L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022; 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come  modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; 
  Vista la legge 22 aprile  1941,  n.  633  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al  suo  esercizio»  (di
seguito, anche LDA); 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante
«Attuazione della direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti
giuridici dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2017,  n.  35   recante
«Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva  dei
diritti d'autore e  dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso
on-line nel mercato interno»; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 novembre  2018  recante  «Modifica  della  direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione  dell'evoluzione
delle realta' del mercato»; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/790  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 aprile 2019 «sul  diritto  d'autore  e  sui  diritti
connessi nel mercato unico  digitale  e  che  modifica  le  direttive
96/9/CE e 2001/29/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  177,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti
connessi nel mercato unico  digitale  e  che  modifica  le  direttive
96/9/CE e 2001/29/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  181,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato» (di seguito «TUSMA»); 
  Viste le funzioni di  regolazione,  vigilanza,  composizione  delle
controversie e sanzionatorie di cui  agli  articoli  18-bis,  43-bis,
46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter
attribuite all'Autorita' dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; 
  Viste, altresi', le competenze attribuite all'Autorita' dal decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia, inter alia, di procedure
di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti ed
esecutori; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8  novembre  2021,
n. 177, ai sensi del quale «[a]l fine di assicurare la copertura  dei
costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle
funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e
sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis,  46-bis,  80,  84,
102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge  22
aprile 1941, n. 633, attribuite dal  presente  decreto  all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, gli  adempimenti  di  competenza
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  sono  finanziati
mediante il contributo di cui all'art. 1, comma 66,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di  pubblicazioni
di carattere giornalistico, sia in  forma  singola  che  associata  o
consorziata,  nonche'  dei  prestatori  di  servizi  della   societa'
dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne
stampa e quelle operanti nel settore  del  video  on  demand.  Per  i
soggetti  di  cui  al  primo  periodo,   l'Autorita',   con   propria
deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 65,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i  termini  e  le  modalita'  di
versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati  nel  territorio
nazionale, anche se contabilizzati nei  bilanci  di  societa'  aventi
sede all'estero, relativi  al  valore  della  produzione,  risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per  i  soggetti
non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di
altre scritture contabili che attestino il valore  complessivo  della
produzione.»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma  65,  ai  sensi
del quale «[...] le spese di funzionamento [...]  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato  di
competenza, per la parte non coperta da finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato,  secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente  ed  entita'  di  contribuzione   determinate   con   propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti  massimi
previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'.  Le
deliberazioni, con le  quali  sono  fissati  anche  i  termini  e  le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate  osservazioni,  le  deliberazioni  adottate
dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 177/2021, l'Autorita' cura, nell'ambito  del  registro
degli operatori di comunicazione, l'iscrizione al  medesimo  registro
dei «prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese
le imprese di media monitoring  e  rassegne  stampa,  nonche'  quelle
operanti nel settore del video on demand» (art. 1, comma  6,  lettera
a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249); 
  Vista la delibera n.  223/12/CONS,  del  27  aprile  2012,  recante
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come  modificata,
da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS; 
  Vista la delibera n. 396/17/CONS,  del  19  ottobre  2017,  recante
«Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35  in  materia
di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi  e
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere
musicali per l'uso on-line nel mercato interno»; 
  Vista la delibera  n.  261/21/CONS  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli uffici di secondo livello»; 
  Considerato che, alla  luce  delle  succitate  disposizioni  ed  in
particolare dell'art. 4 del decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.
