L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come  modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; 
  Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni  sulla
stampa»; 
  Vista la legge 5 agosto 1981, n.  416,  recante  «Disciplina  delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  250,  recante  «Provvidenze  per
l'editoria  e  riapertura  dei  termini,  a  favore   delle   imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di  rinuncia  agli  utili  di  cui
all'art. 9, comma 2,  della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67,  per
l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»; 
  Vista  la  legge  7  marzo  2001,  n.  62,  recante  «Nuove   norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali  e  modifiche  alla  legge  5
agosto 1981, n. 416»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)»; 
  Vista la direttiva  UE  2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 novembre 2018,  recante  modifica  della  direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione  dell'evoluzione
delle realta' del mercato; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato» (di seguito anche «TUSMA» o «Testo unico»); 
  Vista la  direttiva  UE  2019/789  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  stabilisce  norme   relative
all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili
a  talune  trasmissioni  online   degli   organismi   di   diffusione
radiotelevisiva  e   ritrasmissioni   di   programmi   televisivi   e
radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»  come  da  ultimo
modificata dalla delibera n. 124/22/CONS; 
  Vista la delibera  n.  261/21/CONS  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»; 
  Considerato che la legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 65, prevede
che «le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni [...]sono finanziate dal mercato  di  competenza,
per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello
Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed  entita'
di contribuzione determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna
Autorita', nel  rispetto  dei  limiti  massimi  previsti  per  legge,
versate direttamente alle medesime Autorita'». Il successivo comma 66
attribuisce,  inoltre,  all'Autorita'  il  potere  di   adottare   le
variazioni della misura e delle modalita'  della  contribuzione  «nel
limite massimo del 2 per mille dei  ricavi  risultanti  dal  bilancio
approvato precedentemente alla adozione della delibera»; 
  Considerato che, alla  luce  delle  succitate  disposizioni  ed  in
particolare della legge n.  249/1997  e  del  TUSMA,  sono  tenuti  a
versare il contributo relativo  al  settore  media  i  soggetti  che,
sottoposti alla giurisdizione  italiana  ai  sensi  dell'art.  2  del
TUSMA, erogano servizi di media audiovisivi e radiofonici, di  stampa
quotidiana  e  periodica,  delle  agenzie  di  stampa,  di   editoria
elettronica,  anche  per  il  tramite  di  internet,  di  pubblicita'
esterna, sponsorizzazioni  e  pubblicita'  online,  di  produzione  o
distribuzione di programmi e di contenuti radiotelevisivi, di agenzia
di stampa a carattere nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005  che  prevede  che
«eventuali  variazioni  della  misura   e   delle   modalita'   della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per   mille   dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio    approvato
precedentemente alla adozione della delibera»; 
  Considerato che, ai fini dell'individuazione della  misura  congrua
del contributo da fissare ai  sensi  del  citato  comma  66,  occorre
rapportare il fabbisogno economico  nell'anno  2023,  necessario  per
sostenere  gli  oneri   derivanti   dall'esercizio   delle   funzioni
amministrative, ai ricavi  complessivi  risultanti  dai  bilanci  dei
soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della
presente deliberazione (cd. Base imponibile); 
  Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65  e  66
dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a  individuare,  con
propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare  e,
conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di  ampliare
o restringere la base imponibile, quale  elemento  della  fattispecie
impositiva definita  dalla  norma  di  rango  primario,  che  risulta
essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale; 
  Considerato, in particolare, che, in  linea  con  quanto  stabilito
all'art. 1, comma 66, della  legge  n.  266/2005,  il  contributo  e'
determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel  settore  dei  media
quali, inter alia, i ricavi derivanti dalla fornitura di  servizi  di
media audiovisivi e/o radiofonici, dall'attivita'  di  concessionaria
di pubblicita', dalla  produzione  e  distribuzione  di  contenuti  e
programmi radiotelevisivi, dall'attivita'  di  agenzia  di  stampa  a
carattere nazionale e dalla vendita di giornali quotidiani, periodici
o riviste e di prodotti di editoria elettronica; 
  Considerato  che  l'art.  1,  comma  66  della  legge  n.  266/2005
prescrive che la contribuzione richiesta resti  «nel  limite  massimo
del  2  per  mille  dei  ricavi  risultanti  dal  bilancio  approvato
precedentemente alla adozione  della  delibera».  Pertanto,  ai  fini
della  determinazione  dell'aliquota   contributiva,   e'   possibile
valorizzare i ricavi complessivi del settore media  nella  misura  di
11,9 miliardi di euro, avendo calcolato tale  valore  a  partire  dai
bilanci 2021 delle imprese operanti nel mercato e dai dati  contabili
raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2022
come descritto nell'allegato A alla presente delibera; 
  Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore  dei
servizi media dalla normativa di  rango  primario  e  le  conseguenti
attivita' che saranno svolte nell'anno 2023 nel settore  dei  servizi
media, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla  presente
delibera; 
  Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo  svolgimento
delle suddette attivita' nel  settore  media  devono  essere  coperti
mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati
nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le proprie funzioni
di  regolazione,  vigilanza,  composizione   delle   controversie   e
sanzionatorie; 
  Ritenuto opportuno,  ai  fini  dell'individuazione  del  fabbisogno
finanziario da coprire con il  contributo  in  questione,  stimare  i
costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno
2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e
strumentali  direttamente   e   indirettamente   impiegate   per   lo
svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte  dei  costi
congiunti sostenuti  dalle  strutture  di  supporto  e  di  indirizzo
politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia,
il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita'
in materia di media risulta, per l'anno 2023, pari a 28,1 milioni  di
euro, come dettagliato nel citato allegato A alla presente delibera; 
  Tenuto conto che, con riferimento al settore dei servizi media, 0,1
milioni di euro trovano copertura attraverso i  contributi  derivanti
dal  rilascio  delle  autorizzazioni  ai  sensi  delle  delibere  nn.
