L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come  modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma  65,  ai  sensi
del quale «[...] le spese di funzionamento [...]  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato  di
competenza, per la parte non coperta da finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato,  secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente  ed  entita'  di  contribuzione   determinate   con   propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti  massimi
previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'.  Le
deliberazioni, con le  quali  sono  fissati  anche  i  termini  e  le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate  osservazioni,  le  deliberazioni  adottate
dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in  particolare  l'art.  1,
comma 545 ai sensi del quale «Al fine  di  contrastare  l'elusione  e
l'evasione fiscale, nonche' di assicurare la tutela dei consumatori e
garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi  altra  forma  di
collocamento  di  titoli  di  accesso  ad  attivita'  di   spettacolo
effettuata da soggetto diverso dai  titolari,  anche  sulla  base  di
apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la  loro  emissione
e' punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione
della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro
a 180.000 euro, nonche', ove la condotta sia effettuata attraverso le
reti di comunicazione elettronica, secondo le modalita' stabilite dal
comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei  casi  piu'  gravi,
con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione
e' stata  posta  in  essere,  fatte  salve  le  azioni  risarcitorie.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le altre  autorita'
competenti effettuano i necessari accertamenti e  interventi,  agendo
d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non  e'  comunque
sanzionata la vendita o qualsiasi  altra  forma  di  collocamento  di
titoli di accesso  ad  attivita'  di  spettacolo  effettuata  da  una
persona  fisica  in  modo  occasionale,   purche'   senza   finalita'
commerciali.»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equita' e  trasparenza  per
gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione on-line; 
  Vista la delibera n. 666/08/Cons, del  26  novembre  2008,  recante
«regolamento per l'organizzazione e  la  tenuta  del  Registro  degli
operatori di comunicazione»; 
  Vista la delibera  n.  223/12/Cons  del  27  aprile  2012,  recante
«regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»  come  da  ultimo
modificata dalla delibera n. 124/22/Cons; 
  Vista la delibera n.  397/13/Cons,  del  25  giugno  2013,  recante
«regolamento  Informativa  economica   di   sistema»   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ai  sensi  del
quale sono attribuite all'Autorita'  competenze  tese  a  «promuovere
l'equita' e la trasparenza in  favore  degli  utenti  commerciali  di
servizi di intermediazione  on-line,  anche  mediante  l'adozione  di
linee guida, la promozione di codici di condotta  e  la  raccolta  di
informazioni pertinenti», stabilendo che l'Autorita': 
    cura, nell'ambito del registro degli operatori  di  comunicazione
tenuto dall'amministrazione, l'iscrizione al  medesimo  registro  dei
«fornitori di servizi di intermediazione on-line» e  dei  «motori  di
ricerca on-line, anche se  non  stabiliti,  che  offrono  servizi  in
Italia» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera a), n. 5); 
    garantisce «l'adeguata ed efficace applicazione  del  regolamento
(UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  20
giugno 2019, che  promuove  equita'  e  trasparenza  per  gli  utenti
commerciali di servizi di  intermediazione  on-line,  anche  mediante
l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta  e  la
raccolta di informazioni pertinenti»  (legge  n.  249/1997,  art.  1,
comma 6, lettera c), n. 14-bis); 
    irroga  sanzioni  amministrative  a  ciascun  soggetto  che   non
ottempera agli ordini e alle diffide adottati  «in  applicazione  del
regolamento (UE) n. 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2019» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 31); 
  Visto l'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai
sensi del quale  «Al  fine  di  assicurare  la  copertura  dei  costi
amministrativi  complessivamente  sostenuti  per  l'esercizio   delle
funzioni  di  regolazione,  di  vigilanza,  di   composizione   delle
controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui  al  comma  515,
dopo il comma 66 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
inserito il seguente: "66-bis. In sede  di  prima  applicazione,  per
l'anno 2021, l'entita' della contribuzione a carico dei fornitori  di
servizi di intermediazione on-line e di motori di ricerca on-line  di
cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei  ricavi
realizzati nel territorio  nazionale,  anche  se  contabilizzati  nei
bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore  della
produzione,  risultante   dal   bilancio   di   esercizio   dell'anno
precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati  alla  redazione  di
tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture  contabili  che