177 sono tenuti a versare  il  contributo  relativo  al  settore  del
diritto d'autore e diritti connessi nel  mercato  unico  digitale,  i
soggetti che - alla luce delle funzioni  alla  stessa  attribuite  ai
sensi degli articoli 18-bis,  43-bis,  46-bis,  80,  84,  102-decies,
110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile  1941
- sono cosi' identificati: 
    a) «editori di pubblicazioni di carattere  giornalistico»  (anche
solo «editori»): i soggetti che, sia in forma singola che associata o
consorziata, nell'esercizio di  un'attivita'  economica,  editano  le
pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se  stabiliti  in  un
altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3 della legge 22
aprile 1941, n. 633; 
    b) «prestatori dei servizi della societa' dell'informazione»:  le
persone fisiche o giuridiche o le associazioni non  riconosciute  che
prestano servizi della societa'  dell'informazione,  intesi  come  le
attivita' economiche svolte in linea - on-line -, nonche'  i  servizi
definiti dall'art. 1, comma 1, lettera  b),  della  legge  21  giugno
1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e che
consentono  l'utilizzo  on-line  delle  pubblicazioni  di   carattere
giornalistico, ivi compresi: 
      le «imprese di media monitoring e rassegne stampa» che prestano
un servizio consistente, tra l'altro, ma  non  esclusivamente,  nella
selezione, indicizzazione,  organizzazione,  collazione,  estrazione,
trasmissione,  messa  a   disposizione   di   contenuti   editoriali,
normalmente  dietro  retribuzione,   a   distanza,   anche   mediante
attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati  ed
a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche  mediante
copia cartacea successivamente digitalizzata; 
      le «imprese operanti nel  settore  del  video  on  demand»  che
forniscono un servizio della societa'  dell'informazione  consistente
nella fornitura on-line di video a richiesta da parte dell'utente; 
      alla luce delle  funzioni  attribuite  all'Autorita'  dall'art.
102-decies LDA, i «prestatori di servizi di condivisione di contenuti
on-line»,   ossia   i   prestatori   di   servizi   della    societa'
dell'informazione   che   presentano   cumulativamente   i   seguenti
requisiti: a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi,  di
memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita' di opere  o
di altri materiali protetti dal diritto d'autore (ad es. streaming di
musica, ebook etc.); b) le opere o gli altri materiali protetti  sono
caricati dai suoi utenti; c) le opere o gli altri materiali  protetti
sono  organizzati  e  promossi  allo   scopo   di   trarne   profitto
direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art.  102-sexies,  comma
1, della legge 22 aprile 1941, n. 633; 
      tra i  prestatori  di  servizi  di  condivisione  di  contenuti
on-line sono compresi  anche  coloro  che  offrono  un  «servizio  di
piattaforma per la condivisione di video» ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,  ossia
un servizio, quale definito dagli articoli 56  e  57  del  TFUE,  ove
l'obiettivo principale del servizio stesso,  o  di  una  sua  sezione
distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia la  fornitura
di programmi, video generati dagli utenti  o  entrambi  destinati  al
grande pubblico, per i quali il fornitore della  piattaforma  per  la
condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al  fine  di
informare, intrattenere o istruire attraverso reti  di  comunicazioni
elettroniche ai  sensi  dell'art.  2,  lettera  a),  della  direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  luglio
2002, e la cui organizzazione  e'  determinata  dal  fornitore  della
piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi  automatici
o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di
tag e sequenziamento; 
  Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005  che  prevede  che
«eventuali  variazioni  della  misura   e   delle   modalita'   della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per   mille   dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio    approvato
precedentemente alla adozione della delibera»; 
  Considerato che, ai fini dell'individuazione della  misura  congrua
del contributo da fissare ai  sensi  del  citato  comma  66,  occorre
rapportare il fabbisogno economico  nell'anno  2023,  necessario  per
sostenere  gli  oneri   derivanti   dall'esercizio   delle   funzioni
amministrative, ai ricavi  complessivi  risultanti  dai  bilanci  dei
soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della
presente deliberazione (cd. base imponibile); 
  Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65  e  66
dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a  individuare,  con
propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare  e,
conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di  ampliare
o restringere la base imponibile, quale  elemento  della  fattispecie
impositiva definita  dalla  norma  di  rango  primario,  che  risulta
essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale; 
  Considerato, in particolare, che, in  linea  con  quanto  stabilito
