L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come  modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma  65,  ai  sensi
del quale «[a] decorrere dall'anno 2007  le  spese  di  funzionamento
[...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  [...]  sono
finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da
finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita'
previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita'   di   contribuzione
determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente
alle medesime Autorita'»; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»  come  da  ultimo
modificata dalla delibera n. 124/22/CONS; 
  Vista  la  direttiva  2018/1972  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che  istituisce  il  codice  europeo
delle comunicazioni elettroniche (di seguito «Codice europeo»); 
  Vista la delibera  n.  261/21/CONS  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»; 
   Visto il decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  207,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  Codice
europeo  delle  comunicazioni  elettroniche»  che  ha   operato   una
rifusione del Codice delle  comunicazioni  elettroniche  (di  seguito
«Codice»); 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato» (di seguito anche «TUSMA»); 
  Vista la delibera n. 208/22/CONS del 23 giugno 2022, recante «Conto
consuntivo dell'esercizio  finanziario  2021  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni»; 
  Vista la delibera  n.  297/22/CONS  del  29  luglio  2022,  recante
«Rendiconto ex art. 16, comma 4, del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259 - anno 2021» (di seguito, il Rendiconto 2021); 
  Considerato che le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4 del
Codice, prevedono: 
    «Per  la  copertura  dei  costi  amministrativi  complessivamente
sostenuti  per  l'esercizio  delle  funzioni   di   regolazione,   di
vigilanza,  di  composizione  delle  controversie   e   sanzionatorie
attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1,
la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo  comma  1  e'
determinata ai sensi dell'art. 1, commi  65  e  66,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel  mercato
delle  comunicazioni   elettroniche   dalle   imprese   titolari   di
autorizzazione  generale  o  di  diritti   d'uso.   L'Autorita'   nel
determinare l'entita' della  contribuzione  puo'  definire  eventuali
soglie di esenzione» (comma 3); 
    «Il Ministero e l'Autorita' pubblicano annualmente sui rispettivi
siti internet i costi amministrativi sostenuti per  le  attivita'  di
cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi,
rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle  eventuali  differenze
tra l'importo totale dei diritti e i  costi  amministrativi,  vengono
apportate opportune rettifiche (...)» (comma 4); 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera l) del codice, ai sensi del  quale
«per "autorizzazione generale" si intende  il  regime  giuridico  che
garantisce  i  diritti  alla  fornitura  di  reti  o  di  servizi  di
comunicazione elettronica e  stabilisce  obblighi  specifici  per  il
settore applicabili a tutti i tipi o  a  tipi  specifici  di  reti  e
servizi  di  comunicazione  elettronica,  conformemente  al  presente
decreto»; 
  Considerato  che,  alla  luce  delle  citate  disposizioni  ed   in
particolare dell'art.  16  del  Codice,  sono  tenuti  a  versare  il
contributo relativo al settore  delle  comunicazioni  elettroniche  i
soggetti in possesso di un'autorizzazione generale di cui all'art. 11
del citato Codice o di una concessione di  diritti  d'uso  per  l'uso
dello spettro o delle  numerazioni  ai  sensi  degli  articoli  59  e
98-septies del Codice; 
   Rilevato  che,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1,  del   TUSMA,
«L'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri  in  tecnica
digitale,  via  cavo   coassiale   o   via   satellite   e'   oggetto
dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del codice  delle
comunicazioni   elettroniche»   e,    pertanto,    detti    operatori
contribuiscono alle spese  di  funzionamento  dell'Autorita'  per  il
settore delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005  che  prevede  che
«eventuali  variazioni  della  misura   e   delle   modalita'   della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per   mille   dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio    approvato
precedentemente alla adozione della delibera»; 
  Considerato che, ai fini dell'individuazione della  misura  congrua
del contributo da fissare ai  sensi  del  citato  comma  66,  occorre
rapportare il fabbisogno economico  nell'anno  2023,  necessario  per
sostenere  gli  oneri   derivanti   dall'esercizio   delle   funzioni
amministrative, ai ricavi  complessivi  risultanti  dai  bilanci  dei
soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della
presente deliberazione (cd. base imponibile); 
  Tenuto conto, con specifico riferimento alla  base  imponibile,  di
quanto  esplicitato  dallo  stesso  legislatore  europeo  prima   nel
considerato  31  della  direttiva  2002/20/CE,  oggi   trasposto   al
considerando 54 della direttiva  2018/1972  a  mente  del  quale:  «I
sistemi  di  diritti  amministrativi  non  dovrebbero  distorcere  la
concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Un  sistema
di autorizzazioni  generali  rende  impossibile  attribuire  costi  e
quindi  diritti  amministrativi  a  singole  imprese,  fuorche'   per
concedere i diritti d'uso delle risorse di numerazione, dello spettro
radio e  dei  diritti  di  installare  strutture.  Qualsiasi  diritto
amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di
un sistema di autorizzazione  generale.  Un  esempio  di  alternativa
leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali
diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato.»; 
  Considerato che la Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  (nel
seguito CGUE), nella sentenza del 21 luglio 2011,  Telefonica  (causa
C-284/10), ha chiarito che un criterio di  contribuzione  basato  sui
«ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non  discriminatorio»
e,  oltretutto,  «non  privo  di  relazione  con  i  costi  sostenuti
dall'autorita' nazionale competente»; 
  Rilevato che l'art. 1, comma 66 della legge n.  266/2005  e  l'art.
