L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi
del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento
[...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono
finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da
finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita'
previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione
determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante
«Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo
modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;
Vista la direttiva 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo
delle comunicazioni elettroniche (di seguito «Codice europeo»);
Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice
europeo delle comunicazioni elettroniche» che ha operato una
rifusione del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito
«Codice»);
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri,
concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media
audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato» (di seguito anche «TUSMA»);
Vista la delibera n. 208/22/CONS del 23 giugno 2022, recante «Conto
consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni»;
Vista la delibera n. 297/22/CONS del 29 luglio 2022, recante
«Rendiconto ex art. 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259 - anno 2021» (di seguito, il Rendiconto 2021);
Considerato che le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4 del
Codice, prevedono:
«Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente
sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di
vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie
attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1,
la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e'
determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato
delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di
autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorita' nel
determinare l'entita' della contribuzione puo' definire eventuali
soglie di esenzione» (comma 3);
«Il Ministero e l'Autorita' pubblicano annualmente sui rispettivi
siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di
cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi,
rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze
tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono
apportate opportune rettifiche (...)» (comma 4);
Visto l'art. 2, comma 1, lettera l) del codice, ai sensi del quale
«per "autorizzazione generale" si intende il regime giuridico che
garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il
settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e
servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente
decreto»;
Considerato che, alla luce delle citate disposizioni ed in
particolare dell'art. 16 del Codice, sono tenuti a versare il
contributo relativo al settore delle comunicazioni elettroniche i
soggetti in possesso di un'autorizzazione generale di cui all'art. 11
del citato Codice o di una concessione di diritti d'uso per l'uso
dello spettro o delle numerazioni ai sensi degli articoli 59 e
98-septies del Codice;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUSMA,
«L'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo coassiale o via satellite e' oggetto
dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del codice delle
comunicazioni elettroniche» e, pertanto, detti operatori
contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorita' per il
settore delle comunicazioni elettroniche;
Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che
«eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2
per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato
precedentemente alla adozione della delibera»;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua
del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre
rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2023, necessario per
sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei
soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della
presente deliberazione (cd. base imponibile);
Tenuto conto, con specifico riferimento alla base imponibile, di
quanto esplicitato dallo stesso legislatore europeo prima nel
considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, oggi trasposto al
considerando 54 della direttiva 2018/1972 a mente del quale: «I
sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la
concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Un sistema
di autorizzazioni generali rende impossibile attribuire costi e
quindi diritti amministrativi a singole imprese, fuorche' per
concedere i diritti d'uso delle risorse di numerazione, dello spettro
radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto
amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di
un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa
leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali
diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato.»;
Considerato che la Corte di giustizia dell'Unione europea (nel
seguito CGUE), nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa
C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui
«ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio»
e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti
dall'autorita' nazionale competente»;
Rilevato che l'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005 e l'art.
34, comma 2-bis, del Codice, in stretta aderenza con il predetto
considerato 54 della direttiva 2018/1972, individuano la base
imponibile nei ricavi (e non negli utili) maturati nell'attivita'
oggetto di autorizzazione generale, escludendo, dunque, la
deducibilita' dalla suddetta base imponibile di qualunque tipologia
di costo sostenuto dagli operatori; cio' anche in coerenza con quanto
affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con
l'ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, con la quale e' stata
riconosciuta la natura tributaria del contributo richiesto
dall'Autorita';
Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66
dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con
propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e,
conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare
o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie
impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta
essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale;
Considerato, in particolare, che, in linea con quanto stabilito
all'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005, il contributo, ex art.