attestino il  valore  complessivo  della  produzione.  Per  gli  anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente".»; 
  Vista la delibera n.  261/21/Cons,  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»; 
  Visto l'art. 1 comma 66-bis della legge n. 206/2005 che prevede che
«eventuali  variazioni  della  misura   e   delle   modalita'   della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per mille dei ricavi risultanti dal  bilancio  approvato  dei  ricavi
valutati ai sensi del periodo precedente»; 
  Considerato che, alla luce delle  succitate  disposizioni  e  delle
competenze  da  esse  attribuite  all'Autorita',   sono   tenuti   al
contributo nel settore dei servizi di intermediazione on-line  e  dei
motori di ricerca on-line i soggetti che forniscono,  od  offrono  di
fornire agli utenti commerciali  stabiliti  o  residenti  in  Italia,
servizi di intermediazione on-line e di  motori  di  ricerca  on-line
come definiti dal regolamento (UE) n. 2019/1150; 
  Considerato che, ai fini dell'individuazione della  misura  congrua
del contributo da fissare ai sensi del citato comma  66-bis,  occorre
rapportare il fabbisogno economico  nell'anno  2023,  necessario  per
sostenere  gli  oneri   derivanti   dall'esercizio   delle   funzioni
amministrative, ai ricavi  complessivi  risultanti  dai  bilanci  dei
soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della
presente deliberazione (cd. Base imponibile); 
  Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi  dei  predetti  commi  65  e
66-bis  dell'art.  1  della  legge  n.  266/2005,   e'   chiamata   a
individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il  fabbisogno
da finanziare  e,  conseguentemente,  l'aliquota  contributiva  senza
facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento
della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango  primario,
che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale; 
  Considerato che, in linea con quanto stabilito  all'art.  1,  comma
66-bis, della legge n. 266/2005, il contributo e'  determinato  sulla
base  dei   ricavi   conseguiti   dai   fornitori   di   servizi   di
intermediazione  on-line  (piattaforme  di  e-commerce   marketplace,
marketplace specializzato, app-store, social media e altri servizi di
intermediazione on-line) come: 
    1.    canoni    di    abbonamento    e    quote     fisse     (di
registrazione/affiliazione/  sottoscrizione   e   assimilabili)   per
l'utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti
in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei; 
    2. commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero
quote  nette  ricavate  dalle  vendite),  realizzate  attraverso   la
piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali  stabiliti
in Italia ai consumatori europei; 
    3.  commissioni  fisse  e   variabili   corrisposte   da   utenti
commerciali stabiliti  in  Italia  per  le  vendite  di  beni/servizi
offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma; 
    4. altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da  quelli
di  intermediazione  pubblicitaria)  forniti  a  utenti   commerciali
stabiliti  in  Italia  che  offrono,   attraverso   la   piattaforma,
beni/servizi ai consumatori europei; 
  Considerato che concorrono  altresi'  alla  formazione  della  base
imponibile i ricavi conseguiti sul territorio italiano dai  fornitori
di motori di ricerca on-line derivanti dalla messa a disposizione  di
spazi pubblicitari sulle pagine del motore  di  ricerca,  nonche'  da
commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili per servizi  (diversi
da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari
di siti web aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il  motore
di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei; 
  Ritenuto  che,   ai   fini   della   determinazione   dell'aliquota
contributiva, e'  possibile  valorizzare  i  ricavi  complessivi  del
settore dei servizi  di  intermediazione  on-line  e  dei  motori  di
ricerca on-line nella misura di 2 miliardi di euro, avendo  calcolato
tale valore a partire dai bilanci 2021  delle  imprese  operanti  nel
mercato e dai  dati  contabili  raccolti  in  sede  di  dichiarazione
contributiva relativa all'anno 2022 come  descritto  nell'allegato  A
alla presente delibera; 
  Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore  dei
servizi di intermediazione on-line e dei motori  di  ricerca  on-line
dalla normativa di rango primario  e  le  conseguenti  attivita'  che
saranno  svolte  nell'anno  2023  nel  settore   dell'intermediazione
on-line e  dei  motori  di  ricerca  on-line,  come  dettagliatamente
riportato nell'allegato A alla presente delibera; 
  Ritenuto opportuno,  ai  fini  dell'individuazione  del  fabbisogno
finanziario da coprire con il  contributo  in  questione,  stimare  i
costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno
2023 per lo svolgimento di dette attivita', attraverso  l'allocazione
e valorizzazione delle risorse umane  e  strumentali  direttamente  e
indirettamente impiegate per lo svolgimento di  tali  attivita',  ivi
inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle  strutture
di supporto e di indirizzo politico (c.d.  strutture  «trasversali»).