34, comma 2-bis, del Codice, in  stretta  aderenza  con  il  predetto
considerato  54  della  direttiva  2018/1972,  individuano  la   base
imponibile nei ricavi (e non  negli  utili)  maturati  nell'attivita'
oggetto  di   autorizzazione   generale,   escludendo,   dunque,   la
deducibilita' dalla suddetta base imponibile di  qualunque  tipologia
di costo sostenuto dagli operatori; cio' anche in coerenza con quanto
affermato  dalle  Sezioni  unite  della  Corte  di   cassazione   con
l'ordinanza del 30 luglio 2021, n.  21961,  con  la  quale  e'  stata
riconosciuta  la   natura   tributaria   del   contributo   richiesto
dall'Autorita'; 
  Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65  e  66
dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a  individuare,  con
propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare  e,
conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di  ampliare
o restringere la base imponibile, quale  elemento  della  fattispecie
impositiva definita  dalla  norma  di  rango  primario,  che  risulta
essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale; 
  Considerato, in particolare, che, in  linea  con  quanto  stabilito
all'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005, il contributo, ex  art.
16 del Codice, e' determinato sulla base dei ricavi  derivanti  dalla
fornitura di reti o servizi di comunicazioni elettroniche prestati in
forza di un'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del citato
Codice, o di una concessione di diritti d'uso ai sensi degli articoli
59 e 98-septies del Codice come registrati nella voce  A1  del  conto
economico, o voce corrispondente per  i  bilanci  redatti  secondo  i
principi contabili internazionali.  Tali  ricavi  comprendono  quelli
derivanti dalla vendita di servizi intermedi (servizi wholesale) e di
servizi  finali  di  comunicazione  elettronica  destinati  sia  alla
clientela residenziale che alla clientela non  residenziale  (servizi
retail), ivi compresi i ricavi derivanti dalla vendita di apparati  e
ulteriori servizi retail, forniti in maniera collegata o congiunta  a
servizi di comunicazione elettronica; 
  Rilevato che il Consiglio di Stato con le pronunce dell'11  ottobre
2021, n. 6768, n. 6769, n. 6771, n. 6772, n. 6774, n. 6775, n. 6776 e
n. 6777 e del 12  gennaio  2022,  n.  208  e  n.  209  ha  prescritto
all'Autorita'  di  motivare  la  delibera  impositiva  che  definisce
l'aliquota contributiva dei diritti amministrativi di cui all'art. 34
del Codice in modo  analitico  «con  specifico  riferimento  ai  veri
elementi che "atomisticamente" contribuiscono a formare le  voci  del
contributo richiesto agli operatori, tenuto anche conto del fatto che
detto difetto di motivazione espone al conseguente rischio di duplice
contribuzione (con specifico riferimento ai c.d.  ricavi  riversati):
sia da parte dell'operatore che presta il servizio all'utente  finale
e       al       contempo       paga       il       servizio       di
interconnessione/raccolta/terminazione (...) sia da parte  del  terzo
operatore cui le quote sono riversate a titolo di corrispettivo e per
il  quale  rappresentano  un   ricavo   parimenti   sottoponibile   a
contributo"» (Consiglio di Stato n. 6777/2021); 
  Visto l'art. 67 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sui redditi», il  quale  prevede  che  «La
stessa imposta non puo' essere applicata  piu'  volte  in  dipendenza
dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi»; 
  Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando
si assoggetti «a  tassazione  il  medesimo  presupposto,  non  quando
l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a
due soggetti diversi» (cosi' Cassazione, sentenza 30 ottobre 2018, n.