405/02/CONS, 606/10/CONS  e  607/10/CONS,  cio'  comportando  che  il
fabbisogno da finanziare attraverso il contributo  2023  e'  di  28,0
milioni di euro; 
  Ritenuto opportuno apportare  una  riduzione  alla  sopra  indicata
stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attivita'  del  settore
media un importo pari a 4,1 milioni di  euro  (finanziato  attraverso
l'uso  dell'avanzo  di  amministrazione),  al   fine   di   garantire
stabilita' alle  aliquote  e  consentire  un  tendenziale  equilibrio
finanziario, con l'effetto di determinare in  23,9  milioni  di  euro
l'importo da finanziare con il contributo 2023; 
  Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma
66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima  di
fabbisogno,   opportunamente    ridotta,    e    della    complessiva
valorizzazione della  base  imponibile  del  mercato  di  competenza,
l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei
ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato  prima
dell'adozione della presente delibera; 
  Ritenuto di confermare per  l'anno  2023  che  sono  esonerati  dal
versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o
inferiore  a  euro  500.000,00,  in  considerazione  di  ragioni   di
economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione
del prelievo; ii) le imprese che versano in stato  di  crisi,  avendo
attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette   a
procedure concorsuali; iii) le imprese che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nel 2022; 
  Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di  controllo
o collegamento di cui all'art. 2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa'  deve  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio; 
  Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze  riferite  anche  ai
mercati delle comunicazioni elettroniche, dei  servizi  postali,  dei
servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online, dei
servizi di piattaforma per la  condivisione  di  video,  del  diritto
d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei  diritti
audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei  commi
65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1,  della  legge  n.  266/2005,  e
dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.  9,
dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di  contribuzione
per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle  competenze
attribuite all'Autorita' in tali settori sono  fissati  con  separati
provvedimenti; 
  Considerato che  numerosi  soggetti  operano  in  piu'  settori  di
competenza  e   occorre   pertanto   garantire   che   non   vi   sia
sovrapposizione  tra  le  diverse  basi  imponibili  ai  fini   della
determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra
base imponibile e mercato di competenza ed  evitando  il  rischio  di
doppia imposizione; 
  Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere  un'unica  dichiarazione
telematica contenente i dati anagrafici  ed  economici  dei  soggetti
contributori, impiegando dunque un modello telematico  unico  per  il
calcolo del contributo,  che  permetta  la  ripartizione  dei  ricavi
complessivi delle vendite e delle prestazioni  (cosi'  come  rilevati
nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti
utili  alla  determinazione  delle   diverse   contribuzioni   dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della  legge
n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE);  2)
servizi  media  (SM);  3)  servizi  postali  (SP);  4)   servizi   di
intermediazione online e motori  di  ricerca  (platform  to  business
PtoB); 5) diritto d'autore  e  diritti  connessi  nel  mercato  unico
digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma  per  la  condivisione  di
video (servizi VSP); 7) settori che non  rientrano  nella  competenza
dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative  istruzioni
sono approvati con separato provvedimento; 
  Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n.  266/2005  prevede
che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento»; 
  Udita la relazione del commissario Laura Aria,  relatore  ai  sensi
dell'art. 31  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I soggetti che operano nel settore dei servizi media,  esercenti
attivita' di audiovisivo, radio-televisione, editoria,  produzione  o
distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e  di  agenzia
di stampa a  carattere  nazionale,  che  rientrano  nelle  competenze
attribuite dalla normativa  vigente  all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle  comunicazioni,  sono  tenuti   alla   contribuzione   prevista
dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera. 
  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile sia pari o inferiore a euro  500.000,00,  le  imprese  che
versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in  liquidazione,
ovvero essendo soggette a procedure  concorsuali  e  le  imprese  che
hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2022.