16 del Codice, e' determinato sulla base dei ricavi derivanti dalla
fornitura di reti o servizi di comunicazioni elettroniche prestati in
forza di un'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del citato
Codice, o di una concessione di diritti d'uso ai sensi degli articoli
59 e 98-septies del Codice come registrati nella voce A1 del conto
economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i
principi contabili internazionali. Tali ricavi comprendono quelli
derivanti dalla vendita di servizi intermedi (servizi wholesale) e di
servizi finali di comunicazione elettronica destinati sia alla
clientela residenziale che alla clientela non residenziale (servizi
retail), ivi compresi i ricavi derivanti dalla vendita di apparati e
ulteriori servizi retail, forniti in maniera collegata o congiunta a
servizi di comunicazione elettronica;
Rilevato che il Consiglio di Stato con le pronunce dell'11 ottobre
2021, n. 6768, n. 6769, n. 6771, n. 6772, n. 6774, n. 6775, n. 6776 e
n. 6777 e del 12 gennaio 2022, n. 208 e n. 209 ha prescritto
all'Autorita' di motivare la delibera impositiva che definisce
l'aliquota contributiva dei diritti amministrativi di cui all'art. 34
del Codice in modo analitico «con specifico riferimento ai veri
elementi che "atomisticamente" contribuiscono a formare le voci del
contributo richiesto agli operatori, tenuto anche conto del fatto che
detto difetto di motivazione espone al conseguente rischio di duplice
contribuzione (con specifico riferimento ai c.d. ricavi riversati):
sia da parte dell'operatore che presta il servizio all'utente finale
e al contempo paga il servizio di
interconnessione/raccolta/terminazione (...) sia da parte del terzo
operatore cui le quote sono riversate a titolo di corrispettivo e per
il quale rappresentano un ricavo parimenti sottoponibile a
contributo"» (Consiglio di Stato n. 6777/2021);
Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi», il quale prevede che «La
stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza
dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi»;
Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando
si assoggetti «a tassazione il medesimo presupposto, non quando
l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a
due soggetti diversi» (cosi' Cassazione, sentenza 30 ottobre 2018, n.
27625) e che secondo tale indirizzo giurisprudenziale «in tema di
accertamento delle imposte sui redditi, l'operativita' del divieto di
doppia imposizione, previsto dall'art 67 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata
applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso
presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicita'
meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella
che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una
societa' commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini
dell'IRPEG, quale utile della societa' commerciale, con la tassazione
del reddito ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la
diversita' non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti
posti a base delle due diverse imposizioni» (cosi' Cassazione,
sentenza 29 maggio 2018, n. 13503);
Considerato che, nel caso della base imponibile del contributo
dovuto all'Autorita', i ricavi derivanti dalla vendita all'ingrosso,
ossia i ricavi realizzati dagli operatori wholesale a titolo di
corrispettivo per la fornitura dei servizi all'ingrosso quali, inter
alia, accesso e interconnessione, differiscono dai ricavi derivanti
dalla vendita dei servizi al dettaglio e che le due diverse tipologie
di ricavi remunerano attivita' differenti. In particolare, per il
soggetto che opera nel mercato al dettaglio l'acquisto dei servizi
all'ingrosso costituisce un costo (seppure generalmente indicato con
la dizione «ricavi riversati») e per l'operatore wholesale, che vende
i suddetti servizi, costituisce invece un effettivo ricavo iscritto
in bilancio;
Rilevato, quindi, che i soggetti passivi tenuti alla contribuzione
sulle due diverse tipologie di ricavi, da vendita all'ingrosso e al
dettaglio, non coincidono;
Considerato, inoltre, che - come ampiamente illustrato
nell'allegato A - il presupposto per l'inclusione nella base
imponibile dei ricavi realizzati nel mercato all'ingrosso e'
riconducile alle specifiche competenze che l'Autorita' esercita in
detto mercato (tipicamente di regolazione, controllo dei prezzi e
controversie tra operatori) e differisce dal presupposto in base al
quale vengono inclusi i ricavi al dettaglio, per il cui mercato
l'Autorita' esercita differenti funzioni (tipicamente di vigilanza e
controversie con gli utenti);
Ritenuto, conseguentemente, che, ai sensi di legge, non sia nella
discrezione dell'Autorita' esentare dalla contribuzione quote di
costo e che la mancata esclusione dalla base imponibile dei c.d.
