L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022; Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare l'art. 1, comma 545 ai sensi del quale «Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonche' di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione e' punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonche', ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalita' stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi piu' gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione e' stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorita' competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non e' comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purche' senza finalita' commerciali.»; Visto il regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equita' e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione on-line; Vista la delibera n. 666/08/Cons, del 26 novembre 2008, recante «regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione»; Vista la delibera n. 223/12/Cons del 27 aprile 2012, recante «regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/Cons; Vista la delibera n. 397/13/Cons, del 25 giugno 2013, recante «regolamento Informativa economica di sistema» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ai sensi del quale sono attribuite all'Autorita' competenze tese a «promuovere l'equita' e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on-line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti», stabilendo che l'Autorita': cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'amministrazione, l'iscrizione al medesimo registro dei «fornitori di servizi di intermediazione on-line» e dei «motori di ricerca on-line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera a), n. 5); garantisce «l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on-line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera c), n. 14-bis); irroga sanzioni amministrative a ciascun soggetto che non ottempera agli ordini e alle diffide adottati «in applicazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 31); Visto l'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale «Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente: "66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entita' della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on-line e di motori di ricerca on-line di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente".»; Vista la delibera n. 261/21/Cons, del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»; Visto l'art. 1 comma 66-bis della legge n. 206/2005 che prevede che «eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente»; Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni e delle competenze da esse attribuite all'Autorita', sono tenuti al contributo nel settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line i soggetti che forniscono, od offrono di fornire agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia, servizi di intermediazione on-line e di motori di ricerca on-line come definiti dal regolamento (UE) n. 2019/1150; Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66-bis, occorre rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2023, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. Base imponibile); Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale; Considerato che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66-bis, della legge n. 266/2005, il contributo e' determinato sulla base dei ricavi conseguiti dai fornitori di servizi di intermediazione on-line (piattaforme di e-commerce marketplace, marketplace specializzato, app-store, social media e altri servizi di intermediazione on-line) come: 1. canoni di abbonamento e quote fisse (di registrazione/affiliazione/ sottoscrizione e assimilabili) per l'utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei; 2. commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti in Italia ai consumatori europei; 3. commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma; 4. altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti commerciali stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma, beni/servizi ai consumatori europei; Considerato che concorrono altresi' alla formazione della base imponibile i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai fornitori di motori di ricerca on-line derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonche' da commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili per servizi (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari di siti web aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei; Ritenuto che, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line nella misura di 2 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2022 come descritto nell'allegato A alla presente delibera; Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line dalla normativa di rango primario e le conseguenti attivita' che saranno svolte nell'anno 2023 nel settore dell'intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera; Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2023 per lo svolgimento di dette attivita', attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita' in materia di dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line risulta, per l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera; Ritenuto, dunque, di poter individuare, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera; Ritenuto di confermare per l'anno 2023 che sono esonerati dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2022; Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio; Tenuto conto, altresi', che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei media (radio-televisione, editoria, pubblicita', etc.), dei servizi postali, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei diritti audiovisivi sportivi, finanziati ai sensi dei commi 65, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati provvedimenti; Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione; Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento; Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»; Udita la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Soggetti tenuti alla contribuzione 1. I fornitori di servizi di intermediazione on-line e i fornitori di motori di ricerca on-line, cosi' come definiti all'art. 1, comma 6, lettera a) n. 5), della legge n. 249/1997, e specificati con la delibera n. 666/08/Cons, contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2023, come previsto dall'art. 1, commi 65 e 66-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2022.