all'art.  1,  comma  66,  della  succitata  legge  n.  266/2005,   il
contributo e'  determinato  sulla  base  dei  ricavi  conseguiti  nel
settore del diritto d'autore e diritti  connessi  nel  mercato  unico
digitale, quali, inter  alia,  i  ricavi  realizzati  nel  territorio
italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede
all'estero, conseguiti per l'utilizzo  on-line  di  pubblicazioni  di
carattere giornalistico da parte  dei  prestatori  di  servizi  della
societa'  dell'informazione,  compresi  i  fornitori  di  servizi  di
rassegne stampa e media monitoring,  per  lo  sfruttamento  di  opere
protette dal diritto d'autore da parte dei prestatori di  servizi  di
condivisione di contenuti on-line, nonche'  per  lo  sfruttamento  di
opere   audiovisive   da   parte   di   soggetti    della    societa'
dell'informazione,  diversi  dai  fornitori  dei  servizi  di   media
audiovisivi a richiesta, che forniscono servizi di video on demand; 
  Considerato  che,  ai  fini  della   determinazione   dell'aliquota
contributiva, e'  possibile  valorizzare  i  ricavi  complessivi  del
settore del diritto d'autore e diritti  connessi  nel  mercato  unico
digitale, nella misura di 600 milioni di euro, sulla base di report e
indagini di mercato  condotte  da  primari  centri  di  ricerca  come
descritto nell'allegato A alla presente delibera; 
  Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore  del
diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale  dalla
normativa di rango primario e le conseguenti  attivita'  che  saranno
svolte nell'anno 2023 nel settore  del  diritto  d'autore  e  diritti
connessi nel mercato unico digitale, come dettagliatamente  riportato
nell'allegato A alla presente delibera; 
  Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo  svolgimento
delle suddette attivita' nel settore del diritto d'autore  e  diritti
connessi nel mercato unico digitale devono  essere  coperti  mediante
l'applicazione dell'aliquota  contributiva  ai  ricavi  maturati  nel
medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le proprie funzioni  di
regolazione,   vigilanza,   composizione   delle    controversie    e
sanzionatorie; 
  Ritenuto opportuno,  ai  fini  dell'individuazione  del  fabbisogno
finanziario da coprire con il  contributo  in  questione,  stimare  i
costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno
2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e
strumentali  direttamente   e   indirettamente   impiegate   per   lo
svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte  dei  costi
congiunti sostenuti  dalle  strutture  di  supporto  e  di  indirizzo
politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia,
il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita'
in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel  mercato  unico
digitale risulta, per l'anno 2023, pari a 1,2 milioni di  euro,  come
dettagliato nell'allegato A alla presente delibera; 
  Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma
66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima  di
fabbisogno e della complessiva valorizzazione della  base  imponibile
del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella
misura  del  2  per  mille  dei  ricavi  di   competenza   risultanti
dall'ultimo bilancio approvato  prima  dell'adozione  della  presente
delibera; 
  Ritenuto di confermare per  l'anno  2023  che  sono  esonerati  dal
versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o
inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00),  in  considerazione
di ragioni di economicita' delle  attivita'  amministrative  inerenti
all'applicazione del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di
crisi, avendo attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo
soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno  iniziato
la loro attivita' nel 2022; 
  Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di  controllo
o collegamento di cui all'art. 2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa'  deve  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio; 
  Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze  riferite  anche  ai
mercati delle comunicazioni  elettroniche,  dei  servizi  media,  dei
servizi postali, dei servizi di intermediazione on-line e dei  motori
di ricerca on-line, dei servizi di piattaforma per la condivisione di
video e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati
ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della  legge
n. 266/2005, e dell'art. 19,  comma  2,  del  decreto  legislativo  9
gennaio 2008, n. 9,  dai  soggetti  ivi  operanti.  I  termini  e  le
modalita' di contribuzione  per  la  copertura  dei  costi  derivanti
dall'esercizio delle  competenze  attribuite  all'Autorita'  in  tali
settori sono fissati con separati provvedimenti; 
  Considerato che i  fornitori  di  servizi  di  piattaforma  per  la
condivisione di video contribuiscono alle spese dell'Autorita' con il
contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66-ter,  come
introdotto dall'art. 72, comma 3, del TUSMA, mentre  gli  editori  di
giornali, riviste e periodici e le imprese operanti nel  settore  del
video on demand - in virtu' dell'art. 110-ter LDA, anche in relazione
ai considerato 51 e 52 e all'art. 12 della direttiva (UE) 2019/790  -
identificate come  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  «a
richiesta» o «non lineari» ai sensi dell'art. 3, lettere a), b) e  q)
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208  contribuiscono  alle
spese dell'Autorita' con il contributo di cui alla legge n. 266/2005,
art. 1, comma 66 relativo al settore media; 
  Considerato, infatti, che numerosi soggetti operano in piu' settori
di  competenza  e  occorre,  pertanto,  garantire  che  non  vi   sia
sovrapposizione  tra  le  diverse  basi  imponibili  ai  fini   della
determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra
base imponibile e mercato di competenza ed  evitando  il  rischio  di
doppia imposizione; 
  Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere  un'unica  dichiarazione
telematica contenente i dati anagrafici  ed  economici  dei  soggetti
contributori, impiegando dunque un modello telematico  unico  per  il
calcolo del contributo,  che  permetta  la  ripartizione  dei  ricavi
complessivi delle vendite e delle prestazioni  (cosi'  come  rilevati
nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti
utili  alla  determinazione  delle   diverse   contribuzioni   dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della  legge
n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE);  2)
servizi  media  (SM);  3)  servizi  postali  (SP);  4)   servizi   di
intermediazione on-line e motori di  ricerca  (platform  to  business
PtoB); 5) diritto d'autore  e  diritti  connessi  nel  mercato  unico
digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma  per  la  condivisione  di
video (servizi VSP); 7) settori che non  rientrano  nella  competenza
dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative  istruzioni
sono approvati con separato provvedimento; 
  Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n.  266/2005  prevede
che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento»; 
  Udita la relazione del Commissario Laura Aria,  relatore  ai  sensi
dell'art. 31  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                             Delibera:  
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I soggetti che  operano  nel  settore  del  diritto  d'autore  e
diritti connessi nel mercato unico digitale in qualita' di editori di
pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in  forma  singola  che
associata o consorziata,  nonche'  di  prestatori  di  servizi  della
societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e
rassegne stampa e quelle operanti nel settore  del  video  on  demand
sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65  e  66,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni: 
    a. «editori  di  pubblicazioni  di  carattere  giornalistico»:  i
soggetti che, sia in  forma  singola  che  associata  o  consorziata,
nell'esercizio di un'attivita' economica, editano le pubblicazioni di
carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro,
ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3 della legge  22  aprile  1941,  n.
633, come modificata dall'art. 1, comma 1,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 177; 
    b. «prestatori dei servizi della societa' dell'informazione»:  le
persone fisiche o giuridiche  che  prestano  servizi  della  societa'
dell'informazione, intesi come  le  attivita'  economiche  svolte  in
linea - on-line -, nonche' i servizi definiti dall'art. 1,  comma  1,
lettera b),  della  legge  21  giugno  1986,  n.  317,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere  a)  e  b)  del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; 
    c. «imprese di media monitoring e rassegne stampa»: i  prestatori
di servizi della societa' dell'informazione che prestano un  servizio
consistente, tra l'altro, ma  non  esclusivamente,  nella  selezione,
indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione,
messa a disposizione  di  contenuti  editoriali,  normalmente  dietro
retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di
trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un
destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente
digitalizzata; 
    d. «prestatori di servizi di condivisione di contenuti  on-line»:
i prestatori di servizi della societa' dell'informazione il cui scopo
principale o uno dei principali scopi e' quello di memorizzare e dare
accesso al pubblico a grandi quantita' di opere protette dal  diritto
d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che  il
fornitore organizza e promuove a scopo di lucro, ai  sensi  dell'art.
2, comma 6 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019  sul  diritto  d'autore  e  sui  diritti
connessi nel mercato unico  digitale  e  che  modifica  le  direttive
96/9/CE e 2001/29/CE; 
    e. «imprese operanti nel settore del video on demand»: i soggetti
della societa' dell'informazione che forniscono un  servizio  on-line
per la visione di programmi, film, audio,  canzoni  etc.  al  momento
scelto dall'utente. 
  3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera.