L'AUTORITA' 
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come  modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma  65,  ai  sensi
del quale «[...] le spese di funzionamento [...]  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato  di
competenza, per la parte non coperta da finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato,  secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente  ed  entita'  di  contribuzione   determinate   con   propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti  massimi
previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'.  Le
deliberazioni, con le  quali  sono  fissati  anche  i  termini  e  le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate  osservazioni,  le  deliberazioni  adottate
dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 novembre  2018  recante  «Modifica  della  direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione  dell'evoluzione
delle realta' del mercato»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/ UE, relativa al coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato»  (di  seguito  anche  «TUSMA»  o  «Testo  unico»),   e,   in
particolare, gli articoli: 
    3, comma 1, lettera c), in cui il «servizio di piattaforma per la
condivisione di video» e' definito come «un servizio, quale  definito
dagli articoli 56 e 57 del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di  una  sua
sezione distinguibile o di una sua funzionalita'  essenziale  sia  la
fornitura di  programmi,  video  generati  dagli  utenti  o  entrambi
destinati  al  grande  pubblico,  per  i  quali  il  fornitore  della
piattaforma per la  condivisione  di  video  non  ha  responsabilita'
editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire  attraverso
reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera a) ,
della direttiva 2002/21/ CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 12 luglio 2002,  e  la  cui  organizzazione  e'  determinata  dal
fornitore della piattaforma per la condivisione di video,  anche  con
mezzi   automatici   o    algoritmi,    in    particolare    mediante
visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento»; 
    9, comma 2, ai sensi del  quale  «[l]'Autorita',  in  materia  di
servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici  e  di   servizi   di
piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste
dalle norme del presente testo unico, nonche' quelle gia'  attribuite
dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo  unico,  e,
in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223,
14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.»; 
  Visti,  altresi',  gli  articoli  4,  41  e  42   del   TUSMA   che
attribuiscono all'Autorita' nuove competenze in materia di servizi di
piattaforma per la condivisione video (anche servizi di video sharing
platform - VSP); 
  Visto, inoltre, l'art. 72, comma 3, del TUSMA, ai sensi  del  quale
«Al  fine  di  assicurare  la  copertura  dei  costi   amministrativi
complessivamente  sostenuti  per  l'esercizio   delle   funzioni   di
regolazione,   vigilanza,   composizione   delle    controversie    e
sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all'Autorita', dopo
il comma 66-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266  e'
inserito  il  seguente:   "66-ter.   L'esercizio   delle   competenze
attribuite all'Autorita' ai sensi delle disposizioni attuative  della
direttiva (UE)1808/2018 e' finanziato mediante il contributo  di  cui
al comma 66, posto a carico  delle  piattaforme  di  condivisione  di
video di cui alle predette  disposizioni  attuative  della  direttiva
(UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per  i  soggetti  di
cui al periodo precedente,  l'Autorita',  con  propria  deliberazione
adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e  le  modalita'
di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di  contribuzione
nel limite massimo  del due  per  mille  dei  ricavi  realizzati  nel
territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa'
aventi  sede  all'estero,  relativi  al  valore   della   produzione,
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i
soggetti  non  obbligati  alla  redazione  di  tale  bilancio,  delle
omologhe voci di altre scritture contabili che  attestino  il  valore
complessivo della produzione."»; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recante
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»  come  da  ultimo
modificata dalla delibera n. 124/22/CONS; 
  Vista la delibera  n.  261/21/CONS  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»; 
  Considerato che, alla luce delle  succitate  disposizioni  e  delle
competenze  da  esse  attribuite  all'Autorita',   sono   tenuti   al
contributo i fornitori di piattaforme per la  condivisione  di  video
operanti sul territorio nazionale, che conseguono ricavi  in  Italia,
anche  se  contabilizzati  nei  bilanci  di  societa'   aventi   sede
all'estero, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera c), del TUSMA; 
  Considerato che  il  contributo  versato  dai  citati  soggetti  e'
calcolato, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  66-ter,  della  legge  n.