27625) e che secondo tale indirizzo  giurisprudenziale  «in  tema  di
accertamento delle imposte sui redditi, l'operativita' del divieto di
doppia imposizione, previsto dall'art 67 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  postula  la  reiterata
applicazione  della  medesima  imposta  in  dipendenza  dello  stesso
presupposto. Tale condizione non si verifica in  caso  di  duplicita'
meramente economica di prelievo sullo stesso  reddito,  quale  quella
che si realizza,  in  caso  di  partecipazione  al  capitale  di  una
societa' commerciale, con la  tassazione  del  reddito  sia  ai  fini
dell'IRPEG, quale utile della societa' commerciale, con la tassazione
del reddito ai fini dell'IRPEF, quale provento dei  soci,  attesa  la
diversita' non solo dei soggetti  passivi,  ma  anche  dei  requisiti
posti a  base  delle  due  diverse  imposizioni»  (cosi'  Cassazione,
sentenza 29 maggio 2018, n. 13503); 
  Considerato che, nel caso  della  base  imponibile  del  contributo
dovuto all'Autorita', i ricavi derivanti dalla vendita  all'ingrosso,
ossia i ricavi realizzati  dagli  operatori  wholesale  a  titolo  di
corrispettivo per la fornitura dei servizi all'ingrosso quali,  inter
alia, accesso e interconnessione, differiscono dai  ricavi  derivanti
dalla vendita dei servizi al dettaglio e che le due diverse tipologie
di ricavi remunerano attivita' differenti.  In  particolare,  per  il
soggetto che opera nel mercato al dettaglio  l'acquisto  dei  servizi
all'ingrosso costituisce un costo (seppure generalmente indicato  con
la dizione «ricavi riversati») e per l'operatore wholesale, che vende
i suddetti servizi, costituisce invece un effettivo  ricavo  iscritto
in bilancio; 
  Rilevato, quindi, che i soggetti passivi tenuti alla  contribuzione
sulle due diverse tipologie di ricavi, da vendita all'ingrosso  e  al
dettaglio, non coincidono; 
  Considerato,   inoltre,   che   -   come   ampiamente    illustrato
nell'allegato  A -  il  presupposto  per  l'inclusione   nella   base
imponibile  dei  ricavi  realizzati  nel  mercato   all'ingrosso   e'
riconducile alle specifiche competenze che  l'Autorita'  esercita  in
detto mercato (tipicamente di regolazione,  controllo  dei  prezzi  e
controversie tra operatori) e differisce dal presupposto in  base  al
quale vengono inclusi i ricavi  al  dettaglio,  per  il  cui  mercato
l'Autorita' esercita differenti funzioni (tipicamente di vigilanza  e
controversie con gli utenti); 
  Ritenuto, conseguentemente, che, ai sensi di legge, non  sia  nella
discrezione dell'Autorita'  esentare  dalla  contribuzione  quote  di
costo e che la mancata esclusione  dalla  base  imponibile  dei  c.d.
