L'AUTORITA'
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
«Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, che attribuisce le
funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi
del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento
[...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono
finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da
finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita'
previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione
determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel
rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'», nonche' il successivo comma 66, secondo cui
l'Autorita' ha il potere di adottare le variazioni della misura e
delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per
mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente
alla adozione della delibera»;
Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui e' stabilito che «[a]
decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di
autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale, si
provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai commi 65 e 66,
secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore
postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e
di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante
«Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo
modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;
Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli Uffici di secondo livello»;
Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni e delle
competenze da esse attribuite all'Autorita', sono tenuti al
contributo nel settore postale il fornitore del servizio universale
postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale
ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261;
Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che
«eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2
per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato
precedentemente alla adozione della delibera»;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua
del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre
rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2023, necessario per
sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei
soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della
presente deliberazione (cd. base imponibile);
Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66
dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con
propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e,
conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare
o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie
impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta
essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale;
Considerato che il contributo dovuto e' determinato sulla base dei
ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali derivanti dalla
vendita di servizi che rientrano nel servizio universale postale,
conseguiti sia dal fornitore del servizio universale postale che
dagli altri operatori postali muniti di licenza individuale (art. 6
del decreto legislativo n. 261/1999), e dai ricavi conseguiti per lo
svolgimento di altre attivita' postali e di corriere senza obbligo di
servizio universale per le quali e' necessaria l'autorizzazione
generale (art. 6 del decreto legislativo n. 261/1999);
Considerato che l'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005
prescrive che la contribuzione richiesta resti «nel limite massimo
del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato
precedentemente alla adozione della delibera». Pertanto, ai fini
della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile
valorizzare i ricavi complessivi del settore dei servizi postali
nella misura di 7,5 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a
partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti nel mercato e dai
dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva
relativa all'anno 2022 come descritto nell'allegato A alla presente
delibera;
Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore dei
servizi postali dalla normativa di rango primario e le conseguenti
attivita' che saranno svolte nell'anno 2023 nel settore dei servizi
postali, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla
presente delibera;
Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento
delle suddette attivita' nel settore dei servizi postali devono
essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai
ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le
proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle
controversie e sanzionatorie;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno
finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i
costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno
2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e
strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo
svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi
congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo
politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia,
il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita'
in materia di servizi postali risulta, per l'anno 2023, pari a circa
11,4 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente
delibera;
Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma
66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di
fabbisogno, e della complessiva valorizzazione della base imponibile
del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella
misura dell'1,5 per mille dei ricavi di competenza risultanti
dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente
delibera;
Rilevata l'esigenza di uniformare le soglie di esonero per tutti
gli operatori soggetti a contribuzione in ossequio al principio di
equita' e uguaglianza tra i diversi settori regolati;
Ritenuto di prevedere, pertanto, per l'anno 2023, l'esonero dal
versamento del contributo per: i) i soggetti il cui imponibile sia
pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di
economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione
del prelievo e in coerenza con l'analoga soglia prevista per tutti
gli altri settori; ii) le imprese che versano in stato di crisi,
avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a
procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro
attivita' nel 2022;
Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo
o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un
autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio
bilancio;
Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai
mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei
servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line,
dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, del diritto
d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei diritti
audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi
65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e
dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9,
dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione
per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze
attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati
provvedimenti;
Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di
competenza e occorre, pertanto, garantire che non vi sia
sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della
determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra
base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di
doppia imposizione;
Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione
telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti
contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il
calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi
complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati
nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti
utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della legge
n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2)
servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di
intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business
PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico
digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di
video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza
dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni
sono approvati con separato provvedimento;
Preso atto che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 prevede
che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento»;
Udita la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi
dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in
possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli
5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti
alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate
dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta
a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel
proprio bilancio nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla
presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui
imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che
versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione,
ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che
hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2022.