Applicando tale metodologia,  il  fabbisogno  finanziario  necessario
allo svolgimento  delle  attivita'  in  materia  di  dei  servizi  di
intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line risulta,  per
l'anno 2023, pari a 4 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato
A alla presente delibera; 
  Ritenuto,  dunque,  di  poter   individuare,   sulla   base   della
sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva  valorizzazione
della  base  imponibile  del  mercato   di   competenza,   l'aliquota
contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi  di
competenza   risultanti   dall'ultimo   bilancio   approvato    prima
dell'adozione della presente delibera; 
  Ritenuto di confermare per  l'anno  2023  che  sono  esonerati  dal
versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o
inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00),  in  considerazione
di ragioni di economicita' delle  attivita'  amministrative  inerenti
all'applicazione del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di
crisi, avendo attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo
soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno  iniziato
la loro attivita' nel 2022; 
  Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di  controllo
o collegamento di cui all'art. 2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa'  deve  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio; 
  Tenuto conto, altresi', che l'Autorita' svolge competenze  riferite
anche  ai  mercati  delle  comunicazioni  elettroniche,   dei   media
(radio-televisione,  editoria,  pubblicita',   etc.),   dei   servizi
postali, dei servizi di piattaforma per  la  condivisione  di  video,
degli editori di  pubblicazioni  di  carattere  giornalistico  e  del
diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e  dei
diritti audiovisivi sportivi,  finanziati  ai  sensi  dei  commi  65,
66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n.  266/2005,  e  dell'art.
19, comma 2, del decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  dai
soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione  per
la copertura dei  costi  derivanti  dall'esercizio  delle  competenze
attribuite all'Autorita' in tali settori sono  fissati  con  separati
provvedimenti; 
  Considerato che  numerosi  soggetti  operano  in  piu'  settori  di
competenza  e   occorre   pertanto   garantire   che   non   vi   sia
sovrapposizione  tra  le  diverse  basi  imponibili  ai  fini   della
determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra
base imponibile e mercato di competenza ed  evitando  il  rischio  di
doppia imposizione; 
  Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere  un'unica  dichiarazione
telematica contenente i dati anagrafici  ed  economici  dei  soggetti
contributori, impiegando dunque un modello telematico  unico  per  il
calcolo del contributo,  che  permetta  la  ripartizione  dei  ricavi
complessivi delle vendite e delle prestazioni  (cosi'  come  rilevati
nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti
utili  alla  determinazione  delle   diverse   contribuzioni   dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della  legge
n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE);  2)
servizi  media  (SM);  3)  servizi  postali  (SP);  4)   servizi   di
intermediazione on-line e motori di  ricerca  (platform  to  business
PtoB); 5) diritto d'autore  e  diritti  connessi  nel  mercato  unico
digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma  per  la  condivisione  di
video (servizi VSP); 7) settori che non  rientrano  nella  competenza
dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative  istruzioni
sono approvati con separato provvedimento; 
  Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge  n. 266/2005  prevede
che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento»; 
  Udita la relazione del Commissario Laura Aria,  relatore  ai  sensi
dell'art. 31  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I fornitori di servizi di intermediazione on-line e i  fornitori
di motori di ricerca on-line, cosi' come definiti all'art.  1,  comma
6, lettera a) n. 5), della legge n. 249/1997, e  specificati  con  la
delibera n. 666/08/Cons, contribuiscono alle spese  di  funzionamento
dell'Autorita' per l'anno 2023, come previsto dall'art. 1, commi 65 e
66-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei  limiti  e  con  le
modalita' disciplinate dalla presente delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera. 
  3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui
imponibile   sia    pari    o    inferiore    a    euro    500.000,00
(cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo
attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette   a
procedure concorsuali  e  le  imprese  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nell'anno 2022.