ricavi riversati non esponga al  rischio  di  doppia  imposizione  in
quanto l'aliquota contributiva e' applicata a  ricavi  di  differente
natura (al dettaglio per un soggetto  e  all'ingrosso  per  l'altro),
realizzati per la  prestazione  di  servizi  differenti  (servizi  di
comunicazioni elettroniche al dettaglio, per un soggetto,  e  servizi
di accesso all'ingrosso e interconnessione, per l'altro), da parte di
soggetti differenti; 
  Considerato  che  valutazioni  analoghe   a   quelle   svolte   con
riferimento ai ricavi  riversati  valgono  per  gli  apparecchi  e  i
servizi  accessori,  forniti  insieme  ai  servizi  di  comunicazioni
elettroniche; 
  Considerato, infatti,  che  la  vendita  di  apparecchi  e  servizi
accessori rappresenta un elemento costituente  l'offerta  commerciale
degli operatori di comunicazioni elettroniche  (cd.  offerta  bundle)
(cosi' Consiglio di Stato, sentenza n. 1995/2021); 
  Considerato, inoltre,  che  tali  apparecchi  e  servizi  accessori
rientrano nel perimetro di competenza dell'Autorita' nella misura  in
cui la stessa svolge funzioni di gestione  delle  segnalazioni  degli
utenti e di risoluzione delle controversie  tra  operatori  e  utenti
che, in taluni casi,  hanno  ad  oggetto  disservizi  che  riguardano
proprio la vendita di apparecchi  hardware  (terminali,  apparati  di
rete,  etc.),  di  servizi  di  streaming  on-line  audio/video,   di
archiviazione di dati, di servizi  applicativi,  di  servizi  per  la
sicurezza informatica nonche' noleggio o vendita di terminali, quando
tali apparecchi e  servizi  sono  forniti  insieme  ai  contratti  di
servizi di comunicazioni elettroniche; 
  Ritenuto, pertanto, di non poter escludere dalla base imponibile le
quote di ricavo derivanti dalla fornitura  di  apparecchi  e  servizi
accessori forniti insieme ai contratti di  servizi  di  comunicazioni
elettroniche; 
  Considerato  che  l'art.  1,  comma  66  della  legge  n.  266/2005
prescrive che la contribuzione richiesta resti  «nel  limite  massimo
del  2  per  mille  dei  ricavi  risultanti  dal  bilancio  approvato
precedentemente alla adozione  della  delibera».  Pertanto,  ai  fini
della  determinazione  dell'aliquota   contributiva,   e'   possibile
valorizzare i ricavi  complessivi  del  settore  delle  comunicazioni
elettroniche nella misura di 27,5 miliardi di euro, avendo  calcolato
tale valore a partire dai bilanci 2021  delle  imprese  operanti  nel
mercato e dai  dati  contabili  raccolti  in  sede  di  dichiarazione
contributiva relativa all'anno 2022 come  descritto  nell'allegato  A
alla presente delibera; 
  Considerate le competenze attribuite all'Autorita'  in  materia  di
comunicazioni elettroniche dalla normativa di  rango  primario  e  le
conseguenti attivita' che  saranno  svolte  dall'Autorita'  nell'anno
2023,  da  finanziare  mediante  il  contributo  in  questione,  come
dettagliatamente descritte nell'allegato A alla presente delibera, in
coerenza con i recenti indirizzi giurisprudenziali; 
  Considerato che, con riferimento al fabbisogno economico, la  CGUE,
con  ordinanza  del  29  aprile  2020,  resa   sul   secondo   rinvio
pregiudiziale disposto dal  Consiglio  di  Stato  in  materia  (causa
C-399/19), ha chiarito che possono essere coperti dal contributo  per
le comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 12 della  direttiva
2002/20/CE  (oggi  art.  16  della  direttiva  2018/1972)  «i   costi
amministrativi complessivi relativi alle tre categorie  di  attivita'
di cui a detta disposizione, vale a dire: 
    in  primo  luogo,  le  attivita'   di   gestione,   controllo   e
applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell'art.
3 della direttiva autorizzazioni, il quale  comprende  le  condizioni
che   possono   corredare    l'autorizzazione    generale    elencate
all'allegato, parte A, di tale direttiva; 
    in  secondo  luogo,  le  attivita'  di  gestione,   controllo   e
applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri  di  cui
all'art. 5 della direttiva  autorizzazioni  e  delle  condizioni  che
possono corredare tali diritti, elencate all'allegato, parti B  e  C,
di tale direttiva; 
    in  terzo  luogo,  le  attivita'   di   gestione,   controllo   e
applicazione degli obblighi specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2,
della direttiva autorizzazioni,  che  comprendono  gli  obblighi  che
possono  essere  imposti  ai  fornitori  di  reti  e  di  servizi  di
comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1  e  2,  e
degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell'art.  17
della direttiva servizio universale, nonche' gli obblighi che possono
essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio
universale conformemente a quest'ultima direttiva. 
