IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 54 che ha introdotto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) attraverso la concessione, agli stessi confidi in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 54, di risorse da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visti, altresi', il terzo e il quarto periodo del predetto comma 54, come integrati dal comma 221 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno demandato al Ministero dello sviluppo economico l'accertamento, entro il 30 giugno 2019, di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione originariamente prevista dal medesimo comma 54, e la definizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei criteri e delle modalita' di concessione di tali risorse residue ai confidi in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla norma stessa; Visti i decreti adottati in attuazione del comma 54 dell'art. 1 della n. 147 del 2013 e, in particolare: a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, con il quale sono state definite le modalita' di concessione di un contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi in gestione che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle piccole e medie imprese associate al fine di favorirne l'accesso al credito; b) il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, con il quale sono state accertate le risorse residue rispetto alla dotazione originariamente prevista dal comma 54 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013; c) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri, i limiti e le modalita' di concessione ed erogazione ai confidi del contributo pubblico, a valere sulle risorse residue accertate con il predetto decreto 28 giugno 2019, finalizzato alla concessione di garanzie a piccole e medie imprese e professionisti; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'art. 10-bis che, al comma 1, dispone che: a) i confidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici; b) per ciascun finanziamento, il confidi utilizza, oltre alle risorse di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento; c) i predetti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, sono concessi a tasso zero; d) con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) a c), nonche' specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228, recante «Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalita' di funzionamento dell'organismo previsto dall'art. 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi e relativi criteri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2016; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, recante «Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 310 del 15 dicembre 2020; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni; Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione dell'8 novembre 2017, n. 1134, recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societa' e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'11 novembre 2022, n. 264, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico assuma la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «adeguatezza patrimoniale»: l'indicatore ottenuto dalla somma tra il patrimonio netto, i fondi finalizzati all'attivita' di garanzia e i fondi finalizzati all'attivita' di finanziamento, rapportata alla somma tra l'ammontare delle garanzie in essere, al netto di riassicurazioni e accantonamenti, e il credito erogato con risorse proprie, al netto delle garanzie a prima richiesta e degli accantonamenti; b) «confidi»: i confidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gestori dei contributi erogati dal Ministero a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013; c) «confidi minori»: i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del TUB, tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis del medesimo TUB; d) «decreto-legge 27 gennaio 2022»: il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; e) «legge n. 147 del 2013»: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e successive modifiche e integrazioni; f) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy: g) «Organismo»: l'organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del TUB; h) «PMI»: le imprese che, alla data di concessione del finanziamento agevolato da parte dei confidi: i. risultino iscritte al registro delle imprese; ii. risultino classificate di micro, piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e tenuto conto delle indicazioni operative riportate nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese»; iii. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione; i) «Registri Aiuti»: il Registro nazionale aiuti e i registri SIAN e SIPA; j) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (SIAN) e del Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN (SIPA), dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura; k) «Registro nazionale aiuti»: la banca dati istituita presso il Ministero, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato; l) «tasso di base»: il tasso di base aggiornato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_ it; m) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modifiche e integrazioni.