopra indicata; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la delibera AGCOM 39/19/CONS «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)»; Visto l'art. 1, comma 1039, lettera c), della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, come modificato dal decreto 30 luglio 2021, con il quale e' stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il riassetto del quadro frequenziale televisivo, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017; Considerato che, a seguito del rilascio obbligatorio di tutte le frequenze televisive esercite precedentemente all'emanazione della citata delibera AGCOM 39/19/CONS ed in attuazione di quanto previsto dalla Road Map, e' necessario garantire la continuita' della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente e nelle aree non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti; Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142; Visto l'art. 28, comma 1, del citato decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che stabilisce che «Al fine di consentire ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuita' della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una quota sino a 2,5 milioni di euro e' destinata per l'anno 2022 all'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell'80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.» Visto l'art. 28, comma 2, del citato decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che stabilisce che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1», nel quale rientra la procedura relativa all'erogazione di misure per interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo (di seguito «misure compensative») di cui al sopra citato comma 1; Vista la nota prot. 123570 del 12 settembre 2022 con la quale la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica del MISE ha comunicato l'elenco delle aree geografiche ricomprese nelle zone non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Considerato che con l'adozione del presente decreto non potranno essere create interferenze con i Paesi radio-elettricamente confinanti; Ritenuto di dover definire le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di adeguamento degli impianti; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito territoriale 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare ed individua i soggetti beneficiari e le modalita' di erogazione delle misure economiche a compensazione dei costi sostenuti per l'adeguamento degli impianti di trasmissione suddetti al nuovo standard DVB-T2, necessari per garantire la continuita' della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente e che non rientrano nelle zone di coordinamento radioelettrico internazionale (d'ora in poi «misure compensative»).