    Possono  essere  inclusi  nei  costi  amministrativi  complessivi
relativi a tali tre categorie di attivita' i  costi  di  cooperazione
internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di  analisi
di mercato, di sorveglianza del  rispetto  delle  disposizioni  e  di
altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione
del diritto derivato  e  delle  decisioni  amministrative,  quali  le
decisioni in materia di accesso e interconnessione» (cfr. par.  39  e
40). Con tale ordinanza la CGUE ha dunque confermato  la  correttezza
dell'operato dell'Autorita' sia  con  riferimento  all'individuazione
del  perimetro  dei  costi  finanziabili  sia   alle   modalita'   di
applicazione delle rettifiche prescritte dall'art. 16,  comma  4  del
codice sopra richiamato; 
  Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo  svolgimento
delle suddette attivita' nel settore delle comunicazioni elettroniche
devono   essere   coperti   mediante   l'applicazione   dell'aliquota
contributiva  ai  ricavi  maturati  nel  medesimo  settore,  in   cui
l'Autorita' esercita le proprie funzioni di  regolazione,  vigilanza,
composizione delle controversie e sanzionatorie; 
  Ritenuto opportuno,  ai  fini  dell'individuazione  del  fabbisogno
finanziario da coprire con il  contributo  in  questione,  stimare  i
costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno
2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e
strumentali  direttamente   e   indirettamente   impiegate   per   lo
svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte  dei  costi
congiunti sostenuti  dalle  strutture  di  supporto  e  di  indirizzo
politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia,
il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita'
in materia di comunicazioni elettroniche risulta,  per  l'anno  2023,
pari a 41,9 milioni di euro, come dettagliato  nell'allegato  A  alla
presente delibera; 
  Considerato che l'art. 16, comma 4, del codice, stabilisce  che  in
base alle eventuali  differenze  tra  l'importo  totale  dei  diritti
riscossi  e  i  costi  amministrativi   sostenuti,   risultanti   dai
rendiconti annuali previsti nel citato articolo,  sono  apportate  le
opportune  rettifiche  all'entita'  del  contributo  richiesto   alle
imprese negli  anni  successivi.  In  merito,  la  CGUE,  nella  gia'
richiamata ordinanza del 29 aprile 2020 (causa C-399/19), ha chiarito
che «l'art. 12, paragrafo  2,  della  direttiva  autorizzazioni  deve
essere interpretato nel senso che esso non osta ad una  normativa  di
uno Stato membro in forza della quale,  da  un  lato,  il  rendiconto
annuale previsto da tale disposizione e'  pubblicato  successivamente
alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i  diritti
amministrativi  sono  stati  riscossi  e,  dall'altro,  le  opportune
rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario  non
immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono  stati
riscossi»; 
  Tenuto conto che il Rendiconto 2021 dell'Autorita' ha evidenziato -
per lo svolgimento delle attivita' di  cui  al  citato  art.  16  del
codice - un saldo negativo per la gestione di competenza 2021 pari  a
1,206 milioni di euro.  Nel  corso  dell'esercizio  2021  sono  stati
inoltre    incassati -     grazie     alle     iniziative     assunte
dall'amministrazione nel campo del recupero crediti -  0,954  milioni
di euro a titolo di arretrati relativi alle  annualita'  2013-2020  e
cancellati residui passivi (con l'approvazione del  conto  consuntivo
2021 - delibera n. 208/22/CONS) relativi a impegni di  spesa  assunti
nel  periodo  2013-2020  per  lo  svolgimento  delle   attivita'   di
regolazione del settore delle comunicazioni  elettroniche,  generando
economie di spesa pari a 0,260 milioni di euro. La gestione dell'anno
2021 ha dunque determinato complessivamente un  surplus  contributivo
pari a 0,008 milioni  di  euro  e,  pertanto,  l'importo  portato  in
riduzione a rettifica del  fabbisogno  2021,  come  disposto  con  la
delibera n. 616/20/CONS a valere sull'esercizio 2021, e' parzialmente
rimasto nella disponibilita' dell'Autorita', alla luce dei  risultati
registrati nel rendiconto 2021; 
  Tenuto conto dell'esigenza di distribuire su piu' esercizi, in modo
graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine  di  garantire  la
stabilita' nel tempo delle aliquote  contributive,  in  coerenza  con
l'ordinanza  CGUE  del  29  aprile  2020   (causa   C-399/19)   sopra
richiamata; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno apportare  le  necessarie  rettifiche
alla sopra indicata stima del fabbisogno  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui all'art. 16 del Codice in base alle  risultanze  dei
documenti di rendicontazione analitica relativi agli  anni  2013-2021
ed in particolare di portare in diminuzione rispetto alla  stima  del
fabbisogno per  l'anno  2023,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