ricavi riversati non esponga al rischio di doppia imposizione in
quanto l'aliquota contributiva e' applicata a ricavi di differente
natura (al dettaglio per un soggetto e all'ingrosso per l'altro),
realizzati per la prestazione di servizi differenti (servizi di
comunicazioni elettroniche al dettaglio, per un soggetto, e servizi
di accesso all'ingrosso e interconnessione, per l'altro), da parte di
soggetti differenti;
Considerato che valutazioni analoghe a quelle svolte con
riferimento ai ricavi riversati valgono per gli apparecchi e i
servizi accessori, forniti insieme ai servizi di comunicazioni
elettroniche;
Considerato, infatti, che la vendita di apparecchi e servizi
accessori rappresenta un elemento costituente l'offerta commerciale
degli operatori di comunicazioni elettroniche (cd. offerta bundle)
(cosi' Consiglio di Stato, sentenza n. 1995/2021);
Considerato, inoltre, che tali apparecchi e servizi accessori
rientrano nel perimetro di competenza dell'Autorita' nella misura in
cui la stessa svolge funzioni di gestione delle segnalazioni degli
utenti e di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti
che, in taluni casi, hanno ad oggetto disservizi che riguardano
proprio la vendita di apparecchi hardware (terminali, apparati di
rete, etc.), di servizi di streaming on-line audio/video, di
archiviazione di dati, di servizi applicativi, di servizi per la
sicurezza informatica nonche' noleggio o vendita di terminali, quando
tali apparecchi e servizi sono forniti insieme ai contratti di
servizi di comunicazioni elettroniche;
Ritenuto, pertanto, di non poter escludere dalla base imponibile le
quote di ricavo derivanti dalla fornitura di apparecchi e servizi
accessori forniti insieme ai contratti di servizi di comunicazioni
elettroniche;
Considerato che l'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005
prescrive che la contribuzione richiesta resti «nel limite massimo
del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato
precedentemente alla adozione della delibera». Pertanto, ai fini
della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile
valorizzare i ricavi complessivi del settore delle comunicazioni
elettroniche nella misura di 27,5 miliardi di euro, avendo calcolato
tale valore a partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti nel
mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione
contributiva relativa all'anno 2022 come descritto nell'allegato A
alla presente delibera;
Considerate le competenze attribuite all'Autorita' in materia di
comunicazioni elettroniche dalla normativa di rango primario e le
conseguenti attivita' che saranno svolte dall'Autorita' nell'anno
2023, da finanziare mediante il contributo in questione, come
dettagliatamente descritte nell'allegato A alla presente delibera, in
coerenza con i recenti indirizzi giurisprudenziali;
Considerato che, con riferimento al fabbisogno economico, la CGUE,
con ordinanza del 29 aprile 2020, resa sul secondo rinvio
pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato in materia (causa
C-399/19), ha chiarito che possono essere coperti dal contributo per
le comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 12 della direttiva
2002/20/CE (oggi art. 16 della direttiva 2018/1972) «i costi
amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attivita'
di cui a detta disposizione, vale a dire:
in primo luogo, le attivita' di gestione, controllo e
applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell'art.
3 della direttiva autorizzazioni, il quale comprende le condizioni
che possono corredare l'autorizzazione generale elencate
all'allegato, parte A, di tale direttiva;
in secondo luogo, le attivita' di gestione, controllo e
applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri di cui
all'art. 5 della direttiva autorizzazioni e delle condizioni che
possono corredare tali diritti, elencate all'allegato, parti B e C,
di tale direttiva;
in terzo luogo, le attivita' di gestione, controllo e
applicazione degli obblighi specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2,
della direttiva autorizzazioni, che comprendono gli obblighi che
possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, e
degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell'art. 17
della direttiva servizio universale, nonche' gli obblighi che possono
essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio
universale conformemente a quest'ultima direttiva.
