IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita'  2014)»  e  successive  modifiche  e
integrazioni e, in particolare, il comma 54 che ha introdotto  misure
volte  a  favorire  i  processi  di  crescita   dimensionale   e   di
rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi  di  garanzia
collettiva dei fidi (confidi) attraverso la concessione, agli  stessi
confidi in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 54,  di
risorse da utilizzare per la concessione di garanzie alle  piccole  e
medie imprese, nei limiti dell'importo  di  225  milioni  di  euro  a
valere sulle risorse del Fondo di garanzia per  le  piccole  e  medie
imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662; 
  Visti, altresi', il terzo e il quarto periodo  del  predetto  comma
54, come integrati dal comma 221 dell'art. 1 della legge 30  dicembre
2018, n.  145,  che  hanno  demandato  al  Ministero  dello  sviluppo
economico l'accertamento, entro  il  30  giugno  2019,  di  eventuali
risorse residue rispetto alla dotazione originariamente prevista  dal
medesimo comma 54, e la definizione, con decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, dei criteri e delle modalita' di concessione di tali risorse
residue ai confidi in possesso  degli  ulteriori  requisiti  previsti
dalla norma stessa; 
  Visti i decreti adottati in attuazione del  comma  54  dell'art.  1
della n. 147 del 2013 e, in particolare: 
    a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  3  gennaio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  40
del 17 febbraio 2017, con il quale sono state definite  le  modalita'
di concessione di un contributo finalizzato alla costituzione  di  un
apposito e distinto fondo rischi in gestione che i confidi utilizzano
per concedere nuove garanzie alle piccole e medie  imprese  associate
al fine di favorirne l'accesso al credito; 
    b) il decreto del  direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, con il
quale sono state accertate le risorse residue rispetto alla dotazione
originariamente prevista dal comma 54 dell'art. 1 della legge n.  147
del 2013; 
    c) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  7  aprile  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  163
del 9 luglio 2021, con il quale sono stati definiti, tra  l'altro,  i
criteri, i limiti e le modalita'  di  concessione  ed  erogazione  ai
confidi del contributo  pubblico,  a  valere  sulle  risorse  residue
accertate con il predetto decreto 28 giugno  2019,  finalizzato  alla
concessione di garanzie a piccole e medie imprese e professionisti; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»  e,  in  particolare,
l'art. 10-bis che, al comma 1, dispone che: 
    a) i confidi di cui all'art. 13, comma 1,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,  possono  utilizzare  le  risorse  erogate  in
attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147,  per  concedere,  oltre  a  garanzie  e  nei  limiti  di  quanto
consentito dalla  normativa  di  settore  applicabile,  finanziamenti
agevolati a piccole e medie  imprese  operanti  in  tutti  i  settori
economici; 
    b) per ciascun finanziamento, il  confidi  utilizza,  oltre  alle
risorse di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, risorse  proprie  in  misura  non  inferiore  al  20  per  cento
dell'importo del finanziamento; 
    c) i predetti finanziamenti, per la quota parte  a  valere  sulle
risorse previste dal medesimo art. 1, comma 54, della  legge  n.  147
del 2013, sono concessi a tasso zero; 
    d) con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione delle
disposizioni di cui alle precedenti  lettere  da  a)  a  c),  nonche'
specifici requisiti  economico-patrimoniali  e  organizzativi  che  i
confidi iscritti nell'elenco di cui  all'art.  112  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  devono  soddisfare   per
concedere i predetti finanziamenti; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia»  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, recante «Disciplina dell'attivita' di  garanzia  collettiva  dei
fidi»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
aprile 2015, n. 53, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante
norme in materia  di  intermediari  finanziari  in  attuazione  degli
articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' dell'art. 7-ter, comma  1-bis,  della
legge 30 aprile 1999, n. 130», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2015, n. 228, recante «Regolamento  sulla  disciplina  della
struttura,  dei   poteri   e   delle   modalita'   di   funzionamento
dell'organismo previsto dall'art. 112-bis del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, nonche'  l'individuazione  dei  requisiti  di
onorabilita'  e  professionalita'  dei  componenti  degli  organi   e
relativi  criteri»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2016; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
novembre 2020, n. 169, recante «Regolamento in materia di requisiti e
criteri di idoneita' allo svolgimento dell'incarico  degli  esponenti
aziendali delle banche, degli intermediari finanziari,  dei  confidi,
degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di  pagamento  e
