L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (di
seguito, anche LDA);
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante
«Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante
«Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei
diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso
on-line nel mercato interno»;
Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 novembre 2018 recante «Modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione
delle realta' del mercato»;
Vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019 «sul diritto d'autore e sui diritti
connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive
96/9/CE e 2001/29/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti
connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive
96/9/CE e 2001/29/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri,
concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media
audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato» (di seguito «TUSMA»);
Viste le funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle
controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis,
46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter
attribuite all'Autorita' dalla legge 22 aprile 1941, n. 633;
Viste, altresi', le competenze attribuite all'Autorita' dal decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia, inter alia, di procedure
di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti ed
esecutori;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 177, ai sensi del quale «[a]l fine di assicurare la copertura dei
costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle
funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e
sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84,
102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati
mediante il contributo di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni
di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o
consorziata, nonche' dei prestatori di servizi della societa'
dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne
stampa e quelle operanti nel settore del video on demand. Per i
soggetti di cui al primo periodo, l'Autorita', con propria
deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalita' di
versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio
nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi
sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti
non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di
altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della
produzione.»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi
del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di
competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del
bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi
previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le
deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate
dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo n. 177/2021, l'Autorita' cura, nell'ambito del registro
degli operatori di comunicazione, l'iscrizione al medesimo registro
dei «prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese
le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle
operanti nel settore del video on demand» (art. 1, comma 6, lettera
a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249);
Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante
«Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come modificata,
da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;
Vista la delibera n. 396/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante
«Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia
di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere
musicali per l'uso on-line nel mercato interno»;
Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»;
Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni ed in
particolare dell'art. 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
177 sono tenuti a versare il contributo relativo al settore del
diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, i
soggetti che - alla luce delle funzioni alla stessa attribuite ai
sensi degli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies,
110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941
- sono cosi' identificati:
a) «editori di pubblicazioni di carattere giornalistico» (anche
solo «editori»): i soggetti che, sia in forma singola che associata o
consorziata, nell'esercizio di un'attivita' economica, editano le
pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un
altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3 della legge 22
aprile 1941, n. 633;
b) «prestatori dei servizi della societa' dell'informazione»: le
persone fisiche o giuridiche o le associazioni non riconosciute che
prestano servizi della societa' dell'informazione, intesi come le
attivita' economiche svolte in linea - on-line -, nonche' i servizi
definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno
1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e che
consentono l'utilizzo on-line delle pubblicazioni di carattere
giornalistico, ivi compresi:
le «imprese di media monitoring e rassegne stampa» che prestano
un servizio consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella
selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione,
trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali,
normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante
attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed
a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante
copia cartacea successivamente digitalizzata;
le «imprese operanti nel settore del video on demand» che
forniscono un servizio della societa' dell'informazione consistente
nella fornitura on-line di video a richiesta da parte dell'utente;
alla luce delle funzioni attribuite all'Autorita' dall'art.
102-decies LDA, i «prestatori di servizi di condivisione di contenuti
on-line», ossia i prestatori di servizi della societa'
dell'informazione che presentano cumulativamente i seguenti
requisiti: a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di
memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita' di opere o
di altri materiali protetti dal diritto d'autore (ad es. streaming di
musica, ebook etc.); b) le opere o gli altri materiali protetti sono
caricati dai suoi utenti; c) le opere o gli altri materiali protetti
sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto
direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 102-sexies, comma
1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;
tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti
on-line sono compresi anche coloro che offrono un «servizio di
piattaforma per la condivisione di video» ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ossia
un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del TFUE, ove
l'obiettivo principale del servizio stesso, o di una sua sezione
distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia la fornitura
di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al
grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la
condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al fine di
informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni
elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera a), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
2002, e la cui organizzazione e' determinata dal fornitore della
piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici
o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di
tag e sequenziamento;
Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che
«eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2
per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato
precedentemente alla adozione della delibera»;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua
del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre
rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2023, necessario per
sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei
soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della
presente deliberazione (cd. base imponibile);
Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66
dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con
propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e,
conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare
o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie
impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta
essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale;
Considerato, in particolare, che, in linea con quanto stabilito
all'art. 1, comma 66, della succitata legge n. 266/2005, il
contributo e' determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel
settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico
digitale, quali, inter alia, i ricavi realizzati nel territorio
italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede
all'estero, conseguiti per l'utilizzo on-line di pubblicazioni di
carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della
societa' dell'informazione, compresi i fornitori di servizi di
rassegne stampa e media monitoring, per lo sfruttamento di opere
protette dal diritto d'autore da parte dei prestatori di servizi di
condivisione di contenuti on-line, nonche' per lo sfruttamento di
opere audiovisive da parte di soggetti della societa'
dell'informazione, diversi dai fornitori dei servizi di media
audiovisivi a richiesta, che forniscono servizi di video on demand;
Considerato che, ai fini della determinazione dell'aliquota
contributiva, e' possibile valorizzare i ricavi complessivi del
settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico
digitale, nella misura di 600 milioni di euro, sulla base di report e
indagini di mercato condotte da primari centri di ricerca come
descritto nell'allegato A alla presente delibera;
Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore del
diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale dalla
normativa di rango primario e le conseguenti attivita' che saranno
svolte nell'anno 2023 nel settore del diritto d'autore e diritti
connessi nel mercato unico digitale, come dettagliatamente riportato
nell'allegato A alla presente delibera;
Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento
delle suddette attivita' nel settore del diritto d'autore e diritti
connessi nel mercato unico digitale devono essere coperti mediante
l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel
medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le proprie funzioni di
regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e
sanzionatorie;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno
finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i
costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno
2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e
strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo
svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi
congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo
politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia,
il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita'
in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico
digitale risulta, per l'anno 2023, pari a 1,2 milioni di euro, come
dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;
Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma
66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di
fabbisogno e della complessiva valorizzazione della base imponibile
del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella
misura del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti
dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente
delibera;
Ritenuto di confermare per l'anno 2023 che sono esonerati dal
versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o
inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione
di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti
all'applicazione del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di
crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo
soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato
la loro attivita' nel 2022;
Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo
o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un
autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio
bilancio;
Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai
mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei
servizi postali, dei servizi di intermediazione on-line e dei motori
di ricerca on-line, dei servizi di piattaforma per la condivisione di
video e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati
ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge
n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9
gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le
modalita' di contribuzione per la copertura dei costi derivanti
dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in tali
settori sono fissati con separati provvedimenti;
Considerato che i fornitori di servizi di piattaforma per la
condivisione di video contribuiscono alle spese dell'Autorita' con il
contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66-ter, come
introdotto dall'art. 72, comma 3, del TUSMA, mentre gli editori di
giornali, riviste e periodici e le imprese operanti nel settore del
video on demand - in virtu' dell'art. 110-ter LDA, anche in relazione
ai considerato 51 e 52 e all'art. 12 della direttiva (UE) 2019/790 -
identificate come fornitori di servizi di media audiovisivi «a
richiesta» o «non lineari» ai sensi dell'art. 3, lettere a), b) e q)
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 contribuiscono alle
spese dell'Autorita' con il contributo di cui alla legge n. 266/2005,
art. 1, comma 66 relativo al settore media;
Considerato, infatti, che numerosi soggetti operano in piu' settori
di competenza e occorre, pertanto, garantire che non vi sia
sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della
determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra
base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di
doppia imposizione;
Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione
telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti
contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il
calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi
complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati
nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti
utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della legge
n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2)
servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di
intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business
PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico
digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di
video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza
dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni
sono approvati con separato provvedimento;
Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005 prevede
che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento»;
Udita la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi
dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e
diritti connessi nel mercato unico digitale in qualita' di editori di
pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che
associata o consorziata, nonche' di prestatori di servizi della
societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e
rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand
sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita'
disciplinate dalla presente delibera.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni:
a. «editori di pubblicazioni di carattere giornalistico»: i
soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata,
nell'esercizio di un'attivita' economica, editano le pubblicazioni di
carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro,
ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n.
633, come modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
b. «prestatori dei servizi della societa' dell'informazione»: le
persone fisiche o giuridiche che prestano servizi della societa'
dell'informazione, intesi come le attivita' economiche svolte in
linea - on-line -, nonche' i servizi definiti dall'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
c. «imprese di media monitoring e rassegne stampa»: i prestatori
di servizi della societa' dell'informazione che prestano un servizio
consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella selezione,
indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione,
messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro
retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di
trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un
destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente
digitalizzata;
d. «prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line»:
i prestatori di servizi della societa' dell'informazione il cui scopo
principale o uno dei principali scopi e' quello di memorizzare e dare
accesso al pubblico a grandi quantita' di opere protette dal diritto
d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il
fornitore organizza e promuove a scopo di lucro, ai sensi dell'art.
2, comma 6 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti
connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive
96/9/CE e 2001/29/CE;
e. «imprese operanti nel settore del video on demand»: i soggetti
della societa' dell'informazione che forniscono un servizio on-line
per la visione di programmi, film, audio, canzoni etc. al momento
scelto dall'utente.
3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta
a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita'
disciplinate dalla presente delibera.