L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi
del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di
competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del
bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi
previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le
deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate
dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare l'art. 1,
comma 545 ai sensi del quale «Al fine di contrastare l'elusione e
l'evasione fiscale, nonche' di assicurare la tutela dei consumatori e
garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di
collocamento di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo
effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di
apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione
e' punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione
della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro
a 180.000 euro, nonche', ove la condotta sia effettuata attraverso le
reti di comunicazione elettronica, secondo le modalita' stabilite dal
comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi piu' gravi,
con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione
e' stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorita'
competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo
d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non e' comunque
sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di
titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata da una
persona fisica in modo occasionale, purche' senza finalita'
commerciali.»;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equita' e trasparenza per
gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione on-line;
Vista la delibera n. 666/08/Cons, del 26 novembre 2008, recante
«regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli
operatori di comunicazione»;
Vista la delibera n. 223/12/Cons del 27 aprile 2012, recante
«regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo
modificata dalla delibera n. 124/22/Cons;
Vista la delibera n. 397/13/Cons, del 25 giugno 2013, recante
«regolamento Informativa economica di sistema» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ai sensi del
quale sono attribuite all'Autorita' competenze tese a «promuovere
l'equita' e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di
servizi di intermediazione on-line, anche mediante l'adozione di
linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di
informazioni pertinenti», stabilendo che l'Autorita':
cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione
tenuto dall'amministrazione, l'iscrizione al medesimo registro dei
«fornitori di servizi di intermediazione on-line» e dei «motori di
ricerca on-line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in
Italia» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera a), n. 5);
garantisce «l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento
(UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, che promuove equita' e trasparenza per gli utenti
commerciali di servizi di intermediazione on-line, anche mediante
l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la
raccolta di informazioni pertinenti» (legge n. 249/1997, art. 1,
comma 6, lettera c), n. 14-bis);
irroga sanzioni amministrative a ciascun soggetto che non
ottempera agli ordini e alle diffide adottati «in applicazione del
regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2019» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 31);
Visto l'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai
sensi del quale «Al fine di assicurare la copertura dei costi
amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle
funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle
controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515,
dopo il comma 66 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
inserito il seguente: "66-bis. In sede di prima applicazione, per
l'anno 2021, l'entita' della contribuzione a carico dei fornitori di
servizi di intermediazione on-line e di motori di ricerca on-line di
cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi
realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei
bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della
produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno
precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di
tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che
attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2
per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente".»;
Vista la delibera n. 261/21/Cons, del 29 luglio 2021, recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»;
Visto l'art. 1 comma 66-bis della legge n. 206/2005 che prevede che
«eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2
per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato dei ricavi
valutati ai sensi del periodo precedente»;
Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni e delle
competenze da esse attribuite all'Autorita', sono tenuti al
contributo nel settore dei servizi di intermediazione on-line e dei
motori di ricerca on-line i soggetti che forniscono, od offrono di
fornire agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia,
servizi di intermediazione on-line e di motori di ricerca on-line
come definiti dal regolamento (UE) n. 2019/1150;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua
del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66-bis, occorre
rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2023, necessario per
sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei
soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della
presente deliberazione (cd. Base imponibile);
Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e
66-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a
individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno
da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza
facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento
della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario,
che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale;
Considerato che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma
66-bis, della legge n. 266/2005, il contributo e' determinato sulla
base dei ricavi conseguiti dai fornitori di servizi di
intermediazione on-line (piattaforme di e-commerce marketplace,
marketplace specializzato, app-store, social media e altri servizi di
intermediazione on-line) come:
1. canoni di abbonamento e quote fisse (di
registrazione/affiliazione/ sottoscrizione e assimilabili) per
l'utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti
in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei;
2. commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero
quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la
piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti
in Italia ai consumatori europei;
3. commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti
commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi
offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma;
4. altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli
di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti commerciali
stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma,
beni/servizi ai consumatori europei;
Considerato che concorrono altresi' alla formazione della base
imponibile i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori
di motori di ricerca on-line derivanti dalla messa a disposizione di
spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonche' da
commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili per servizi (diversi
da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari
di siti web aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore
di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei;
Ritenuto che, ai fini della determinazione dell'aliquota
contributiva, e' possibile valorizzare i ricavi complessivi del
settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di
ricerca on-line nella misura di 2 miliardi di euro, avendo calcolato
tale valore a partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti nel
mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione
contributiva relativa all'anno 2022 come descritto nell'allegato A
alla presente delibera;
Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore dei
servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line
dalla normativa di rango primario e le conseguenti attivita' che
saranno svolte nell'anno 2023 nel settore dell'intermediazione
on-line e dei motori di ricerca on-line, come dettagliatamente
riportato nell'allegato A alla presente delibera;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno
finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i
costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno
2023 per lo svolgimento di dette attivita', attraverso l'allocazione
e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e
indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi
inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture
di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»).
Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario
allo svolgimento delle attivita' in materia di dei servizi di
intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line risulta, per
l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato
A alla presente delibera;
Ritenuto, dunque, di poter individuare, sulla base della
sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione
della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota
contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi di
competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima
dell'adozione della presente delibera;
Ritenuto di confermare per l'anno 2023 che sono esonerati dal
versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o
inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione
di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti
all'applicazione del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di
crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo
soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato
la loro attivita' nel 2022;
Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo
o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un
autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio
bilancio;
Tenuto conto, altresi', che l'Autorita' svolge competenze riferite
anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei media
(radio-televisione, editoria, pubblicita', etc.), dei servizi
postali, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video,
degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e del
diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei
diritti audiovisivi sportivi, finanziati ai sensi dei commi 65,
66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art.
19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai
soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione per
la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze
attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati
provvedimenti;
Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di
competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia
sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della
determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra
base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di
doppia imposizione;
Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione
telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti
contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il
calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi
complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati
nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti
utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della legge
n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2)
servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di
intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business
PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico
digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di
video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza
dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni
sono approvati con separato provvedimento;
Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005 prevede
che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento»;
Udita la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi
dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I fornitori di servizi di intermediazione on-line e i fornitori
di motori di ricerca on-line, cosi' come definiti all'art. 1, comma
6, lettera a) n. 5), della legge n. 249/1997, e specificati con la
delibera n. 666/08/Cons, contribuiscono alle spese di funzionamento
dell'Autorita' per l'anno 2023, come previsto dall'art. 1, commi 65 e
66-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le
modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta
a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita'
disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui
imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00
(cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo
attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a
procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro
attivita' nell'anno 2022.