IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la comunicazione  COM  (2016)  588  final  della  Commissione
europea del 14 settembre 2016, «Comunicazione  della  Commissione  al
Parlamento europeo, al Consiglio, al  Comitato  economico  e  sociale
europeo e al Comitato delle regioni - Il 5G per  l'Europa:  un  piano
d'azione»; 
  Vista la decisione n. 2017/899/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  17  maggio  2017,  relativa  all'uso  della  banda  di
frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come  rettificata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per  il  triennio  2018-2020»,  finalizzata  a  stabilire
misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire
la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli  obiettivi
della comunicazione della Commissione europea sopra indicata; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  Codice
europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12,  che  prevede
la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili   finanziari   e   per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Vista la delibera AGCOM 39/19/CONS «Piano nazionale di assegnazione
delle  frequenze  da  destinare  al  servizio   televisivo   digitale
terrestre (PNAF)»; 
  Visto l'art. 1, comma 1039,  lettera  c),  della  citata  legge  27
dicembre 2017, n. 205, che prevede il contributo ai  costi  a  carico
degli utenti finali per l'acquisto di  apparecchiature  di  ricezione
televisiva di cui all'art. 3-quinquies, comma 5, terzo  periodo,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  19
giugno 2019, come modificato dal decreto 30 luglio 2021, con il quale
e'  stato  definito  il  calendario  nazionale  (cd.  Road  Map)  che
individua le  scadenze  per  il  riassetto  del  quadro  frequenziale
televisivo, ai fini dell'attuazione degli obiettivi  della  decisione
(UE) 2017/899 del 17 maggio 2017; 
  Considerato che, a seguito del rilascio obbligatorio  di  tutte  le
frequenze televisive esercite  precedentemente  all'emanazione  della
citata delibera AGCOM 39/19/CONS ed in attuazione di quanto  previsto
dalla  Road  Map,  e'  necessario  garantire  la  continuita'   della
fruizione dei programmi televisivi  della  popolazione  residente  in
aree nelle quali gli interventi  infrastrutturali  necessari  per  la
ricezione  del   segnale   televisivo   non   risultano   sostenibili
economicamente  e  nelle  aree   non   rientranti   nella   zona   di
coordinamento radioelettrico internazionale concordata  con  i  Paesi
radio-elettricamente confinanti; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  recante  «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142; 
  Visto l'art. 28, comma 1, del citato decreto-legge 9  agosto  2022,
n. 115, che stabilisce che «Al fine di  consentire  ai  comuni,  alle
comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi  di  enti  locali
non   rientranti   nella   zona   di   coordinamento   radioelettrico
internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti
la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea  e  integrale
dei programmi televisivi diffusi in  ambito  nazionale  e  locale  ai
sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e
di garantire la continuita' della fruizione dei programmi  televisivi
della popolazione  residente  in  aree  nelle  quali  gli  interventi
infrastrutturali necessari per la ricezione  del  segnale  televisivo
non risultano sostenibili economicamente, a valere sulle  risorse  di
cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, una quota sino a 2,5 milioni di euro e' destinata per  l'anno
2022 all'adeguamento degli impianti di  trasmissione  autorizzati  da
riattivare nelle suddette zone con  un  limite  massimo  dell'80  per
cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a
10.000 euro.» 
  Visto l'art. 28, comma 2, del citato decreto-legge 9  agosto  2022,
n. 115, che stabilisce che «Con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto,  sono  individuate  le  modalita'  operative  e  le
procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma  1»,  nel
quale rientra la procedura  relativa  all'erogazione  di  misure  per
interventi infrastrutturali necessari per la  ricezione  del  segnale
televisivo (di seguito «misure compensative») di cui al sopra  citato
comma 1; 
  Vista la nota prot. 123570 del 12 settembre 2022 con  la  quale  la
Direzione  generale  per  le  tecnologie  delle  comunicazioni  e  la
sicurezza informatica del MISE  ha  comunicato  l'elenco  delle  aree
geografiche ricomprese  nelle  zone  non  rientranti  nella  zona  di
coordinamento radioelettrico internazionale concordata  con  i  Paesi
radio-elettricamente confinanti; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173  con  il  quale  il
Ministero dello sviluppo economico ha  assunto  la  denominazione  di
Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Considerato che con l'adozione del presente  decreto  non  potranno
essere  create  interferenze   con   i   Paesi   radio-elettricamente
confinanti; 
  Ritenuto di dover definire le modalita' operative  e  le  procedure
per l'attuazione degli interventi di adeguamento degli impianti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Finalita' e ambito territoriale 
 
  1. Il presente decreto  stabilisce  le  modalita'  operative  e  le
procedure per l'attuazione  degli  interventi  di  adeguamento  degli
impianti di trasmissione autorizzati da  riattivare  ed  individua  i
soggetti beneficiari  e  le  modalita'  di  erogazione  delle  misure
economiche a compensazione  dei  costi  sostenuti  per  l'adeguamento
degli impianti di trasmissione suddetti  al  nuovo  standard  DVB-T2,
necessari per garantire la continuita' della fruizione dei  programmi
televisivi della  popolazione  residente  in  aree  nelle  quali  gli
interventi infrastrutturali per la ricezione del  segnale  televisivo
non risultano sostenibili economicamente e che  non  rientrano  nelle
zone di coordinamento radioelettrico  internazionale  (d'ora  in  poi
«misure compensative»).