dei sistemi di garanzia dei depositanti»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 310 del 15 dicembre 2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modifiche
e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C  14  del  19  gennaio  2008,
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che  prevede,
tra l'altro, che, al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di
cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di  Stato,  i
soggetti  pubblici  o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca  dati,
istituita presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un  sistema
informativo  agricolo  nazionale,  ai   fini   dell'esercizio   delle
competenze statali in materia  di  indirizzo  e  coordinamento  delle
attivita' agricole e della  conseguente  necessita'  di  acquisire  e
verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata Incentivi.gov.it 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la delibera dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  dell'8
novembre 2017, n. 1134, recante «Nuove linee guida  per  l'attuazione
della  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione   e
trasparenza da parte delle societa' e degli enti di  diritto  privato
controllati e partecipati dalle  pubbliche  amministrazioni  e  degli
enti pubblici economici», e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  l'11
novembre 2022, n. 264, che dispone che il  Ministero  dello  sviluppo
economico assuma la denominazione di Ministero delle  imprese  e  del
made in Italy; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
disposto dall'art. 10-bis, comma  1,  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «adeguatezza patrimoniale»: l'indicatore ottenuto dalla  somma
tra  il  patrimonio  netto,  i  fondi  finalizzati  all'attivita'  di
garanzia  e  i  fondi  finalizzati  all'attivita'  di  finanziamento,
rapportata alla somma tra l'ammontare delle garanzie  in  essere,  al
netto di riassicurazioni e accantonamenti, e il credito  erogato  con
risorse proprie, al netto delle garanzie a prima  richiesta  e  degli
accantonamenti; 
    b) «confidi»:  i  confidi  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  gestori  dei
contributi erogati dal  Ministero  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013; 
    c) «confidi  minori»:  i  confidi  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art. 112,  comma  1,  del  TUB,  tenuto  dall'Organismo  previsto
dall'art. 112-bis del medesimo TUB; 
    d) «decreto-legge 27 gennaio 2022»: il decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4 recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  sostegno  alle
imprese e agli operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi
territoriali, connesse all'emergenza  da  COVID-19,  nonche'  per  il
contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,
n. 25; 
    e) «legge n. 147 del 2013»: la legge 27  dicembre  2013,  n.  147
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2014)»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    f) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy: 
    g) «Organismo»: l'organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi
iscritti nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del TUB; 
    h)  «PMI»:  le  imprese  che,  alla  data  di   concessione   del
finanziamento agevolato da parte dei confidi: 
      i. risultino iscritte al registro delle imprese; 
      ii. risultino classificate di micro, piccola e media dimensione
secondo quanto  previsto  nell'allegato  I  al  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e tenuto  conto  delle
indicazioni  operative  riportate  nel  decreto  del  Ministro  delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 238 del  12  ottobre  2005,  recante  «Adeguamento  alla
disciplina comunitaria dei criteri di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese»; 
      iii. siano nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti  e
non siano in stato di scioglimento o liquidazione; 
    i) «Registri Aiuti»: il Registro nazionale  aiuti  e  i  registri
SIAN e SIPA; 
    j) «Registri SIAN e SIPA»: le  sezioni  applicative  del  Sistema
informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15  della
legge 4 giugno 1984, n. 194,  presso  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali (SIAN) e del Sistema  italiano  della
pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito  del  SIAN  (SIPA),
dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato  e  degli  aiuti  de
minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura; 
    k) «Registro nazionale aiuti»: la banca dati istituita presso  il
Ministero, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,
n. 57, denominata dall'art. 52, comma  1,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
    l) «tasso di base»: il tasso di  base  aggiornato  periodicamente
dalla  Commissione   europea   e   pubblicato   nel   sito   internet
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/referen
ce-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_
it; 
    m) «TUB»: il decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»  e
successive modifiche e integrazioni.