elencate al richiamato art. 16, un importo pari a 3,1 milioni di euro
(da   finanziare   dunque    attraverso    l'uso    dell'avanzo    di
amministrazione), con l'effetto di determinare  in  38,8  milioni  di
euro l'importo da finanziare con il contributo 2023; 
  Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma
66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima  di
fabbisogno,   opportunamente   rettificata,   e   della   complessiva
valorizzazione della  base  imponibile  del  mercato  di  competenza,
l'aliquota contributiva da applicare nella misura dell'1,4 per  mille
dei ricavi di competenza risultanti  dall'ultimo  bilancio  approvato
prima dell'adozione della presente delibera; 
  Ritenuto di confermare per l'anno 2023 che sono esonerati, ai sensi
dell'art. 16, comma 3 del codice dal versamento del contributo: i)  i
soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in
considerazione   di   ragioni   di   economicita'   delle   attivita'
amministrative inerenti all'applicazione del prelievo; ii) le imprese
che  versano  in  stato  di  crisi,  avendo  attivita'  sospesa,   in
liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure  concorsuali;  iii)
le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2022; 
  Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di  controllo
o collegamento di cui all'art. 2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa'  deve  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio; 
  Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze  riferite  anche  ai
mercati dei media (radio-televisione, editoria,  pubblicita',  etc.),
dei servizi postali, dei servizi di  intermediazione  on-line  e  dei
motori  di  ricerca  on-line,  dei  servizi  di  piattaforma  per  la
condivisione di video, degli editori di  pubblicazioni  di  carattere
giornalistico  e   dei   prestatori   di   servizi   della   societa'
dell'informazione e dei diritti audiovisivi  sportivi,  i  cui  oneri
sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art.
1, della legge n. 266/2005, e dell'art.  19,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9 gennaio 2008,  n.  9,  dai  soggetti  ivi  operanti.  I
termini e le modalita' di contribuzione per la  copertura  dei  costi
derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in
tali settori sono fissati con separati provvedimenti; 
  Considerato che  numerosi  soggetti  operano  in  piu'  settori  di
competenza  e   occorre   pertanto   garantire   che   non   vi   sia
sovrapposizione  tra  le  diverse  basi  imponibili  ai  fini   della
determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra
base imponibile e mercato di competenza ed  evitando  il  rischio  di
doppia imposizione; 
  Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere  un'unica  dichiarazione
telematica contenente i dati anagrafici  ed  economici  dei  soggetti
contributori, impiegando dunque un modello telematico  unico  per  il
calcolo del contributo,  che  permetta  la  ripartizione  dei  ricavi
complessivi delle vendite e delle prestazioni  (cosi'  come  rilevati
nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti
utili  alla  determinazione  delle   diverse   contribuzioni   dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della  legge
n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE);  2)
servizi  media  (SM);  3)  servizi  postali  (SP);  4)   servizi   di
intermediazione on-line e motori di  ricerca  (platform  to  business
PtoB); 5) diritto d'autore  e  diritti  connessi  nel  mercato  unico
digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma  per  la  condivisione  di
video (servizi VSP); 7) settori che non  rientrano  nella  competenza
dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative  istruzioni
sono approvati con separato provvedimento; 
  Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n.  266/2005  prevede
che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento»; 
  Udita la relazione del Commissario Laura Aria,  relatore  ai  sensi
dell'art. 31  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  16  del  Codice,  titolari   di
un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti  d'uso  ai
sensi del medesimo Codice, esercenti attivita' di reti o  servizi  di
comunicazioni elettroniche, che rientrano nelle competenze attribuite
dalla  normativa  vigente  all'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista  dall'art.  1,
commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con
le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera. 
  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile sia pari o inferiore a euro  500.000,00,  le  imprese  che
versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in  liquidazione,
ovvero essendo soggette a procedure concorsuali  nonche'  le  imprese
che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2022.