Possono essere inclusi nei costi amministrativi complessivi
relativi a tali tre categorie di attivita' i costi di cooperazione
internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi
di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di
altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione
del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le
decisioni in materia di accesso e interconnessione» (cfr. par. 39 e
40). Con tale ordinanza la CGUE ha dunque confermato la correttezza
dell'operato dell'Autorita' sia con riferimento all'individuazione
del perimetro dei costi finanziabili sia alle modalita' di
applicazione delle rettifiche prescritte dall'art. 16, comma 4 del
codice sopra richiamato;
Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento
delle suddette attivita' nel settore delle comunicazioni elettroniche
devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota
contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui
l'Autorita' esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza,
composizione delle controversie e sanzionatorie;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno
finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i
costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno
2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e
strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo
svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi
congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo
politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia,
il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita'
in materia di comunicazioni elettroniche risulta, per l'anno 2023,
pari a 41,9 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla
presente delibera;
Considerato che l'art. 16, comma 4, del codice, stabilisce che in
base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti
riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai
rendiconti annuali previsti nel citato articolo, sono apportate le
opportune rettifiche all'entita' del contributo richiesto alle
imprese negli anni successivi. In merito, la CGUE, nella gia'
richiamata ordinanza del 29 aprile 2020 (causa C-399/19), ha chiarito
che «l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni deve
essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di
uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto
annuale previsto da tale disposizione e' pubblicato successivamente
alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i diritti
amministrativi sono stati riscossi e, dall'altro, le opportune
rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non
immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati
riscossi»;
Tenuto conto che il Rendiconto 2021 dell'Autorita' ha evidenziato -
per lo svolgimento delle attivita' di cui al citato art. 16 del
codice - un saldo negativo per la gestione di competenza 2021 pari a
1,206 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio 2021 sono stati
inoltre incassati - grazie alle iniziative assunte
dall'amministrazione nel campo del recupero crediti - 0,954 milioni
di euro a titolo di arretrati relativi alle annualita' 2013-2020 e
cancellati residui passivi (con l'approvazione del conto consuntivo
2021 - delibera n. 208/22/CONS) relativi a impegni di spesa assunti
nel periodo 2013-2020 per lo svolgimento delle attivita' di
regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche, generando
economie di spesa pari a 0,260 milioni di euro. La gestione dell'anno
2021 ha dunque determinato complessivamente un surplus contributivo
pari a 0,008 milioni di euro e, pertanto, l'importo portato in
riduzione a rettifica del fabbisogno 2021, come disposto con la
delibera n. 616/20/CONS a valere sull'esercizio 2021, e' parzialmente
rimasto nella disponibilita' dell'Autorita', alla luce dei risultati
registrati nel rendiconto 2021;
Tenuto conto dell'esigenza di distribuire su piu' esercizi, in modo
graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine di garantire la
stabilita' nel tempo delle aliquote contributive, in coerenza con
l'ordinanza CGUE del 29 aprile 2020 (causa C-399/19) sopra
richiamata;
Ritenuto, pertanto, opportuno apportare le necessarie rettifiche
alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 16 del Codice in base alle risultanze dei
documenti di rendicontazione analitica relativi agli anni 2013-2021
ed in particolare di portare in diminuzione rispetto alla stima del
fabbisogno per l'anno 2023, per lo svolgimento delle attivita'
elencate al richiamato art. 16, un importo pari a 3,1 milioni di euro
(da finanziare dunque attraverso l'uso dell'avanzo di
amministrazione), con l'effetto di determinare in 38,8 milioni di
euro l'importo da finanziare con il contributo 2023;
Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma
66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di
fabbisogno, opportunamente rettificata, e della complessiva
valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza,
l'aliquota contributiva da applicare nella misura dell'1,4 per mille
dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato
prima dell'adozione della presente delibera;
Ritenuto di confermare per l'anno 2023 che sono esonerati, ai sensi
dell'art. 16, comma 3 del codice dal versamento del contributo: i) i
soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in
considerazione di ragioni di economicita' delle attivita'
amministrative inerenti all'applicazione del prelievo; ii) le imprese
che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in
liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii)
le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2022;
Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo
o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un
autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio
bilancio;
Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai
mercati dei media (radio-televisione, editoria, pubblicita', etc.),
dei servizi postali, dei servizi di intermediazione on-line e dei
motori di ricerca on-line, dei servizi di piattaforma per la
condivisione di video, degli editori di pubblicazioni di carattere
giornalistico e dei prestatori di servizi della societa'
dell'informazione e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri
sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art.
1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I
termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei costi
derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in
tali settori sono fissati con separati provvedimenti;
Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di
competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia
sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della
determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra
base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di
doppia imposizione;
Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione
telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti
contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il
calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi
complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati
nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti
utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della legge
n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2)
servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di
intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business
PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico
digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di
video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza
dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni
sono approvati con separato provvedimento;
Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005 prevede
che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento»;
Udita la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi
dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I soggetti di cui all'art. 16 del Codice, titolari di
un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso ai
sensi del medesimo Codice, esercenti attivita' di reti o servizi di
comunicazioni elettroniche, che rientrano nelle competenze attribuite
dalla normativa vigente all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1,
commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con
le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta
a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita'
disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui
imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che
versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione,
ovvero essendo soggette a procedure concorsuali nonche' le imprese
che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2022.