266/2005,  applicando  l'aliquota  contributiva  ai  ricavi  da  essi
realizzati nel  territorio  italiano,  anche  se  contabilizzati  nei
bilanci di societa' aventi  sede  all'estero,  quali,  a  titolo  non
esaustivo,  i   ricavi   da   pubblicita'   online,   abbonamenti   e
sottoscrizioni, donazioni e sovvenzioni derivanti dalla fornitura del
servizio di piattaforma per la condivisione di video; 
  Considerato che l'aliquota contributiva sopra richiamata - ai sensi
del medesimo art. 1, comma  66-ter,  della  legge  n.  266/2005 -  e'
fissata dall'Autorita' nel limite massimo del 2 per mille dei  ricavi
conseguiti  dai  fornitori  del  servizio  di  piattaforma   per   la
condivisione di video operanti nel territorio italiano e in un valore
congruo tale da assicurare  la  copertura  dei  costi  amministrativi
complessivamente  sostenuti  per  l'esercizio   delle   funzioni   di
regolazione,   vigilanza,   composizione   delle    controversie    e
sanzionatorie  in  materia  di  servizi   di   piattaforma   per   la
condivisione video; 
  Ritenuto opportuno valorizzare i  suddetti  ricavi  realizzati  nel
territorio italiano nella misura pari a 1  miliardo  di  euro,  sulla
base di report e indagini di mercato condotte da  primari  centri  di
ricerca come descritto nell'allegato A alla presente delibera; 
  Considerate le  competenze  attribuite  all'Autorita'  nel  settore
video sharing  platform  dalla  normativa  di  rango  primario  e  le
conseguenti attivita' che saranno svolte nell'anno 2023  nel  settore
dei  servizi  di  piattaforma  per  la   condivisione   video,   come
dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera; 
  Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo  svolgimento
delle suddette attivita' nel settore video  sharing  platform  devono
essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva  ai
ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita  le
proprie  funzioni  di  regolazione,  vigilanza,  composizione   delle
controversie e sanzionatorie; 
  Ritenuto opportuno,  ai  fini  dell'individuazione  del  fabbisogno
finanziario da coprire con il  contributo  in  questione,  stimare  i
costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno
2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e
strumentali  direttamente   e   indirettamente   impiegate   per   lo
svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte  dei  costi
congiunti sostenuti  dalle  strutture  di  supporto  e  di  indirizzo
politico (c.d. strutture «trasversali). Applicando tale  metodologia,
il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita'
in materia di video sharing platform risulta, per l'anno 2023, pari a
1,85 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla  presente
delibera; 
  Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma
66-ter, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima
di  fabbisogno  e  della  complessiva   valorizzazione   della   base
imponibile del mercato  di  competenza,  l'aliquota  contributiva  da
applicare nella misura del due per mille  dei  ricavi  di  competenza
risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima  dell'adozione  della
presente delibera; 
  Ritenuto di confermare per  l'anno  2023  che  sono  esonerati  dal
versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o
inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00),  in  considerazione
di ragioni di economicita' delle  attivita'  amministrative  inerenti
all'applicazione del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di
crisi, avendo attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo
soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno  iniziato
la loro attivita' nel 2022; 
  Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di  controllo
o collegamento di cui all'art. 2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa'  deve  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio; 
  Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze  riferite  anche  ai
mercati delle comunicazioni  elettroniche,  dei  servizi  media,  dei
servizi postali, dei servizi di intermediazione online e  dei  motori
di ricerca online,  del  diritto  d'autore  e  diritti  connessi  nel
mercato unico digitale e dei  diritti  audiovisivi  sportivi,  i  cui
oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65,  66,  66-bis  e  66-ter,
dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19,  comma  2,  del
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi  operanti.
I termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei  costi
derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in
tali settori sono fissati con separati provvedimenti; 
  Considerato che  numerosi  soggetti  operano  in  piu'  settori  di
competenza  e   occorre   pertanto   garantire   che   non   vi   sia
sovrapposizione  tra  le  diverse  basi  imponibili  ai  fini   della
determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra
base imponibile e mercato di competenza ed  evitando  il  rischio  di
doppia imposizione; 
  Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere  un'unica  dichiarazione
telematica contenente i dati anagrafici  ed  economici  dei  soggetti
contributori, impiegando dunque un modello telematico  unico  per  il
calcolo del contributo,  che  permetta  la  ripartizione  dei  ricavi
complessivi delle vendite e delle prestazioni  (cosi'  come  rilevati
nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti
utili  alla  determinazione  delle   diverse   contribuzioni   dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della  legge
n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE);  2)
servizi  media  (SM);  3)  servizi  postali  (SP);  4)   servizi   di
intermediazione online e motori  di  ricerca  (platform  to  business
PtoB); 5) diritto d'autore  e  diritti  connessi  nel  mercato  unico
digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma  per  la  condivisione  di
video (servizi VSP); 7) settori che non  rientrano  nella  competenza
dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative  istruzioni
sono approvati con separato provvedimento; 
  Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n.  266/2005  prevede
che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento»; 
  Udita la relazione del Commissario Laura Aria,  relatore  ai  sensi
dell'art. 31  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I fornitori di servizi di piattaforma  per  la  condivisione  di
video,  definiti  all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti  alla  contribuzione
prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nei limiti  e  con  le  modalita'  disciplinate  dalla  presente
delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera.