L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;
Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla
stampa»;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per
l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui
all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per
l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5
agosto 1981, n. 416»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)»;
Vista la direttiva UE 2018/1808 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione
delle realta' del mercato;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri,
concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media
audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato» (di seguito anche «TUSMA» o «Testo unico»);
Vista la direttiva UE 2019/789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative
all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili
a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione
radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e
radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante
«Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo
modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;
Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»;
Considerato che la legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 65, prevede
che «le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni [...]sono finanziate dal mercato di competenza,
per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello
Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita'
di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna
Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge,
versate direttamente alle medesime Autorita'». Il successivo comma 66
attribuisce, inoltre, all'Autorita' il potere di adottare le
variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione «nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio
approvato precedentemente alla adozione della delibera»;
Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni ed in
particolare della legge n. 249/1997 e del TUSMA, sono tenuti a
versare il contributo relativo al settore media i soggetti che,
sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 2 del
TUSMA, erogano servizi di media audiovisivi e radiofonici, di stampa
quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria
elettronica, anche per il tramite di internet, di pubblicita'
esterna, sponsorizzazioni e pubblicita' online, di produzione o
distribuzione di programmi e di contenuti radiotelevisivi, di agenzia
di stampa a carattere nazionale;
Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che
«eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2
per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato
precedentemente alla adozione della delibera»;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua
del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre
rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2023, necessario per
sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei
soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della
presente deliberazione (cd. Base imponibile);
Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66
dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con
propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e,
conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare
o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie
impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta
essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale;
Considerato, in particolare, che, in linea con quanto stabilito
all'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, il contributo e'
determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore dei media
quali, inter alia, i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di
media audiovisivi e/o radiofonici, dall'attivita' di concessionaria
di pubblicita', dalla produzione e distribuzione di contenuti e
programmi radiotelevisivi, dall'attivita' di agenzia di stampa a
carattere nazionale e dalla vendita di giornali quotidiani, periodici
o riviste e di prodotti di editoria elettronica;
Considerato che l'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005
prescrive che la contribuzione richiesta resti «nel limite massimo
del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato
precedentemente alla adozione della delibera». Pertanto, ai fini
della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile
valorizzare i ricavi complessivi del settore media nella misura di
11,9 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai
bilanci 2021 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili
raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2022
come descritto nell'allegato A alla presente delibera;
Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore dei
servizi media dalla normativa di rango primario e le conseguenti
attivita' che saranno svolte nell'anno 2023 nel settore dei servizi
media, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente
delibera;
Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento
delle suddette attivita' nel settore media devono essere coperti
mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati
nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le proprie funzioni
di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e
sanzionatorie;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno
finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i
costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno
2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e
strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo
svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi
congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo
politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia,
il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita'
in materia di media risulta, per l'anno 2023, pari a 28,1 milioni di
euro, come dettagliato nel citato allegato A alla presente delibera;
Tenuto conto che, con riferimento al settore dei servizi media, 0,1
milioni di euro trovano copertura attraverso i contributi derivanti
dal rilascio delle autorizzazioni ai sensi delle delibere nn.
405/02/CONS, 606/10/CONS e 607/10/CONS, cio' comportando che il
fabbisogno da finanziare attraverso il contributo 2023 e' di 28,0
milioni di euro;
Ritenuto opportuno apportare una riduzione alla sopra indicata
stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' del settore
media un importo pari a 4,1 milioni di euro (finanziato attraverso
l'uso dell'avanzo di amministrazione), al fine di garantire
stabilita' alle aliquote e consentire un tendenziale equilibrio
finanziario, con l'effetto di determinare in 23,9 milioni di euro
l'importo da finanziare con il contributo 2023;
Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma
66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di
fabbisogno, opportunamente ridotta, e della complessiva
valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza,
l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei
ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima
dell'adozione della presente delibera;
Ritenuto di confermare per l'anno 2023 che sono esonerati dal
versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o
inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di
economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione
del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo
attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a
procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro
attivita' nel 2022;
Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo
o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un
autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio
bilancio;
Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai
mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi postali, dei
servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online, dei
servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto
d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei diritti
audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi
65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e
dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9,
dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione
per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze
attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati
provvedimenti;
Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di
competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia
sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della
determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra
base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di
doppia imposizione;
Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione
telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti
contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il
calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi
complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati
nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti
utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della legge
n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2)
servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di
intermediazione online e motori di ricerca (platform to business
PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico
digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di
video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza
dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni
sono approvati con separato provvedimento;
Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005 prevede
che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento»;
Udita la relazione del commissario Laura Aria, relatore ai sensi
dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I soggetti che operano nel settore dei servizi media, esercenti
attivita' di audiovisivo, radio-televisione, editoria, produzione o
distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di agenzia
di stampa a carattere nazionale, che rientrano nelle competenze
attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista
dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta
a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita'
disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui
imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che
versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione,
ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che
hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2022.